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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/12/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANANTONIO Parte_1 C.F._1
BELLI, elettivamente domiciliata in Parma, Via Petrarca n. 16, presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che non Controparte_1 ha provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, come previsto e stabilito dall'art. 644 c.p.c., e che pertanto lo stesso è divenuto inefficace ai sensi di legge;
accertato e dichiarato altresì che nell'atto di precetto qui opposto non è stata indicata la data di notifica del titolo esecutivo, come invece prescritto e stabilito a pena di nullità dal disposto di cui all'art. 480 c.p.c., dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia o come meglio dell'atto di precetto qui opposto, notificato alla signora ad istanza di e che Parte_1 Controparte_1 conseguentemente quest'ultima non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della signora odierna opponente. Accertato e dichiarato che quanto compiuto da Parte_1 [...] integra la fattispecie risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., condannarla al risarcimento Controparte_1 dei danni, da liquidarsi in una somma equitativamente determinata, in favore della signora Parte_1
[...] pagina 1 di 4 In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, 15% per rimborso forfettario, cpa ed iva come e se per legge dovuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al precetto ritirato dalla Parte_1 stessa presso la Casa Comunale di Parma in data 22/5/2024, con il quale le si intimava il pagamento della somma di € 19.392,63 in favore della Nel precetto si indicava che il titolo Controparte_1 esecutivo era costituito dal decreto ingiuntivo n. 1377/2023, emesso il 15/11/2023 dal Tribunale di Parma, rilasciato in forma esecutiva e notificato unitamente all'atto di precetto.
L'attrice lamentava che la relata di notifica dell'atto di precetto non conteneva alcun riferimento alla notifica del titolo esecutivo ed in ogni caso che il titolo non era parte del documento oggetto di notifica. L'opponente lamentava poi che il decreto ingiuntivo non le era stato mai notificato, neppure prima del precetto, con conseguente perdita di efficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c.. Sulla base di tali motivi, asseriva che la non aveva diritto a procedere all'esecuzione, stante Controparte_1
l'assoluta inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, che fosse dichiarato nullo, illegittimo o inefficace l'atto di precetto opposto e che, conseguentemente, fosse riconosciuto che l' non avesse il diritto Controparte_1 di procedere all'esecuzione forzata.
La convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Con ordinanza emessa in data 11/7/2024 nella contumacia della parte opposta, l'istanza di sospensione del titolo esecutivo veniva accolta, stante la mancata prova dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 10/12/2025.
2. L'opposizione è fondata.
Preliminarmente va rilevato che il rimedio azionato (opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.) è corretto.
L'attrice ha lamentato la totale inesistenza (prima o unitamente all'atto di precetto) della notifica del titolo esecutivo, costituito da decreto ingiuntivo, non la mera nullità della stessa.
Giova ricordare che la Suprema Corte (cfr. Cass. 13365/2023; Cass. 29729/2019) ha affermato che in caso di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo (quale è quella lamentata dall'attrice nel caso di specie) il vizio deve essere dedotto mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.
Nel caso in esame, l'opposizione è fondata sulla totale mancanza di notifica del titolo esecutivo. Invero, a dispetto di quanto indicato nell'atto di precetto, in cui si afferma che il decreto ingiuntivo viene contestualmente notificato, nella relata di notifica si attesta la notifica del solo atto di precetto.
pagina 2 di 4 Ne consegue che non vi è la prova che il titolo esecutivo sia stato notificato contestualmente all'atto di precetto.
Parimenti, non emerge dagli atti che il titolo esecutivo sia stato notificato prima del precetto e la parte opposta, rimanendo contumace, non ha dato prova dell'avvenuta notifica.
In proposito la Suprema Corte, con ordinanza n. 1096/2021, ha ribadito il principio in base al quale il processo esecutivo è viziato da invalidità formale qualora sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, oltre che dell'atto di precetto. Si legge infatti nella detta ordinanza: "Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01). Non colgono nel segno le ragioni della decisione impugnata, che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480 c.p.c., comma 2. Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano".
In altra recente pronuncia (ordinanza 51, pubblicata il 3 gennaio 2023), la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al soggetto onerato, nelle opposizioni a precetto, di fornire la prova della notifica del titolo esecutivo se il debitore intimato ne eccepisce la mancata notifica. I Giudici di legittimità hanno concluso ribadendo il principio secondo cui grava sul creditore opposto l'onere di fornire la prova circa l'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione. Deve escludersi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di ottemperanza dell'onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., cui va negata ogni efficacia presuntiva in tal senso.
In assenza di notifica del titolo esecutivo nel termine di cui all'art. 644 c.p.c., l'esecuzione non poteva essere iniziata sulla base del predetto titolo. Inoltre, l'atto di precetto non reca neppure la data della notifica del titolo esecutivo, come prescritto a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 c.p.c.. L'opposizione deve dunque essere accolta e dichiarato nullo il precetto, con conseguente mancanza di diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi per tutte le fasi, in base al valore della causa (scaglione 5.201 – 26.000).
L'opponente ha inoltre chiesto che la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Tale domanda non è accoglibile, in assenza dei presupposti previsti dalla disposizione citata. Invero, nel caso di specie la parte opposta è rimasta contumace, rinunciando così ad assumere un comportamento endoprocessuale attivo e dunque a resistere nel giudizio incardinato dalla parte opponente. Tale contegno, se non può assumere il significato di ficta confessio, nel caso di specie ha di fatto comportato la rinuncia ad affermare le proprie ragioni in giudizio, evitando di ulteriormente pagina 3 di 4 gravare la trattazione della causa.
Tantomeno è ipotizzabile la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di accertata inesistenza del diritto (inteso in senso sostanziale) che la parte ha voluto tutelare tramite uno degli strumenti ivi specificatamente indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto notificato ad istanza di
[...]
che non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti Controparte_1 dell'opponente;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 274 per esborsi, € 5.077 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Parma, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANANTONIO Parte_1 C.F._1
BELLI, elettivamente domiciliata in Parma, Via Petrarca n. 16, presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che non Controparte_1 ha provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, come previsto e stabilito dall'art. 644 c.p.c., e che pertanto lo stesso è divenuto inefficace ai sensi di legge;
accertato e dichiarato altresì che nell'atto di precetto qui opposto non è stata indicata la data di notifica del titolo esecutivo, come invece prescritto e stabilito a pena di nullità dal disposto di cui all'art. 480 c.p.c., dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia o come meglio dell'atto di precetto qui opposto, notificato alla signora ad istanza di e che Parte_1 Controparte_1 conseguentemente quest'ultima non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della signora odierna opponente. Accertato e dichiarato che quanto compiuto da Parte_1 [...] integra la fattispecie risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., condannarla al risarcimento Controparte_1 dei danni, da liquidarsi in una somma equitativamente determinata, in favore della signora Parte_1
[...] pagina 1 di 4 In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, 15% per rimborso forfettario, cpa ed iva come e se per legge dovuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al precetto ritirato dalla Parte_1 stessa presso la Casa Comunale di Parma in data 22/5/2024, con il quale le si intimava il pagamento della somma di € 19.392,63 in favore della Nel precetto si indicava che il titolo Controparte_1 esecutivo era costituito dal decreto ingiuntivo n. 1377/2023, emesso il 15/11/2023 dal Tribunale di Parma, rilasciato in forma esecutiva e notificato unitamente all'atto di precetto.
L'attrice lamentava che la relata di notifica dell'atto di precetto non conteneva alcun riferimento alla notifica del titolo esecutivo ed in ogni caso che il titolo non era parte del documento oggetto di notifica. L'opponente lamentava poi che il decreto ingiuntivo non le era stato mai notificato, neppure prima del precetto, con conseguente perdita di efficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c.. Sulla base di tali motivi, asseriva che la non aveva diritto a procedere all'esecuzione, stante Controparte_1
l'assoluta inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, che fosse dichiarato nullo, illegittimo o inefficace l'atto di precetto opposto e che, conseguentemente, fosse riconosciuto che l' non avesse il diritto Controparte_1 di procedere all'esecuzione forzata.
La convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Con ordinanza emessa in data 11/7/2024 nella contumacia della parte opposta, l'istanza di sospensione del titolo esecutivo veniva accolta, stante la mancata prova dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 10/12/2025.
2. L'opposizione è fondata.
Preliminarmente va rilevato che il rimedio azionato (opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.) è corretto.
L'attrice ha lamentato la totale inesistenza (prima o unitamente all'atto di precetto) della notifica del titolo esecutivo, costituito da decreto ingiuntivo, non la mera nullità della stessa.
Giova ricordare che la Suprema Corte (cfr. Cass. 13365/2023; Cass. 29729/2019) ha affermato che in caso di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo (quale è quella lamentata dall'attrice nel caso di specie) il vizio deve essere dedotto mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.
Nel caso in esame, l'opposizione è fondata sulla totale mancanza di notifica del titolo esecutivo. Invero, a dispetto di quanto indicato nell'atto di precetto, in cui si afferma che il decreto ingiuntivo viene contestualmente notificato, nella relata di notifica si attesta la notifica del solo atto di precetto.
pagina 2 di 4 Ne consegue che non vi è la prova che il titolo esecutivo sia stato notificato contestualmente all'atto di precetto.
Parimenti, non emerge dagli atti che il titolo esecutivo sia stato notificato prima del precetto e la parte opposta, rimanendo contumace, non ha dato prova dell'avvenuta notifica.
In proposito la Suprema Corte, con ordinanza n. 1096/2021, ha ribadito il principio in base al quale il processo esecutivo è viziato da invalidità formale qualora sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, oltre che dell'atto di precetto. Si legge infatti nella detta ordinanza: "Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01). Non colgono nel segno le ragioni della decisione impugnata, che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480 c.p.c., comma 2. Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano".
In altra recente pronuncia (ordinanza 51, pubblicata il 3 gennaio 2023), la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al soggetto onerato, nelle opposizioni a precetto, di fornire la prova della notifica del titolo esecutivo se il debitore intimato ne eccepisce la mancata notifica. I Giudici di legittimità hanno concluso ribadendo il principio secondo cui grava sul creditore opposto l'onere di fornire la prova circa l'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione. Deve escludersi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di ottemperanza dell'onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., cui va negata ogni efficacia presuntiva in tal senso.
In assenza di notifica del titolo esecutivo nel termine di cui all'art. 644 c.p.c., l'esecuzione non poteva essere iniziata sulla base del predetto titolo. Inoltre, l'atto di precetto non reca neppure la data della notifica del titolo esecutivo, come prescritto a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 c.p.c.. L'opposizione deve dunque essere accolta e dichiarato nullo il precetto, con conseguente mancanza di diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi per tutte le fasi, in base al valore della causa (scaglione 5.201 – 26.000).
L'opponente ha inoltre chiesto che la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Tale domanda non è accoglibile, in assenza dei presupposti previsti dalla disposizione citata. Invero, nel caso di specie la parte opposta è rimasta contumace, rinunciando così ad assumere un comportamento endoprocessuale attivo e dunque a resistere nel giudizio incardinato dalla parte opponente. Tale contegno, se non può assumere il significato di ficta confessio, nel caso di specie ha di fatto comportato la rinuncia ad affermare le proprie ragioni in giudizio, evitando di ulteriormente pagina 3 di 4 gravare la trattazione della causa.
Tantomeno è ipotizzabile la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di accertata inesistenza del diritto (inteso in senso sostanziale) che la parte ha voluto tutelare tramite uno degli strumenti ivi specificatamente indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto notificato ad istanza di
[...]
che non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti Controparte_1 dell'opponente;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 274 per esborsi, € 5.077 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Parma, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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