Articolo 1 della Legge 22 maggio 1959, n. 343
Versione
25 giugno 1959
Art. 1. Articolo unico.

Limitatamente al primo concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto successivamente alla entrata in vigore della presente legge, nessun limite di eta' e' richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei riguardi degli appuntati e delle guardie di detto Corpo che non poterono partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso grado per aver superato l'eta' richiesta.
La disposizione della presente legge e' applicabile anche alle guardie e guardie scelte appartenenti al Corpo degli agenti di custodia che si trovino in analoghe condizioni.

Entrata in vigore il 25 giugno 1959