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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13469/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13469/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma in Via Vincenzo Bellini n. 14, presso lo studio dell'avv. Cristina
Baroni che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata a Roma in Via Conca D'Oro n.300 presso lo studio dell'avv. Pietro Osnato, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione pagina 1 di 11 dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto ingiuntivo n. 20635/2020 (Rg 62781/2020), questo Tribunale ha ingiunto alla
[...]
(nel prosieguo, per brevità, , il pagamento Parte_1 Pt_1
della somma di € 159.806, 85, oltre interessi come da domanda, nei confronti di CP_1
ha spiegato opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti Pt_1 conclusioni: … in via principale: in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni esposte nelle premesse, A. accertata e dichiarata l'inammissibilità, per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c., del ricorso per cui è causa e, di conseguenza,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 20635/2020, emesso dal Tribunale di Roma in data
19.12.2020 e depositato il 29.12.2020, reso nel procedimento R.G. 62781/2020, notificato a mezzo pec in data 29.12.2020, dichiarare lo stesso invalido ed inefficace e, per l'effetto, annullarlo e revocarlo;
B. accertare e dichiarare infondata la domanda proposta dalla convenuta opposta e, per l'effetto, rigettarla, dichiarando che la nulla Parte_1
deve alla C. il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del CP_1
procuratore antistatario.
Parte opponente ha premesso, in sintesi: a) di aver stipulato, in qualità di appaltatore, con la CP_1
tre contratti di subappalto relativi alle prestazioni oggetto del contratto di appalto da lei stipulato con
Telecom; b) che, in data 29/12/2020, le era stato notificato a mezzo pec, ad istanza dell'odierna parte opposta, il decreto ingiuntivo n. 20635, emesso dal Tribunale di Roma, per € 159.806,85 oltre interessi e spese;
c) che aveva assunto di essere creditrice di tale importo, in base alle fatture nn. 73, CP_1
74, 75, 76, 85, 86, 88, 89, 95, 96, 97 e 98 del 2020, ma tali fatture erano state, per contro,
“asseritamente emesse a fronte di non meglio precisati lavori eseguiti tra luglio e settembre” (cfr. atto citazione in opposizione).
pagina 2 di 11 ha, dunque, eccepito, sempre in sintesi: 1) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per Pt_2 decreto ingiuntivo e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., poichè con lo stesso erano stati reclamati crediti non ancora esigibili;
che l'art. 9 di ogni contratto di subappalto, infatti, aveva previsto che: i) il pagamento da parte sua dei compensi spettanti per i lavori eseguiti in regime di subappalto sarebbe avvenuto solo previa esibizione, da parte dell'opposta, del
Durc e del Mod. F.24; ii) in ogni caso, tali pagamenti sarebbero stati da lei eseguiti a mezzo bonifico bancario, decorsi 120 giorni dalla emissione delle relative fatture;
iii) al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta in data 10/12/2020, tuttavia, da un lato, le fatture di cui era stato chiesto il pagamento non erano ancora scadute e, dall'altro lato, parte opposta non aveva provveduto ad esibire la documentazione prevista dall'art. 9 citato;
2) nel merito, di vantare un controcredito di € 66.903,34, giuste fatture nn. 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5477, 5672, 5673,
5674, 5675, 5676, 5677, 5807, 5808 ,5835, 5836, 6183, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6433,
6456, 6562, 6902, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7149, 7197, 7198, 7627, 7653, 7825, 7858, 7859,
7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7905 e 8135 del 2020, che parte opposta avrebbe dovuto detrarre, per effetto della compensazione, dal totale reclamato, così come previsto anche dall'art.9 dei contratti di subappalto;
3) sempre nel merito, di aver altresì eseguito, a mezzo dei bonifici di € 8.829,97 del
16/11/2020, € 10.000,00 del 19/11/2020, € 25.000,00 del 27/11/2020, € 5.000,00 del 02/12/2020, €
20.000,00 del 4/12/2020, € 35.000,00 del 24/12/2020, pagamenti per € 103.829,97, che dovevano essere imputati al soddisfacimento del credito oggetto d'ingiunzione; 4) di non essere, dunque, debitrice di parte opposta, ma di vantare per converso nei suoi confronti, un credito pari a € 10.926,46
(103.829,97+66.903,34 = 170.733,31-159.806,85= 10.926,46), del quale tuttavia avrebbe richiesto il pagamento in separato giudizio.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare CP_1
l'opposizione per cui si procede e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 20635/2020”.
L'opposta, sempre in sintesi, ha dedotto: a) che le fatture oggetto del ricorso per cui è causa erano tutte scadute e corredate da S.A.L. controfirmati da parte opponente;
b) di aver posseduto, al momento della emissione delle fatture, la documentazione contributiva e fiscale richiesta ex contractu; c) che l'importo del credito da lei vantato nei confronti dell'opponente per i lavori eseguiti in regime di subappalto aveva quasi raggiunto il milione di euro;
d) di aver già richiesto, in data 14/12/2020,
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19808/2020, R.G. n. 60114/2020, per un importo pari a €
516.127,35; e) che il decreto ingiuntivo n. 19808 /2020 aveva data anteriore rispetto a quello oggetto della presente opposizione;
di conseguenza, l'eccezione di pagamento formulata da parte opponente relativamente alla somma di € 103.829,97 era infondata, in quanto tale importo doveva essere imputato pagina 3 di 11 a debiti precedenti;
f) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, l'effettiva erogazione delle prestazioni eseguite tra luglio e settembre 2020 era stata da lei provata documentalmente, attraverso le fatture corredate da S.A.L controfirmati e timbrati dalla Pt_1
Nel corso del procedimento, con ordinanza dell'8/7/2021, sono state rigettate le richieste di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di riunione del presente giudizio al procedimento n. RG10022/2021, “stante la diversità di petitum” e sono stati concessi i termini ex art.183 co. 6 c.p.c..
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n.1 c.p.c., parte opponente ha: 1) ribadito l'inesigibilità del credito azionato, in quanto parte opposta avrebbe dovuto provare di aver esibito la documentazione prima di ricorrere in giudizio, così come previsto nei contratti di subappalto e nei S.A.L.; 2) evidenziato che, da un lato, vi era stata acquiescenza da parte di all'eccezione di compensazione del credito di € CP_1
66.903,34, non avendo parte opposta effettuato un'idonea contestazione sul punto;
dall'altro lato, che non era stata fornita adeguata prova contraria rispetto all'eccezione di pagamento di € 103.829,97 da lei spiegata, avendo l'opposta dichiarato solo in maniera generica che i suddetti pagamenti avrebbero riguardato debiti precedenti.
Parte opposta ha, invece, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ulteriormente dedotto: a) di aver stipulato con parte opponente, in data 15/9/2021, un accordo transattivo, successivamente risolto, relativo ai decreti ingiuntivi emessi in favore dell'opposta (n. 19808/2020 del 10/12/2020,
R.G.60114/2020; n. 20635/2020 del 20/12/2020, R.G. 62781/2020; n. 12191/2021 del 26/06/2021,
R.G. 37416/2021; n. 15531/2021 del 21/08/2021, R.G. 47679/2021) e che, in tale accordo, parte opponente aveva espressamente riconosciuto di essere debitrice nei suoi confronti per €
550.000.000,00; b) che le fatture nn. da 6316 del 09/10/2020 a 8135 del 31/12/2020, prodotte da parte opponente per far valere l'eccezione di compensazione, erano state emesse dalla nei mesi di Pt_1
settembre, ottobre e novembre 2020 e, quindi, ai sensi dell'art. 9 dei tre contratti di subappalto, non potevano essere compensate con le lavorazioni effettuate dall'opposta riferite alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2020.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n.3 c.p.c., parte opponente ha, quindi, eccepito: a) in via principale,
l'inammissibilità di quanto tardivamente dedotto dall'opposta sull'eccezione di compensazione con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; b) in via subordinata, ha ribadito l'operatività della compensazione in quanto, alla data della proposta opposizione, i crediti di entrambe le parti avevano ad oggetto somme di denaro liquide ed esigibili.
In via istruttoria, all'udienza del 11/10/2022 è stato espletato l'interrogatorio formale richiesto da parte opposta, come da ordinanza del 29/3/2022, qui da intendersi integralmente riportata e confermata.
pagina 4 di 11 Inoltre è stata autorizzata parte opposta a depositare telematicamente la documentazione da lei esibita in tale udienza (decreti ingiuntivi n. 19808/20, n. 12191/21, n. 15531/21, comunicazione della Sittel relativa all'istanza di accesso alla procedura negoziata della crisi d'impresa con relativi allegati, il provvedimento di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 19808/20), con riserva di valutarne l'utilizzabilità in sentenza.
All'udienza del 19/6/2024, infine, dopo essere stato autorizzato il deposito della ctu espletata nel procedimento n. 10022/2021, con riserva, anche in questo caso, di deciderne in sentenza l'utilizzabilità, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c..
In sede di comparsa conclusionale, parte opposta, oltre a ribadire le conclusioni precedenti, ha ulteriormente eccepito che: a) rispetto all'eccezione di compensazione, parte opponente, nell'atto di citazione in opposizione, aveva solo menzionato, ma non prodotto fatture attive “atteso che le fatture elettroniche non risultano prodotte in formato .xml, condizione necessaria, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, affinché le stessa possano ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'art. 634, co. 2, c.p.c”; b) non si comprendeva come parte opponente potesse aver disposto dei pagamenti (bonifici per 103.829,97 + compensazione del controcredito per €
66.903,34, per un importo totale superiore al credito ingiunto alla ricorrente), dal momento che la stessa aveva nelle sue difese contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e “a tal riguardo si fa presente che parte opponente non fornisce alcuna prova né dei bonifici effettuati
(mancata allegazione), né delle causali contenenti il periodo relativo alle lavorazioni effettuate dalla
(fatturazione)”; c) le contestazioni formulate dall'opponente erano manifestamente CP_1
generiche e dilatorie, in quanto l'effettiva erogazione da parte sua delle prestazioni era stata provata attraverso la produzione dei contratti, dalle fatture e dai S.A.L. controfirmati timbrati dalla stessa Pt_1
così come era emerso anche nella sentenza n. 13798/2024 pubbl. il 10/09/2024 R.G. n. 56375/2021
(giudizio di opposizione al terzo decreto ingiuntivo).
***
Tanto premesso in fatto, deve, in via preliminare, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità, ex art. 633
c.p.c., del ricorso per decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente.
Secondo infatti, parte opposta, prima di emettere le fatture, non avrebbe esibito il Durc e il mod. Pt_1
F24, sebbene, in base all'art. 9 di ogni singolo contratto di appalto, il diritto del subappaltatore di ricevere i pagamenti dall'appaltatore era stato subordinato alla previa esibizione di tale documentazione. Con il ricorso monitorio sarebbero stati, pertanto, reclamati crediti non ancora esigibili, con conseguente illegittimità del decreto opposto.
L'eccezione è infondata e non meritevole di accoglimento.
pagina 5 di 11 Deve, infatti, precisarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
12/01/2006, n. 419; vedi anche Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019, n.14486).
Corollario di tale assetto ricostruttivo è quello per cui la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019, n. 14473).
Ne deriva che l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del decreto e l'insufficienza della prova scritta offerta in sede monitoria, è irrilevante, potendo il creditore dimostrare il suo diritto nel corso del giudizio di opposizione.
Al riguardo, infatti, giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'art. 9 di ogni contratto di subappalto aveva in realtà previsto solo il generico onere della subappaltarice CP_1
[... di esibire, prima di richiedere il pagamento dei compensi, la documentazione di cui alle premesse G, ovvero la documentazione “necessaria alla prosecuzione del rapporto contrattuale” (cfr. contratti si subappalto in atti).
Esclusivamente nei S.A.L. era stato invece specificato che avrebbe corrisposto le somme Parte_1
indicate nelle fatture emesse da solo dopo aver ricevuto il Durc e il Modello F.24 relativi al CP_1
periodo di esecuzione dei lavori oggetto delle fatture de quibus.
Ebbene, parte opposta ha depositato tempestivamente in questa sede il Durc in corso di validità al momento di emissione delle fatture nn.73-98/2020 (cfr. all. n. 18 comparsa di costituzione) e tale allegazione appare di per sé idonea a provare la regolarità della posizione contributiva di parte opposta,
e la conseguente esigibilità del suo credito, essendo superfluo l'ulteriore deposito del Modello F.24,
pagina 6 di 11 non essendo contrattualmente richiesto.
Ne discende, dunque, come il primo motivo di opposizione vada rigettato.
Deve poi essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione, formulata dall'opposta, di non operatività della compensazione rispetto alle fatture emesse dall'opponente nn. da 6316/20 a 8135/20 sollevata nella memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c..
Come è stato correttamente osservato da parte opponente, infatti, l'allegazione dei fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni deve trovare esplicitazione nel primo scritto difensivo o, al più tardi, nella prima memoria ex art. 183, co 6, c.p.c., deputata alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni, e delle conclusioni già proposte.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il decorso del termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 determina per la parte una “preclusione assertiva”, con conseguente cristallizzazione thema decidendum (cfr. Cass. ord. n. 16800 del 26/06/2018, Cass. sent. n. 7270 del 18/03/2008).
Va rilevato, al riguardo, che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato debba ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cass. Civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376).
In ogni caso, le argomentazioni poste a sostegno della contestazione tardiva formulata da CP_1
ovvero che le fatture emesse dall'opponente nei mesi di settembre, ottobre, novembre non avrebbero potuto essere compensate con le lavorazioni da lei eseguite nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, non colgono nel segno. Le norme del codice civile sulla compensazione, infatti, “stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda” (cfr. Cass. SSUU 23225/2016). Affinchè il meccanismo della compensazione legale operi, è dunque sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta e a prescindere da eventuali previsioni contrattuali, che i crediti vantati da entrambe le parti in causa abbiano ad oggetto somme di denaro liquide ed esigibili.
Devono, infine, essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le eccezioni di merito avanzate dalla convenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale.
Come noto, infatti, la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (cfr. Cass. Civ.
pagina 7 di 11 Sez. VI, 12/01/2012, n. 315; nello stesso senso Cass. Civ Sez. II, 13/08/2018, ud. 18/01/2018, dep.
13/08/2018).
Ritiene infine questo giudice, a scioglimento delle riserve di cui alle udienze del 11/10/2022 e del
19/6/2024, che non sia utilizzabile l'ulteriore documentazione prodotta da parte opposta (decreti ingiuntivi n. 19808/20, n. 12191/21, n. 15531/21, comunicazione della relativa all'istanza di Pt_1 accesso alla procedura negoziata della crisi d'impresa con relativi allegati, il provvedimento di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 19808/20, ctu espletata nel procedimento n.10022/2021), in quanto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Così delimitati il thema decidendum e il thema probandum, si osserva quanto segue.
L'opposizione è solo parzialmente fondata, nei limiti di seguito precisati.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584).
Ciò posto va evidenziato, innanzitutto, che la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti costituisce una circostanza pacifica, in quanto non contestata dalla opponente, la quale ha prodotto, infatti, i tre contratti di subappalto stipulati tra le odierne parti in causa (cfr. doc. 2.1-2.2-2.2.3 all. al fascicolo di parte).
In secondo luogo, l'opposta ha fornito adeguato riscontro documentale della propria pretesa creditoria relativa alle lavorazioni eseguite tra luglio e settembre 2020, allegando in questa sede: 1) le fatture rimaste insolute nn 73-98/2020, corredate dai S.A.L. controfirmati da parte opponente (cfr. doc. nn 4-
16 comparsa costituzione); 2) l'accordo transattivo del 15/9/2021, con cui parte opponente ha riconosciuto la posizione creditoria di per € 550.000,00, in relazione (anche) al decreto CP_1
ingiuntivo n. 20635/2020, oggetto della presente opposizione (cfr. doc.1 all. memoria 183 n.2 c.p.c.
. CP_1
L' effettiva esecuzione da parte di delle lavorazioni relative alle fatture nn. 73, 74, 75, 76, 85, CP_1
86, 88, 89, 95, 96, 97 e 98 del 2020 è stata ulteriormente confermata dalle risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio.
pagina 8 di 11 La stessa legale rappresentante della società opponente, infatti, ha riconosciuto, in sede di interrogatorio formale, che quelle lavorazioni fossero state effettuate, rendendo una confessione sul punto (cfr. verbale d'udienza del 11/10/2022).
Alla luce del quadro probatorio sopra descritto, dunque, risulta senz'altro accertato che le prestazioni, per il cui pagamento ha agito in sede monitoria, siano state commissionate dall'opponente e CP_1 siano state regolarmente eseguite dall'opposta.
A fronte di ciò, la ha sostenuto di vantare un controcredito pari a € 66.903,34, da eccepire in Parte_1
compensazione con il credito reclamato dall'opposta, anche in forza di quanto previsto anche dall'art. 9 dei contratti di subappalto.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Parte opponente ha fornito, infatti, prova documentale del controcredito vantato nei confronti di CP_1
[...
producendo in atti le fatture nn. 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5477, 5672, 5673, 5674,
5675, 5676, 5677, 5807, 5808 ,5835, 5836, 6183, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6433, 6456,
6562, 6902, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7149, 7197, 7198, 7627, 7653, 7825, 7858, 7859, 7860,
7861, 7862, 7863, 7864, 7905 e 8135 del 2020 (cfr. all. 3.1-3.48 atto citazione).
Il suddetto credito non è stato poi contestato dall'opposta, la quale, come si è detto in precedenza, solo in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e con argomentazioni non condivisibili, ha negato l'operatività della compensazione.
Questo consente di ritenere il controcredito di € 66.903,34 dimostrato, anche ai sensi dell'art.115 c.p.c..
Risulta pertanto accertato, da un lato, il credito della per € 159.806,85, e dall'altro il credito CP_1
della per € 66.903,34 ed entrambi sono omogenei, perché pecuniari, liquidi ed esigibili, e Parte_1
dunque compensabili tra loro.
Le norme del codice civile sulla compensazione, infatti, stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito... (cfr. Cass. SSUU n. 23225/2016)
Dunque, compensato l'importo di € 159.806, 85 a credito della opposta con l'importo di € 66.903,34 a credito dell'opponente, residua un debito di € 92.903,51 a carico di quest'ultima.
Resta, dunque, da verificare l'eccezione di pagamento formulata da Pt_1
L'opponente ha, infatti, eccepito di aver corrisposto alla Maxta pagamenti per la somma complessiva di
€ 103.829,97. La prova dei suddetti versamenti è stata fornita da tale parte attraverso l'allegazione di:
1) bonifico di € 8.829,97 del 16/11/2020; 2) bonifico di € 10.000,00 del 19/11/2020, 3) bonifico di €
25.000,00 del 27/11/2020;4) bonifico di € 5.000,00 del 02/12/2020; 5) bonifico di € 20.000,00 del pagina 9 di 11 04/12/2020; 6) bonifico di € 35.000,00 del 24/12/2020 (cfr. all. n.
5-10 alla memoria ex art. 183, co. 6
n. 2 c.p.c.). ha inoltre sostenuto come tali pagamenti dovessero essere imputati alla somma reclamata in Pt_1 questa sede dall'opposta. Ha osservato poi che, lungi dall'essere sua debitrice, per effetto di tale imputazione e dell'operatività della compensazione, era titolare di un credito nei confronti di CP_1
pari a € 10.926,46 (103.829,97+66.903,34 = 170.733,31-159.806,85= 10.926,46).
L'eccezione di pagamento è tuttavia infondata, non potendo i pagamenti indicati dall'opponente essere riferiti al credito di € 159.806,85 azionato in monitorio dall'opposta.
Come noto, in presenza di più debiti egualmente scaduti, l'art. 1193 c.c. prevede che l'imputazione del pagamento sia rimessa, in via preliminare, al debitore e, soltanto in via residuale, ove si versi in ipotesi di debiti esigibili egualmente garantiti, sia stabilita a favore del debito più antico o più oneroso.
Nella fattispecie, in esame, come correttamente dedotto dall'opposta, parte opponente ha esclusivamente allegato, ma non provato, di aver voluto riferire i pagamenti al debito di € 159.806,85, in quanto, da un lato, le causali dei bonifici prodotti in atti fanno esclusivamente riferimento ad un generico “acconto fatture 2020”. Dall'altro lato, non ha prodotto un'ulteriore Parte_1
documentazione da cui poter desumere la volontà di una imputazione specifica.
Al riguardo, parte opposta ha, poi, fornito riscontro documentale circa l'esistenza di un suo credito anteriore rispetto a quello oggetto del presente giudizio, a cui riferire i pagamenti effettuati dall'opponente. ha, infatti, prodotto il decreto n. 19808/2020 RG 60114/2020, con cui questo CP_1
Tribunale ha ingiunto alla di pagare la somma di € 516.127,35 nei suoi confronti e tale decreto è Pt_1
anteriore rispetto al decreto ingiuntivo n. 2035/2020 opposto in questa sede, in quanto emesso in data
10/12/2020 (cfr. all. n. 16 alla comparsa di risposta).
Deve pertanto escludersi che la somma complessiva di € 103.829,97 possa imputarsi al credito di €
159.806,85 oggetto del presente giudizio, dovendo per converso operare, stante l'assenza di prova circa una diversa volontà dell'opponente, la regola residuale dettata dall'art.1193 c.c..
Ne discende il rigetto dell'eccezione di pagamento proposta dall'opponente.
In conclusione, riconosciuta la fondatezza della sola eccezione di compensazione sollevata da Pt_1
deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, origina un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia pagina 10 di 11 stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma (cfr. Cass., Sez. III, n. 5074 del 25/05/1999).
Ne discende che, revocato l'opposto decreto ingiuntivo e operata la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti in causa, si debba condannare la alla corresponsione, in favore della Pt_1 CP_1
della suindicata somma di € 92.903,51 oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (29/12/2020) sino all'effettivo soddisfo
Per quanto concerne, invece, la liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento, seppure parziale, dell'opposizione, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 delle spese, dunque, seguono la soccombenza prevalente della società opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla , revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
2. Condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, operata la compensazione Parte_1
tra i rispettivi crediti, al pagamento in favore della della somma di € 92.903,51, oltre agli CP_1 interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 29/12/2020 sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
Pietro Osnato, avvocato dichiaratosi antistatario della dei 2/3 delle spese del presente CP_1 giudizio, che liquida per l'intero in € 9.402,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il residuo 1/3.
Così deciso in Roma in data 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
Redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Rebecca Parpiglia.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13469/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma in Via Vincenzo Bellini n. 14, presso lo studio dell'avv. Cristina
Baroni che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata a Roma in Via Conca D'Oro n.300 presso lo studio dell'avv. Pietro Osnato, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione pagina 1 di 11 dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto ingiuntivo n. 20635/2020 (Rg 62781/2020), questo Tribunale ha ingiunto alla
[...]
(nel prosieguo, per brevità, , il pagamento Parte_1 Pt_1
della somma di € 159.806, 85, oltre interessi come da domanda, nei confronti di CP_1
ha spiegato opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti Pt_1 conclusioni: … in via principale: in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni esposte nelle premesse, A. accertata e dichiarata l'inammissibilità, per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c., del ricorso per cui è causa e, di conseguenza,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 20635/2020, emesso dal Tribunale di Roma in data
19.12.2020 e depositato il 29.12.2020, reso nel procedimento R.G. 62781/2020, notificato a mezzo pec in data 29.12.2020, dichiarare lo stesso invalido ed inefficace e, per l'effetto, annullarlo e revocarlo;
B. accertare e dichiarare infondata la domanda proposta dalla convenuta opposta e, per l'effetto, rigettarla, dichiarando che la nulla Parte_1
deve alla C. il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del CP_1
procuratore antistatario.
Parte opponente ha premesso, in sintesi: a) di aver stipulato, in qualità di appaltatore, con la CP_1
tre contratti di subappalto relativi alle prestazioni oggetto del contratto di appalto da lei stipulato con
Telecom; b) che, in data 29/12/2020, le era stato notificato a mezzo pec, ad istanza dell'odierna parte opposta, il decreto ingiuntivo n. 20635, emesso dal Tribunale di Roma, per € 159.806,85 oltre interessi e spese;
c) che aveva assunto di essere creditrice di tale importo, in base alle fatture nn. 73, CP_1
74, 75, 76, 85, 86, 88, 89, 95, 96, 97 e 98 del 2020, ma tali fatture erano state, per contro,
“asseritamente emesse a fronte di non meglio precisati lavori eseguiti tra luglio e settembre” (cfr. atto citazione in opposizione).
pagina 2 di 11 ha, dunque, eccepito, sempre in sintesi: 1) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per Pt_2 decreto ingiuntivo e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., poichè con lo stesso erano stati reclamati crediti non ancora esigibili;
che l'art. 9 di ogni contratto di subappalto, infatti, aveva previsto che: i) il pagamento da parte sua dei compensi spettanti per i lavori eseguiti in regime di subappalto sarebbe avvenuto solo previa esibizione, da parte dell'opposta, del
Durc e del Mod. F.24; ii) in ogni caso, tali pagamenti sarebbero stati da lei eseguiti a mezzo bonifico bancario, decorsi 120 giorni dalla emissione delle relative fatture;
iii) al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta in data 10/12/2020, tuttavia, da un lato, le fatture di cui era stato chiesto il pagamento non erano ancora scadute e, dall'altro lato, parte opposta non aveva provveduto ad esibire la documentazione prevista dall'art. 9 citato;
2) nel merito, di vantare un controcredito di € 66.903,34, giuste fatture nn. 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5477, 5672, 5673,
5674, 5675, 5676, 5677, 5807, 5808 ,5835, 5836, 6183, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6433,
6456, 6562, 6902, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7149, 7197, 7198, 7627, 7653, 7825, 7858, 7859,
7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7905 e 8135 del 2020, che parte opposta avrebbe dovuto detrarre, per effetto della compensazione, dal totale reclamato, così come previsto anche dall'art.9 dei contratti di subappalto;
3) sempre nel merito, di aver altresì eseguito, a mezzo dei bonifici di € 8.829,97 del
16/11/2020, € 10.000,00 del 19/11/2020, € 25.000,00 del 27/11/2020, € 5.000,00 del 02/12/2020, €
20.000,00 del 4/12/2020, € 35.000,00 del 24/12/2020, pagamenti per € 103.829,97, che dovevano essere imputati al soddisfacimento del credito oggetto d'ingiunzione; 4) di non essere, dunque, debitrice di parte opposta, ma di vantare per converso nei suoi confronti, un credito pari a € 10.926,46
(103.829,97+66.903,34 = 170.733,31-159.806,85= 10.926,46), del quale tuttavia avrebbe richiesto il pagamento in separato giudizio.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare CP_1
l'opposizione per cui si procede e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 20635/2020”.
L'opposta, sempre in sintesi, ha dedotto: a) che le fatture oggetto del ricorso per cui è causa erano tutte scadute e corredate da S.A.L. controfirmati da parte opponente;
b) di aver posseduto, al momento della emissione delle fatture, la documentazione contributiva e fiscale richiesta ex contractu; c) che l'importo del credito da lei vantato nei confronti dell'opponente per i lavori eseguiti in regime di subappalto aveva quasi raggiunto il milione di euro;
d) di aver già richiesto, in data 14/12/2020,
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19808/2020, R.G. n. 60114/2020, per un importo pari a €
516.127,35; e) che il decreto ingiuntivo n. 19808 /2020 aveva data anteriore rispetto a quello oggetto della presente opposizione;
di conseguenza, l'eccezione di pagamento formulata da parte opponente relativamente alla somma di € 103.829,97 era infondata, in quanto tale importo doveva essere imputato pagina 3 di 11 a debiti precedenti;
f) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, l'effettiva erogazione delle prestazioni eseguite tra luglio e settembre 2020 era stata da lei provata documentalmente, attraverso le fatture corredate da S.A.L controfirmati e timbrati dalla Pt_1
Nel corso del procedimento, con ordinanza dell'8/7/2021, sono state rigettate le richieste di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di riunione del presente giudizio al procedimento n. RG10022/2021, “stante la diversità di petitum” e sono stati concessi i termini ex art.183 co. 6 c.p.c..
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n.1 c.p.c., parte opponente ha: 1) ribadito l'inesigibilità del credito azionato, in quanto parte opposta avrebbe dovuto provare di aver esibito la documentazione prima di ricorrere in giudizio, così come previsto nei contratti di subappalto e nei S.A.L.; 2) evidenziato che, da un lato, vi era stata acquiescenza da parte di all'eccezione di compensazione del credito di € CP_1
66.903,34, non avendo parte opposta effettuato un'idonea contestazione sul punto;
dall'altro lato, che non era stata fornita adeguata prova contraria rispetto all'eccezione di pagamento di € 103.829,97 da lei spiegata, avendo l'opposta dichiarato solo in maniera generica che i suddetti pagamenti avrebbero riguardato debiti precedenti.
Parte opposta ha, invece, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ulteriormente dedotto: a) di aver stipulato con parte opponente, in data 15/9/2021, un accordo transattivo, successivamente risolto, relativo ai decreti ingiuntivi emessi in favore dell'opposta (n. 19808/2020 del 10/12/2020,
R.G.60114/2020; n. 20635/2020 del 20/12/2020, R.G. 62781/2020; n. 12191/2021 del 26/06/2021,
R.G. 37416/2021; n. 15531/2021 del 21/08/2021, R.G. 47679/2021) e che, in tale accordo, parte opponente aveva espressamente riconosciuto di essere debitrice nei suoi confronti per €
550.000.000,00; b) che le fatture nn. da 6316 del 09/10/2020 a 8135 del 31/12/2020, prodotte da parte opponente per far valere l'eccezione di compensazione, erano state emesse dalla nei mesi di Pt_1
settembre, ottobre e novembre 2020 e, quindi, ai sensi dell'art. 9 dei tre contratti di subappalto, non potevano essere compensate con le lavorazioni effettuate dall'opposta riferite alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2020.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n.3 c.p.c., parte opponente ha, quindi, eccepito: a) in via principale,
l'inammissibilità di quanto tardivamente dedotto dall'opposta sull'eccezione di compensazione con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; b) in via subordinata, ha ribadito l'operatività della compensazione in quanto, alla data della proposta opposizione, i crediti di entrambe le parti avevano ad oggetto somme di denaro liquide ed esigibili.
In via istruttoria, all'udienza del 11/10/2022 è stato espletato l'interrogatorio formale richiesto da parte opposta, come da ordinanza del 29/3/2022, qui da intendersi integralmente riportata e confermata.
pagina 4 di 11 Inoltre è stata autorizzata parte opposta a depositare telematicamente la documentazione da lei esibita in tale udienza (decreti ingiuntivi n. 19808/20, n. 12191/21, n. 15531/21, comunicazione della Sittel relativa all'istanza di accesso alla procedura negoziata della crisi d'impresa con relativi allegati, il provvedimento di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 19808/20), con riserva di valutarne l'utilizzabilità in sentenza.
All'udienza del 19/6/2024, infine, dopo essere stato autorizzato il deposito della ctu espletata nel procedimento n. 10022/2021, con riserva, anche in questo caso, di deciderne in sentenza l'utilizzabilità, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c..
In sede di comparsa conclusionale, parte opposta, oltre a ribadire le conclusioni precedenti, ha ulteriormente eccepito che: a) rispetto all'eccezione di compensazione, parte opponente, nell'atto di citazione in opposizione, aveva solo menzionato, ma non prodotto fatture attive “atteso che le fatture elettroniche non risultano prodotte in formato .xml, condizione necessaria, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, affinché le stessa possano ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'art. 634, co. 2, c.p.c”; b) non si comprendeva come parte opponente potesse aver disposto dei pagamenti (bonifici per 103.829,97 + compensazione del controcredito per €
66.903,34, per un importo totale superiore al credito ingiunto alla ricorrente), dal momento che la stessa aveva nelle sue difese contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e “a tal riguardo si fa presente che parte opponente non fornisce alcuna prova né dei bonifici effettuati
(mancata allegazione), né delle causali contenenti il periodo relativo alle lavorazioni effettuate dalla
(fatturazione)”; c) le contestazioni formulate dall'opponente erano manifestamente CP_1
generiche e dilatorie, in quanto l'effettiva erogazione da parte sua delle prestazioni era stata provata attraverso la produzione dei contratti, dalle fatture e dai S.A.L. controfirmati timbrati dalla stessa Pt_1
così come era emerso anche nella sentenza n. 13798/2024 pubbl. il 10/09/2024 R.G. n. 56375/2021
(giudizio di opposizione al terzo decreto ingiuntivo).
***
Tanto premesso in fatto, deve, in via preliminare, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità, ex art. 633
c.p.c., del ricorso per decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente.
Secondo infatti, parte opposta, prima di emettere le fatture, non avrebbe esibito il Durc e il mod. Pt_1
F24, sebbene, in base all'art. 9 di ogni singolo contratto di appalto, il diritto del subappaltatore di ricevere i pagamenti dall'appaltatore era stato subordinato alla previa esibizione di tale documentazione. Con il ricorso monitorio sarebbero stati, pertanto, reclamati crediti non ancora esigibili, con conseguente illegittimità del decreto opposto.
L'eccezione è infondata e non meritevole di accoglimento.
pagina 5 di 11 Deve, infatti, precisarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
12/01/2006, n. 419; vedi anche Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019, n.14486).
Corollario di tale assetto ricostruttivo è quello per cui la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019, n. 14473).
Ne deriva che l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del decreto e l'insufficienza della prova scritta offerta in sede monitoria, è irrilevante, potendo il creditore dimostrare il suo diritto nel corso del giudizio di opposizione.
Al riguardo, infatti, giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'art. 9 di ogni contratto di subappalto aveva in realtà previsto solo il generico onere della subappaltarice CP_1
[... di esibire, prima di richiedere il pagamento dei compensi, la documentazione di cui alle premesse G, ovvero la documentazione “necessaria alla prosecuzione del rapporto contrattuale” (cfr. contratti si subappalto in atti).
Esclusivamente nei S.A.L. era stato invece specificato che avrebbe corrisposto le somme Parte_1
indicate nelle fatture emesse da solo dopo aver ricevuto il Durc e il Modello F.24 relativi al CP_1
periodo di esecuzione dei lavori oggetto delle fatture de quibus.
Ebbene, parte opposta ha depositato tempestivamente in questa sede il Durc in corso di validità al momento di emissione delle fatture nn.73-98/2020 (cfr. all. n. 18 comparsa di costituzione) e tale allegazione appare di per sé idonea a provare la regolarità della posizione contributiva di parte opposta,
e la conseguente esigibilità del suo credito, essendo superfluo l'ulteriore deposito del Modello F.24,
pagina 6 di 11 non essendo contrattualmente richiesto.
Ne discende, dunque, come il primo motivo di opposizione vada rigettato.
Deve poi essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione, formulata dall'opposta, di non operatività della compensazione rispetto alle fatture emesse dall'opponente nn. da 6316/20 a 8135/20 sollevata nella memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c..
Come è stato correttamente osservato da parte opponente, infatti, l'allegazione dei fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni deve trovare esplicitazione nel primo scritto difensivo o, al più tardi, nella prima memoria ex art. 183, co 6, c.p.c., deputata alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni, e delle conclusioni già proposte.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il decorso del termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 determina per la parte una “preclusione assertiva”, con conseguente cristallizzazione thema decidendum (cfr. Cass. ord. n. 16800 del 26/06/2018, Cass. sent. n. 7270 del 18/03/2008).
Va rilevato, al riguardo, che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato debba ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cass. Civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376).
In ogni caso, le argomentazioni poste a sostegno della contestazione tardiva formulata da CP_1
ovvero che le fatture emesse dall'opponente nei mesi di settembre, ottobre, novembre non avrebbero potuto essere compensate con le lavorazioni da lei eseguite nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, non colgono nel segno. Le norme del codice civile sulla compensazione, infatti, “stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda” (cfr. Cass. SSUU 23225/2016). Affinchè il meccanismo della compensazione legale operi, è dunque sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta e a prescindere da eventuali previsioni contrattuali, che i crediti vantati da entrambe le parti in causa abbiano ad oggetto somme di denaro liquide ed esigibili.
Devono, infine, essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le eccezioni di merito avanzate dalla convenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale.
Come noto, infatti, la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (cfr. Cass. Civ.
pagina 7 di 11 Sez. VI, 12/01/2012, n. 315; nello stesso senso Cass. Civ Sez. II, 13/08/2018, ud. 18/01/2018, dep.
13/08/2018).
Ritiene infine questo giudice, a scioglimento delle riserve di cui alle udienze del 11/10/2022 e del
19/6/2024, che non sia utilizzabile l'ulteriore documentazione prodotta da parte opposta (decreti ingiuntivi n. 19808/20, n. 12191/21, n. 15531/21, comunicazione della relativa all'istanza di Pt_1 accesso alla procedura negoziata della crisi d'impresa con relativi allegati, il provvedimento di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 19808/20, ctu espletata nel procedimento n.10022/2021), in quanto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Così delimitati il thema decidendum e il thema probandum, si osserva quanto segue.
L'opposizione è solo parzialmente fondata, nei limiti di seguito precisati.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584).
Ciò posto va evidenziato, innanzitutto, che la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti costituisce una circostanza pacifica, in quanto non contestata dalla opponente, la quale ha prodotto, infatti, i tre contratti di subappalto stipulati tra le odierne parti in causa (cfr. doc. 2.1-2.2-2.2.3 all. al fascicolo di parte).
In secondo luogo, l'opposta ha fornito adeguato riscontro documentale della propria pretesa creditoria relativa alle lavorazioni eseguite tra luglio e settembre 2020, allegando in questa sede: 1) le fatture rimaste insolute nn 73-98/2020, corredate dai S.A.L. controfirmati da parte opponente (cfr. doc. nn 4-
16 comparsa costituzione); 2) l'accordo transattivo del 15/9/2021, con cui parte opponente ha riconosciuto la posizione creditoria di per € 550.000,00, in relazione (anche) al decreto CP_1
ingiuntivo n. 20635/2020, oggetto della presente opposizione (cfr. doc.1 all. memoria 183 n.2 c.p.c.
. CP_1
L' effettiva esecuzione da parte di delle lavorazioni relative alle fatture nn. 73, 74, 75, 76, 85, CP_1
86, 88, 89, 95, 96, 97 e 98 del 2020 è stata ulteriormente confermata dalle risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio.
pagina 8 di 11 La stessa legale rappresentante della società opponente, infatti, ha riconosciuto, in sede di interrogatorio formale, che quelle lavorazioni fossero state effettuate, rendendo una confessione sul punto (cfr. verbale d'udienza del 11/10/2022).
Alla luce del quadro probatorio sopra descritto, dunque, risulta senz'altro accertato che le prestazioni, per il cui pagamento ha agito in sede monitoria, siano state commissionate dall'opponente e CP_1 siano state regolarmente eseguite dall'opposta.
A fronte di ciò, la ha sostenuto di vantare un controcredito pari a € 66.903,34, da eccepire in Parte_1
compensazione con il credito reclamato dall'opposta, anche in forza di quanto previsto anche dall'art. 9 dei contratti di subappalto.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Parte opponente ha fornito, infatti, prova documentale del controcredito vantato nei confronti di CP_1
[...
producendo in atti le fatture nn. 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5477, 5672, 5673, 5674,
5675, 5676, 5677, 5807, 5808 ,5835, 5836, 6183, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6433, 6456,
6562, 6902, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7149, 7197, 7198, 7627, 7653, 7825, 7858, 7859, 7860,
7861, 7862, 7863, 7864, 7905 e 8135 del 2020 (cfr. all. 3.1-3.48 atto citazione).
Il suddetto credito non è stato poi contestato dall'opposta, la quale, come si è detto in precedenza, solo in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e con argomentazioni non condivisibili, ha negato l'operatività della compensazione.
Questo consente di ritenere il controcredito di € 66.903,34 dimostrato, anche ai sensi dell'art.115 c.p.c..
Risulta pertanto accertato, da un lato, il credito della per € 159.806,85, e dall'altro il credito CP_1
della per € 66.903,34 ed entrambi sono omogenei, perché pecuniari, liquidi ed esigibili, e Parte_1
dunque compensabili tra loro.
Le norme del codice civile sulla compensazione, infatti, stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito... (cfr. Cass. SSUU n. 23225/2016)
Dunque, compensato l'importo di € 159.806, 85 a credito della opposta con l'importo di € 66.903,34 a credito dell'opponente, residua un debito di € 92.903,51 a carico di quest'ultima.
Resta, dunque, da verificare l'eccezione di pagamento formulata da Pt_1
L'opponente ha, infatti, eccepito di aver corrisposto alla Maxta pagamenti per la somma complessiva di
€ 103.829,97. La prova dei suddetti versamenti è stata fornita da tale parte attraverso l'allegazione di:
1) bonifico di € 8.829,97 del 16/11/2020; 2) bonifico di € 10.000,00 del 19/11/2020, 3) bonifico di €
25.000,00 del 27/11/2020;4) bonifico di € 5.000,00 del 02/12/2020; 5) bonifico di € 20.000,00 del pagina 9 di 11 04/12/2020; 6) bonifico di € 35.000,00 del 24/12/2020 (cfr. all. n.
5-10 alla memoria ex art. 183, co. 6
n. 2 c.p.c.). ha inoltre sostenuto come tali pagamenti dovessero essere imputati alla somma reclamata in Pt_1 questa sede dall'opposta. Ha osservato poi che, lungi dall'essere sua debitrice, per effetto di tale imputazione e dell'operatività della compensazione, era titolare di un credito nei confronti di CP_1
pari a € 10.926,46 (103.829,97+66.903,34 = 170.733,31-159.806,85= 10.926,46).
L'eccezione di pagamento è tuttavia infondata, non potendo i pagamenti indicati dall'opponente essere riferiti al credito di € 159.806,85 azionato in monitorio dall'opposta.
Come noto, in presenza di più debiti egualmente scaduti, l'art. 1193 c.c. prevede che l'imputazione del pagamento sia rimessa, in via preliminare, al debitore e, soltanto in via residuale, ove si versi in ipotesi di debiti esigibili egualmente garantiti, sia stabilita a favore del debito più antico o più oneroso.
Nella fattispecie, in esame, come correttamente dedotto dall'opposta, parte opponente ha esclusivamente allegato, ma non provato, di aver voluto riferire i pagamenti al debito di € 159.806,85, in quanto, da un lato, le causali dei bonifici prodotti in atti fanno esclusivamente riferimento ad un generico “acconto fatture 2020”. Dall'altro lato, non ha prodotto un'ulteriore Parte_1
documentazione da cui poter desumere la volontà di una imputazione specifica.
Al riguardo, parte opposta ha, poi, fornito riscontro documentale circa l'esistenza di un suo credito anteriore rispetto a quello oggetto del presente giudizio, a cui riferire i pagamenti effettuati dall'opponente. ha, infatti, prodotto il decreto n. 19808/2020 RG 60114/2020, con cui questo CP_1
Tribunale ha ingiunto alla di pagare la somma di € 516.127,35 nei suoi confronti e tale decreto è Pt_1
anteriore rispetto al decreto ingiuntivo n. 2035/2020 opposto in questa sede, in quanto emesso in data
10/12/2020 (cfr. all. n. 16 alla comparsa di risposta).
Deve pertanto escludersi che la somma complessiva di € 103.829,97 possa imputarsi al credito di €
159.806,85 oggetto del presente giudizio, dovendo per converso operare, stante l'assenza di prova circa una diversa volontà dell'opponente, la regola residuale dettata dall'art.1193 c.c..
Ne discende il rigetto dell'eccezione di pagamento proposta dall'opponente.
In conclusione, riconosciuta la fondatezza della sola eccezione di compensazione sollevata da Pt_1
deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, origina un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia pagina 10 di 11 stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma (cfr. Cass., Sez. III, n. 5074 del 25/05/1999).
Ne discende che, revocato l'opposto decreto ingiuntivo e operata la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti in causa, si debba condannare la alla corresponsione, in favore della Pt_1 CP_1
della suindicata somma di € 92.903,51 oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (29/12/2020) sino all'effettivo soddisfo
Per quanto concerne, invece, la liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento, seppure parziale, dell'opposizione, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 delle spese, dunque, seguono la soccombenza prevalente della società opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla , revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
2. Condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, operata la compensazione Parte_1
tra i rispettivi crediti, al pagamento in favore della della somma di € 92.903,51, oltre agli CP_1 interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 29/12/2020 sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
Pietro Osnato, avvocato dichiaratosi antistatario della dei 2/3 delle spese del presente CP_1 giudizio, che liquida per l'intero in € 9.402,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il residuo 1/3.
Così deciso in Roma in data 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
Redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Rebecca Parpiglia.
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