Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1999, n. 6934
CASS
Sentenza 5 luglio 1999

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La sanzione della sospensione, ai sensi dell'art. 138 n. 4 legge 16 febbraio 1913 n. 89, per il notaio che riceve atti prima della vidimazione del repertorio, annotandoli successivamente su di esso, non viola il principio di ragionevolezza, nel triplice aspetto di uguaglianza, razionalità e giustizia, e quindi è manifestamente infondata la relativa eccezione di illegittimità costituzionale, rispetto alla meno grave sanzione dell'ammenda, prevista dall' art. 137 della stessa legge, per l'omessa annotazione di un atto a repertorio perché quest'ultima condotta presuppone la disponibilità di un repertorio regolarmente tenuto, mentre la prima infrazione è costituita dall'omessa tenuta del repertorio, di cui la mancata tempestiva annotazione è una conseguenza, che, se poi eliminata dalla sua esecuzione, non esclude l'illecito, ormai perfezionato, potendo influire soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche e sull'entità della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1999, n. 6934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6934
    Data del deposito : 5 luglio 1999

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