Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 1
La sanzione della sospensione, ai sensi dell'art. 138 n. 4 legge 16 febbraio 1913 n. 89, per il notaio che riceve atti prima della vidimazione del repertorio, annotandoli successivamente su di esso, non viola il principio di ragionevolezza, nel triplice aspetto di uguaglianza, razionalità e giustizia, e quindi è manifestamente infondata la relativa eccezione di illegittimità costituzionale, rispetto alla meno grave sanzione dell'ammenda, prevista dall' art. 137 della stessa legge, per l'omessa annotazione di un atto a repertorio perché quest'ultima condotta presuppone la disponibilità di un repertorio regolarmente tenuto, mentre la prima infrazione è costituita dall'omessa tenuta del repertorio, di cui la mancata tempestiva annotazione è una conseguenza, che, se poi eliminata dalla sua esecuzione, non esclude l'illecito, ormai perfezionato, potendo influire soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche e sull'entità della sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1999, n. 6934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6934 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA Presidente
Dott. Paolo VITTORIA Consigliere
Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore
Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE IO ZI, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Iris n.18, presso l'avv. Filippo De Giovanni, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1885/98 del 16 -26 giugno 1998 (96/98 vol. giur.) Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 1999 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. De Giovanni per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di una ispezione conclusasi nel febbraio 1997 sugli atti, repertori e registri del notaio DE IO ZI, il Sovrintendente dell'Archivio notarile ed il Presidente del Consiglio notarile di Milano rilevavano numerose violazioni della legge professionale.
Il P.M., constatata l'estinzione di alcune per oblazione e di altre per prescrizione, chiedeva al Tribunale, per le residue, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per otto mesi.
Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale, dichiarate le ulteriori prescrizioni maturate, assolveva il notaio dalla prima incolpazione ex art. 28 legge notarile e, condivisa la qualificazione della rimanente condotta ascritta al notaio come violazione della fattispecie di cui all'art. 64 stessa legge (omessa tenuta del repertorio), condannava l'incolpato all'ammenda di lire 44.000. Proposto personalmente appello da parte del condannato notaio, con sintetici motivi che chiedevano in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza del proposto regolamento preventivo di giurisdizione, in subordine la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimità degli artt. 64 e 138 legge notarile, nel merito la derubricazione della accertata e non controversa condotta attribuitagli (di avere cioè ricevuto numerosi atti tra vivi in data anteriore alla vidimazione dei repertori) nella meno grave ipotesi di cui all'art. 62 legge notarile con le più miti conseguenze sanzionatorie del caso (ivi compresa la già esperita possibilità di oblazione), in via istruttoria, l'acquisizione di un parere del Consiglio notarile di Milano, la Corte di appello di Milano con sentenza 16 - 26 giugno 1998 in parziale riforma della pronuncia dei primi giudici riduceva a lire 32.000 la misura dell'ammenda.
Per la cassazione di tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso DE IO ZI, affidato a 5 motivi e illustrato da memoria.
Il P. G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia che ad esso concludente "non è stato mai notificato il decreto di citazione a comparire": con il secondo motivo - ancora - il ricorrente lamenta, ancora, di non essere "mai comparso in udienza davanti alla corte d'Appello di Milano".
2. Nessuna delle due censure può trovare accoglimento. Alla luce di una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in particolare, non può che ribadirsi, ulteriormente, che anche quando viene denunciato in sede di legittimità un vizio in procedendo (per il cui accertamento è consentito alla Suprema Corte esaminare direttamente gli atti di causa), è indispensabile che la censura sia dotata del carattere della specificità, nel senso che dallo stesso atto di impugnazione deve potersi ricavare in che cosa, secondo il ricorrente, consista precisamente l'errore commesso dal giudice del merito e per quali ragioni debba essere considerato tale (da ultimo, in tale senso, ad esempio, Cass., 6 febbraio 1999, n. 1049). Nella specie - per
contro
- entrambe le deduzioni, svolte nei riferiti motivi 1 e 2 sono di una tale genericità da non permettere di comprendere in cosa sia consistito l'error in procedendo commesso dal giudice a quo e quali disposizioni normative siano state dallo stesso violate (cfr. art. 366 c.p.c.). Anche a prescindere da quanto precede è certo, da un lato, che una volta ritualmente instauratosi il contraddittorio non è causa di nullità del procedimento la omessa "comparizione" del ricorrente all'udienza innanzi alla Corte di appello, allorché questa sia effetto di una sua libera scelta, dall'altro, che nel caso concreto - come documentato dal sentenza impugnata - il ricorrente DE IO è stato ritualmente avvisato dell'udienza di discussione a mezzo di raccomandata ricevuta il 28 maggio 1998.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia - ancora - che "l'aver riportato nei repertori annotazioni relative ad atti ricevuti in data precedente alla vidimazione dei fascicoli repertoriali costituisce irregolare e non già omessa tenuta del repertorio e quindi violazione degli artt. 62 e 137 legge notarile" e per tali violazioni il ricorrente ha pagato l'ammenda nella misura stabilita.
4. La deduzione è, per un verso inammissibile, per altro totalmente infondata.
4. 1. Quanto al primo profilo la censura non è conforme al precetto di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. , secondo cui "il ricorso [per cassazione] deve contenere, a pena di inammissibilità ... i motivi per i quali si chiede la cassazione [della sentenza impugnata]".
Nella specie i giudici del merito da pag.4 a pag. 9 della sentenza impugnata hanno, ampiamente, dimostrato le ragioni che - a loro avviso - facevano ritenere che la condotta posta in essere dal DE IO integrava "omessa tenuta del repertorio" e non mera irregolarità.
È palese, pertanto, che l'attuale ricorrente non poteva - come ha fatto - limitarsi ad affermare che in realtà "l'aver riportato nei repertori annotazioni relative ad atti ricevuti in data precedente alla vidimazione del fascicolo repertoriali costituisce irregolare e non già omessa tenuta del repertorio e quindi violazione degli artt. 62 e 137 legge notarile", ma doveva - altresì - indicare le "ragioni" (i "motivi") del proprio dissenso, rispetto all'iterargomentativo svolto dalla sentenza impugnata. Motivi del tutto omessi nel ricorso.
Nè, al riguarda, possono soccorrere le considerazioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c., atteso che questa non può esporre nuovi motivi ma neppure specificare quelli che in maniera vaga e indeterminata siano stati appena accennati nel ricorso per cassazione (Cass., 2 settembre 1997, n. 8373). 4. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può - come anticipato - non ribadirsi - in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che il notaio il quale annoti atti su un registro sfornito della prescritta vidimazione (anche se intervenuta successivamente) incorre nella contravvenzione di cui agli art. 62, 64 e 138 della legge notarile (l. 16 febbraio 1913 n. 89), per mancata annotazione di atti sul repertorio a norma del citato art. 62 (e non in quella di irregolare tenuta del repertorio), dato che può essere qualificato come repertorio, ai sensi della legge notarile, solo il registro che, come previsto dall'art. 64, prima di essere posto in uso sia stato numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile competente (in termini, Cass., 6 febbraio 1995, n. 1372. Sempre in questo senso, tra le tantissime, Cass., 18 febbraio 1994, n. 1994, nonché Cass., 11 marzo 1963, n. 594). Essendosi i giudici del merito - come accennato - ispirati al riferito principio è palese - come accennato - l'infondatezza della censura in esame.
5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ancora, che "gli artt. 64 e 138 legge notarile, se e in quanto interpretati nel senso di trovare applicazione, come hanno ritenuto i giudici di merito di Milano, alla fattispecie in oggetto sono viziati da illegittimità costituzionale per lesione del principio di ragionevolezza nei suoi tre aspetti dell'uguaglianza, dell'irrazionalità e del l'ingiustizia" e, pertanto, con il quinto, e ultimo, motivo, il ricorrente assume, infine, che "l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 148 l. notarile per contrasto con gli artt.113, 102 e 3 cost. non appare manifestamente infondata.
6. Al pari dei precedenti anche tali motivi devono disattendersi, apparendo la sollevata questione di legittimità costituzionale - sommariamente accennata nel ricorso - e sviluppata nella memoria, manifestamente infondata.
Come recentemente osservato in tema da parte di questa Corte (cfr., in particolare, Cass., sez. III, udienza del 13 gennaio 1999, Pres. Duva;
Est. Segreto, in ric. 12636/98, in corso di pubblicazione) - infatti - deve decisamente escludersi che esista irrazionalità e incongruità o violazione dei principi della "giustizia" e della "uguaglianza" sotto il profilo sanzionatorio tra la fattispecie di cui all'art. 138 n. 4 e quella della mancata annotazione dell'atto sul repertorio che sarebbe sanzionata a norma dell'art. 137 l. not. e, quindi, con la sola ammenda, in quanto sarebbe incongruo sanzionare con la sospensione la tardiva annotazione sul repertorio e con l'ammenda la mancata annotazione. In particolare mentre la fattispecie normativa, che sanziona la mancata annotazione dell'atto, punisce esclusivamente detta condotta omissiva - risolvendo, implicitamente, la questione che il notaio abbia pur sempre nella sua disponibilità un repertorio regolare su cui annotare gli atti, come è suo dovere tenere - la fattispecie normativa di cui all'art. 138 n. 4, l. not. prevede una condotta più ampia, e cioè la mancata tenuta di un repertorio (nei termini giuridicamente rilevanti cui sopra si è fatto riferimento in sede di analisi del terzo motivo di ricorso), per cui la mancata annotazione è solo una conseguenza logica e inevitabile di detta mancanza di repertorio.
Come esattamente osservato nel precedente di questa Corte sopra ricordato, adottando la terminologia tipica del principale sistema sanzionatorio, che è quello penale (pur con i necessari adattamenti), può dirsi che si tratta di una fattispecie di illecito eventualmente complesso, per cui la figura più ampia e più grave comprende anche quella minore (ove eventualmente esistente), stante l'identità del bene giuridico protetto dalle pure differenti condotte.
In altri termini, mentre la mancanza di un valido repertorio - che è poi l'unico repertorio "giuridicamente rilevante" - comporta sempre la mancanza di annotazione - giuridicamente rilevante - degli atti che nel frattempo fossero eventualmente rogati, non è vera la reciproca.
Ne consegue che non è incongrua, o irragionevole, la più grave sanzione prevista dal legislatore per la prima delle due infrazioni suddette.
Di nessuna rilevanza, ai fini della consumazione dell'illecito disciplinare, è poi il fatto che il notaio provveda,
successivamente, alla annotazione dell'atto sul repertorio, allorché egli se ne sarà dotato con il compimento delle formalità previste dall'art. 64 l. not.
Ciò costituisce, infatti, un posterius rispetto alla consumazione dell'illecito, ormai perfezionata, e potrà avere eventuale influenza solo relativamente all'entità della sanzione e alla concessione delle attenuanti generiche, in una agli altri elementi su cui dette decisioni si fondano.
7. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso: Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999