Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 2397-1 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 21/05/1946, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Calabrese
Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA) il 25/08/1964, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Randazzo
Sergio Aldo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– resistente –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti;
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.02.2025;
Rilevato che, con ricorso presentato in corso di causa, ha Parte_1
rappresentato che: (i) il resistente le ha notificato un atto di precetto Controparte_1
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Sottana, in via Gen. C. A. Dalla Chiesa n. 3/A, in forza dell'ordinanza ex art. 702-
ter c.p.c. resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 9.09.2022 all'esito del procedimento R.G. n. 1027/2021, con la quale, tra l'altro, si è ordinato a “
[...]
” il rilascio del predetto immobile, identificato in catasto fabbricati Controparte_2
al foglio 26, particella 495, subalterno 8, categoria A/3, classe 3; (ii)
successivamente, su istanza di correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c., il
Giudice ha disposto in data 2.09.2024 la correzione di detto titolo esecutivo, modificando il nominativo da ” a ”; (iii) Pt_1 Controparte_2 Parte_1
sulla base di tale titolo esecutivo, così corretto, ha intimato il Controparte_1
rilascio dell'immobile e il pagamento delle spese legali;
Rilevato che, sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto di sospendere l'azione di rilascio dell'immobile intrapresa nei suoi confronti, deducendo la nullità
del titolo esecutivo in questione, giacché emesso nei confronti di tale CP_2
, e tenuto conto che il provvedimento che ha disposto la correzione
[...]
dell'errore materiale è affetto da nullità assoluta, in quanto il Giudice non ha disposto la comparizione delle parti, in violazione dell'art. 288 c.p.c.;
Ritenuto che il ricorso cautelare vada rigettato per l'assorbente considerazione che eventuali vizi relativi al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il titolo esecutivo, nonché al provvedimento di correzione dell'errore materiale, non possono essere fatti valere nella fase esecutiva, gravando sull'interessata l'onere di proporre tempestivamente appello;
Ritenuto che, data l'insussistenza del fumus, rimane assorbita ogni valutazione in ordine al periculum;
Pag. 2 di 3 Osservato, infine, che ogni statuizione sulle spese del presente procedimento cautelare deve essere rinviata all'esito del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando all'esito del subprocedimento R.G. n. 2397-1/2024, così provvede:
RIGETTA il ricorso presentato in corso di causa da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
RIMETTE al giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Termini Imerese, in data 25/03/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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