Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6549 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06214/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6214 del 2025, proposto da NC OR, NE MI, NE MI e la Fimmobil 2022 S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Di Lullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Michele Mercati, 51;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Risorse per Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Grieco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, in Viale Liegi, 28;
il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. Condoni – del Comune di Roma Capitale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. QI/61390 del 21.03.2025, successivamente trasmessa, con cui il Dirigente del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale - Unità Organizzativa Condoni ha negato la ricostruzione del fascicolo afferente all’istanza di condono ex l. n. 47/1985 presentata il 26.03.1986 in relazione al complesso immobiliare sito in Roma, via Picco dei Tre Signori nn. 12-14-16, ed assunta al protocollo comunale dell’Ufficio del Condono Edilizio con il n. 87/10296;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale e di Risorse per Roma S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2026 il dott. LE LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Roma Capitale ha comunicato il mancato accoglimento della richiesta di ricostruzione del fascicolo relativa alla domanda di condono in epigrafe indicata, in quanto la documentazione inoltrata dall’istante non sarebbe presente nell’archivio dell’Ufficio Condono Edilizio.
2. A sostegno del ricorso, vengono articolati i seguenti motivi di censura:
- con una prima doglianza, si sostiene che il provvedimento sarebbe inefficace, per violazione degli artt. 2, comma 8 bis , e 20, l. n. 241/90, perché sull’istanza di ricostruzione del fascicolo si sarebbe formato il silenzio assenso;
- con una seconda censura, si deduce la violazione degli artt. 1, comma 2 bis , e 3, l. n. 241/90, in quanto l’Amministrazione non avrebbe svolto alcuna istruttoria, omettendo tra l’altro di indicare le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione;
- con un terzo motivo, si censura l’operato dell’Amministrazione per la mancata osservanza degli obblighi di conservazione della documentazione e per il mancato rispetto della procedura di ricostruzione del fascicolo, come disciplinata dalle Linee Guida del Comune di Roma Capitale;
- con la quarta doglianza, infine, si deduce la violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241/90, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
3. Il Comune di Roma Capitale, costituitosi in giudizio, ha depositato la nota prot. n. 127259 dell’11 giugno 2025, con la quale l’Ente capitolino ha richiesto all’istante documentazione integrativa “ al fine di procedere alla ricostruzione/istruttoria della domanda di condono ”, ed ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Risorse per Roma S.p.A., costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha anch’essa insistito per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, concludendo per il rigetto nel merito del ricorso.
5. In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha replicato all’eccezione di improcedibilità del ricorso argomentando in ordine alla persistente efficacia del provvedimento gravato ed ha formulato un’istanza di rinvio in attesa delle nuove determinazioni del Comune di Roma Capitale.
6. All’udienza pubblica del 23 marzo 2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
7. Preliminarmente, quanto all’istanza di rinvio su menzionata, il Collegio evidenzia che la decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su “situazioni eccezionali” (come recita il comma 1- bis dell’art. 73 c.p.a.: « Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza »).
Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.
Nella specie, la motivazione indicata nella istanza di rinvio non rientra tra quelle che potrebbero giustificare un eventuale differimento, anche in ragione di quanto si dirà a breve sulla persistenza dell’interesse al ricorso.
8. Ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Risorse per Roma S.p.A., in quanto, pur non essendo l’ente titolare del potere di provvedere, ha svolto attività istruttoria nel corso del procedimento, del quale, dunque, è parte sostanziale.
9. Va invece accolta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse sollevata dalle parti resistenti, in quanto la comunicazione ivi gravata è stata “superata” dalla successiva nota prot. n. 127259 dell’11 giugno 2025 con la quale Risorse per Roma S.p.A. ha chiesto l’invio di documentazione integrativa proprio “ al fine di procedere alla ricostruzione/istruttoria della domanda di condono ” (prontamente riscontrata da parte ricorrente in data 8 gennaio 2026).
Non coglie nel segno pertanto l’obiezione di parte ricorrente che sostiene di avere ancora interesse alla decisione della presente controversia: è evidente, infatti, che il procedimento è tuttora in fase istruttoria e che il Comune ha assegnato alla comunicazione impugnata un valore meramente interinale, attese le oggettive difficoltà riscontrate nella ricerca di documentazione risalente nel tempo.
10. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
11. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LO | TA IC |
IL SEGRETARIO