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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa LA NI Presidente
D.ssa DR GU Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta a ruolo il 25.03.2024 al numero 624/2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 838/2023 emessa dal Tribunale di
Grosseto il 26.09.2023
pendente fra
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO PU ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), e per essa quale mandataria CP_1 P.IVA_1 CP_2
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Crocini P.IVA_2
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA nonché contro
), Controparte_3 P.IVA_3
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
1 con socio unico ( ), e per essa, nella sua qualità di Controparte_4 P.IVA_4 procuratrice speciale ( ), in persona del l.r. pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa Dall'avv. Pietro Davide Sarti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei rispettivi scritti difensi e ribadite oralmente all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 26 febbraio 2018 il Dott. nella sua qualità di Parte_1 amministratore giudiziario dei beni intestati a sottoposti a sequestro Controparte_3 ex art. 321 c.p.p. nei confronti di , nell'ambito del Controparte_6 procedimento iscritto n. 21749/2015 R.G.N.R. - 21235/2015 R.G. G.I.P presso il
Tribunale di Roma, ha proposto opposizione di terzo avverso la procedura esecutiva n.
R.G.E. 191/2014 incardinata in data 24.7.2014 dalla Controparte_7 alla quale è poi succeduta, in qualità di creditrice, la Controparte_1
L'opponente deduceva l'improcedibilità dell'esecuzione avviata in ragione dell'intervenuta trascrizione, su parte dei beni pignorati, di un sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p., 322-ter c.p. e 12-bis del D. Lgs. 74/2000 disposto dal GIP con provvedimento del 27.7.2016, trascritto in data 4.8.2016.
In particolare, deduceva l'applicabilità al caso di specie dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p.
e, dunque, della disciplina del c.d. Codice Antimafia (art. 52 e ss. del D. L.vo 159/2011), con conseguente improseguibilità dell'esecuzione avviata.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto, in ragione dell'inapplicabilità della disciplina del Codice Antimafia al caso di specie e dell'avvenuta trascrizione dell'atto di pignoramento in data anteriore al sequestro, in ossequio al principio dell'ordo temporalis.
Si costituiva la aderendo alle conclusioni rassegnate da parte attrice Controparte_3
e chiedendo accogliersi l'opposizione.
2 All'esito dello scambio di note scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Grosseto con sentenza n.838/2023, così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1)
Rigetta l'opposizione; 2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Premetteva il primo giudice che per il sequestro c.d. “antimafia”, per il sequestro prodromico alla confisca c.d. allargata e per quello di prevenzione il legislatore ha espressamente previsto il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni rispetto ai quali sia trascritto un provvedimento di sequestro, mentre per l'ipotesi di sequestro preventivo c.d. “ordinario” un tale divieto non è disciplinato, tanto che al riguardo, negli ultimi anni, si era formato un contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapporsi le sezioni civili e quelle penali della Suprema Corte;
inoltre, la questione è divenuta ancora più complessa in ragione dell'evoluzione dell'art. 104 bis disp. att.
c.p.p. di cui, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 21/2018, si discuteva della portata applicativa, se generale rispetto a tutti i tipi di sequestro penale o meno. Né poteva rilevare, nello specifico, la modifica dell'art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.c. di cui all'art. 373 del D.lvo n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e della insolvenza: “In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”), perché applicabile solo dalla sua entrata in vigore, e quindi dal 15.7.2022, come previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 390 del medesimo Codice.
Ciò detto, secondo il Tribunale, stante l'impossibilità di ricorrere ad un'interpretazione analogica, era necessario ricorrere al criterio dell'ordo temporalis per il quale, essendo la trascrizione del pignoramento (6.10.2014) anteriore alla data di trascrizione del sequestro, non risulterebbe configurabile un'ipotesi di improseguibilità dell'azione esecutiva n. R.G.EI. 191/2014.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Il Dott. ha appellato la sentenza, instando per la previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) “Violazione e falsa applicazione degli art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att.
C.P.P., art. 52 e ss. CAM, art. 373 D.Lgs n. 14/2019”
Ritiene l'appellante che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere inapplicabile al caso di specie la disciplina contenuta nell'art. 104 bis, comma 1bis, disp. att. c.p.c.
3 nella sua attuale formulazione entrata in vigore il 15.7.2022. Evidenzia come il Tribunale abbia riconosciuto che “L'art. 373 cit., modificando l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., ha interessato una specifica regolamentazione nei rapporti tra procedure/sequestri con prevalenza della disciplina di cui agli artt. 52 e ss. del Codice antimafia, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziaria” (cfr. sentenza impugnata, doc. n. 26, a pag. 8, penultimo capoverso), ma poi abbia erroneamente negato la sua applicabilità al caso di specie sul doppio falso presupposto: che la norma disciplini in via esclusiva le procedure concorsuali, e quindi non possa essere applicata alle procedure esecutive individuali, e che l'applicabilità ai giudizi in corso sia esclusa espressamente da una norma transitoria.
Quanto al primo profilo, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che il D.l.vo n.
14/2019 contiene una disciplina organica della crisi e dell'insolvenza dell'impresa individuale o collettiva, e quindi non si riferisce esclusivamente alla fase concorsuale della liquidazione giudiziale, e che la norma introdotta dall'art. 373 del predetto D. Lgs., inserita nel capo sesto della legge rubricato “Disposizioni di coordinamento della disciplina penale”, avrebbe esplicitato, in modo incontrovertibile l'estensione della disciplina speciale prevista dal codice antimafia a tutti i sequestri, compreso quello per equivalente ex art. 321, comma 2, c.p.c. Infatti, il comma 1 bis dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. dispone espressamente che in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo
321, comma 2, del codice o di confisca: “ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo
IV del Libro I del citato decreto legislativo”: la congiunzione “e” che si trova tra le due proposizioni “ai fini della tutela dei terzi” e “nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria” attesterebbe in modo inequivocabile che il legislatore abbia inteso distinguere le due ipotesi e le abbia previste in modo alternativo.
II) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att.
C.P.P., artt. 52 e ss. CAM, art. 390 C.C.I.I., art. 11, primo comma, disposizioni sulla legge in generale”
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere inapplicabile al caso di specie la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., nella sua attuale formulazione entrata in vigore il 15.7.2022, sul presupposto che l'art. 390 D. Lgs. n.
14/2019 abbia circoscritto l'ambito operativo della nuova regolamentazione dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. ai soli ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore del decreto, senza tenere conto del fatto che la citata norma transitoria è dedicata ai soli rapporti tra sequestro e procedure fallimentari e non a quelli sussistenti tra sequestro e procedure esecutive.
4 III) “Violazione dell'art. 104-bis disp. Att., commi 1-bis, 1-quater e 1-sexies, dell'art. 578 bis C.P.P., art. 52 ss, del D.lgs. 159/2011”
Secondo l'appellante, erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto che, alla luce dell'impossibilità di ricorrere ad una interpretazione analogica, fosse necessario procedere alla risoluzione dell'interferenza tra misura ablatoria penale e vincolo pignoratizio, ricorrendo al principio dell'ordo temporalis, in quanto non sarebbe individuabile un aggancio normativo che consenta l'applicazione retroattiva della disciplina dell'art. 55 e ss. del CAM in ragione delle modifiche apportate agli artt. 104 bis disp. att. c.p.p. (nella sua versione previgente) e 578 bis c.p.: tutto ciò nonostante che l'art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. attualmente vigente, sia pacificamente una norma processuale e come tale applicabile ai giudizi in corso in virtù del principio
“tempus regit actum”.
IV) “Violazione dell'art. 104-bis disp. Att., commi 1-bis, 1-quater e 1-sexies, dell'art. 578 bis C.P.P., art. 52 ss, del D.lgs. 159/2011 e degli art. 3 e 24
Costituzione”.
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere inapplicabile l'art. 104-bis, comma
1-bis, disp. att. c.p.p. nella sua formulazione previgente anche sul presupposto che
“l'applicabilità di tale regime di prevalenza anche nell'ambito delle esecuzioni individuali condurrebbe nell'ambito dell'interpretazione analogica, assimilando “quod effectum il sacrificio imposto alle ragioni del creditore in evidente violazione dell'art. 24 Cost.”.
Infatti, questione dovrebbe essere valutata in vista dell'interesse pubblicistico a mantenere la misura cautelare, che deve essere ritenuto prevalente, nonché a quello di tutti i possibili creditori del proposto.
L'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Onorevole Corte di Appello adita, disattesa ogni eccezione e respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello riformare in toto la sentenza impugnata
n. 838/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto, Giudice dr.ssa Cristina Nicolò, il 25 settembre 2023, all'esito del giudizio n. R.G. 1400/2018 pubblicata il 26 settembre
2023, in quanto illegittima ed erronea, e per l'effetto: in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 838/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “a) dichiarare improcedibile la procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 191/2014 ai sensi dell'art. 55
d. lgs. 159/2011 e revocare la vendita eseguita il 27 febbraio 2018; b) in ogni caso
5 disporre la sospensione della citata procedura esecutiva fino alla conclusione del procedimento penale e/o alla eventuale revoca del sequestro preventivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della fase cautelare, oltre CAP e
IVA e spese generali come per legge”, e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e della fase cautelare.”
2.2 Si è costituita la chiedendo il rigetto sia dell'istanza di inibitoria Controparte_1 che dell'impugnazione, perché infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale, e concludendo nel modo seguente: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Firenze, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., poiché infondata in fatto e diritto;
In tesi: rigettare
l'appello proposto dal dott. , in qualità di amministratore Parte_1 giudiziario di beni sottoposti a sequestro ex art. 321 c.p.p. nei confronti di
[...]
, poiché infondato in fatto e diritto, e confermare integralmente la Controparte_6 sentenza n. 838/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 25.09.2023 e depositata in data 26.09.2023; In ipotesi subordinata: laddove la Corte ritenesse di dovere applicare l'art. 104-bis comma 1-bis Disp. Att. c.p.p., nel suo testo previgente e/o nel testo in vigore dal 15.07.2022, nel senso voluto da parte opponente e pertanto con applicazione alla fattispecie sub iudice della disciplina del Codice Antimafia (Dlgs. n.
159/2011), ritenuta la questione di costituzionalità della norma, come prospettata, alla luce dei parametri dettati dagli artt. 3, 24, 41, 47, 97 Cost., non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere, rimettere gli atti con ordinanza alla Corte
Costituzionale per il giudizio di costituzionalità, sospendendo il procedimento in attesa della decisione, come per legge. In ogni caso, con condanna di parte attrice al rimborso delle spese di lite del grado, oltre accessori di legge.”
2.3. Previa dichiarazione di contumacia della con ordinanza Controparte_3 resa in data 10.10.2024, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata dalla parte appellante per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, perché meramente dichiarativa dell'infondatezza di opposizione ex art. 619
c.p.c., fissando per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del
21.10.2025.
2.4. Con comparsa depositata in data 25.9.2025 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito oggetto di causa, Controparte_4
6 confermando e facendo proprie tutte le ragioni, domande e istanze formulate dalla cedente e dante causa Controparte_1
Con le note scritte conclusionali depositate in data 1.10.2025, Controparte_4 ha sollevato, quale eccezione preliminare, la nullità processuale correlata al fatto che nel procedimento difetta, sin dal primo grado, il contraddittorio con la debitrice CP_8
(originaria mutuataria e precettata), mai evocata in causa.
[...]
L'appellante, con successive note scritte, ha contestato detta eccezione poiché nella fattispecie l'opponente non ha contestato la validità del titolo esecutivo che si è formato nei confronti dell'originario debitore ma ha dedotto la sua temporanea inefficacia, fino alla conclusione del procedimento penale, per cui la sentenza non sarebbe destinata a produrre alcun effetto nei confronti dell'originario debitore che, pertanto, non sarebbe contraddittore necessario del procedimento.
2.5. All'udienza del 21.10.2025, previa discussione orale della causa, la Corte ha riservato il deposito della decisione nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
Va premesso che, com'è pacifico, è la parte mutuataria nei contratti Controparte_8 conclusi dalla medesima con garantiti da ipoteca Controparte_7 volontaria su beni all'epoca intestati alla stessa e poi ceduti a CP_8 Controparte_3 contratti di mutuo azionati in via esecutiva nella procedura di esecuzione immobiliare oggetto di causa.
È altrettanto pacifico che non è mai stata evocata in giudizio né ha Controparte_8 altrimenti partecipato al giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promosso da nella spiegata qualità. Parte_2
Occorre allora evidenziare come, secondo la Suprema Corte, “in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602
c.p.c. e segg., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti
l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato
a produrre effetti immediati e diretti;
ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti dei beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono “inutiliter datae” (Cass. Sez.
III Civile, sentenza n. 19615/2021).
7 Il principio per cui il debitore esecutato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, al pari di tutte le opposizioni esecutive, del resto, è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass.
21/07/2000, n. 9645; Cass. 22/06/1999, n. 6333). Al riguardo, la Cassazione ha invero da ultimo precisato che “Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancata partecipazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario con il terzo opponente e il creditore procedente, è sanata soltanto se il litisconsorte pretermesso, intervenendo nel grado d'appello, dichiara di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado.” (Cass. Sez. 3, ord.
n. 29629 del 18.11.2024): ipotesi, questa, che tuttavia non si è verificata nella fattispecie.
Non rileva che la questione sia stata sollevata solo dalla terza intervenuta, costituitasi in giudizio in prossimità della data dell'udienza di discussione della causa: infatti, non vi è dubbio che la riscontrata non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In conclusione, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., si impone la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado, posto il carattere pregiudiziale dell'accertamento del vizio ex art. 102 c.p.c. per cui “il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso
l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 432 del 14/01/2003).
Resta assorbita ogni altra questione.
Stante le ragioni in rito della decisione e la controvertibilità della questione sottesa all'opposizione di terzo proposta dall' le spese del presente grado vanno Pt_1 interamente compensate tra le parti, mentre le spese del primo grado saranno liquidate dal tribunale nuovamente investito della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
8 1. dichiara la nullità dell'impugnata sentenza, perché resa in assenza della debitrice
, litisconsorte necessaria, rimettendo la causa al Tribunale di Controparte_8
Grosseto ex art. 354 c.p.c.;
2. compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 21.10.2025
LA CONS. EST.
D.ssa DR GU
LA PRESIDENTE
D.ssa LA NI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa LA NI Presidente
D.ssa DR GU Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta a ruolo il 25.03.2024 al numero 624/2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 838/2023 emessa dal Tribunale di
Grosseto il 26.09.2023
pendente fra
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO PU ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), e per essa quale mandataria CP_1 P.IVA_1 CP_2
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Crocini P.IVA_2
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA nonché contro
), Controparte_3 P.IVA_3
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
1 con socio unico ( ), e per essa, nella sua qualità di Controparte_4 P.IVA_4 procuratrice speciale ( ), in persona del l.r. pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa Dall'avv. Pietro Davide Sarti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei rispettivi scritti difensi e ribadite oralmente all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 26 febbraio 2018 il Dott. nella sua qualità di Parte_1 amministratore giudiziario dei beni intestati a sottoposti a sequestro Controparte_3 ex art. 321 c.p.p. nei confronti di , nell'ambito del Controparte_6 procedimento iscritto n. 21749/2015 R.G.N.R. - 21235/2015 R.G. G.I.P presso il
Tribunale di Roma, ha proposto opposizione di terzo avverso la procedura esecutiva n.
R.G.E. 191/2014 incardinata in data 24.7.2014 dalla Controparte_7 alla quale è poi succeduta, in qualità di creditrice, la Controparte_1
L'opponente deduceva l'improcedibilità dell'esecuzione avviata in ragione dell'intervenuta trascrizione, su parte dei beni pignorati, di un sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p., 322-ter c.p. e 12-bis del D. Lgs. 74/2000 disposto dal GIP con provvedimento del 27.7.2016, trascritto in data 4.8.2016.
In particolare, deduceva l'applicabilità al caso di specie dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p.
e, dunque, della disciplina del c.d. Codice Antimafia (art. 52 e ss. del D. L.vo 159/2011), con conseguente improseguibilità dell'esecuzione avviata.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto, in ragione dell'inapplicabilità della disciplina del Codice Antimafia al caso di specie e dell'avvenuta trascrizione dell'atto di pignoramento in data anteriore al sequestro, in ossequio al principio dell'ordo temporalis.
Si costituiva la aderendo alle conclusioni rassegnate da parte attrice Controparte_3
e chiedendo accogliersi l'opposizione.
2 All'esito dello scambio di note scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Grosseto con sentenza n.838/2023, così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1)
Rigetta l'opposizione; 2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Premetteva il primo giudice che per il sequestro c.d. “antimafia”, per il sequestro prodromico alla confisca c.d. allargata e per quello di prevenzione il legislatore ha espressamente previsto il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni rispetto ai quali sia trascritto un provvedimento di sequestro, mentre per l'ipotesi di sequestro preventivo c.d. “ordinario” un tale divieto non è disciplinato, tanto che al riguardo, negli ultimi anni, si era formato un contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapporsi le sezioni civili e quelle penali della Suprema Corte;
inoltre, la questione è divenuta ancora più complessa in ragione dell'evoluzione dell'art. 104 bis disp. att.
c.p.p. di cui, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 21/2018, si discuteva della portata applicativa, se generale rispetto a tutti i tipi di sequestro penale o meno. Né poteva rilevare, nello specifico, la modifica dell'art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.c. di cui all'art. 373 del D.lvo n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e della insolvenza: “In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”), perché applicabile solo dalla sua entrata in vigore, e quindi dal 15.7.2022, come previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 390 del medesimo Codice.
Ciò detto, secondo il Tribunale, stante l'impossibilità di ricorrere ad un'interpretazione analogica, era necessario ricorrere al criterio dell'ordo temporalis per il quale, essendo la trascrizione del pignoramento (6.10.2014) anteriore alla data di trascrizione del sequestro, non risulterebbe configurabile un'ipotesi di improseguibilità dell'azione esecutiva n. R.G.EI. 191/2014.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Il Dott. ha appellato la sentenza, instando per la previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) “Violazione e falsa applicazione degli art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att.
C.P.P., art. 52 e ss. CAM, art. 373 D.Lgs n. 14/2019”
Ritiene l'appellante che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere inapplicabile al caso di specie la disciplina contenuta nell'art. 104 bis, comma 1bis, disp. att. c.p.c.
3 nella sua attuale formulazione entrata in vigore il 15.7.2022. Evidenzia come il Tribunale abbia riconosciuto che “L'art. 373 cit., modificando l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., ha interessato una specifica regolamentazione nei rapporti tra procedure/sequestri con prevalenza della disciplina di cui agli artt. 52 e ss. del Codice antimafia, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziaria” (cfr. sentenza impugnata, doc. n. 26, a pag. 8, penultimo capoverso), ma poi abbia erroneamente negato la sua applicabilità al caso di specie sul doppio falso presupposto: che la norma disciplini in via esclusiva le procedure concorsuali, e quindi non possa essere applicata alle procedure esecutive individuali, e che l'applicabilità ai giudizi in corso sia esclusa espressamente da una norma transitoria.
Quanto al primo profilo, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che il D.l.vo n.
14/2019 contiene una disciplina organica della crisi e dell'insolvenza dell'impresa individuale o collettiva, e quindi non si riferisce esclusivamente alla fase concorsuale della liquidazione giudiziale, e che la norma introdotta dall'art. 373 del predetto D. Lgs., inserita nel capo sesto della legge rubricato “Disposizioni di coordinamento della disciplina penale”, avrebbe esplicitato, in modo incontrovertibile l'estensione della disciplina speciale prevista dal codice antimafia a tutti i sequestri, compreso quello per equivalente ex art. 321, comma 2, c.p.c. Infatti, il comma 1 bis dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. dispone espressamente che in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo
321, comma 2, del codice o di confisca: “ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo
IV del Libro I del citato decreto legislativo”: la congiunzione “e” che si trova tra le due proposizioni “ai fini della tutela dei terzi” e “nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria” attesterebbe in modo inequivocabile che il legislatore abbia inteso distinguere le due ipotesi e le abbia previste in modo alternativo.
II) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att.
C.P.P., artt. 52 e ss. CAM, art. 390 C.C.I.I., art. 11, primo comma, disposizioni sulla legge in generale”
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere inapplicabile al caso di specie la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., nella sua attuale formulazione entrata in vigore il 15.7.2022, sul presupposto che l'art. 390 D. Lgs. n.
14/2019 abbia circoscritto l'ambito operativo della nuova regolamentazione dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. ai soli ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore del decreto, senza tenere conto del fatto che la citata norma transitoria è dedicata ai soli rapporti tra sequestro e procedure fallimentari e non a quelli sussistenti tra sequestro e procedure esecutive.
4 III) “Violazione dell'art. 104-bis disp. Att., commi 1-bis, 1-quater e 1-sexies, dell'art. 578 bis C.P.P., art. 52 ss, del D.lgs. 159/2011”
Secondo l'appellante, erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto che, alla luce dell'impossibilità di ricorrere ad una interpretazione analogica, fosse necessario procedere alla risoluzione dell'interferenza tra misura ablatoria penale e vincolo pignoratizio, ricorrendo al principio dell'ordo temporalis, in quanto non sarebbe individuabile un aggancio normativo che consenta l'applicazione retroattiva della disciplina dell'art. 55 e ss. del CAM in ragione delle modifiche apportate agli artt. 104 bis disp. att. c.p.p. (nella sua versione previgente) e 578 bis c.p.: tutto ciò nonostante che l'art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. attualmente vigente, sia pacificamente una norma processuale e come tale applicabile ai giudizi in corso in virtù del principio
“tempus regit actum”.
IV) “Violazione dell'art. 104-bis disp. Att., commi 1-bis, 1-quater e 1-sexies, dell'art. 578 bis C.P.P., art. 52 ss, del D.lgs. 159/2011 e degli art. 3 e 24
Costituzione”.
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere inapplicabile l'art. 104-bis, comma
1-bis, disp. att. c.p.p. nella sua formulazione previgente anche sul presupposto che
“l'applicabilità di tale regime di prevalenza anche nell'ambito delle esecuzioni individuali condurrebbe nell'ambito dell'interpretazione analogica, assimilando “quod effectum il sacrificio imposto alle ragioni del creditore in evidente violazione dell'art. 24 Cost.”.
Infatti, questione dovrebbe essere valutata in vista dell'interesse pubblicistico a mantenere la misura cautelare, che deve essere ritenuto prevalente, nonché a quello di tutti i possibili creditori del proposto.
L'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Onorevole Corte di Appello adita, disattesa ogni eccezione e respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello riformare in toto la sentenza impugnata
n. 838/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto, Giudice dr.ssa Cristina Nicolò, il 25 settembre 2023, all'esito del giudizio n. R.G. 1400/2018 pubblicata il 26 settembre
2023, in quanto illegittima ed erronea, e per l'effetto: in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 838/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “a) dichiarare improcedibile la procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 191/2014 ai sensi dell'art. 55
d. lgs. 159/2011 e revocare la vendita eseguita il 27 febbraio 2018; b) in ogni caso
5 disporre la sospensione della citata procedura esecutiva fino alla conclusione del procedimento penale e/o alla eventuale revoca del sequestro preventivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della fase cautelare, oltre CAP e
IVA e spese generali come per legge”, e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e della fase cautelare.”
2.2 Si è costituita la chiedendo il rigetto sia dell'istanza di inibitoria Controparte_1 che dell'impugnazione, perché infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale, e concludendo nel modo seguente: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Firenze, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., poiché infondata in fatto e diritto;
In tesi: rigettare
l'appello proposto dal dott. , in qualità di amministratore Parte_1 giudiziario di beni sottoposti a sequestro ex art. 321 c.p.p. nei confronti di
[...]
, poiché infondato in fatto e diritto, e confermare integralmente la Controparte_6 sentenza n. 838/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 25.09.2023 e depositata in data 26.09.2023; In ipotesi subordinata: laddove la Corte ritenesse di dovere applicare l'art. 104-bis comma 1-bis Disp. Att. c.p.p., nel suo testo previgente e/o nel testo in vigore dal 15.07.2022, nel senso voluto da parte opponente e pertanto con applicazione alla fattispecie sub iudice della disciplina del Codice Antimafia (Dlgs. n.
159/2011), ritenuta la questione di costituzionalità della norma, come prospettata, alla luce dei parametri dettati dagli artt. 3, 24, 41, 47, 97 Cost., non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere, rimettere gli atti con ordinanza alla Corte
Costituzionale per il giudizio di costituzionalità, sospendendo il procedimento in attesa della decisione, come per legge. In ogni caso, con condanna di parte attrice al rimborso delle spese di lite del grado, oltre accessori di legge.”
2.3. Previa dichiarazione di contumacia della con ordinanza Controparte_3 resa in data 10.10.2024, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata dalla parte appellante per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, perché meramente dichiarativa dell'infondatezza di opposizione ex art. 619
c.p.c., fissando per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del
21.10.2025.
2.4. Con comparsa depositata in data 25.9.2025 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito oggetto di causa, Controparte_4
6 confermando e facendo proprie tutte le ragioni, domande e istanze formulate dalla cedente e dante causa Controparte_1
Con le note scritte conclusionali depositate in data 1.10.2025, Controparte_4 ha sollevato, quale eccezione preliminare, la nullità processuale correlata al fatto che nel procedimento difetta, sin dal primo grado, il contraddittorio con la debitrice CP_8
(originaria mutuataria e precettata), mai evocata in causa.
[...]
L'appellante, con successive note scritte, ha contestato detta eccezione poiché nella fattispecie l'opponente non ha contestato la validità del titolo esecutivo che si è formato nei confronti dell'originario debitore ma ha dedotto la sua temporanea inefficacia, fino alla conclusione del procedimento penale, per cui la sentenza non sarebbe destinata a produrre alcun effetto nei confronti dell'originario debitore che, pertanto, non sarebbe contraddittore necessario del procedimento.
2.5. All'udienza del 21.10.2025, previa discussione orale della causa, la Corte ha riservato il deposito della decisione nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
Va premesso che, com'è pacifico, è la parte mutuataria nei contratti Controparte_8 conclusi dalla medesima con garantiti da ipoteca Controparte_7 volontaria su beni all'epoca intestati alla stessa e poi ceduti a CP_8 Controparte_3 contratti di mutuo azionati in via esecutiva nella procedura di esecuzione immobiliare oggetto di causa.
È altrettanto pacifico che non è mai stata evocata in giudizio né ha Controparte_8 altrimenti partecipato al giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promosso da nella spiegata qualità. Parte_2
Occorre allora evidenziare come, secondo la Suprema Corte, “in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602
c.p.c. e segg., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti
l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato
a produrre effetti immediati e diretti;
ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti dei beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono “inutiliter datae” (Cass. Sez.
III Civile, sentenza n. 19615/2021).
7 Il principio per cui il debitore esecutato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, al pari di tutte le opposizioni esecutive, del resto, è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass.
21/07/2000, n. 9645; Cass. 22/06/1999, n. 6333). Al riguardo, la Cassazione ha invero da ultimo precisato che “Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancata partecipazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario con il terzo opponente e il creditore procedente, è sanata soltanto se il litisconsorte pretermesso, intervenendo nel grado d'appello, dichiara di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado.” (Cass. Sez. 3, ord.
n. 29629 del 18.11.2024): ipotesi, questa, che tuttavia non si è verificata nella fattispecie.
Non rileva che la questione sia stata sollevata solo dalla terza intervenuta, costituitasi in giudizio in prossimità della data dell'udienza di discussione della causa: infatti, non vi è dubbio che la riscontrata non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In conclusione, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., si impone la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado, posto il carattere pregiudiziale dell'accertamento del vizio ex art. 102 c.p.c. per cui “il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso
l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 432 del 14/01/2003).
Resta assorbita ogni altra questione.
Stante le ragioni in rito della decisione e la controvertibilità della questione sottesa all'opposizione di terzo proposta dall' le spese del presente grado vanno Pt_1 interamente compensate tra le parti, mentre le spese del primo grado saranno liquidate dal tribunale nuovamente investito della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
8 1. dichiara la nullità dell'impugnata sentenza, perché resa in assenza della debitrice
, litisconsorte necessaria, rimettendo la causa al Tribunale di Controparte_8
Grosseto ex art. 354 c.p.c.;
2. compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 21.10.2025
LA CONS. EST.
D.ssa DR GU
LA PRESIDENTE
D.ssa LA NI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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