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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 27/02/2026, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3023/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
AR SC, OR
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6169/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91759 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91737 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91758 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2063 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2064 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2219/2026 depositato il
25/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
il difensore dell'ufficio chiede di integrare il contraddittorio con l'agenzia delle entrate del territorio parte ricorrente si oppone alla chiamata dell'agenzia del territorio e riferisce che le sentenze di secondo grado in parte gia impugnate in cassazione e per le restanti pendono ancora i termini per proporre ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2018, 2019 e 2020 e TASI per gli anni 2018 e 2019, notificati da Roma Capitale il 10 dicembre
2024, deducendone la nullità per carenza di motivazione, omessa notifica dell'atto di riclassamento catastale, intervenuta prescrizione per l'anno 2018 e sussistenza dell'esenzione di cui all'art. 7 del d.lgs.
n. 504/1992.
Roma Capitale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'udienza del 25.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le censure relative alla carenza di motivazione degli avvisi non meritano accoglimento. Gli atti impugnati contengono l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, dei cespiti interessati, delle annualità e delle ragioni della ripresa, risultando idonei a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di omessa notifica dell'atto di riclassamento catastale. Dalla documentazione in atti risulta che la variazione di rendita, disposta a seguito della revisione parziale del classamento delle microzone ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, è stata notificata dall'Agenzia del Territorio in data 11 dicembre 2013 con consegna a mani di incaricato al servizio dell'Ente.
Le rendite risultavano pertanto efficaci dal 1° gennaio 2014 e legittimamente applicate per le annualità oggetto di causa.
Tale conclusione è coerente con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 2, con sentenza n. 4047/02/2025, resa in controversia analoga tra le medesime parti, che ha ritenuto legittima l'applicazione delle rendite derivanti dalla revisione per microzone ed ha escluso la nullità degli atti per omessa notifica del riclassamento.
Non è fondata neppure l'eccezione di prescrizione per l'anno 2018. Gli avvisi sono stati emessi per infedele dichiarazione, con conseguente decorrenza del termine decadenziale dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU, individuabile nel 30 giugno 2019; la notifica del 10 dicembre 2024 risulta quindi tempestiva. Nel merito, l'esenzione invocata non è dimostrata. In conformità alla giurisprudenza di legittimità e al precedente di secondo grado sopra richiamato, l'esenzione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, di natura eccezionale, richiede la prova rigorosa della destinazione esclusiva e diretta dell'immobile allo svolgimento di attività di culto o di altre attività tassativamente indicate. Gli immobili adibiti ad alloggio delle religiose non possono essere qualificati, di per sé, come fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto o come loro pertinenze, mancando la prova dello svolgimento diretto e immediato di attività di culto in tali unità.
Con riguardo alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti dette ragioni, in considerazione della sussistenza di giurisprudenza di merito non univoca in materia.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso con compensazione delle spese di lite
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
AR SC, OR
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6169/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91759 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91737 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91758 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2063 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2064 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2219/2026 depositato il
25/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
il difensore dell'ufficio chiede di integrare il contraddittorio con l'agenzia delle entrate del territorio parte ricorrente si oppone alla chiamata dell'agenzia del territorio e riferisce che le sentenze di secondo grado in parte gia impugnate in cassazione e per le restanti pendono ancora i termini per proporre ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2018, 2019 e 2020 e TASI per gli anni 2018 e 2019, notificati da Roma Capitale il 10 dicembre
2024, deducendone la nullità per carenza di motivazione, omessa notifica dell'atto di riclassamento catastale, intervenuta prescrizione per l'anno 2018 e sussistenza dell'esenzione di cui all'art. 7 del d.lgs.
n. 504/1992.
Roma Capitale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'udienza del 25.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le censure relative alla carenza di motivazione degli avvisi non meritano accoglimento. Gli atti impugnati contengono l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, dei cespiti interessati, delle annualità e delle ragioni della ripresa, risultando idonei a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di omessa notifica dell'atto di riclassamento catastale. Dalla documentazione in atti risulta che la variazione di rendita, disposta a seguito della revisione parziale del classamento delle microzone ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, è stata notificata dall'Agenzia del Territorio in data 11 dicembre 2013 con consegna a mani di incaricato al servizio dell'Ente.
Le rendite risultavano pertanto efficaci dal 1° gennaio 2014 e legittimamente applicate per le annualità oggetto di causa.
Tale conclusione è coerente con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 2, con sentenza n. 4047/02/2025, resa in controversia analoga tra le medesime parti, che ha ritenuto legittima l'applicazione delle rendite derivanti dalla revisione per microzone ed ha escluso la nullità degli atti per omessa notifica del riclassamento.
Non è fondata neppure l'eccezione di prescrizione per l'anno 2018. Gli avvisi sono stati emessi per infedele dichiarazione, con conseguente decorrenza del termine decadenziale dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU, individuabile nel 30 giugno 2019; la notifica del 10 dicembre 2024 risulta quindi tempestiva. Nel merito, l'esenzione invocata non è dimostrata. In conformità alla giurisprudenza di legittimità e al precedente di secondo grado sopra richiamato, l'esenzione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, di natura eccezionale, richiede la prova rigorosa della destinazione esclusiva e diretta dell'immobile allo svolgimento di attività di culto o di altre attività tassativamente indicate. Gli immobili adibiti ad alloggio delle religiose non possono essere qualificati, di per sé, come fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto o come loro pertinenze, mancando la prova dello svolgimento diretto e immediato di attività di culto in tali unità.
Con riguardo alle spese, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti dette ragioni, in considerazione della sussistenza di giurisprudenza di merito non univoca in materia.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso con compensazione delle spese di lite