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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/12/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3204/2014 R.G. promossa da
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, via Nicola Fabrizi n. 87 Persona_1 presso lo studio degli Avv.ti e che lo rappresentano Parte_2 Parte_3
e difendono per procura in atti, opponente, contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(c.f. , elettivamente domiciliati in Messina, via Camiciotti
[...] C.F._5
n. 8 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannuccia che li rappresenta e difende per procura in atti, opposti,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2024 e Parte_1 Persona_1 convenivano in giudizio , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , tutti eredi dell'ing. , per opporsi al
[...] Controparte_4 Persona_2 decreto ingiuntivo n. 551/14 emesso dal Tribunale di Messina, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di € 78.221,00 oltre interessi e spese, a titolo di compenso professionale per la redazione del progetto edilizio da parte dell'Ing.
[...]
relativo al complesso “Condominio Poggio Fontana Vecchia”. Persona_2
Gli opponenti deducevano che l'incarico professionale all'ing. era stato CP_1 conferito esclusivamente dal geom. , promissario acquirente del terreno di Controparte_5 loro proprietà sito nel Comune di Taormina contrada Zappulla, in forza di un preliminare di vendita stipulato il 7 febbraio 2003, e che nessun rapporto, né di fatto né di diritto, era mai intercorso tra loro e il professionista. Evidenziavano come, in base al suddetto preliminare, ogni onere relativo alla progettazione e alle attività necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio gravasse esclusivamente sul promissario acquirente, il quale era stato altresì autorizzato ad accedere ai terreni e a incaricare i professionisti necessari. Gli opponenti sottolineavano che l'ing. era perfettamente a CP_1 conoscenza di tale assetto contrattuale, tanto da non aver mai avanzato in vita richieste di pagamento nei loro confronti, e che non risultavano richieste analoghe da parte di altri professionisti coinvolti nel progetto.
A sostegno della propria posizione, gli opponenti richiamavano la giurisprudenza secondo cui il diritto al compenso professionale presuppone il conferimento di un incarico inequivocabile da parte del cliente, incarico che, nel caso di specie, sarebbe stato conferito unicamente dal geom. . CP_5
Rappresentavano inoltre che, dopo il decesso dell'ing. , gli eredi avevano CP_1 reiterato la richiesta di pagamento, nonostante le puntuali precisazioni fornite dagli opponenti circa la loro estraneità al rapporto professionale e che, in analoghe circostanze, altri professionisti coinvolti nel progetto avevano desistito da analoghe pretese, a seguito delle medesime spiegazioni.
Gli opponenti chiedevano quindi che venisse dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata dagli eredi , e, in subordine, che venisse CP_1 autorizzata la chiamata in causa del geom. , per essere da quest'ultimo Controparte_5 manlevati in forza delle previsioni contrattuali contenute nel preliminare di vendita.
Chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
, , e , tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_4 eredi dell'ing. , esponevano che il loro dante causa, tra il 2003 e il Persona_2
2006, aveva svolto attività professionale in favore degli attori e Persona_1
redigendo i progetti necessari per la costruzione del complesso edilizio Parte_1 denominato “Poggio Fontana Vecchia” in Taormina, ottenendo le relative concessioni edilizie sui terreni di proprietà degli opponenti. Sottolineavano che l'incarico di progettista era stato conferito all'ing. direttamente dai proprietari dei terreni, come risulta CP_1 dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalle istanze e dalle comunicazioni sottoscritte dagli stessi opponenti e presentate agli uffici pubblici competenti, nelle quali l'ing. era stato indicato quale progettista dell'opera. CP_1 Gli eredi evidenziavano che, a seguito della prestazione resa, il professionista aveva reiteratamente richiesto il pagamento del compenso dovuto, anche tramite raccomandata, senza ottenere riscontro. Dopo il decesso dell'ing. , anche gli eredi avevano CP_1 rinnovato la richiesta di pagamento, rimasta anch'essa inevasa.
Gli opposti contestavano la ricostruzione degli attori, rilevando che la documentazione in atti dimostrava inequivocabilmente il conferimento dell'incarico da parte dei proprietari dei terreni, destinatari delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni, e che la comunicazione di inizio lavori, sottoscritta dal e inviata al confermava la volontà degli Pt_1 CP_6 opponenti di avvalersi della prestazione professionale dell'ing. . CP_1
Inoltre, gli eredi sostenevano che il contratto preliminare stipulato tra gli opponenti e il geom. , richiamato da controparte, fosse del tutto irrilevante e inopponibile all'ing. CP_5 [...]
e ai suoi eredi, non potendo produrre effetti nei confronti di terzi ai sensi dell'art. CP_1
1372 c.c.
Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 5 dicembre 2014 veniva autorizzata la chiamata in causa di CP_5
, il quale non si costitutiva in giudizio.
[...]
Con ordinanza del 10 gennaio 2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della morte dell'attrice Persona_1
Il giudizio veniva riassunto ad istanza di e all'udienza del 3 dicembre Parte_1
2025 la causa veniva assunta in decisione.
La domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo dagli eredi dell'ing. Persona_2
nei confronti di e si fonda sull'assunto
[...] Parte_1 Persona_1 che questi ultimi abbiano conferito incarico professionale al loro dante causa per la progettazione del complesso edilizio “Poggio Fontana Vecchia” e siano, pertanto, obbligati al pagamento del relativo compenso.
L'opposizione spiegata da anche quale erede di Parte_1 Persona_1 merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “cliente del professionista non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico al professionista ed è, conseguentemente, tenuto al pagamento del corrispettivo” (Cass. n. 7309/2000). In termini analoghi, Cass. n.
19596/2004 ha affermato che “obbligato al pagamento dell'onorario per l'opera professionale svolta è il committente che non necessariamente è anche il beneficiario della prestazione, potendo l'incarico esser conferito da un terzo o soltanto da alcuni dei soggetti nel cui interesse la prestazione è svolta”. Ancora, Cass. 1244/2000 ha precisato che “il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo”.
Alla luce di tali principi, la questione centrale oggetto di accertamento concerne la prova del conferimento dell'incarico professionale da parte di e Parte_1 Persona_1 all'ing. .
[...] Persona_2
Dall'istruttoria orale non emerge alcuna prova certa in tal senso. In particolare, il teste arch.
ha dichiarato di non conoscere l'ing. e di non aver mai visto il Testimone_1 CP_1 progetto relativo al complesso edilizio “Poggio Fontana Vecchia”. Ha inoltre riferito che, per quanto a sua conoscenza, il aveva sottoscritto un preliminare di compravendita Pt_1 con il geom. , il quale si impegnava a vendere un lotto di terreno e a Controparte_5 procedere alla progettazione dell'immobile, conferendo incarico a tecnici di sua fiducia, mentre i proprietari si obbligavano a sottoscrivere gli atti progettuali predisposti dal promissario acquirente. Il teste ha precisato di non aver avuto contatti diretti con gli opponenti e di non essere a conoscenza di ulteriori circostanze rilevanti.
Anche il teste redattore del preliminare di vendita, ha confermato Testimone_2 che nel contratto fu inserita una clausola che poneva a carico del promissario acquirente tutte le spese necessarie per la progettazione edilizia. Nessuno dei testi Controparte_5 escussi ha dunque riferito circostanze idonee a dimostrare che e abbiano Pt_1 Per_1 conferito incarico all'ing. per la progettazione del complesso edilizio. CP_1
Totalmente irrilevante si è rivelata poi la testimonianza di , il quale ha Testimone_3 dichiarato di non sapere nulla sulle circostanze oggetto di prova.
Neppure dalla documentazione in atti può ricavarsi la prova del conferimento dell'incarico.
In particolare, la documentazione a firma di relativa alla procedura Parte_1 amministrativa per il rilascio dei titoli edilizi, così come la comunicazione di inizio lavori, non dimostra l'esistenza di un contratto di prestazione d'opera professionale tra le parti.
Tali atti, infatti, sono stati sottoscritti dai proprietari del terreno in adempimento dell'obbligo assunto con il promissario acquirente nel preliminare di vendita, come CP_5 risulta dall'art. VIII del contratto, in cui il e la si sono impegnati a Pt_1 Per_1 sottoscrivere tutti gli atti e documenti necessari per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e quant'altro occorrente per la realizzazione del progetto edilizio, restando però
a carico del promissario acquirente ogni spesa necessaria sia per la redazione dei progetti sia per le altre attività connesse.
Sebbene il preliminare di vendita non sia opponibile agli eredi dell'ing. ai sensi CP_1 dell'art. 1372 c.c., esso assume comunque rilievo quale fatto giuridico idoneo a dimostrare che la sottoscrizione, da parte dei proprietari, dei documenti amministrativi necessari per l'ottenimento dei titoli edilizi costituisse in realtà la modalità per adempiere all'obbligo assunto nei confronti del promissario acquirente. In altri termini, la firma degli attori sui predetti atti amministrativi non integra, di per sé, una manifestazione inequivoca della volontà di avvalersi dell'opera dell'ing. , ma si configura come mera esecuzione CP_1 di quanto pattuito contrattualmente con lo anche in ragione del fatto che la loro CP_5 firma sugli atti della procedura amministrativa era indispensabile in quanto, prima della sottoscrizione del definitivo, erano ancora i proprietari del terreno.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita la prova, né per testi né per documenti, dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale da parte di e Parte_1 all'ing. , deve ritenersi che gli opponenti non Persona_1 Persona_2 siano obbligati al pagamento del compenso richiesto dagli eredi del professionista.
L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va dichiarata, infine, l'inammissibilità della domanda con la quale gli eredi dell'ing.
hanno chiesto di estendere la pretesa nei confronti del terzo Persona_2 chiamato . Controparte_5
In primo luogo, si osserva che gli opponenti hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa evidenziando che quest'ultimo “in forza del preliminare di vendita sopra Controparte_5 richiamato è obbligato a tenere indenni gli opponenti da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse loro derivare dal presente giudizio” e nelle conclusioni hanno chiesto di “ritenere e dichiarare che, comunque, in forza del punto VIII del preliminare di vendita (stipulato tra i e lo il Controparte_7 CP_5
7 febbraio 2003) per la realizzazione degli edifici costituenti il “Condominio Poggio Fontana Vecchia”, e per cui è causa, lo è tenuto a manlevare gli odierni opponenti da ogni conseguenza pregiudizievole CP_5 dovesse loro derivare dal presente giudizio”.
Non vi è dubbio, quindi che gli opponenti hanno chiamato in causa lo Parte_4
non già per individuare in quest'ultimo l'effettivo debitore della prestazione CP_5 professionale, ma esclusivamente al fine di essere dallo stesso manlevati, in forza della clausola di garanzia contenuta nel contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (Cass. 15 gennaio 2020, n. 516; Cass. 1 giugno 2021, n. 15232).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la domanda proposta dagli opponenti nei confronti dello non sia finalizzata a individuare in quest'ultimo l'effettivo titolare del debito per CP_5 la prestazione professionale, ma si configuri come domanda di garanzia fondata su un diverso titolo, ovvero sulla previsione contrattuale contenuta nel preliminare di vendita. Ne consegue che, per estendere la pretesa nei confronti del terzo chiamato, è necessaria un'espressa domanda da parte degli opposti (attori in senso sostanziale).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cass. n. 30745/2019).
Nel presente giudizio, gli eredi dell'ing. non hanno chiesto di estendere la CP_1 domanda nei confronti dello né in occasione della prima udienza del 5 dicembre CP_5
2014, né in occasione della prima udienza successiva alla notifica dell'atto di chiamata in causa (udienza del 27 maggio 2015), né in occasione della successiva udienza dell'11 novembre 2015. La richiesta di estensione della domanda è stata formulata per la prima volta soltanto con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., risultando pertanto tardiva e, come tale, inammissibile.
Per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione proposta da anche quale Parte_1 erede di deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo Persona_3
n. 551/2014 deve essere revocato.
Le spese – liquidate come da dispositivo in misura compresa tra i parametri minimi ed i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
52.000,01 ed € 26.000,00 in considerazione della durata del giudizio, dell'attività concretamente svolta (concretizzatasi nella partecipazione a numerose udienze) e della non estrema complessità del quadro fattuale e giuridico – seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli opposti. Nulla va disposto sulle spese di , rimasto contumace. Controparte_5
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 551/2014 emesso dal
Tribunale di Messina;
condanna , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
al pagamento in solido delle spese del giudizio nei confronti di
[...] Parte_1 liquidate in 440,83 per spese ed in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese di . Controparte_5
Così deciso in Messina il 12 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza