Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 24/04/2026, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02615/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2026, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e quali genitore del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Provinciale Ambito di Caserta, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Mondragone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensiva: 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 27h settimanali in ragione della frequenza a scuola di 27h settimanali; 2) GLO del 18/11/2025; 3) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Provinciale hanno assegnato per l’anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 27 necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l’ anno 2025/2026 per 27 ore;E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 27 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, del Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Mondragone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa GI ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato il PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 27h settimanali in ragione della frequenza a scuola di 27h settimanali; il GLO del 18/11/2025 e gli atti presupposti;
- si sono costituite le Amministrazioni resistenti eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso perché notificato in data 10/2/2026, oltre la scadenza del termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a., decorrente dal 18/11/2025, data della riunione del G.L.O. in cui i ricorrenti hanno avuto conoscenza del provvedimento.
Ritenuto che:
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a., il termine per la proposizione dell’azione di annullamento decorre dalla “ notificazione, comunicazione o piena conoscenza ” del provvedimento lesivo;
- per costante giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 23/12/2025, n. 10250), la "piena conoscenza " cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione va intesa come “ percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato” ;
- nel caso di specie, risulta dagli atti e, in particolare dal verbale del GLO del 18/11/2025 che i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza del P.E.I. già da quella data, avendolo visionato e sottoscritto.
- il ricorso in esame, notificato il 10/2/2026 è, pertanto, irricevibile essendo stato proposto oltre il termine di giorni 60 (previsto dall’art. 2 c.p.a.) dalla piena conoscenza del provvedimento;
- l’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
GI ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GI ZO | AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.