Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , recante disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione;
Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all' art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083 ;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;
Decreta:
Per gli anni 1962 e 1963, la misura del contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, e' confermata nel 22,60% della retribuzione di cui all' art. 20 della legge 28 luglio 1961 n. 830 .
Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti e quelle di ripartizione del contributo complessivo tra il Fondo di previdenza e il Fondo di integrazione restano invariate.
Visto l' art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , recante disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione;
Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all' art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083 ;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;
Decreta:
Per gli anni 1962 e 1963, la misura del contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, e' confermata nel 22,60% della retribuzione di cui all' art. 20 della legge 28 luglio 1961 n. 830 .
Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti e quelle di ripartizione del contributo complessivo tra il Fondo di previdenza e il Fondo di integrazione restano invariate.