Art. 5. 1. La presente legge si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 giunti in Italia a decorrere dal 1 settembre 1991.
2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge gia' si trovino in Italia, il termine per la richiesta del permesso straordinario di soggiorno decorre da tale data.
2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge gia' si trovino in Italia, il termine per la richiesta del permesso straordinario di soggiorno decorre da tale data.