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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/10/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3371/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FABIO RATTI Parte_1 C.F._1
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SC NI
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 3/4/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 2/4/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 11 ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 41.604,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria – patiti a cagione di un sinistro occorso in data
4/11/2021.
In particolare l'attrice ha allegato che, mentre si stava recando nel parcheggio pubblico sito in via Fratelli Calvi per raggiungere l'autovettura, la stessa inciampava cadendo al suolo per la presenza di un profondo dislivello di circa dieci centimetri, e ciò a causa dell'assenza di illuminazione pubblica (che era spenta).
Il convenuto si è costituito contestando sia nell'an che nel quantum le CP_1
pretese attoree, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di testimoni e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 5/6/2025
(con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali), udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 3/7/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
1. La domanda attorea risulta fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2. La fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., così come prospettato da parte attrice.
Giova preliminarmente osservare che, come noto, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia ha carattere oggettivo poiché l'art. 2051 “individua
pagina 2 di 11 un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” e si fonda sul mero rapporto di custodia: pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che il danneggiato dimostri la sussistenza del “nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato” (v. in tal senso Cass. S.U. n.
20943/2022).
Per escludere il nesso causale è necessario che il danno sia ascrivibile al caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato: in altri termini, “il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (…) del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (v. Cass. n. 5741/2009).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
3.1 In primo luogo, l'effettiva sussistenza e consistenza della difformità del sedime stradale lamentata dall'attrice risulta comprovata dalle fotografie versate in atti sub docc. 2 e 11 att., che rammostrano una estesa disconnessione, che taglia trasversalmente la strada creando un dislivello.
Inoltre, la testimone , presente al momento della caduta Testimone_1
dell'attrice, ha espressamente confermato sia che l'attrice è caduta proprio in corrispondenza del dislivello, sia che tale dislivello non era visibile in quanto c'era buio e la pubblica illuminazione era assente (cfr. verbale del 6/3/2024).
3.2 Non colgono nel segno le eccezioni di parte convenuta circa la ricorrenza nel caso di specie del caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode a mente dell'art. 2051 c.c..
Da un lato, invero, risulta infondata l'eccezione di parte convenuta (basata sul proprio doc. 4) circa il fatto che la mancanza di illuminazione sarebbe stata determinata da un malfunzionamento estemporaneo, prontamente risolto e non pagina 3 di 11 imputabile al (persistendo un obbligo di vigilanza e controllo di CP_1
quest'ultimo come riflesso del persistente potere di fatto sulla res, vieppiù tenuto conto che gli impianti di pubblica illuminazione costituiscono pertinenze funzionali ai sensi dell'art. 24 della L. n. 285/1992 – Codice della Strada).
A smentita di ciò, infatti, la succitata testimone oculare ha Testimone_1
riferito: “ricordo che l'illuminazione del parcheggio era spenta da giorni, tanto che scherzavamo sul fatto dicendo 'il non paga la luce'” (cfr. verbale di udienza del 6/3/2024). CP_1
Dall'altro lato, il convenuto assume che per accedere al parcheggio CP_1
l'attrice abbia imprudentemente utilizzato l'accesso riservato al transito delle autovetture, ma tale deduzione risulta sia non suffragata da riscontri documentali
(quali, a titolo esemplificativo, presenza di cartellonistica indicante in modo inequivoco un divieto di accesso pedonale nel tratto percorso dall'attrice), sia smentita dalle dichiarazioni delle due testimoni escusse.
In particolare, la predetta ha riferito, per quel che qui rileva, (i) Testimone_1
che l'ingresso dalla stessa percorso unitamente all'attrice la sera della caduta di quest'ultima non è riservato alle auto, ma viene abitualmente utilizzato anche dai pedoni, (ii) che l'altro ingresso al parcheggio – esclusivamente pedonale - è più lontano e scomodo per chi, come loro, si trova a uscire dall'ufficio postale (“per chi esce dall'ufficio postale quella che abbiamo percorso è l'entrata al parcheggio più vicina”, e ancora “per noi uscendo dall'ufficio postale non avrebbe avuto senso arrivare dall'altra parte per tornare indietro”) e, infine, (iii) che l'uscita riservata alle macchine è da un'altra parte e, in ogni caso, non esiste un percorso riservato ai pedoni (“tanto che il parcheggio è costantemente attraversato anche dai pedoni”).
Le predette circostanze risultano suffragate anche dalle dichiarazioni dell'ulteriore testimone escussa, la quale ha indicato: “io non ho mai visto Testimone_2
altri ingressi;
tutti, sia macchine sia pedoni, entrano da quell'accesso vicino all'ufficio postale”
(cfr. verbale di udienza del 6/3/2024).
pagina 4 di 11 4. Ritenuta così acclarata, alla luce di quanto sopra, la sussistenza di una responsabilità in capo all convenuto, è ora possibile transitare all'esame nel CP_2
quantum della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice.
4.1 L'attrice ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno non patrimoniale patito.
4.1.1 Sul punto non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal nominato c.t.u., in quanto immuni da vizi logici, esaustivamente motivate e non fatte oggetto di rilievi critici da parte dei c.t.p..
In particolare, secondo le conclusioni del c.t.u. – qui condivise – l'attrice ebbe a subire lesioni (consistenti in “frattura con grave scomposizione in varo e parziale retroversione dell'epifisi prossimale omerale alla spalla destra in destrimane e trauma contusivo/distorsivo del ginocchio destro complicato da transitoria sindrome dolorosa regionale complessa”) dalle quali derivarono un periodo di inabilità al 75% di 50 giorni, al
50% di 60 giorni e al 25% di ulteriori 90 giorni, con postumi permanenti incidenti sull'integrità psico-fisica globale nella misura dall'8% (v. pag. 9 relazione c.t.u.).
Posto che – come chiarito da un recente arresto della Suprema Corte – per la liquidazione del danno trovano diretta applicazione i criteri vigenti al momento della pronuncia (v. Cass. n. 28990/2019), ritenendosi equo effettuare la liquidazione assumendo come parametro di indennità temporanea assoluta l'importo giornaliero di € 115,00, utilizzando i parametri indicati dalle Tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano – aggiornamento 2024 (v. Cass.
n. 25922/2023), avuto riguardo all'età dell'attrice al momento della stabilizzazione dei postumi (56 anni), devono liquidarsi i seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale occorso alla medesima:
€ 13.132,00 per inabilità permanente;
€ 10.350,00 per inabilità temporanea,
pagina 5 di 11 e così per un totale di € 23.482,00 già espresso in moneta attuale.
Giova puntualizzare che la somma anzidetta risulta calcolata sulla base del solo
“punto biologico” e senza l'applicazione dell'“aumento” per “sofferenza soggettiva”.
Devesi infatti rilevare che, sebbene il c.d. danno morale subiettivo sia un danno- conseguenza che attiene al foro interno e immateriale del danneggiato e come tale si presti alla prova per presunzioni (cfr. Cass. n. 23586/2022), tuttavia nel caso di specie l'attrice non ha tempestivamente allegato – prima ancora che provato – specifiche circostanze da cui desumere una sofferenza di particolare intensità subita dalla stessa.
Nemmeno si ritengono sussistenti i presupposti per procedere a un aumento del danno come sopra liquidato in ragione della personalizzazione invocata dall'attrice.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di puntualizzare che
“soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave (…) rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute
a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v., ex multis, Cass. n.
28988/2019).
Nella fattispecie per cui è causa, non risultano provate circostanze eccezionali che consentano, appunto, di ritenere che le conseguenze della menomazione occorsa non siano generali e inevitabili per tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione, bensì siano state patite solo dalla singola danneggiata nel caso specifico, e ciò nemmeno appare postulabile in ragione di una precedente lesione subita dall'attrice all'altro braccio, circostanza soltanto adombrata nell'atto di citazione.
Peraltro, i capitoli di prova orale formulati sul punto da parte attrice (dal n. 10 al n. 18 di cui alla memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. attorea) risultano inammissibili sia – in parte – in quanto aventi ad oggetto circostanze non specificamente pagina 6 di 11 allegate in precedenza (e, dunque, tardive), sia – in parte – in quanto genericamente formulati.
Sicché, non si ritiene possibile riconoscere il richiesto aumento a titolo di personalizzazione.
4.1.2 A quanto liquidato per il danno non patrimoniale, come innanzi indicato, deve essere detratto l'indennizzo già ricevuto dall'INAIL dall'attrice, documentato dal convenuto (v. doc. 3 conv.).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”, cosicché il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. “per poste”, ossia scomputando gli indennizzi INAIL per voci di danno omogenee: pertanto, “se
l'INAIL ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale” e inoltre “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. 'personalizzazione' del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (v., ex multis e di recente, Cass. n. 26117/2021).
La Suprema Corte ha altresì precisato che gli acconti già percepiti dal soggetto danneggiato devono essere dedotti dal credito risarcitorio dopo avere reso omogenei tali valori, “devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione” (così Cass. n. 6607/2023).
L'importo già liquidato dall'INAIL a favore della danneggiata a titolo di indennizzo del danno biologico, comprensivo di interessi (pari a € 6.303,54, ossia
€ 6.266,84 + € 36,70), deve dunque essere attualizzato dall'attestata erogazione (v.
pagina 7 di 11 doc. 3 conv.) e la somma così espressa in moneta attuale, pari a € 6.505,25, deve essere poi detratta dalla sola voce di danno per inabilità permanente come sopra liquidata (€ 13.132,00 - € 6.505,25 = € 6.6262,75), di talché l'attrice ha diritto alla corresponsione a proprio favore della somma complessiva di € 16.976,75 (€
6.6262,75 + € 10.350,00) a titolo di danno non patrimoniale.
4.1.3 A quanto liquidato devono poi essere aggiunti gli interessi c.d. compensativi
(pari al danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), che, seguendo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
La Suprema Corte ha altresì precisato le modalità con cui tali interessi devono essere calcolati nell'ipotesi in cui sia necessario dedurre degli acconti, vale a dire
“applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. ex multis, Cass. civ.,
Sez. 3, n. 29031 del 13.11.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 27477 del 30.10.2018; Cass. civ.,
Sez. 3, n. 20795 del 20.8.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 25817 del 31.10.2017; Cass. civ.,
Sez. 3, n. 9950 del 20.04.2017; Cass. civ., Sez. 3, n. 6347 del 19.03.2014)” (v. Cass. n.
6607/2023 cit.).
Sicché, nel caso di specie, devono essere applicati gli interessi nella misura legale
(da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) (i) sull'intero capitale di € 23.482,00, rivalutato anno per anno, per il periodo dal 4/11/2021 al pagamento della prestazione dell'assicuratore sociale e (ii) sulla pagina 8 di 11 somma residua (dopo la detrazione dell'indennizzo INAIL) di € 16.976,75 per il periodo che va da tale pagamento alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
4.2 L'attrice ha altresì domandato il ristoro del danno patrimoniale subito per esborsi relativi alle spese mediche sostenute.
4.2.1 Anche sul punto meritano di essere condivise le conclusioni del nominato c.t.u. e, pertanto, spetta all'attrice il rimborso delle spese mediche documentate
(v. doc. 10 att.) e ritenute congrue in ragione delle lesioni occorse, quantificate nella somma complessiva di € 1.835,65 (v. pag. 9 relazione c.t.u.), da rivalutare secondo l'indice ISTAT-FOI.
4.2.2 A quanto liquidato per il danno patrimoniale subito dall'attrice devono essere aggiunti gli interessi c.d. compensativi, calcolati secondo le modalità indicate al § 4.1.3 che precede.
Così, tenuto conto dei criteri indicati da Cass. S.U. n. 1712/1995, – previa devalutazione alla data del fatto della somma indicata al § 4.2.1 che precede – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi nella misura legale (da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) dal 4/11/2021 fino alla data della sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla liquidata complessivamente come innanzi indicato.
4.3 Giova peraltro evidenziare che la liquidazione complessiva dei danni risarcibili sopra descritti non comporta una pronuncia ultra petita, nemmeno alla luce delle deduzioni contenute nella memoria di replica attorea.
Infatti, si rileva che l'attrice non ha mai ridotto la propria domanda risarcitoria nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni, che fin dall'atto introduttivo pagina 9 di 11 del giudizio tale domanda è stata corredata dalla riserva circa la “maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa (che, come chiarito dalla Suprema Corte,
“non può automaticamente considerarsi una formula di stile, ma deve essere interpretata tenendo conto delle specifiche caratteristiche della domanda e delle incertezze che impediscono una esatta quantificazione della stessa (così, ex multis, Cass. n. 33366/2021) e che in ogni caso, anche attesa la pluralità dei criteri equitativi di quantificazione del danno, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito non costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – di cui all'art. 112 c.p.c. – il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, laddove tali indicazioni siano da ritenere (come appunto nel caso di specie, per le anzidette ragioni) meramente indicative (v., ex multis, Cass. n.
16450/2012).
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della condanna.
Anche le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, come da acconto di cui all'ordinanza del 20/3/2024.
L'attrice ha diritto anche alla rifusione dell'esborso documentato pari a € 244,00 per la perizia medico-legale depositata (v. doc. 10 att., pag. 3), avendo la Suprema
Corte puntualizzato che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto” (v. Cass. S.U. n. 16990/2017).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo
pagina 10 di 11 in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accerta la responsabilità del convenuto per il sinistro occorso CP_1
all'attrice in data 4/11/2021 e per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere a favore dell'attrice la somma di € 16.976,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di € 1.835,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 558,60 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese della consulenza tecnica di parte per € 244,00;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto.
Bergamo, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3371/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FABIO RATTI Parte_1 C.F._1
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SC NI
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 3/4/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 2/4/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 11 ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 41.604,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria – patiti a cagione di un sinistro occorso in data
4/11/2021.
In particolare l'attrice ha allegato che, mentre si stava recando nel parcheggio pubblico sito in via Fratelli Calvi per raggiungere l'autovettura, la stessa inciampava cadendo al suolo per la presenza di un profondo dislivello di circa dieci centimetri, e ciò a causa dell'assenza di illuminazione pubblica (che era spenta).
Il convenuto si è costituito contestando sia nell'an che nel quantum le CP_1
pretese attoree, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di testimoni e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 5/6/2025
(con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali), udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 3/7/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
1. La domanda attorea risulta fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2. La fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., così come prospettato da parte attrice.
Giova preliminarmente osservare che, come noto, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia ha carattere oggettivo poiché l'art. 2051 “individua
pagina 2 di 11 un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” e si fonda sul mero rapporto di custodia: pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che il danneggiato dimostri la sussistenza del “nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato” (v. in tal senso Cass. S.U. n.
20943/2022).
Per escludere il nesso causale è necessario che il danno sia ascrivibile al caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato: in altri termini, “il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (…) del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (v. Cass. n. 5741/2009).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
3.1 In primo luogo, l'effettiva sussistenza e consistenza della difformità del sedime stradale lamentata dall'attrice risulta comprovata dalle fotografie versate in atti sub docc. 2 e 11 att., che rammostrano una estesa disconnessione, che taglia trasversalmente la strada creando un dislivello.
Inoltre, la testimone , presente al momento della caduta Testimone_1
dell'attrice, ha espressamente confermato sia che l'attrice è caduta proprio in corrispondenza del dislivello, sia che tale dislivello non era visibile in quanto c'era buio e la pubblica illuminazione era assente (cfr. verbale del 6/3/2024).
3.2 Non colgono nel segno le eccezioni di parte convenuta circa la ricorrenza nel caso di specie del caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode a mente dell'art. 2051 c.c..
Da un lato, invero, risulta infondata l'eccezione di parte convenuta (basata sul proprio doc. 4) circa il fatto che la mancanza di illuminazione sarebbe stata determinata da un malfunzionamento estemporaneo, prontamente risolto e non pagina 3 di 11 imputabile al (persistendo un obbligo di vigilanza e controllo di CP_1
quest'ultimo come riflesso del persistente potere di fatto sulla res, vieppiù tenuto conto che gli impianti di pubblica illuminazione costituiscono pertinenze funzionali ai sensi dell'art. 24 della L. n. 285/1992 – Codice della Strada).
A smentita di ciò, infatti, la succitata testimone oculare ha Testimone_1
riferito: “ricordo che l'illuminazione del parcheggio era spenta da giorni, tanto che scherzavamo sul fatto dicendo 'il non paga la luce'” (cfr. verbale di udienza del 6/3/2024). CP_1
Dall'altro lato, il convenuto assume che per accedere al parcheggio CP_1
l'attrice abbia imprudentemente utilizzato l'accesso riservato al transito delle autovetture, ma tale deduzione risulta sia non suffragata da riscontri documentali
(quali, a titolo esemplificativo, presenza di cartellonistica indicante in modo inequivoco un divieto di accesso pedonale nel tratto percorso dall'attrice), sia smentita dalle dichiarazioni delle due testimoni escusse.
In particolare, la predetta ha riferito, per quel che qui rileva, (i) Testimone_1
che l'ingresso dalla stessa percorso unitamente all'attrice la sera della caduta di quest'ultima non è riservato alle auto, ma viene abitualmente utilizzato anche dai pedoni, (ii) che l'altro ingresso al parcheggio – esclusivamente pedonale - è più lontano e scomodo per chi, come loro, si trova a uscire dall'ufficio postale (“per chi esce dall'ufficio postale quella che abbiamo percorso è l'entrata al parcheggio più vicina”, e ancora “per noi uscendo dall'ufficio postale non avrebbe avuto senso arrivare dall'altra parte per tornare indietro”) e, infine, (iii) che l'uscita riservata alle macchine è da un'altra parte e, in ogni caso, non esiste un percorso riservato ai pedoni (“tanto che il parcheggio è costantemente attraversato anche dai pedoni”).
Le predette circostanze risultano suffragate anche dalle dichiarazioni dell'ulteriore testimone escussa, la quale ha indicato: “io non ho mai visto Testimone_2
altri ingressi;
tutti, sia macchine sia pedoni, entrano da quell'accesso vicino all'ufficio postale”
(cfr. verbale di udienza del 6/3/2024).
pagina 4 di 11 4. Ritenuta così acclarata, alla luce di quanto sopra, la sussistenza di una responsabilità in capo all convenuto, è ora possibile transitare all'esame nel CP_2
quantum della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice.
4.1 L'attrice ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno non patrimoniale patito.
4.1.1 Sul punto non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal nominato c.t.u., in quanto immuni da vizi logici, esaustivamente motivate e non fatte oggetto di rilievi critici da parte dei c.t.p..
In particolare, secondo le conclusioni del c.t.u. – qui condivise – l'attrice ebbe a subire lesioni (consistenti in “frattura con grave scomposizione in varo e parziale retroversione dell'epifisi prossimale omerale alla spalla destra in destrimane e trauma contusivo/distorsivo del ginocchio destro complicato da transitoria sindrome dolorosa regionale complessa”) dalle quali derivarono un periodo di inabilità al 75% di 50 giorni, al
50% di 60 giorni e al 25% di ulteriori 90 giorni, con postumi permanenti incidenti sull'integrità psico-fisica globale nella misura dall'8% (v. pag. 9 relazione c.t.u.).
Posto che – come chiarito da un recente arresto della Suprema Corte – per la liquidazione del danno trovano diretta applicazione i criteri vigenti al momento della pronuncia (v. Cass. n. 28990/2019), ritenendosi equo effettuare la liquidazione assumendo come parametro di indennità temporanea assoluta l'importo giornaliero di € 115,00, utilizzando i parametri indicati dalle Tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano – aggiornamento 2024 (v. Cass.
n. 25922/2023), avuto riguardo all'età dell'attrice al momento della stabilizzazione dei postumi (56 anni), devono liquidarsi i seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale occorso alla medesima:
€ 13.132,00 per inabilità permanente;
€ 10.350,00 per inabilità temporanea,
pagina 5 di 11 e così per un totale di € 23.482,00 già espresso in moneta attuale.
Giova puntualizzare che la somma anzidetta risulta calcolata sulla base del solo
“punto biologico” e senza l'applicazione dell'“aumento” per “sofferenza soggettiva”.
Devesi infatti rilevare che, sebbene il c.d. danno morale subiettivo sia un danno- conseguenza che attiene al foro interno e immateriale del danneggiato e come tale si presti alla prova per presunzioni (cfr. Cass. n. 23586/2022), tuttavia nel caso di specie l'attrice non ha tempestivamente allegato – prima ancora che provato – specifiche circostanze da cui desumere una sofferenza di particolare intensità subita dalla stessa.
Nemmeno si ritengono sussistenti i presupposti per procedere a un aumento del danno come sopra liquidato in ragione della personalizzazione invocata dall'attrice.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di puntualizzare che
“soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave (…) rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute
a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v., ex multis, Cass. n.
28988/2019).
Nella fattispecie per cui è causa, non risultano provate circostanze eccezionali che consentano, appunto, di ritenere che le conseguenze della menomazione occorsa non siano generali e inevitabili per tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione, bensì siano state patite solo dalla singola danneggiata nel caso specifico, e ciò nemmeno appare postulabile in ragione di una precedente lesione subita dall'attrice all'altro braccio, circostanza soltanto adombrata nell'atto di citazione.
Peraltro, i capitoli di prova orale formulati sul punto da parte attrice (dal n. 10 al n. 18 di cui alla memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. attorea) risultano inammissibili sia – in parte – in quanto aventi ad oggetto circostanze non specificamente pagina 6 di 11 allegate in precedenza (e, dunque, tardive), sia – in parte – in quanto genericamente formulati.
Sicché, non si ritiene possibile riconoscere il richiesto aumento a titolo di personalizzazione.
4.1.2 A quanto liquidato per il danno non patrimoniale, come innanzi indicato, deve essere detratto l'indennizzo già ricevuto dall'INAIL dall'attrice, documentato dal convenuto (v. doc. 3 conv.).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”, cosicché il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. “per poste”, ossia scomputando gli indennizzi INAIL per voci di danno omogenee: pertanto, “se
l'INAIL ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale” e inoltre “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. 'personalizzazione' del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (v., ex multis e di recente, Cass. n. 26117/2021).
La Suprema Corte ha altresì precisato che gli acconti già percepiti dal soggetto danneggiato devono essere dedotti dal credito risarcitorio dopo avere reso omogenei tali valori, “devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione” (così Cass. n. 6607/2023).
L'importo già liquidato dall'INAIL a favore della danneggiata a titolo di indennizzo del danno biologico, comprensivo di interessi (pari a € 6.303,54, ossia
€ 6.266,84 + € 36,70), deve dunque essere attualizzato dall'attestata erogazione (v.
pagina 7 di 11 doc. 3 conv.) e la somma così espressa in moneta attuale, pari a € 6.505,25, deve essere poi detratta dalla sola voce di danno per inabilità permanente come sopra liquidata (€ 13.132,00 - € 6.505,25 = € 6.6262,75), di talché l'attrice ha diritto alla corresponsione a proprio favore della somma complessiva di € 16.976,75 (€
6.6262,75 + € 10.350,00) a titolo di danno non patrimoniale.
4.1.3 A quanto liquidato devono poi essere aggiunti gli interessi c.d. compensativi
(pari al danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), che, seguendo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
La Suprema Corte ha altresì precisato le modalità con cui tali interessi devono essere calcolati nell'ipotesi in cui sia necessario dedurre degli acconti, vale a dire
“applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. ex multis, Cass. civ.,
Sez. 3, n. 29031 del 13.11.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 27477 del 30.10.2018; Cass. civ.,
Sez. 3, n. 20795 del 20.8.2018; Cass. civ., Sez. 3, n. 25817 del 31.10.2017; Cass. civ.,
Sez. 3, n. 9950 del 20.04.2017; Cass. civ., Sez. 3, n. 6347 del 19.03.2014)” (v. Cass. n.
6607/2023 cit.).
Sicché, nel caso di specie, devono essere applicati gli interessi nella misura legale
(da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) (i) sull'intero capitale di € 23.482,00, rivalutato anno per anno, per il periodo dal 4/11/2021 al pagamento della prestazione dell'assicuratore sociale e (ii) sulla pagina 8 di 11 somma residua (dopo la detrazione dell'indennizzo INAIL) di € 16.976,75 per il periodo che va da tale pagamento alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
4.2 L'attrice ha altresì domandato il ristoro del danno patrimoniale subito per esborsi relativi alle spese mediche sostenute.
4.2.1 Anche sul punto meritano di essere condivise le conclusioni del nominato c.t.u. e, pertanto, spetta all'attrice il rimborso delle spese mediche documentate
(v. doc. 10 att.) e ritenute congrue in ragione delle lesioni occorse, quantificate nella somma complessiva di € 1.835,65 (v. pag. 9 relazione c.t.u.), da rivalutare secondo l'indice ISTAT-FOI.
4.2.2 A quanto liquidato per il danno patrimoniale subito dall'attrice devono essere aggiunti gli interessi c.d. compensativi, calcolati secondo le modalità indicate al § 4.1.3 che precede.
Così, tenuto conto dei criteri indicati da Cass. S.U. n. 1712/1995, – previa devalutazione alla data del fatto della somma indicata al § 4.2.1 che precede – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi nella misura legale (da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) dal 4/11/2021 fino alla data della sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla liquidata complessivamente come innanzi indicato.
4.3 Giova peraltro evidenziare che la liquidazione complessiva dei danni risarcibili sopra descritti non comporta una pronuncia ultra petita, nemmeno alla luce delle deduzioni contenute nella memoria di replica attorea.
Infatti, si rileva che l'attrice non ha mai ridotto la propria domanda risarcitoria nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni, che fin dall'atto introduttivo pagina 9 di 11 del giudizio tale domanda è stata corredata dalla riserva circa la “maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa (che, come chiarito dalla Suprema Corte,
“non può automaticamente considerarsi una formula di stile, ma deve essere interpretata tenendo conto delle specifiche caratteristiche della domanda e delle incertezze che impediscono una esatta quantificazione della stessa (così, ex multis, Cass. n. 33366/2021) e che in ogni caso, anche attesa la pluralità dei criteri equitativi di quantificazione del danno, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito non costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – di cui all'art. 112 c.p.c. – il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, laddove tali indicazioni siano da ritenere (come appunto nel caso di specie, per le anzidette ragioni) meramente indicative (v., ex multis, Cass. n.
16450/2012).
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della condanna.
Anche le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, come da acconto di cui all'ordinanza del 20/3/2024.
L'attrice ha diritto anche alla rifusione dell'esborso documentato pari a € 244,00 per la perizia medico-legale depositata (v. doc. 10 att., pag. 3), avendo la Suprema
Corte puntualizzato che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto” (v. Cass. S.U. n. 16990/2017).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo
pagina 10 di 11 in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accerta la responsabilità del convenuto per il sinistro occorso CP_1
all'attrice in data 4/11/2021 e per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere a favore dell'attrice la somma di € 16.976,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di € 1.835,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 558,60 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese della consulenza tecnica di parte per € 244,00;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto.
Bergamo, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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