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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 8.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Borgomanero, via Caneto n. 53, presso lo studio dell'Avv. QUARNA ERIKA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
(c.f. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Fiume
n. 6, presso lo studio dell'Avv. SCAGLIONE ROSA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1 in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa. in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
1 PER IL CONVENUTO : CP_2 rigettare il ricorso proposto da e mandare l' Parte_1 CP_1 resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge. In ogni caso tenere l' indenne da ogni eventuale spesa, non essendo l CP_2 CP_2 legittimato alla notifica delle cartelle di pagamento menzionate da Parte_1
nonché alla gestione dei crediti dopo la notifica delle cartelle e degli avvisi di
[...] addebito.
PER LA CONVENUTA (di seguito Parte_2
): CP_3
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'azione per avvenuta decadenza e carenza di interesse ad agire per avvenuta cristallizazione dei crediti;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata per tutti motivi sopra addotti;
Con condanna alle spese e competenze di causa oltre spese generali e cpa, come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 5.4.2024, ella aveva ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2023/21330, relativa alle cartelle nn. CP_2
07320040000770966000 e 07320080002789402000, di cui veniva asserita la notificazione, rispettivamente alle date del 26.6.2004 e 6.6.2008. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dalle stesse e la conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 6.2.2025. CP_2
Riferiva che l'iscrizione ipotecaria oggetto della controversia era relativa alle tre cartelle di cui sopra, tutte relative a crediti previdenziali, conseguenti all'accertamento di maggior reddito a percentuale di impresa artigiana, nell'anno 1993. Allegava di aver provveduto a notificare un avviso bonario, con efficacia interruttiva dei termini di prescrizione, in data 16.10.2003. Trattandosi di crediti anteriori alla riforma di cui al d.l. 78/2010, in ogni caso, evidenziava che l'onere di provare la regolare notificazione gravava sull . CP_3
Richiamava, quindi, la normativa in tema di riscossione esattoriale.
2 Eccepiva l'inammissibilità di ogni contestazione sul merito della pretesa creditoria, per decorso del termine di decadenza di cui all'art. 24, quinto comma, d. lgs. n. 46/1999.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 24.2.2025. CP_3
Allegava di aver provveduto alla notificazione dei seguenti atti: AVI 07320149001089507000, relativo alla cartella di pagamento n. 073 2004 0000770966 000, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. personalmente al destinatario il 10.7.2014 (doc.
6-6 bis ), AVI 07320169003843780000, relativo alle cartelle di pagamento CP_3 nn. 073 2004 0000770966 000 e 07320080002789402000, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. personalmente al destinatario il 7.2.2017 (doc. 7-8 ), AVI CP_3
07320189000805272000, relativo alle cartelle di pagamento nn. 073 2004 0000770966 000 e 07320080002789402000, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. personalmente al destinatario il 27.4.2018 (doc. 9-10 ), AVI 07320229002493958000 relativo alle CP_3 cartelle di pagamento nn. 073 2004 0000770966 000 e 07320080002789402000, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a persona di famiglia il 27.4.2018 (doc. 11-12
). CP_3
Citando precedenti di merito e di legittimità, eccepiva l'intervenuta cristallizzazione della pretesa contributiva, per mancata impugnazione degli avvisi di intimazione e conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso. In ogni caso, deduceva la regolare notificazione delle cartelle di pagamento. Richiamava, infine, la sospensione dei termini di prescrizione, per effetto della normativa legata all'emergenza Covid-19.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va respinto.
In casi analoghi al presente, la giurisprudenza della S.C., in ambito tributario, ha affermato, con considerazioni condivise da questo Tribunale, che “è senz'altro vero che, all'epoca della notifica delle dette intimazioni, i crediti fossero prescritti, ma proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della descritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019)” e che la mancata impugnazione da parte del contribuente “ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti” (Cass., sez. VI, 14.9.2022, n. 27093).
3 Anche in ambito previdenziale, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha ritenuto che anche l'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali deve essere impugnata nel termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, determinandosi, diversamente, l'irretrattabilità del credito e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione tardiva (Cass., sez. VI, 22.2.2023, n. 5444). 2. Anche a voler prescindere dalla considerazione per cui il ricorso è stato proposto ben oltre il termine di 40 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di iscrizione ipotecaria, l'opposizione è comunque infondata, atteso che l' ha dimostrato di aver notificato CP_3 una nutrita serie di intimazioni di pagamento, l'ultima delle quali ricevuta il 5.12.2022 (docc. 11-12 ), con specifica menzione delle cartelle oggetto della presente causa e CP_3 pacificamente non opposta.
Dalla data di tale notificazione a quella del ricevimento dell'avviso di iscrizione oggetto della presente causa (avente, a sua volta, efficacia interruttiva della prescrizione) non è ancora decorso un ulteriore periodo di cinque anni, ai sensi dell'art. 3, l. n. 335/1995. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 127.173,20), della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 7.000 per ciascuno degli Enti convenuti, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio di e , liquidate in complessivi euro 7.000 per ciascuno dei suddetti CP_2 CP_3
Enti, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
Così deciso l'8.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 8.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Borgomanero, via Caneto n. 53, presso lo studio dell'Avv. QUARNA ERIKA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
(c.f. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Fiume
n. 6, presso lo studio dell'Avv. SCAGLIONE ROSA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1 in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa. in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
1 PER IL CONVENUTO : CP_2 rigettare il ricorso proposto da e mandare l' Parte_1 CP_1 resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge. In ogni caso tenere l' indenne da ogni eventuale spesa, non essendo l CP_2 CP_2 legittimato alla notifica delle cartelle di pagamento menzionate da Parte_1
nonché alla gestione dei crediti dopo la notifica delle cartelle e degli avvisi di
[...] addebito.
PER LA CONVENUTA (di seguito Parte_2
): CP_3
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'azione per avvenuta decadenza e carenza di interesse ad agire per avvenuta cristallizazione dei crediti;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata per tutti motivi sopra addotti;
Con condanna alle spese e competenze di causa oltre spese generali e cpa, come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 5.4.2024, ella aveva ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2023/21330, relativa alle cartelle nn. CP_2
07320040000770966000 e 07320080002789402000, di cui veniva asserita la notificazione, rispettivamente alle date del 26.6.2004 e 6.6.2008. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dalle stesse e la conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 6.2.2025. CP_2
Riferiva che l'iscrizione ipotecaria oggetto della controversia era relativa alle tre cartelle di cui sopra, tutte relative a crediti previdenziali, conseguenti all'accertamento di maggior reddito a percentuale di impresa artigiana, nell'anno 1993. Allegava di aver provveduto a notificare un avviso bonario, con efficacia interruttiva dei termini di prescrizione, in data 16.10.2003. Trattandosi di crediti anteriori alla riforma di cui al d.l. 78/2010, in ogni caso, evidenziava che l'onere di provare la regolare notificazione gravava sull . CP_3
Richiamava, quindi, la normativa in tema di riscossione esattoriale.
2 Eccepiva l'inammissibilità di ogni contestazione sul merito della pretesa creditoria, per decorso del termine di decadenza di cui all'art. 24, quinto comma, d. lgs. n. 46/1999.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 24.2.2025. CP_3
Allegava di aver provveduto alla notificazione dei seguenti atti: AVI 07320149001089507000, relativo alla cartella di pagamento n. 073 2004 0000770966 000, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. personalmente al destinatario il 10.7.2014 (doc.
6-6 bis ), AVI 07320169003843780000, relativo alle cartelle di pagamento CP_3 nn. 073 2004 0000770966 000 e 07320080002789402000, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. personalmente al destinatario il 7.2.2017 (doc. 7-8 ), AVI CP_3
07320189000805272000, relativo alle cartelle di pagamento nn. 073 2004 0000770966 000 e 07320080002789402000, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. personalmente al destinatario il 27.4.2018 (doc. 9-10 ), AVI 07320229002493958000 relativo alle CP_3 cartelle di pagamento nn. 073 2004 0000770966 000 e 07320080002789402000, notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a persona di famiglia il 27.4.2018 (doc. 11-12
). CP_3
Citando precedenti di merito e di legittimità, eccepiva l'intervenuta cristallizzazione della pretesa contributiva, per mancata impugnazione degli avvisi di intimazione e conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso. In ogni caso, deduceva la regolare notificazione delle cartelle di pagamento. Richiamava, infine, la sospensione dei termini di prescrizione, per effetto della normativa legata all'emergenza Covid-19.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va respinto.
In casi analoghi al presente, la giurisprudenza della S.C., in ambito tributario, ha affermato, con considerazioni condivise da questo Tribunale, che “è senz'altro vero che, all'epoca della notifica delle dette intimazioni, i crediti fossero prescritti, ma proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della descritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019)” e che la mancata impugnazione da parte del contribuente “ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti” (Cass., sez. VI, 14.9.2022, n. 27093).
3 Anche in ambito previdenziale, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha ritenuto che anche l'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali deve essere impugnata nel termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, determinandosi, diversamente, l'irretrattabilità del credito e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione tardiva (Cass., sez. VI, 22.2.2023, n. 5444). 2. Anche a voler prescindere dalla considerazione per cui il ricorso è stato proposto ben oltre il termine di 40 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di iscrizione ipotecaria, l'opposizione è comunque infondata, atteso che l' ha dimostrato di aver notificato CP_3 una nutrita serie di intimazioni di pagamento, l'ultima delle quali ricevuta il 5.12.2022 (docc. 11-12 ), con specifica menzione delle cartelle oggetto della presente causa e CP_3 pacificamente non opposta.
Dalla data di tale notificazione a quella del ricevimento dell'avviso di iscrizione oggetto della presente causa (avente, a sua volta, efficacia interruttiva della prescrizione) non è ancora decorso un ulteriore periodo di cinque anni, ai sensi dell'art. 3, l. n. 335/1995. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 127.173,20), della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 7.000 per ciascuno degli Enti convenuti, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio di e , liquidate in complessivi euro 7.000 per ciascuno dei suddetti CP_2 CP_3
Enti, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
Così deciso l'8.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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