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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 75/2021
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Salucci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75/2021 promossa da:
rappresentata e difesa avv. Emilia Santagata Parte_1
ATTORE CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Sciarra Controparte_1
ON SRL rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Raimondi
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la sig.ra ha dedotto di aver acquistato in data 15/09/2020, presso Parte_1
CC Srl, un'auto Mahindra modello Kuv 100 K8 Gpl;
di avere avuto in consegna l'autovettura in Cont data 30/09/2020 dopo l'installazione dell'impianto di avere riscontrato problemi in fase di accelerazione e dopo i cambi di marcia ha chiesto al Tribunale la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo di acquisto e il risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti ovvero la CC RL e la società società costruttrice CP_1 dell'autovettura chiedendo entrambi il rigetto della domanda.
Orbene la causa è stata istruita sia attraverso l'escussione dei testi che attraverso una consulenza tecnica d'ufficio. pagina 2 di 4 In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso che la Controparte_1 parte attrice non ha dedotto nei propri scritti alcun difetto di conformità del bene acquistato al contratto di compravendita e l'obbligo di consegnare cose conformi al contratto di vendita incombe esclusivamente sul venditore ai sensi dell'art. 1470 del codice civile.
Ex multis si veda una sentenza del Tribunale di Roma n. 2857/2013 nella quale testualmente
“L'azione risarcitoria proposta dal compratore ex contractu non può estendersi anche al produttore (e all'importatore), in quanto l'autonomia delle due successive vendite non consente di indirizzare detta azione nei confronti di quest'ultimo”.
Andando ad analizzare i vizi dedotti dalla parte attrice occorre precisare che è stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio sull'autovettura in quanto l'attore ha lamentato la seguente problematica:
“ritardo notevole di iniezione di carburante con brusco rallentamento del veicolo in fase di accelerazione e dopo i cambi di marcia”.
Risulta documentato che l'autovettura in oggetto è stata venduta da a CC Srl, Controparte_1
a benzina.
Successivamente, all'atto della vendita da CC Srl all'attrice, è stata dotata di impianto GPL.
Risulta depositata in atti una dichiarazione di conformità nella carta di circolazione della vettura
(allegato 2 CTU) ove risulta sia la dichiarazione di conformità dell'installazione a firma del sig. Per_1 sia la certificazione di collaudo della Motorizzazione civile in data 28.10.2020.
[...]
L'unico evento rilevato, con alimentazione a GPL, a veicolo fermo e con motore a freddo è stato uno spegnimento al regime minimo.
Unica circostanza, questa, rilevata e registrata dal CTU (Ing. il quale così ha trascritto a Per_2 verbale delle operazioni peritali del 26-27.4.2023 “durante tali verifiche si sono manifestati malfunzionamenti con alimentazione a GPL analoghi a quelli riscontrati durante i precedenti accessi
(spegnimento al minimo motore)” (CTU allegato 4 p. 7).
Detta problematica come indicato dal ctu risulta essere stata risolta con la riprogrammazione della centralina dell'impianto GPL ad un costo di euro 180.00 circa.
Alla luce delle emergenze istruttorie non può essere accolta la domanda di restituzione del prezzo dell'autovettura e neppure il risarcimento del danno se non nei limiti di quanto indicato dal ctu come costo per la riparazione della problematica ed invero risulta anche agli atti che la parte attrice abbia rifiutato un'autovettura sostitutiva offerta dal venditore.
pagina 3 di 4 Deve poi evidenziarsi come l'unità di controllo in questione sia risultata essere stata sostituita con quella originale il 19.10.2020 e cioè in data successiva ai rilievi sollevati da parte attrice ma antecedente all'ultima prova su strada da parte attrice del 06.11.20 ciò evidenziando come detta sostituzione non sia stata certamente effettuata né dalla ON S.R.L. né dalla
[...]
CP_3
Le spese di ctu seguono la soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 in favore di ciascuna parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande in quanto infondate.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta Controparte_1
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di ctu come liquidate.
Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte convenute costituite le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte costituita.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Salucci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 75/2021
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Salucci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75/2021 promossa da:
rappresentata e difesa avv. Emilia Santagata Parte_1
ATTORE CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Sciarra Controparte_1
ON SRL rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Raimondi
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la sig.ra ha dedotto di aver acquistato in data 15/09/2020, presso Parte_1
CC Srl, un'auto Mahindra modello Kuv 100 K8 Gpl;
di avere avuto in consegna l'autovettura in Cont data 30/09/2020 dopo l'installazione dell'impianto di avere riscontrato problemi in fase di accelerazione e dopo i cambi di marcia ha chiesto al Tribunale la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo di acquisto e il risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti ovvero la CC RL e la società società costruttrice CP_1 dell'autovettura chiedendo entrambi il rigetto della domanda.
Orbene la causa è stata istruita sia attraverso l'escussione dei testi che attraverso una consulenza tecnica d'ufficio. pagina 2 di 4 In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso che la Controparte_1 parte attrice non ha dedotto nei propri scritti alcun difetto di conformità del bene acquistato al contratto di compravendita e l'obbligo di consegnare cose conformi al contratto di vendita incombe esclusivamente sul venditore ai sensi dell'art. 1470 del codice civile.
Ex multis si veda una sentenza del Tribunale di Roma n. 2857/2013 nella quale testualmente
“L'azione risarcitoria proposta dal compratore ex contractu non può estendersi anche al produttore (e all'importatore), in quanto l'autonomia delle due successive vendite non consente di indirizzare detta azione nei confronti di quest'ultimo”.
Andando ad analizzare i vizi dedotti dalla parte attrice occorre precisare che è stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio sull'autovettura in quanto l'attore ha lamentato la seguente problematica:
“ritardo notevole di iniezione di carburante con brusco rallentamento del veicolo in fase di accelerazione e dopo i cambi di marcia”.
Risulta documentato che l'autovettura in oggetto è stata venduta da a CC Srl, Controparte_1
a benzina.
Successivamente, all'atto della vendita da CC Srl all'attrice, è stata dotata di impianto GPL.
Risulta depositata in atti una dichiarazione di conformità nella carta di circolazione della vettura
(allegato 2 CTU) ove risulta sia la dichiarazione di conformità dell'installazione a firma del sig. Per_1 sia la certificazione di collaudo della Motorizzazione civile in data 28.10.2020.
[...]
L'unico evento rilevato, con alimentazione a GPL, a veicolo fermo e con motore a freddo è stato uno spegnimento al regime minimo.
Unica circostanza, questa, rilevata e registrata dal CTU (Ing. il quale così ha trascritto a Per_2 verbale delle operazioni peritali del 26-27.4.2023 “durante tali verifiche si sono manifestati malfunzionamenti con alimentazione a GPL analoghi a quelli riscontrati durante i precedenti accessi
(spegnimento al minimo motore)” (CTU allegato 4 p. 7).
Detta problematica come indicato dal ctu risulta essere stata risolta con la riprogrammazione della centralina dell'impianto GPL ad un costo di euro 180.00 circa.
Alla luce delle emergenze istruttorie non può essere accolta la domanda di restituzione del prezzo dell'autovettura e neppure il risarcimento del danno se non nei limiti di quanto indicato dal ctu come costo per la riparazione della problematica ed invero risulta anche agli atti che la parte attrice abbia rifiutato un'autovettura sostitutiva offerta dal venditore.
pagina 3 di 4 Deve poi evidenziarsi come l'unità di controllo in questione sia risultata essere stata sostituita con quella originale il 19.10.2020 e cioè in data successiva ai rilievi sollevati da parte attrice ma antecedente all'ultima prova su strada da parte attrice del 06.11.20 ciò evidenziando come detta sostituzione non sia stata certamente effettuata né dalla ON S.R.L. né dalla
[...]
CP_3
Le spese di ctu seguono la soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 in favore di ciascuna parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande in quanto infondate.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta Controparte_1
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di ctu come liquidate.
Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte convenute costituite le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte costituita.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Salucci
pagina 4 di 4