TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2853/2021
Il giorno 23/01/2025, nella causa iscritta al n RG 2853 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2853/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Ladispoli, via Suor Parte_1 C.F._1
Maria Teresa Spinelli n. 11, con l'avv. CHIOCCA ANTONIO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, con l'avv.
POLVERINO LUCA ) e l'avv. dai quali C.F._3 Controparte_2 rappresentato e difeso giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. quale titolare della ditta individuale “Animal Market”, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1222/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 2.12.2020,
2 di 4 con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore del della somma Controparte_1 di € 12.849,56, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo per la fornitura di energia relativamente all'immobile di Cerveteri, via Aurelia n. 11, giuste fatture commerciali.
A sostegno dell'opposizione, ha anzitutto eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notifica nel termine di cui all'art. 644 c.p.c.; nel merito, ha eccepito la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e dell'art. 1 comma 4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 trattandosi di bollette di conguaglio e stante la cessazione dell'attività relativa alla ditta “Animal Market” a partire dal 28.2.2015 (cancellazione dal registro imprese del 30.3.2015).
Si è costituito il contestando puntualmente le avverse Controparte_1 deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è fondata con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio risultano emesse tutte nell'anno 2014, ma parte convenuta-opposta non ha dimostrato di aver compiuto validi atti interruttivi sino alla notifica del decreto ingiuntivo in data 30.6.2021 (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta-opposta allegato alla prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.).
Invero, la diffida datata 26.1.2016 non può ritenersi validamente notificata all'odierno opponente, atteso che la busta, tornata la mittente per compiuta giacenza, risulta inviata all'indirizzo di Cerveteri, via Aurelia n. 11, ove non risulta che, all'epoca, fosse in alcun modo Parte_1 collegato. Invero, l'azienda “Animal Market” ivi esercitata risulta cancellata dal registro delle imprese già in data 30.3.2015, essendo cessata in data 28.2.2015 (cfr. visura camerale in atti), mentre dal certificato anagrafico prodotto non risulta che vi abbia mai stabilito la propria Parte_1 residenza. Pertanto, non può ritenersi maturata la presunzione di conoscenza della diffida in questione in capo a Parte_1
Stante la natura ricettizia degli atti interruttivi della prescrizione, deve escludersi la rilevanza a tal fine della diffida del 26.1.2016.
Pertanto, risulta maturato alla data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., applicabile al caso di specie stante la periodicità del debito ingiunto.
Il decreto ingiuntivo merita quindi di essere revocato.
3 di 4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1222/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 2.12.2020, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte convenuta-opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.532,50, di cui € 3.387,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Chiocca quale antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
4 di 4