TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/06/2025, n. 5345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5345 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44873 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. C.F._1 Parte_1 C.F._2
Giarletta Giuseppe
-attore- contro
, CF/PI: , OP C.F._3
contumace
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per PA
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800 e/o 801 e/o 802 c.c., disponendo la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di denaro consistente nell'importo pari ad euro 78.004,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con ogni conseguente statuizione di legge, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi di parte;
per l'effetto, condannare l'odierno convenuto alla restituzione della somma pari ad euro 78.004,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali in favore dell'istante; con vittoria di spese e competenze di giudizio e del procedimento cautelare, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
*
Per OP
Contumace.
§ § §
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
In data 25 novembre 2016 (attore) avrebbe trasferito al figlio PA
(convenuto) la somma di € 78.000,00, accreditata con OP bonifico, perché quest'ultimo potesse acquistare l'immobile di via Lessona n. 2 in Milano. L'elargizione, secondo l'esposizione attorea, sarebbe stata dettata da spirito di liberalità e dal desiderio di assicurare al donatario una stabilità abitativa.
La parte attrice lamenta che, nonostante il sostegno economico e morale, il donatario avrebbe intrapreso, anche a causa di un presunto uso di stupefacenti e alcol, una condotta via via più aggressiva verso il padre e la moglie di costui, nel tempo il figlio avrebbe inoltre contratto diversi debiti, tanto che Per_1
l'immobile risulterebbe sottoposto a procedura esecutiva.
In particolare, l'attore menziona l'episodio del 26 luglio 2023 quando, presso l'esercizio commerciale
“Macelleria Abramo”, il convenuto avrebbe minacciato di morte il padre e, subito dopo, lo avrebbe colpito alla testa provocandogli uno svenimento.
Il donante avrebbe così riportato un “trauma cranico non commotivo” diagnosticato al Pronto Soccorso dell'Ospedale L. Sacco il 29 luglio 2023; pochi giorni dopo (4 agosto 2023) egli ha sporto querela per lesioni personali presso la Questura di Milano.
dal canto suo, ha presentato querele il 21, 24 e 26 luglio 2023 per atti persecutori;
in Per_1 particolare, l'attore deduce che il 25 luglio 2023 il convenuto, sopraggiunto in monopattino, avrebbe spinto strattonandola, colpendola con oggetto tagliente alla mano e con una ginocchiata Per_1 all'occhio, strappandole la maglietta.
Parte attrice riferisce che il 19 agosto 2023, nell'ambito del procedimento penale n. 27912/2023, al donatario sarebbe stato applicato il divieto di avvicinamento e di comunicazione nei confronti delle persone offese.
Alla luce di tali fatti, il donante agisce in giudizio per ottenere la revoca della donazione.
La parte attrice richiama gli artt. 800-802 c.c., sostenendo che la donazione, quale contratto di liberalità, sarebbe revocabile in ipotesi di ingratitudine del donatario. Viene richiamata la nozione di “ingiuria grave” di cui all'art. 801 c.c., intesa -secondo la giurisprudenza citata- come manifestazione esteriorizzata e durevole di disistima o di avversione lesiva della dignità del donante.
2 Parte attrice assume che le condotte contestate -minacce, aggressioni fisiche, atti persecutori e lesioni- integrerebbero quella forma di ingratitudine contemplata dall'art. 801 c.c., rivelando un radicato sentimento di ostilità incompatibile con il dovere di riconoscenza che dovrebbe contraddistinguere il beneficiario di una liberalità.
Quanto al termine annuale di decadenza previsto dall'art. 802 c.c., la parte attrice sostiene che, in presenza di una serie di atti offensivi tra loro collegati, la decorrenza dovrebbe farsi risalire al momento in cui l'offesa avrebbe raggiunto un livello non più tollerabile. A tal fine si indicano come momento culminante le aggressioni del 22-26 luglio 2023, richiamando pronunce di legittimità che ammetterebbero tale criterio di computo.
L'attore chiede dunque la revoca per ingratitudine della donazione ex artt. 800-802 c.c., con conseguente condanna del convenuto a restituire € 78.004,00 (di cui € 4,00 per commissioni, cfr. doc n. 1), oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite con distrazione delle spese.
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., il convenuto è stato dichiarato contumace con decreto ex art. 171 bis, terzo comma, c.p.c.; parte attrice ha poi depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Nelle more del giudizio, il convenuto è stato condannato in sede penale con sentenza del Tribunale di
Milano del 6 novembre / 30 dicembre 2024, n. 12918, passata in giudicato.
Il convenuto è stato ritenuto “colpevole per il reato ascrittogli al capo a) nei confronti della sola Per_1
[...
esclusa l'aggravante della relazione affettiva e per il reato ascrittogli al capo b) esclusa l'aggravante di cui all'art. 585 c.p.p. in relazione all'art. 76 n.
5.1 c.p.p. e ritenuta la continuazione”, con la condanna
“alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia”.
Successivamente, l'attore ha proposto un ricorso cautelare ex art. 671 c.p.c., accolto dal Tribunale con seguente dispositivo: “dispone il sequestro conservativo a carico di OP
(nato in [...] il [...] e residente in [...], C.F.:
[...]
) dell'importo residuante in suo favore a seguito della distribuzione della somma C.F._3 ricavata dalla vendita dell'immobile sito in Milano (MI) alla via Lessona n. 2 e identificato presso il
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 32, Particella 41, subalterno 76, all'esito della procedura
n. 991/2021 R.G.E. Tribunale di Milano, Esecuzioni Immobiliari, fino alla concorrenza della somma di
€ 93.000,00 (di cui € 78.000,00 oggetto di revocazione della donazione ed € 15.000,00 a titolo di spese di lite)”, riservando le spese al merito.
3 All'esito di quanto sopra, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e il Tribunale ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulla revocazione della donazione effettuata da in favore di PA
. OP
E' documentato che in data 25 novembre 2016 l'attore ha trasferito a mezzo bonifico al figlio convenuto la somma di € 78.000,00, per motivazione familiare, come si legge nel doc. n. 1.
E' altrettanto pacifico che con sentenza del 6 novembre / 30 dicembre 2024, n. 12918, passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha ritenuto “colpevole per OP il reato ascrittogli al capo a) nei confronti della sola esclusa l'aggravante della relazione Per_1
affettiva e per il reato ascrittogli al capo b) esclusa l'aggravante di cui all'art. 585 c.p.p. in relazione all'art. 76 n.
5.1 c.p.p. e ritenuta la continuazione”, con la condanna “alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia”.
Questo è il capo B): “Delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 in relazione al 576 n. 2 e 5 bis) c.p. perché colpendo il padre con un pugno in testa gli cagionava lesioni consistite in trauma cranico non commotivo giudicato guaribile in gg.
3. Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro l'ascendente ed in occasione del reato di atti persecutori di cui alla lett. a”.
Ebbene, una aggressione siffatta integra certamente la ingiuria grave ex art. 801 c.c. ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine.
Al riguardo la giurisprudenza afferma che “L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario” (cfr. Cass. ordinanza n. 20722/2018).
Ora, secondo la coscienza comune appare ripugnante l'atteggiamento di un figlio che, senza giustificazione alcuna, colpisce il padre alla testa violentemente.
4 Fatto ancor più disdicevole tenuto conto che la vittima (il padre) aveva in precedenza donato la considerevole somma di € 78.000,00 al figlio violento, del tutto irriconoscente.
La domanda attorea merita dunque pieno accoglimento.
*
3. Conclusioni.
La domanda di parte attrice va accolta, nei limiti di € 78.000,00, in quanto la commissione bancaria di €
4.00 non è oggetto di donazione.
Dispone la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di denaro consistente nella dazione a mezzo bonifico di € 78.000,00 da parte dell'attore in favore del figlio convenuto.
Per l'effetto, il convenuto va condannato alla restituzione della somma di € 78.00,00, oltre interessi legali dalla data del bonifico del 25 novembre 2016 al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, sia per la fase cautelare in corso di causa sia per il merito.
Posto che il valore della controversia si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile
(€ 52.001,00 - € 260.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa stessa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice;
2) dispone la revocazione per ingratitudine della donazione effettuata da parte attrice in favore di parte convenuta di € 78.000,00 in data 25 novembre 2016;
3) condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 78.000,00, oltre interessi legali dal 25 novembre 2016 al saldo effettivo;
4) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano:
- quanto alla fase cautelare in corso di causa: in € 406,50 per spese esenti ed € 2.613,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario;
5 - quanto alla fase di merito: in € 786,00 per spese esenti ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Milano il 28 giugno 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. C.F._1 Parte_1 C.F._2
Giarletta Giuseppe
-attore- contro
, CF/PI: , OP C.F._3
contumace
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per PA
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800 e/o 801 e/o 802 c.c., disponendo la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di denaro consistente nell'importo pari ad euro 78.004,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con ogni conseguente statuizione di legge, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi di parte;
per l'effetto, condannare l'odierno convenuto alla restituzione della somma pari ad euro 78.004,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali in favore dell'istante; con vittoria di spese e competenze di giudizio e del procedimento cautelare, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
*
Per OP
Contumace.
§ § §
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
In data 25 novembre 2016 (attore) avrebbe trasferito al figlio PA
(convenuto) la somma di € 78.000,00, accreditata con OP bonifico, perché quest'ultimo potesse acquistare l'immobile di via Lessona n. 2 in Milano. L'elargizione, secondo l'esposizione attorea, sarebbe stata dettata da spirito di liberalità e dal desiderio di assicurare al donatario una stabilità abitativa.
La parte attrice lamenta che, nonostante il sostegno economico e morale, il donatario avrebbe intrapreso, anche a causa di un presunto uso di stupefacenti e alcol, una condotta via via più aggressiva verso il padre e la moglie di costui, nel tempo il figlio avrebbe inoltre contratto diversi debiti, tanto che Per_1
l'immobile risulterebbe sottoposto a procedura esecutiva.
In particolare, l'attore menziona l'episodio del 26 luglio 2023 quando, presso l'esercizio commerciale
“Macelleria Abramo”, il convenuto avrebbe minacciato di morte il padre e, subito dopo, lo avrebbe colpito alla testa provocandogli uno svenimento.
Il donante avrebbe così riportato un “trauma cranico non commotivo” diagnosticato al Pronto Soccorso dell'Ospedale L. Sacco il 29 luglio 2023; pochi giorni dopo (4 agosto 2023) egli ha sporto querela per lesioni personali presso la Questura di Milano.
dal canto suo, ha presentato querele il 21, 24 e 26 luglio 2023 per atti persecutori;
in Per_1 particolare, l'attore deduce che il 25 luglio 2023 il convenuto, sopraggiunto in monopattino, avrebbe spinto strattonandola, colpendola con oggetto tagliente alla mano e con una ginocchiata Per_1 all'occhio, strappandole la maglietta.
Parte attrice riferisce che il 19 agosto 2023, nell'ambito del procedimento penale n. 27912/2023, al donatario sarebbe stato applicato il divieto di avvicinamento e di comunicazione nei confronti delle persone offese.
Alla luce di tali fatti, il donante agisce in giudizio per ottenere la revoca della donazione.
La parte attrice richiama gli artt. 800-802 c.c., sostenendo che la donazione, quale contratto di liberalità, sarebbe revocabile in ipotesi di ingratitudine del donatario. Viene richiamata la nozione di “ingiuria grave” di cui all'art. 801 c.c., intesa -secondo la giurisprudenza citata- come manifestazione esteriorizzata e durevole di disistima o di avversione lesiva della dignità del donante.
2 Parte attrice assume che le condotte contestate -minacce, aggressioni fisiche, atti persecutori e lesioni- integrerebbero quella forma di ingratitudine contemplata dall'art. 801 c.c., rivelando un radicato sentimento di ostilità incompatibile con il dovere di riconoscenza che dovrebbe contraddistinguere il beneficiario di una liberalità.
Quanto al termine annuale di decadenza previsto dall'art. 802 c.c., la parte attrice sostiene che, in presenza di una serie di atti offensivi tra loro collegati, la decorrenza dovrebbe farsi risalire al momento in cui l'offesa avrebbe raggiunto un livello non più tollerabile. A tal fine si indicano come momento culminante le aggressioni del 22-26 luglio 2023, richiamando pronunce di legittimità che ammetterebbero tale criterio di computo.
L'attore chiede dunque la revoca per ingratitudine della donazione ex artt. 800-802 c.c., con conseguente condanna del convenuto a restituire € 78.004,00 (di cui € 4,00 per commissioni, cfr. doc n. 1), oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite con distrazione delle spese.
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., il convenuto è stato dichiarato contumace con decreto ex art. 171 bis, terzo comma, c.p.c.; parte attrice ha poi depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Nelle more del giudizio, il convenuto è stato condannato in sede penale con sentenza del Tribunale di
Milano del 6 novembre / 30 dicembre 2024, n. 12918, passata in giudicato.
Il convenuto è stato ritenuto “colpevole per il reato ascrittogli al capo a) nei confronti della sola Per_1
[...
esclusa l'aggravante della relazione affettiva e per il reato ascrittogli al capo b) esclusa l'aggravante di cui all'art. 585 c.p.p. in relazione all'art. 76 n.
5.1 c.p.p. e ritenuta la continuazione”, con la condanna
“alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia”.
Successivamente, l'attore ha proposto un ricorso cautelare ex art. 671 c.p.c., accolto dal Tribunale con seguente dispositivo: “dispone il sequestro conservativo a carico di OP
(nato in [...] il [...] e residente in [...], C.F.:
[...]
) dell'importo residuante in suo favore a seguito della distribuzione della somma C.F._3 ricavata dalla vendita dell'immobile sito in Milano (MI) alla via Lessona n. 2 e identificato presso il
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 32, Particella 41, subalterno 76, all'esito della procedura
n. 991/2021 R.G.E. Tribunale di Milano, Esecuzioni Immobiliari, fino alla concorrenza della somma di
€ 93.000,00 (di cui € 78.000,00 oggetto di revocazione della donazione ed € 15.000,00 a titolo di spese di lite)”, riservando le spese al merito.
3 All'esito di quanto sopra, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e il Tribunale ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulla revocazione della donazione effettuata da in favore di PA
. OP
E' documentato che in data 25 novembre 2016 l'attore ha trasferito a mezzo bonifico al figlio convenuto la somma di € 78.000,00, per motivazione familiare, come si legge nel doc. n. 1.
E' altrettanto pacifico che con sentenza del 6 novembre / 30 dicembre 2024, n. 12918, passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha ritenuto “colpevole per OP il reato ascrittogli al capo a) nei confronti della sola esclusa l'aggravante della relazione Per_1
affettiva e per il reato ascrittogli al capo b) esclusa l'aggravante di cui all'art. 585 c.p.p. in relazione all'art. 76 n.
5.1 c.p.p. e ritenuta la continuazione”, con la condanna “alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia”.
Questo è il capo B): “Delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 in relazione al 576 n. 2 e 5 bis) c.p. perché colpendo il padre con un pugno in testa gli cagionava lesioni consistite in trauma cranico non commotivo giudicato guaribile in gg.
3. Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro l'ascendente ed in occasione del reato di atti persecutori di cui alla lett. a”.
Ebbene, una aggressione siffatta integra certamente la ingiuria grave ex art. 801 c.c. ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine.
Al riguardo la giurisprudenza afferma che “L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario” (cfr. Cass. ordinanza n. 20722/2018).
Ora, secondo la coscienza comune appare ripugnante l'atteggiamento di un figlio che, senza giustificazione alcuna, colpisce il padre alla testa violentemente.
4 Fatto ancor più disdicevole tenuto conto che la vittima (il padre) aveva in precedenza donato la considerevole somma di € 78.000,00 al figlio violento, del tutto irriconoscente.
La domanda attorea merita dunque pieno accoglimento.
*
3. Conclusioni.
La domanda di parte attrice va accolta, nei limiti di € 78.000,00, in quanto la commissione bancaria di €
4.00 non è oggetto di donazione.
Dispone la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione di denaro consistente nella dazione a mezzo bonifico di € 78.000,00 da parte dell'attore in favore del figlio convenuto.
Per l'effetto, il convenuto va condannato alla restituzione della somma di € 78.00,00, oltre interessi legali dalla data del bonifico del 25 novembre 2016 al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, sia per la fase cautelare in corso di causa sia per il merito.
Posto che il valore della controversia si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile
(€ 52.001,00 - € 260.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa stessa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice;
2) dispone la revocazione per ingratitudine della donazione effettuata da parte attrice in favore di parte convenuta di € 78.000,00 in data 25 novembre 2016;
3) condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 78.000,00, oltre interessi legali dal 25 novembre 2016 al saldo effettivo;
4) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano:
- quanto alla fase cautelare in corso di causa: in € 406,50 per spese esenti ed € 2.613,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario;
5 - quanto alla fase di merito: in € 786,00 per spese esenti ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Milano il 28 giugno 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
6