Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 2536/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 2536/2019
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'Avv. DARIO PRUITI CIARELLO, in via VINCENZO GIUFFRIDA 2/B, CATANIA contro
( rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso l'avv. Carmelo Assennato, in via GABRIELE D'ANNUNZIO N. 158, CATANIA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Conclusioni come da verbale di udienza del 31 gennaio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
1
R.G.A.C. 2536/2019
2. Con sentenza n. 63/2010 l'Ufficio del Giudice di Pace di Giarre ha condannato CP_1
per il reato di cui all'art. 639 c.p.c. per aver imbrattato con sabbia vulcanica le lenzuola di
[...]
, stese ad asciugare, strofinando un ombrellone da sole. Parte_1
Il provvedimento è stato parzialmente modificato nel successivo giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Giarre, con sentenza n. 379/2011, che ha ridotto la pena della multa (inflitta all'odierno convenuto) da € 282,00 a € 103,00, confermando le restanti statuizioni: la sentenza è, ad oggi, irrevocabile (cfr. all.
1 - pag. 32 parte ricorrente).
Il giudice penale, accertata la penale responsabilità del , lo ha condannato genericamente CP_1 al risarcimento del danno cagionato alla (costituita a suo tempo parte civile), la quale agisce ora Pt_1 in questa sede per la liquidazione del pregiudizio sotto il profilo del danno non patrimoniale.
Tuttavia, la domanda in questa sede proposta da è infondata per le motivazioni di Parte_1 seguito illustrate.
In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, la sentenza di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, ha efficacia vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, con la conseguenza che, nel successivo giudizio civile risarcitorio, il giudice è comunque tenuto all'accertamento dell'effettiva esistenza di un pregiudizio risarcibile: infatti, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire (Cass. 4318/2019).
Quanto alla componente del danno non patrimoniale è onere del giudice di merito, dopo l'identificazione della situazione soggettiva protetta, valutare rigorosamente tanto l'aspetto interiore del danno, quanto il suo impatto, modificativo in peius, sulla vita quotidiana, atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass.
30461/2024).
Nella fattispecie in esame, deve escludersi l'esistenza di un pregiudizio concretamente risarcibile.
Il reato contestato di cui all'art. 639 c.p. consiste nel deturpamento ed imbrattamento di cose altrui. Per quanto riguarda il risarcimento del danno in relazione a tale reato la condanna penale per deturpamento o imbrattamento non esclude automaticamente il diritto al risarcimento dei danni in sede civile. Anzi, la vittima del reato ha il diritto di richiedere il risarcimento per i danni subiti. Tuttavia, l'entità e la natura del danno devono essere valutate caso per caso, nei termini espressi dai precedenti giurisprudenziali poc'anzi citati.
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 2536/2019
Nella sentenza n. 36753 del 2 ottobre 2024 la Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui l'imputato aveva graffiato la facciata di un portone. In questo contesto, la Corte ha distinto tra il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) e quello di deturpamento o imbrattamento (art. 639 c.p.), sottolineando che quest'ultimo si riferisce a danni estetici facilmente eliminabili e non permanenti.
In conclusione, mentre la condanna per il reato di cui all'art. 639 c.p. comporta generalmente l'obbligo di risarcire il danno causato, l'effettiva concessione e l'entità del risarcimento dipendono dalla specificità del caso e dalla valutazione del giudice riguardo alla gravità ed all'entità del danno subito dalla vittima.
Venendo al merito della controversia sottoposta all'esame del Tribunale, il reato commesso da per aver imbrattato le lenzuola della ricorrente mediante sabbia vulcanica ha Controparte_1 provocato ai beni della signora solo un danno estetico facilmente eliminabile, mentre il danno non patrimoniale lamentato dalla stessa non pare ragionevolmente riconducibile alla tipologia di delitto contestato, in quanto esso ben potrebbe derivare anche da patologie pregresse (si noti che la signora era stata sottoposta ad un intervento chirurgico al cuore nel giugno del 2006 e, quindi, anteriormente ai fatti per cui è causa, come da documentazione medica prodotta da parte attrice) rispetto al momento della commissione del reato.
La domanda di risarcimento del danno è pertanto respinta.
3. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c., dal momento che la controversia origina pur sempre dall'accertamento irrevocabile della penale responsabilità del convenuto in ordine ai fatti per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
2. compensa le spese di lite.
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 2536/2019
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 24 aprile 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Giudice Onorario di Pace in tirocinio dott.ssa Alessandra Schilirò.
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