Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - PresidenteDott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6195/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Di Candia, come da mandato in atti;
Parte 1
- RICORRENTE -
E
Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Zinnari, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.1.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt 1 e il CP 1 contraevano matrimonio in data 20.9.1988, regolarmente iscritto presso
-atto n. 155 parte II Serie A Anno 1988, dal quale nascevano tre figli, l'Ufficio di Stato civile di Nardò
rispettivamente, in 1.4.1990, in data 6.5.1995 e in data 30.6.1998.
Nelle more del giudizio le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
A) Separazione personale.
1) I Coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale. La sig.ra AR trasferirà la residenza in Veglie (LE) alla via Socrate n. 4, in immobile di propria esclusiva proprietà, ed il sig. TE, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrenti dalla sottoscrizione del presente verbale, dovrà liberare il predetto immobile dall'attrezzatura di sua proprietà ivi depositata.
3) Il sig. FE TE, a titolo di concorso al mantenimento, verserà alla sig.ra
ZI AR, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a partire dal mese di novembre 2024, la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili a mezzo bonifico bancario/postale utilizzando le coordinate bancarie che verranno comunicate dalla beneficiaria. Tale importo sarà rivalutato a decorrere dal rateo di gennaio 2026 in base agli indici ISTAT.
3) Il sig. FE TE, a titolo di concorso al mantenimento del figlio sig. IC
TE, verserà alla sig.ra AR ZI, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a partire dal mese di novembre 2024, la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili a mezzo bonifico bancario/postale utilizzando le coordinate bancarie che verranno comunicate dalla beneficiaria.. Tale importo sarà rivalutato a decorrere dal rateo di gennaio 2026 in base agli indici ISTAT.
4) Il sig. FE TE terrà a proprio carico il 70 % (settanta per cento) delle spese straordinarie, relative al figlio sig. IC TE, secondo il "Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie nei procedimenti familiari" del 21 maggio 2018 del Tribunale di Lecce.
5) La sig.ra AR ZI rinuncia, alla domanda di addebito formulata nel proprio ricorso introduttivo di separazione coniugi nonché alle domande e/o le azioni proponibili di natura contrattuale, extracontrattuale, indennitaria e, comunque, di natura risarcitoria (a titolo sia di danno patrimoniale che non patrimoniale ed semplificativamente biologico, morale, esistenziale, immagine, reputazione, etc.) inerenti, correlate e/o conseguenti alla violazione dei doveri coniugali.
Il sig. FE TE accetta dette rinunce.
6) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
****
B) Regolazione dei rapporti giuridici ed economici.
Le Parti, come esposto in premessa, ritengono ai fini della risoluzione della crisi coniugale indispensabile e funzionale disciplinare anche taluni rapporti di natura economica- patrimoniale convenendo e concordando quanto segue.
Beni mobili registrati, beni mobili.
7) L'autovettura per il trasporto di persone targata GM205ZE resterà di esclusiva proprietà del sig.
FE TE, rinunciando la sig.ra ZI AR ad ogni diritto, pretesa, rivendicazione in ordine al suddetto veicolo. Resteranno ad esclusivo carico del sig. FE TE tutti gli oneri pregressi, attuali e futuri relativi, nonché tutte le spese, tasse, imposte, premi assicurativi e similari afferenti al suddetto veicolo.
8) L'autovettura per il trasporto di persone targata FP428JJ, resterà di esclusiva proprietà della sig.ra ZI AR, rinunciando il sig. FE TE ad ogni diritto, pretesa, rivendicazione in ordine al suddetto veicolo. Tutti gli oneri, nonché tutte le spese, tasse, imposte, premi assicurativi e similari afferenti al suddetto veicolo, maturati a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale e quelli futuri resteranno ad esclusivo carico della sig.ra ZI
AR.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 26.9.1988 in
Nardò (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 155 parte II Serie A anno 1988, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 22.5.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)