Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1401 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...]Ò (ME) il 28/09/1965, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. BRIANNI C.F._1
FILIPPO, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRI KATIA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/04/2024 i coniugi Parte_2
[...]
[...] [...]
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FORZA D'AGRO'
(ME) il 04/06/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il Persona_1
30/07/1992, nato a [...] il [...] e Persona_2 CP_2
, nato a [...] il [...], oggi tutti maggiorenni ed
[...]
economicamente autosufficienti;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/06/2024.
Con sentenza non definitiva n. 266/2024 pubbl. il 04/11/2024 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 14/05/2025 celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2
c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella
2 domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 266/2024 pubbl. il 04/11/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/04/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di FORZA D'AGRO' (ME) il 04/06/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1, tra , Parte_1
3 nata a [...]Ò (ME) il 28/09/1965, e Controparte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle
[...]
parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FORZA D'RÒ
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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