TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/05/2026, n. 8583
TAR
Decreto cautelare 27 luglio 2022
>
TAR
Ordinanza cautelare 3 agosto 2022
>
TAR
Decreto presidenziale 1 settembre 2022
>
TAR
Decreto cautelare 2 settembre 2022
>
TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
>
TAR
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Travisamento dei fatti, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione norme tributarie

    Il Collegio ritiene che la società non abbia adempiuto all'obbligo di versare la prima rata del debito tributario nei termini previsti dalla normativa fiscale e federale, rendendo legittimo il diniego di ammissione.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia - Violazione e falsa applicazione C.U. 222/a - Travisamento dei fatti - eccesso di potere

    La società non ha provveduto al versamento in termini della prima rata, né ha formalizzato un piano di rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate. Il pagamento parziale effettuato non è stato formalmente accettato dall'Agenzia.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 52 comma 10 NOIF - Eccesso di potere

    La questione è stata dichiarata inammissibile per violazione della pregiudiziale sportiva, non avendo la società percorso tutti i gradi della giustizia sportiva.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 110 NOIF

    La domanda è stata dichiarata inammissibile per violazione della pregiudiziale sportiva.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere, travisamento dei fatti e illogicità manifesta

    Le censure sono state dichiarate inammissibili per violazione della pregiudiziale sportiva, non avendo la società percorso tutti i gradi della giustizia sportiva.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 41 della Costituzione

    La domanda è stata dichiarata inammissibile per violazione della pregiudiziale sportiva.

  • Improcedibile
    Accertamento del diritto alla partecipazione al campionato di Serie D

    La domanda è improcedibile in quanto il campionato è concluso e la società è decaduta dall'affiliazione e cancellata dal Registro delle imprese.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per mancata ammissione ai campionati

    La domanda di risarcimento è rigettata in quanto è stata accertata la legittimità degli atti amministrativi impugnati.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/05/2026, n. 8583
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8583
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo