Decreto cautelare 27 luglio 2022
Ordinanza cautelare 3 agosto 2022
Decreto presidenziale 1 settembre 2022
Decreto cautelare 2 settembre 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/05/2026, n. 8583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8583 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08990/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8990 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.S. Città di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio;
Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cossu, Nicola Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
previa sospensione cautelare degli effetti
del dispositivo Prot. N. 00851/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con decisione n. 53 del 26 luglio 2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunte dal Consiglio Federale della GC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 6/A del 8 luglio 2021 e la decisione Co.Vi.So.C. dell'1 luglio 2022, oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 Titolo I, Capo I, Lettera D, punti 14 e 15, nonché di tutte le norme federali nella parte non in cui non è prevista una disciplina specifica e/o transitoria per regolamentare a livello sportivo gli avvisi di accertamento tributario e le cartelle esattoriali, riguardanti periodi di imposta in cui la società militava nel campionato dilettantistico di Serie D, con riferimento a quei clubs che, dopo aver militato per il primo anno in Serie C ed aver ottenuto il diritto alla permanenza nella stessa categoria, si trovino a dover richiedere la licenza nazionale per la stagione successiva per l'accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società S.S. Città di Campobasso s.r.l. nonché dei danni non patrimoniali che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente al Campionato Lega Pro stagione sportiva 2022/2023,
nonché, quanto ai motivi aggiunti:
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
di tutti i calendari della stagione di serie D 2022/2023, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente, del comunicato stampa numero 392/2022 emesso dal Gabinetto Sindacale del Comune di Campobasso pubblicato in data 30.08.2022 compreso il provvedimento citato nel comunicato stampa ma non conosciuto, con cui la GC ha comunicato di non voler avviare la procedura prevista dall’art. 52 comma 10 NOIF, del Comunicato Ufficiale della GC numero 34/A del 26 agosto 2022 - svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società CITTA’ DI CAMPOBASSO S.R.L. – nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto, destinato ad escludere la ricorrente dal Campionato di Serie D, a decretare la perdita del parco tesserati e del diritto di esercitare l’attività sportiva prevista dall’oggetto sociale;
e per l’accertamento
del titolo/diritto, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, della Torres S.r.l. e del C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 24 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. La “S.S. Città di Campobasso S.r.l.” , con il ricorso introduttivo depositato il 27 luglio 2022, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, la decisione n. 53 del 26 luglio 2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., nonché gli atti presupposti (della GC e della Co.Vi.Soc.) che hanno determinato la sua mancata ammissione al campionato di serie C, motivata con riguardo alla situazione debitoria (segnatamente in materia di IVA) derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli formali ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuati sulle dichiarazioni IVA degli anni 2019, 2020 e 2021.
1.1. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
- che le ragioni per cui la Co.Vi.So.C., prima, e la GC, successivamente, hanno ritenuto di non poter rilasciare parere positivo, con riferimento agli adempimenti finalizzati per l’ottenimento della Licenza Nazionale per disputare il prossimo Campionato di Serie C, riguardano tre contestazioni (oggetto di tre avvisi bonari) relative al presunto mancato versamento di imposte e, nel caso specifico, di IVA, con riferimento al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2020 e al secondo trimetre dell’anno d’imposta 2021;
- che gli avvisi le sono stati notificati in data antecedente rispetto alla pubblicazione del Manuale delle Licenze Nazionali che avveniva in data 27.04.2022 con C.U. 222/A;
- di aver provveduto spontaneamente, prima della scadenza del 22.06.2022 fissata dal C.U. 222/A, a regolarizzare la propria posizione e, quindi, a rateizzare il proprio debito allineandosi al pagamento di tutte le rate scadute fino al 31.05.2022, ovviamente con l’adesione della Agenzia delle Entrate che provvedeva anche a stilare un piano dei pagamenti rateali.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti anche in forma monocratica, e il risarcimento del danno da esso derivante, lamentando:
I. il travisamento dei fatti, l’eccesso di potere, la violazione e falsa applicazione art. 2 Dlgs 462/1997- art. 3 bis Dlgs 462/1997, art. 13 D.Lgs 472/1997- art. 19 del DPR 602/73- art. 182 ter Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - art. 15 ter d.p.r. 602/73. A giudizio della ricorrente, la decisione del Collegio di garanzia sarebbe basata su una motivazione meramente apparente, basata sul richiamo a precedenti non pertinenti con il caso di specie, relativi a diversi tributi, in differente fase di accertamento e di accordo sotto il profilo della rateizzazione. L’illegittimità dell’impugnata decisione deriverebbe, inoltre, dal rilievo che allo stato attuale, la società ha adempiuto a quanto richiesto del Sistema delle Licenze Nazionali, ovvero al pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022 per quanto concerne gli avvisi bonari emessi con riferimento al secondo trimestre 2019, al secondo trimestre 2021 e al terzo trimestre 2020. Ciò deve essere considerato come pagamento di rate di una corretta dilazione con la conseguente diminuzione della somma capitale dovuta e applicazione di sanzioni e interessi, come previsto da D.lgs. 159/2015, solo sulla parte residua.
II. Omessa pronuncia - Violazione e falsa applicazione del C.U. 222/a - Travisamento dei fatti - eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis D. lgs 462/97. La ricorrente ha censurato l’impugnata decisione evidenziando come il Collegio non si sia pronunciato sull’argomentazione difensiva per la quale trattandosi nel caso di specie di avvisi bonari relativi al secondo trimestre 2019, al secondo trimestre 2021 e al terzo trimestre 2020 la fattispecie ricadrebbe nell’ ipotesi di cui al Titolo I, Capo I, lettera D, Punto 15, Licenze Nazionali che non prevede il versamento dell’intero tributo ma solo il “pagamento delle rate scadute al 30 maggio 2022” poiché il pagamento per l’intero tributo è previsto solo se riferito ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2015, 2016, 2017 e 2018. Dall’applicazione di tale norma emergerebbe la piena legittimità della sua condotta, atteso che ha provveduto ad assolvere al pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022, non essendo necessario il pagamento dell’intero importo, come erroneamente sostenuto dalla GC. La ricorrente ha quindi contestato la legittimità del punto 14 del Titolo I, Capo I lett. D del sistema di licenze nazionali 2022/2023 nella parte in cui non tratteggia una disciplina specifica per gli avvisi di accertamento che sono stati notificati in epoca antecedente alla pubblicazione delle Licenze Nazionali con riferimento, in particolare, alle società che disputano per il primo anno il campionato di Serie C la cui posizione fiscale sia in corso di regolarizzazione.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 10 NOIF e/o delle norme federali - Eccesso di potere per manifesta illogicità - Contraddittorietà della normativa. La ricorrente ha censurato l’articolo 52 comma 10 delle NOIF nella parte in cui non consente alla società non ammessa al campionato professionistico di serie C di poter manifestare, preliminarmente, interesse per l’iscrizione nel campionato dilettantistico inferiore.
3. Con decreto presidenziale del 27 luglio 2022, questo T.A.R. ha accolto l’istanza di tutela cautelare monocratica.
3.1. La GC, il C.O.N.I. e la controinteressata Torres S.r.l. si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare. La F.I.G.C. ha eccepito, tra le altre cose, la parziale inammissibilità del ricorso per violazione della c.d. pregiudiziale sportiva, nella parte in cui la ricorrente ha inteso censurare l’art. 52, comma 10 e l’art. 110 delle NOIF, rilevando altresì come la procedura descritta dal primo dei due articoli citati non sia stata attivata dalla Federazione, con conseguente insussistenza della lesione lamentata dalla ricorrente.
4. Con ordinanza del 3 agosto 2022, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha rigettato l’istanza di tutela cautelare. Con ordinanza del 26 agosto 2022 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto dalla ricorrente.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 1° settembre 2022 e assistito da istanza cautelare, la ricorrente ha domandato l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, tramite i quali la GC ha scelto di non attivare la procedura ex art. 52 co. 10 NOIF e comunque di non far partecipare al campionato di Serie D alcuna società rappresentativa della città di Campobasso – tra cui la ricorrente indicata dal Sindaco di Campobasso, chiedendo altresì l’accertamento del suo diritto a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023.
Degli impugnati atti e provvedimenti la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. l’eccesso di potere, il travisamento dei fatti e l’illogicità manifesta. Con riferimento alla domanda subordinata di ammissione al campionato di Serie D 2021 – 2022, la ricorrente ha evidenziato l’illegittimità dell’art. 52 delle NOIF della GC nella parte in cui non prevede espressamente che la società esclusa dalla Serie D partecipi automaticamente (senza concorrere con altri aspiranti) al campionato di Serie C qualora vi abbia interesse;
II. la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Costituzione. Ciò in quanto, senza l’iscrizione al campionato di Serie D, la ricorrente dovrebbe cessare di svolgere la propria attività d’impresa, con grave pregiudizio dei suoi dipendenti e di tutte le controparti dei contratti stipulati e tuttora efficaci;
III. la violazione e falsa applicazione dell’art. 110 NOIF con riferimento al provvedimento di svincolo del 26 agosto 2022. La ricorrente ha censurato l’art. 110 delle NOIF nella parte in cui non consente di mantenere in capo ad essa la titolarità dei contratti stipulati con i giovani e i calciatori non professionisti, che rappresentano il vero valore economico della società.
6. Con ordinanza del 8 settembre 2022, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare osservando, fra le altre cose, “che la società ricorrente non ha assolto l’onere di percorrere tutti i gradi interni della giustizia sportiva prima di adire il giudice statale, in relazione al provvedimento del presidente federale posto a fondamento del suddetto diniego, in violazione dell’art. 3 comma 1 del D.L. nr. 220/2003, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280” . Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 25 gennaio 2023, ha respinto la domanda proposta dalla ricorrente in data 16 settembre 2022, avente ad oggetto “ interpello per l’astensione ed in subordine istanza di ricusazione ”.
7. In previsione della trattazione del merito, la Lega Nazionale Dilettanti, il CO e la GC hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., ribadendo le eccezioni in rito già formulate e dando atto della decadenza della ricorrente dall’affiliazione alla GC e della sua cancellazione dal Registro delle imprese.
All’udienza del 24 aprile 2026, svolta con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Il ricorso principale non è fondato, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
2. Con riferimento al ricorso principale, procedendo con l’esame congiunto di tutti i motivi di impugnazione in quanto strettamente correlati sotto il profilo logico – giuridico e prescindendo dall’esame delle eccezioni in rito (in ragione della sua infondatezza nel merito), il Collegio osserva quanto segue.
La ricorrente ha domandato l’annullamento della decisione n. 53 del 26 luglio 2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., nonché gli atti presupposti (della GC e della Co.Vi.Soc.) che hanno determinato la sua mancata ammissione al campionato di serie C, in ragione della sua situazione debitoria (segnatamente in materia di IVA) derivante dalle tre comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli formali ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuati sulle dichiarazioni IVA degli anni 2019, 2020 e 2021. La tesi esposta dalla ricorrente, in buona sostanza, si fonda sul rilievo che le disposizioni federali approvate per il rilascio delle licenze nazionali per l’iscrizione ai campionati 2022/2023 non imporrebbero, quale condizione necessaria per ottenere la licenza, il pagamento degli avvisi bonari (o comunicazioni di irregolarità) entro i termini di legge, ossia entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione ovvero, ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, come risulterebbe dalla norma federale di cui al Titolo I, Capo I, lettera D, punto 15, del Sistema delle Licenze Nazionali 2022/2023 (ove si richiede alle società di «assolvere, in presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta 2017 e 2018, al primo ed al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, nonché al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2020 e al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2021, il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento» ). In particolare, tale disposizione non prevede, secondo la ricorrente, il versamento dell’intero debito tributario ma solo il “pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022” (senza neanche considerare la possibilità che la società acceda alle forme di rateizzazione di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997) poiché il pagamento dell’intero è previsto solo se riferito ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2015, 2016, 2017 e 2018 (ipotesi che non ricorre nel caso in esame).
Siffatta ricostruzione, tuttavia, non è condivisa dal Collegio.
Si deve rimarcare, in primo luogo, come già fatto dalla giurisprudenza amministrativa, l’esigenza di certezza posta alla base dell’impostazione del Manuale delle Licenze, la quale implica il carattere rigorosamente formale delle relative prescrizioni anche sul punto delle scadenze: ciò in funzione della necessità di assicurare il rispetto della par condicio e l’ordinato avvio dei campionati secondo una tempistica inevitabilmente ristretta.
In questo quadro, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato (con l’ordinanza n. 4045/2022 di rigetto dell’appello cautelare della ricorrente) “[…] il sistema normativo delineato dall’art. 54-bis e dall’art. 60, comma 6, del DPR n. 633/1972, nonché dagli articoli 2 e 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, prevede che a seguito della notifica delle comunicazioni di irregolarità scaturite dai controlli formali sulle dichiarazioni IVA al contribuente si profilano queste alternative: contestare il contenuto della comunicazione (eventualmente impugnandola in commissione tributaria); versare le imposte dovute, risultanti dal controllo, entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità; diluire il debito mediante un piano di rateizzazione volontaria ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, con versamento della prima rata entro il predetto termine di 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario. Il versamento della prima rata è un elemento essenziale: non essendoci, nella fattispecie di cui all’art. 3-bis cit., un provvedimento formale dell’Agenzia delle Entrate che autorizzi o prenda atto della rateizzazione, l’elemento che formalizza o cristallizza la volontà del contribuente di accedere alla rateizzazione è costituito dal pagamento della prima rata entro il termine; in caso di inadempimento, si applica l’art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, che comporta la decadenza dal diritto alla rateizzazione del debito tributario” .
Nel caso di specie, è pacifico che la società sportiva non ha mai provveduto al versamento in termini della prima rata, per nessuno degli avvisi bonari ricevuti, provvedendo al pagamento spontaneo della somma di € 18.422,96 in assenza di qualsiasi piano di rateizzazione formalmente stabilito con l’Agenzia delle Entrate. In tal senso, la presunta adesione dell’Agenzia delle Entrate al piano rateale della società è risultata infondata in fatto, atteso che l’Agenzia, con la nota del 29 giugno 2022, si è limitata a dare riscontro dei versamenti effettuati, senza esprimere alcuna adesione o accordo. In questo quadro, il Collegio ritiene che all’epoca in cui sono state emanate le norme federali sulle Licenze nazionali 2022/2023 (22 aprile 2022), alla data del 31 maggio 2022 e alla data del 22 giugno 2022 (data dei versamenti parziali effettuati dal Campobasso), non poteva ritenersi giuridicamente esistente alcun piano di rateizzazione, correttamente perfezionatosi secondo le norme tributarie applicabili. Ne deriva, quindi, che non potevano esistere neanche rate scadute da adempiere alla data del 31 maggio 2022, il cui pagamento era prescritto dalla norma federale invocata.
Non può condividersi neanche la censura secondo cui, in modo del tutto illogico, la GC avrebbe richiesto, per l’iscrizione al campionato 2022/2023, una condotta inesigibile (dato che i termini per pagare o rateizzare l‘avviso bonario relativo al periodo di imposta 2019 erano scaduti fin dal 5 gennaio 2020). In primo luogo, infatti, si osserva che la regolarità tributaria e fiscale è un elemento da tempo preso in considerazione ai fini delle iscrizioni ai campionati professionistici e quindi ampiamente prevedibile dalla ricorrente, che era tenuta a conformare diligentemente la propria posizione a quanto richiesto dall’ordinamento. Inoltre, la medesima avrebbe comunque potuto rimediare nei termini ed entro la data imposti dalla normativa federale versando interamente il dovuto (pari ad € 94.417,97).
In virtù di tutte le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato.
3. Tramite il successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato la legittimità degli articoli 52 e 110 delle NOIF in funzione della domanda subordinata di ammissione al campionato di Serie D.
Tali censure, già proposte anche con il ricorso introduttivo, sono state riproposte successivamente alle determinazioni assunte dalla GC che non le hanno consentito di accedere a tale campionato.
Sul punto, come già evidenziato dal Collegio in sede cautelare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione della c.d. pregiudiziale sportiva, non avendo la società assolto l’onere di percorrere tutti i gradi interni della giustizia sportiva prima di adire il giudice statale, in violazione dell’art. 3 comma 1 del D.L. nr. 220/2003, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280”. Come è noto, infatti, fino a quando non risulti il previo esaurimento di tutti i gradi del procedimento sportivo, le questioni sottese al giudizio devono ritenersi di rilievo meramente interno alla giustizia sportiva che condiziona il ricorso alla giustizia statale, “secondo uno schema che riconduce il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa a un modello progressivo a giurisdizione condizionata, subordinato all’esperimento dei successivi livelli giustiziali” (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 4521/2025).
4. In ogni caso, la domanda di accertamento del diritto alla partecipazione al campionato di Serie D 2022/2023 sarebbe comunque ormai improcedibile, trattandosi di competizione da tempo conclusa senza la partecipazione della ricorrente che, nelle more, è anche decaduta per inattività dall’affiliazione alla GC ed è stata cancellata dal Registro delle imprese. Analogamente, deve essere espressamente rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, essendo stata accertata la legittimità degli atti amministrativi oggetto dell’odierno giudizio.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’evidente complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL AT, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | CL AT |
IL SEGRETARIO