TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4026/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4026/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Gaetano Li Parte_1 C.F._1
Noce
RICORRENTE contro
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Danilo Controparte_1 C.F._2
Calabrò
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 21/11/2024, - premettendo di avere Parte_1 contratto civile matrimonio con a Siracusa il 15.12.2012 (atto n. Controparte_1
140, parte I, anno 2012), nel corso del quale è nata la figlia (23/05/2014) - Per_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni: pagina 1 di 5 - l'affido condiviso della minore, con collocamento presso di sé;
- l'assegnazione della casa coniugale;
- la regolamentazione del diritto di visita materno secondo le modalità di cui al ricorso;
- l'obbligo, a carico della resistente, di versare al ricorrente la somma mensile di €
150,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- obbligare la resistente a dare l'assenso all'inserimento della figlia minore sul passaporto del padre.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi.
Si opponeva alle ulteriori domande e, in particolare, chiedeva di:
- addebitare la separazione al ricorrente;
- disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre;
- porre, a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di
€ 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- autorizzare il rilascio di documentazione valida per l'espatrio della resistente e della minore.
All'udienza del 28.10.2025, le parti ed i rispettivi procuratori rappresentavano il raggiungimento del seguente accordo, sottoscritto e prodotto in atti:
“1) e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Controparte_1 rispetto, prestando vicendevolmente sin d'ora l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e di qualunque documento valido per l'espatrio;
2) le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarandosi economicamente indipendenti tra di loro;
3) la figlia minore nata a [...] il [...], viene affidata Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che la stessa continui ad abitare prevalentemente con la madre, al padre viene riconosciuta la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, secondo liberi accordi tra di loro, in mancanza nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dopo l'orario scolastico e per accompagnarla all'allenamento di calcio per poi riaccompagnarla dalla madre a fine allenamento mentre alla fine della stagione calcistica sarà libero di vedere la figlia in base alla disponibilità di ciascun genitore e la volontà della figlia;
inoltre viene riconosciuta al padre la facoltà di tenere con sé la figlia per 2 settimane durante il periodo estivo e per 1 settimana durante le pagina 2 di 5 vacanze scolastiche nel periodo natalizio;
4) entrambi i genitori si obbligano al mantenimento congiunto della figlia, allo scopo
si obbliga a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento della Parte_1 figlia, nelle mani della madre, entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
l'assegno unico dell'INPS, sarà percepito dai coniugi al 50% ciascuno, da corrispondersi direttamente da parte dell'INPS;
5) il padre verserà alla madre il 50% delle spese mediche, quelle straordinarie e quelle scolastiche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto di testi, materiali per la scuola) necessarie per la minore;
6) , anche al fine di consentire alla minore di godere di un adeguato Controparte_1 periodo di adattamento alla nuova situazione familiare dopo la separazione di fatto intercorsa con il e l'avvio di una nuova convivenza more uxorio, si impegna a Pt_1 concordare con il padre ogni eventuale ed ulteriore spostamento della minore e a non condurre con sé la minore in Cuba, salvo diverso accordo fra le parti, prima del decorso di almeno 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
, padre di alla scadenza del suddetto periodo non si Parte_1 Per_3 oppone sin d'ora al rilascio del passaporto e del documento di identità valido per
l'espatrio della figlia tenuto conto dell'esigenza della stessa al solo fine di Per_2 poter andare con la ma occasionalmente a trovare i familiari della madre residenti all'estero (CUBA);
7) si obbliga a rimettere tutte le querele/denunce proposte nei Parte_1 confronti di , che sin d'ora a tutti gli effetti rimette formalmente e Controparte_1 contestualmente accetta le dette rimessioni di querele / denunce Controparte_1 proposte sino ad oggi da Parte_1 nei suoi confronti;
8) le parti si impegnano, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, a scambiarsi il numero di utenza telefonica a loro intestato, necessario per tutte le comunicazioni riguardanti la gestione della figlia.
9) le parti rinunciano ad ogni altra domanda;
10) le spese legali maturate nei giudizi sopra indicati sono interamente compensate tra le parti;
i procuratori delle parti sottoscrivono per autentica delle sottoscrizioni e anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. pagina 3 di 5 Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4026/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Siracusa il 15.11.2012 (Atto n.
[...]
140, parte I, anno 2012); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 4.12.25.
Il Giudice relatore Il Presidente pagina 4 di 5 dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4026/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Gaetano Li Parte_1 C.F._1
Noce
RICORRENTE contro
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Danilo Controparte_1 C.F._2
Calabrò
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 21/11/2024, - premettendo di avere Parte_1 contratto civile matrimonio con a Siracusa il 15.12.2012 (atto n. Controparte_1
140, parte I, anno 2012), nel corso del quale è nata la figlia (23/05/2014) - Per_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie con addebito a quest'ultima, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni: pagina 1 di 5 - l'affido condiviso della minore, con collocamento presso di sé;
- l'assegnazione della casa coniugale;
- la regolamentazione del diritto di visita materno secondo le modalità di cui al ricorso;
- l'obbligo, a carico della resistente, di versare al ricorrente la somma mensile di €
150,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- obbligare la resistente a dare l'assenso all'inserimento della figlia minore sul passaporto del padre.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi.
Si opponeva alle ulteriori domande e, in particolare, chiedeva di:
- addebitare la separazione al ricorrente;
- disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre;
- porre, a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di
€ 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- autorizzare il rilascio di documentazione valida per l'espatrio della resistente e della minore.
All'udienza del 28.10.2025, le parti ed i rispettivi procuratori rappresentavano il raggiungimento del seguente accordo, sottoscritto e prodotto in atti:
“1) e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Controparte_1 rispetto, prestando vicendevolmente sin d'ora l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e di qualunque documento valido per l'espatrio;
2) le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarandosi economicamente indipendenti tra di loro;
3) la figlia minore nata a [...] il [...], viene affidata Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che la stessa continui ad abitare prevalentemente con la madre, al padre viene riconosciuta la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, secondo liberi accordi tra di loro, in mancanza nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dopo l'orario scolastico e per accompagnarla all'allenamento di calcio per poi riaccompagnarla dalla madre a fine allenamento mentre alla fine della stagione calcistica sarà libero di vedere la figlia in base alla disponibilità di ciascun genitore e la volontà della figlia;
inoltre viene riconosciuta al padre la facoltà di tenere con sé la figlia per 2 settimane durante il periodo estivo e per 1 settimana durante le pagina 2 di 5 vacanze scolastiche nel periodo natalizio;
4) entrambi i genitori si obbligano al mantenimento congiunto della figlia, allo scopo
si obbliga a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento della Parte_1 figlia, nelle mani della madre, entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
l'assegno unico dell'INPS, sarà percepito dai coniugi al 50% ciascuno, da corrispondersi direttamente da parte dell'INPS;
5) il padre verserà alla madre il 50% delle spese mediche, quelle straordinarie e quelle scolastiche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto di testi, materiali per la scuola) necessarie per la minore;
6) , anche al fine di consentire alla minore di godere di un adeguato Controparte_1 periodo di adattamento alla nuova situazione familiare dopo la separazione di fatto intercorsa con il e l'avvio di una nuova convivenza more uxorio, si impegna a Pt_1 concordare con il padre ogni eventuale ed ulteriore spostamento della minore e a non condurre con sé la minore in Cuba, salvo diverso accordo fra le parti, prima del decorso di almeno 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
, padre di alla scadenza del suddetto periodo non si Parte_1 Per_3 oppone sin d'ora al rilascio del passaporto e del documento di identità valido per
l'espatrio della figlia tenuto conto dell'esigenza della stessa al solo fine di Per_2 poter andare con la ma occasionalmente a trovare i familiari della madre residenti all'estero (CUBA);
7) si obbliga a rimettere tutte le querele/denunce proposte nei Parte_1 confronti di , che sin d'ora a tutti gli effetti rimette formalmente e Controparte_1 contestualmente accetta le dette rimessioni di querele / denunce Controparte_1 proposte sino ad oggi da Parte_1 nei suoi confronti;
8) le parti si impegnano, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, a scambiarsi il numero di utenza telefonica a loro intestato, necessario per tutte le comunicazioni riguardanti la gestione della figlia.
9) le parti rinunciano ad ogni altra domanda;
10) le spese legali maturate nei giudizi sopra indicati sono interamente compensate tra le parti;
i procuratori delle parti sottoscrivono per autentica delle sottoscrizioni e anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. pagina 3 di 5 Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4026/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Siracusa il 15.11.2012 (Atto n.
[...]
140, parte I, anno 2012); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 4.12.25.
Il Giudice relatore Il Presidente pagina 4 di 5 dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5