Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 5622/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promossa con ricorso congiunto
DA nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GAIARDONI LUCILLA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 19.02.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 18/04/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 07.07.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bussolengo (VR), al n.18, parte 1- Anno 2007 (come da atto di pagina 1 di 6
- Ordinare al Comune di Bussolengo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Dichiarare che le spese del procedimento resteranno a carico del signor Pt_2
.
[...]
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) L'intera casa famigliare, sita in Verona, Via Andrea Doria n.52-54, composta dalle due unità immobiliari, di cui una sita in Via Andrea Doria n.54 di proprietà della moglie e l'altra in Via Andrea
Doria n.52 di proprietà del marito distinte catastalmente, ma di fatto unite con rendita attribuita ai soli fini fiscali, viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarla insieme con i Parte_1 figli e fino a che questi ultimi non avranno raggiunto l'indipendenza economica Per_1 Per_2
2) Il signor continuerà a pagare la rata del mutuo ipotecario a sè intestato acceso sopra Parte_2
l'unita immobiliare sita in Verona, Via Andrea Doria n. 52 sino all'estinzione dello stesso e, per detta unità immobiliare, di sua proprietà, provvederà altresì al pagamento del 100% delle spese per le utenze, delle spese condominiali, delle spese di manutenzione straordinaria o per arredamento, con la precisazione però che sarà lui a decidere la tipologia di interventi da effettuare e se gli stessi saranno necessari. Invece, per quanto riguarda l'unità immobiliare sita in Verona, Via Andrea Doria n.54, di proprietà della signora egli sin d'ora si obbliga a provvedere al pagamento del Parte_1
60% dei costi necessari alla ristrutturazione del bagno, già decisa tra le parti, mentre per eventuali ulteriori futuri interventi sia di manutenzione ordinaria sia di manutenzione straordinaria, di volta in volta i coniugi si confronteranno e il signor comunicherà se intenderà contribuire alla spese e Pt_2
quale misura.
3) I genitori eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale per i figli minori e Per_1
che resteranno collocati presso la madre nella casa famigliare, presso la quale manterranno Per_2
la residenza. Il padre potrà tenere con sé i figli un fine settimana, ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera e durante la settimana ogni mercoledì da prima di cena fino alla mattina successiva, con pernotto, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, che sin d'ora si dichiarano disponibili a reciproche comunicazioni, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici dei minori e lavorativi dei genitori. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, mentre per le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli 5 giorni anche non consecutivi,
pagina 2 di 6 alternando di anno in anno con la madre Natale e Santo TE con il 31 dicembre e l'1 gennaio.
Inoltre il padre potrà tenere con sé i figli 2 giorni durante le vacanze pasquali, alternando, con la madre, di anno in anno, Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Le altre festività religiose o nazionali e gli eventuali “ ponti” andranno a favore del genitore presso il quale i figli saranno in quel momento
Peraltro i signori e si danno reciprocamente atto che le modalità di Parte_1 Parte_2
visita sopra formulate sono indicative e potranno essere modificate, previo accordo tra le parti, tenuto conto sia delle esigenze lavorative dei genitori sia degli impegni scolastici e parascolastici dei figli.
4) Si allega piano genitoriale relativo ai figli e ( docc.22-23) Per_3 Per_1 Per_2
5) Il signor verserà dalla data dell'udienza alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, entro il 10 di ogni mese, alle coordinate bancarie già note, la somma mensile di Euro 650,00 per ciascuno dei figli, per complessivi Euro 1300,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Verona in data 13.12.2024, che di seguito si riporta, eccezione fatta per le spese mediche coperte dall'assicurazione FASI di cui il signor gode, che pertanto resteranno a carico Parte_2
del medesimo signor al 100%, comprese quelle per la moglie sino al Pt_2
divorzio, secondo le condizioni di polizza:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale;
esclusa la farmacia da CP_1
banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura ( quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche pagina 3 di 6 senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle degli asili e della scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
a) Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
b. Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso ma, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
6) L'Assegno Unico per i figli verrà diviso al 50% tra i coniugi
7) Il signor corrisponderà altresì alla signora a titolo di assegno Parte_2 Parte_1
divorzile, la somma mensile di Euro 700,00, entro il 10 di ogni mese, alle coordinate bancarie già
pagina 4 di 6 note, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Al riguardo, il signor Parte_2 dichiara sin d'ora che l'importo sopra indicato verrà aumentato di Euro 300,00 quando il primo figlio/a diverrà indipendente economicamente e quindi cesserà l'obbligo di versamento del contributo per lui/lei, e di ulteriori Euro 300,00 quando anche il secondo figlio/a diverrà indipendente economicamente e quindi cesserà l'obbligo di versamento del contributo per lui/lei.
8) Darsi atto che le parti hanno già provveduto a dividersi i conti e/o eventuali risparmi.
9) Le spese del presente procedimento saranno a carico del signor . Parte_2
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 1333/24 pubblicata il 07.06.2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 07.07.2007 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bussolengo (VR) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 889/1970.
Inoltre le parti vivono separate dalla data in cui si è tenuta udienza cartolare di comparizione senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative ai figli minori appaiono legittime, eque e conformi all'interesse dei figli stessi;
pagina 5 di 6 ritenuto, altresì, che le conclusioni congiunte rendano non necessario l'ascolto dei minori;
osservato che le spese di lite vadano poste a carico del sig. come espressamente chiesto Parte_2
dalle parti stesse.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , Parte_1 Parte_2
il 07.07.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bussolengo (atto n.18, parte 1- Anno 2007) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, anche quanto alla regolamentazione delle spese di lite, prendendo atto degli ulteriori accordi intercorsi.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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