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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 25 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 6995 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 – avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Carlo Mercurio;
-Ricorrente-
e
Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 24.05.2024, parte ricorrente lamenta che l'INAIL non ha correttamente valutato il grado di menomazione della integrità fisica già accertata in relazione agli esiti dell'infortunio professionale subito il 24.07.2023, limitando il riconoscimento al 22%.
Chiede, pertanto, il riconoscimento di una maggior misura di invalidità in relazione all'infortunio professionale, con conseguente condanna dell'INAIL alla erogazione, in favore del ricorrente, delle differenze in rendita a titolo di danno biologico, oltre rivalutazione ed interessi di mora.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa in forma scritta.
***
La domanda è fondata nei termini che seguono ed è meritevole di accoglimento.
Nel presente giudizio, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal
Dott. ha consentito di appurare che il grado di invalidità Persona_1 per l'infortunio del 24.07.2023, già riconosciuto nella misura del 22%, deve essere riconosciuto in misura superiore a quello indicato dall'INAIL.
In particolare, sulla scorta dell'esame della documentazione medica e dell'esame obiettivo, il CTU ha stabilito quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Dalla documentazione agli atti e dalla visita del giorno 5.12.24, risulta che il signor ha subito un infortunio sul lavoro consistito Parte_1 in frattura lussazione pluriframmentaria della caviglia destra.
Ho preso visione di radiogramma da cui si rileva la presenza di una sola vite a livelle della tibia distale a decorso antero posteriore e dal basso in alto con rottura al terzo medio, si nota una diastasi della pinza tibio- peroneale distale, la presenza di numerose minute calcificazione sul versante tibiale in sede peri malleolare, sul versante anteriore tibio astragalica ed esterna peroneo astragalica, la presenza di grossi enetsofiti calcaneare plantare e posteriore, la presenza di severa artrosi tibio-peroneo-astragalica.
La severa compromissione della articolarità della caviglia e del retro piede con la mediotarisca, la presenza di cicatrici dismorfiche ed aderenti, la diastasi del mortaio tibio peroneale, la artropatia severa, la complicanza trombotica venosa degli arti inferiori, giustificano , a parere dello scrivente, una valutazione delle lesioni suite nella misura del 23%”.
Siffatte conclusioni, dunque, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise.
Si ritiene di poter riconoscere un aggravamento dello stato di menomazione nella misura dell'1% per un grado complessivo di riduzione della integrità psicofisica pari al 23%.
La domanda, pertanto, deve essere accolta nei termini indicati.
L'INAIL deve essere condannato alle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. A carico dell'INAIL rimangono definitivamente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 6995/2024 del R.G. -, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a una menomazione della Parte_1 integrità psico-fisica nella misura complessiva del 23% per l'infortunio professionale del 24.7.2023 già riconosciuto a far data dalla domanda amministrativa;
- condanna l'INAIL alla liquidazione in favore di delle Parte_1 differenze sulla rendita a titolo di danno biologico riconosciuta nella maggior misura del 23% a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi di mora;
- condanna l'INAIL alla corresponsione in favore del ricorrente delle spese del giudizio – da distrarsi in favore del procuratore anticipatario - e liquida le stesse nella misura di euro 1.200,00 oltre RGS, IVA e CPA, nonché pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della
CTU medico-legale.
Bari, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Campanile