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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 552/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15722/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Latina - P.zza Del Popolo 1 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.latina.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062887723000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13388/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la Ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
09720249062887723000, e per essa la presupposta cartella di pagamento n. 09720220096528186000.
L'DE si è costituita in giudizio chiedendone l'estinzione.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
La cartella di pagamento n. 09720220096528186000, presupposta all'intimazione oggidì impugnata, è stata regolarmente pagata. Tale circostanza si rileva dalla documentazione relativa alla presentazione di definizione agevolata, inviata dalla ricorrente all'Agenzia e successivamente accolta. Il pagamento, inoltre,
è stato registrato nell'estratto di ruolo afferente alla cartella n. 09720220096528186000.
Si decide come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15722/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Latina - P.zza Del Popolo 1 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.latina.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062887723000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13388/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la Ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
09720249062887723000, e per essa la presupposta cartella di pagamento n. 09720220096528186000.
L'DE si è costituita in giudizio chiedendone l'estinzione.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
La cartella di pagamento n. 09720220096528186000, presupposta all'intimazione oggidì impugnata, è stata regolarmente pagata. Tale circostanza si rileva dalla documentazione relativa alla presentazione di definizione agevolata, inviata dalla ricorrente all'Agenzia e successivamente accolta. Il pagamento, inoltre,
è stato registrato nell'estratto di ruolo afferente alla cartella n. 09720220096528186000.
Si decide come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.