TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, in persona del dott. IE OL EN, all'udienza del
07/11/2025 , nella controversia iscritta al n. 1181 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] , il [...] , Cod. Fisc Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANFREDI GIUSEPPE come da procura C.F._1 in atti;
ricorrente contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DAMASCO
PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale, in PIAZZA DELLE
V GIORNATE N. 2 00192 RO;
resistente avente ad OGGETTO: infortunio in itinere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
Fatto e diritto.
Con ricorso depositato il 28/02/2024 adiva questo Tribunale esponendo che, Parte_1 in data 13.11.2022, subiva un infortunio in itinere, regolarmente denunciato, a seguito del quale veniva trasportato presso l'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina per “frattura dell'acetabolo sin con lussazione femore ridotta”.
Rilevava che, sottoposto a visita dalla competente sede , gli venivano riconosciuti e liquidati CP_1 postumi invalidanti pari al 16%, percentuale confermata dall'Istituto anche a seguito di ricorso amministrativo.
Ritenendo che dall'infortunio subito erano derivati postumi invalidanti in misura del 20%, o comunque maggiori rispetto a quanto riconosciuto dall' , adiva questo Tribunale affinché CP_1 dichiarasse che i postumi invalidanti subiti in occasione dell'infortunio anzidetto ne riducevano la capacità lavorativa, in modo permanente, nella misura anzidetta, con conseguente condanna dell' alla liquidazione ed al pagamento della prestazione connessa alla invalidità permanente CP_1 eventualmente riconosciuta a seguito di CTU, con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava le domande di parte ricorrente e sosteneva che CP_1
l'esito dell'infortunio subito dal ricorrente aveva trovato piena e completa soddisfazione nella misura di invalidità permanente già riconosciuta e liquidata in via amministrativa.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico – legale.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso, che la controversia non verte sulla natura di infortunio in itinere, pacifica tra le parti e non contestata dall' , bensì sulla valutazione dei postumi invalidanti, relativamente all'evento CP_1 denunciato dal Pt_1
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio, offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che induce all'accoglimento della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale - fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici, - è emerso che il ricorrente ha patito “Esiti algo-funzionali di pregressa frattura dell'acetabolo sin, con lussazione di femore, trattata con riduzione e sintesi e successiva sostituzione totale di anca sin.”. Riconosciuto il nesso di causalità con l'infortunio denunciato, il CTU ha rilevato che il periziato ha riportato un grado di invalidità permanente pari al 17% a decorrere dal 23.04.2025, epoca in cui il danno, dapprima ingravescente, è risultato stabilizzato all'inizio delle operazioni peritali.
Il giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, integrato da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
La domanda è dunque, nei suddetti termini, fondata e va accolta, con condanna dell' a CP_1 corrispondere a il maggior indennizzo per l'infortunio in itinere patito il Parte_1
13.11.2022 nella misura del 17% di invalidità permanente (con la decorrenza sopra indicata), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese del giudizio vanno compensate per metà, in ragione della modesta differenza tra la percentuale invalidante riconosciuta dall' e quella risultante in corso di causa, peraltro con CP_1 decorrenza successiva alla visita medico legale presso l'Istituto. La restante metà sege la maggior soccombenza dell' e si liquida in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della CP_1 controversia ed all'entità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Lette le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' , con ricorso depositato il 28/02/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione, così provvede:
1) Dichiara che , a causa dell'infortunio sul lavoro patito il 13.11.2022, ha Parte_1 riscontrato postumi invalidanti nella misura del 17% (stabilizzati in siffatta misura a decorrere dal
23.4.2025);
2) Condanna l' a corrispondere a il maggior indennizzo per CP_1 Parte_1
l'infortunio di cui al punto che precede, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
3) Condanna l' alla refusione, in favore del ricorrente, di metà delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 1.400,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando la restante metà delle dette spese;
4) Pone a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate come da separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
IE OL EN