CASS
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 38454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38454 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal pubblico ministero del tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: De IN LU nato a [...] il [...]; De IN IL nato a [...] il [...]; SO OL nata a [...] il [...]; D'FR RG nata a [...] il [...]; avverso la sentenza 24/06/2025 del tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. ssa Cinzia Parasporo che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla corte di appello di Salerno;
lette le conclusioni del difensore di SO OL, avv.to Cennamo Antonietta, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38454 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 13/11/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di De IN LU, De IN IL, SO OL e D'FR RG in relazione a reati ex artt. 110 c.p. 481 c.p., 110 c.p. 44 lett. b) DPR 380/01, e 110 c.p. 83, 93, 95 del DPR 380/01 perché l'azione non poteva essere esercitata in ordine ai medesimi, per divieto di un secondo giudizio. La decisione veniva assunta sul rilievo per cui i predetti reati sarebbero stati già contestati in altro procedimento ( 5928/22 RGNR 584/25 RGT) che il tribunale riuniva con quello relativo ai predetti reati prima citati (44/21 RGNR e 932/25 rg dib) disponendo, contestualmente alla sentenza qui impugnata, la prosecuzione del giudizio per i reati di cui al procedimento 5928/22 RGNR 584/25 RGT e per le ipotesi di truffa di cui ai capi 1 e 2 del procedimento 44/21 RGNR e 932/25 rg dib. 2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione il Procuratore del tribunale di Salerno deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale e di manifesta illogicità della motivazione sul rilievo della insussistenza del ne bis in idem processuale, invece rilevato dal giudice, in quanto i fatti di cui ai reati sopra indicati sdarebbero diversi da quelli contestati in ordine ai medesimi articoli di cui al procedimento 5928/22 RGNR 584/25 RGT. 4. Il ricorso deve essere convertito in appello, atteso che la sentenza impugnata, di proscioglimento ed emessa in udienza di comparizione predibattimentale, ex art. 554 ter cod. proc. pen., è nella specie appellabile, in quanto il reato ex art. 110 c.p. 44 lett. b) DPR 380/01 è punito con pena congiunta, diversamente dagli altri due reati, puniti con pena alternativa ( art. 481 c.p.) e con pena pecuniaria, e rispetto ai quali occorre procedere unitariamente in sede di impugnazione (cfr. sez. 3 n. 23480 del 20/02/2014 rv. 259656 - 01), con conseguente valutazione comune dinnanzi al giudice di appello. Per la predetta sentenza, adottata solo su profilo processuale, neppure è configurabile il ricorso per cassazione "per saltum", atteso che tale impugnazione è esperibile avverso la "sentenza di primo grado" quale è quella che definisce il primo grado di giudizio nel merito ( sez. 2 n. 28063 del 30.5.2024 rv. 286724 01 e egualmente per la sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, (sez. 5 ord. n. 18305 del 23.1.2019 rv. 275916 - 01). Per 2 completezza va aggiunto che il ricorso è proposto anche per vizi di manifesta illogicità mentre ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per saltum, ai sensi del comma 3, non trova spazio "nei casi previsti dall'art. 606 comma 1 lett. d) ed e)" e in tali casi, se proposto, esso si converte in appello. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere riqualificato in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
qualificata l'impugnazione in appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Il Consigliere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. ssa Cinzia Parasporo che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla corte di appello di Salerno;
lette le conclusioni del difensore di SO OL, avv.to Cennamo Antonietta, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38454 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 13/11/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di De IN LU, De IN IL, SO OL e D'FR RG in relazione a reati ex artt. 110 c.p. 481 c.p., 110 c.p. 44 lett. b) DPR 380/01, e 110 c.p. 83, 93, 95 del DPR 380/01 perché l'azione non poteva essere esercitata in ordine ai medesimi, per divieto di un secondo giudizio. La decisione veniva assunta sul rilievo per cui i predetti reati sarebbero stati già contestati in altro procedimento ( 5928/22 RGNR 584/25 RGT) che il tribunale riuniva con quello relativo ai predetti reati prima citati (44/21 RGNR e 932/25 rg dib) disponendo, contestualmente alla sentenza qui impugnata, la prosecuzione del giudizio per i reati di cui al procedimento 5928/22 RGNR 584/25 RGT e per le ipotesi di truffa di cui ai capi 1 e 2 del procedimento 44/21 RGNR e 932/25 rg dib. 2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione il Procuratore del tribunale di Salerno deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale e di manifesta illogicità della motivazione sul rilievo della insussistenza del ne bis in idem processuale, invece rilevato dal giudice, in quanto i fatti di cui ai reati sopra indicati sdarebbero diversi da quelli contestati in ordine ai medesimi articoli di cui al procedimento 5928/22 RGNR 584/25 RGT. 4. Il ricorso deve essere convertito in appello, atteso che la sentenza impugnata, di proscioglimento ed emessa in udienza di comparizione predibattimentale, ex art. 554 ter cod. proc. pen., è nella specie appellabile, in quanto il reato ex art. 110 c.p. 44 lett. b) DPR 380/01 è punito con pena congiunta, diversamente dagli altri due reati, puniti con pena alternativa ( art. 481 c.p.) e con pena pecuniaria, e rispetto ai quali occorre procedere unitariamente in sede di impugnazione (cfr. sez. 3 n. 23480 del 20/02/2014 rv. 259656 - 01), con conseguente valutazione comune dinnanzi al giudice di appello. Per la predetta sentenza, adottata solo su profilo processuale, neppure è configurabile il ricorso per cassazione "per saltum", atteso che tale impugnazione è esperibile avverso la "sentenza di primo grado" quale è quella che definisce il primo grado di giudizio nel merito ( sez. 2 n. 28063 del 30.5.2024 rv. 286724 01 e egualmente per la sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, (sez. 5 ord. n. 18305 del 23.1.2019 rv. 275916 - 01). Per 2 completezza va aggiunto che il ricorso è proposto anche per vizi di manifesta illogicità mentre ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per saltum, ai sensi del comma 3, non trova spazio "nei casi previsti dall'art. 606 comma 1 lett. d) ed e)" e in tali casi, se proposto, esso si converte in appello. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere riqualificato in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
qualificata l'impugnazione in appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Il Consigliere estensore