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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8754 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 15399/2024 resa dal Giudice di
Pace di Napoli nord e pubblicata il 1/10/2024
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avvocato Nedo Corti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata a mezzo pec;
C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti dall'avv. Giuseppe Reale (C.F. ) ed elettivamente domiciliato a mezzo C.F._3 pec;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 17/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di appello tempestivamente notificato, la società si duole della Parte_1 ingiustizia della decisione resa dal Giudice di Pace di Napoli nord con sentenza n. 15399/2024, depositata il 1/10/2024, nella parte in cui l'ha condannata a restituire a tutti i costi Parte_2 connessi alla erogazione del credito per effetto della estinzione anticipata di un contratto di mutuo con cessione del quinto della pensione.
In premessa, ha esposto che il credito discendeva da un contratto di finanziamento originariamente stipulato con il 27/6/2016 e successivamente ceduto pro soluto a Controparte_2 [...] con atto del 9/8/2016, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco;
Parte_1 solo in seguito, il mutuatario ha provveduto alla estinzione anticipata del rapporto in data
24/6/2020, versando il saldo debitore alla cessionaria Parte_1
Nel merito, l'appellante ha negato la propria legittimazione passiva, sul presupposto che la cessione aveva investito soltanto il credito e non l'intera posizione negoziale di Nel Controparte_3 riepilogare le differenze tra gli istituti della cessione del credito e della cessione del contratto,
l'appellante ha evidenziato di non avere concluso alcun contratto con il e di non avere Pt_2 maturato alcun obbligo restitutorio nei suoi confronti, in luogo della originaria mutuante.
Nell'escludere la propria legittimazione, la società ha negato in particolare di avere incamerato le spese sostenute per l'attività di intermediazione finanziaria e di conclusione del contratto e quindi anche di essere obbligate a restituirle. Questi costi infatti erano stati espressamente definiti dal contratto come non ripetibili, secondo l'art. 13 delle condizioni generali e al punto 4 del modulo
SECCI, con una pattuizione che era stata validamente sottoscritta dal mutuatario.
A parere dell'appellante, il testo del contratto e le Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori ad esso allegate, informati ai principi di trasparenza e di correttezza nei rapporti negoziali, avrebbero riportato una chiara elencazione delle voci di costo che attengono alle spese fisse contrattuali e che non possono essere rimborsate in caso di estinzione anticipata e quali sarebbero i costi suscettibili di proporzionale restituzione in ipotesi di risoluzione anticipata del prestito.
Nel merito ha poi negato il diritto del mutuatario al rimborso integrale dei costi non maturati, in relazione al periodo del finanziamento non goduto, senza distinguere tra costi “recurring” o “up front”.
L'appellante ha rimproverato al Giudice di primo grado di avere riconosciuto la rimborsabilità dei costi up front sulla scorta di una interpretazione errata della sentenza Lexitor della Corte di
Giustizia e dell'art. 125 sexies t.u.b., nel testo in vigore al momento della stipula del finanziamento. Sul piano giuridico, ha predicato l'applicabilità dell'art. 6 bis co. 3 lett. b d.P.R. 180/1950, introdotto dal d.lgs. 169/2012 che, nel rinviare alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia del 29/7/2009, avrebbe mantenuto in vita la distinzione tra costi recurring e upfront in materia di prestiti con cessione di quote della retribuzione o della pensione.
Ha criticato poi la piana applicazione dei principi contenuti nella sentenza nonostante CP_4
l'opposto tenore della recente sentenza della Corte di Giustizia del 9/2/2023, emessa nella causa C-
555/21, che aveva dichiarato la legittimità delle clausole limitative della ripetizione dei costi upfront. Nonostante il caso concernesse l'interpretazione della diversa direttiva 2014/17/UE, in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la stessa avrebbe presentato un tenore non dissimile dalla direttiva 2008/48 con cui si era confrontata la Corte nel caso Lexitor.
Ha invocato, infine, la perdurante vigenza della norma, in quanto estranea all'intervento demolitore della Corte Costituzionale, sentenza n. 362/2022, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2021.
Infine, ha censurato l'adozione del criterio di calcolo proporzionale pro rata temporis, anziché il metodo della curva degli interessi, prediletto dal legislatore nella riforma dell'art. 125 sexies con L.
106/2021.
In definitiva, ha predicato il diritto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado e la ripetizione delle somme versate in esecuzione della stessa, con integrale rigetto della domanda originaria e vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
Ha resistito al gravame l'appellata con deposito di rituale comparsa di risposta, nella quale ha respinto gli avversi assunti e ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, ha ribadito il diritto della mutuataria ad ottenere la restituzione di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, a prescindere dalla natura up front o recurring, ai sensi degli artt. 121 e
125 sexies t.u.b., da interpretare secondo i criteri espressi dalla sentenza Lexitor della Corte di
Giustizia C-383/2018 dell'11 settembre 2019, pronunciata in tema di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata. Ha chiesto quindi la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del difensore costituito.
Verificata l'integrità del contraddittorio e acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa
è stata trattenuta in decisione. Nella ricostruzione dei fatti di causa vale la pena rammentare che aveva Parte_2 sottoscritto in data 27 giugno 2016 con la società un contratto di mutuo Controparte_2 rimborsabile mediante cessione pro solvendo del quinto della pensione. Per l'effetto, la finanziaria aveva mutuato la somma complessiva di € 41.400,00 di cui:
− € 26.968,38 quale netto erogato, al netto di interessi e costi connessi;
− € 6.692,43 per interessi;
− € 450,00 per spese di istruttoria;
− € 16,00 per oneri fiscali;
− € 5.009,99 per commissioni del finanziatore, di cui:
o € 2.206,79 dovute per il perfezionamento del contratto,
o € 2.803,20 dovute per la gestione del finanziamento;
− € 2.070,00 per commissioni di intermediazione;
− € 193,20 per oneri di incasso rate.
Il piano di ammortamento pattuito prevedeva la restituzione rateale della somma in 120 rate mensili di € 345,00 cadauna. Nelle condizioni economiche si indicava un TAEG del 9,651% e un TAN del
3,61% in ragione d'anno.
Tali condizioni venivano ribadite in forma analitica tra le “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Al mutuatario era stata attribuita la facoltà di recedere dal contratto mediante rimborso anticipato delle somme residue, previa riduzione del costo totale del credito in funzione della residua vita del contratto.
Il dettaglio sulle modalità dell'estinzione anticipata erano esposte nell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, dove era specificato tra l'altro che “Resta espressamente convenuto che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, rimangono interamente a carico del Cedente e non verranno quindi restituiti, in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del contratto
e pertanto non soggetti a maturazione, gli importi addebitati a titolo di Spese di istruttoria, Oneri fiscali, Commissioni del Finanziatore per il perfezionamento del contratto (€ 2.206,79) e
Commissioni dell'Intermediario del credito. Gli interessi di cui alla lettera B) e gli importi imputati
a titolo di Commissioni del Finanziatore per la gestione del finanziamento (€ 2.803,20) e Oneri incasso rata saranno invece rimborsati secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue” (cfr. contratto allegato al fascicolo di primo grado). Le medesime informazioni erano state ribadite al punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Il contratto aveva dunque optato per un regime di parziale ripetibilità dei costi connessi al credito, in caso di rimborso anticipato, limitato agli interessi e a una quota delle commissioni, in proporzione al numero di rate residue.
Nel conteggio di estinzione anticipata veniva sviluppato un prospetto di calcolo fedele alle premesse negoziali (cfr. allegati al fascicolo di primo grado). Il consumatore aveva manifestato la volontà di estinguere anticipatamente il contratto nel mese di luglio 2020 alla data del versamento della quarantottesima rata, rinunciando quindi a corrispondere le successive 72 rate. Di conseguenza, la finanziaria aveva conteggiato le quote scadute fino al 31/01/2020 (quindi fino alla rata n. 48), le quote residue e la quota interessi delle rate non scadute.
In questo modo aveva stimato il debito residuo in € 22.303,97 che, al netto degli ulteriori oneri recurring non maturati e dovuti al cliente, dedotta la penale di estinzione anticipata, comportavano un saldo di € 21.074,17 per l'estinzione anticipata del rapporto.
Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico occorre esaminare i motivi di appello.
In via preliminare, l'appellante affida le proprie doglianze alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, non accolto dal giudice di primo grado.
La ripetizione d'indebito oggettivo rappresenta un'azione di natura restitutoria a carattere personale che è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (così da ultimo Cass. civ.,
18/01/2023, n.1476). La condictio indebiti deve essere dunque rivolta verso chi ha materialmente ricevuto il pagamento, con la conseguenza che questa non segue necessariamente i binari del rapporto contrattuale.
Secondo la sua tesi, non sarebbe la reale accipiens delle somme versate Parte_1 dall'appellato e quindi non sarebbe legittimata a rispondere della loro restituzione. Questa tesi però non può essere condivisa, perché l'unica a beneficiare dei versamenti è stata sempre e solo
[...]
Parte_1
A questo proposito vale la piena riepilogare la cronologia degli eventi: mentre il contratto è stato stipulato il 27/6/2016, il relativo credito è stato ceduto circa un mese dopo, precisamente in data 9/8/2016, ma i prelievi dalla pensione sono partiti solo dal mese di settembre 2016, come attestato dalla comunicazione dell' del 18/7/2016 (cfr. allegato al fascicolo di primo grado: “la prima CP_5 trattenuta mensile, pari ad euro 345,00, sarà effettuata a partire dalla rata di settembre 2016; la data di decorrenza giuridica del contratto è il 1° agosto 2016; dalla data di avvio delle trattenute sulla pensione saranno recuperati, in unica soluzione o ratealmente nell'ambito del doppio quinto se la pensione è capiente, gli arretrati maturati per il periodo agosto 2016 per un importo complessivo pari a euro 345,00”).
È documentato che i versamenti rateali siano stati intrapresi solo in data successiva alla cessione del credito, per cui l'unica a beneficiarne è sempre stata mentre nulla ha ricevuto Parte_1 dal consumatore la originaria mutuante.
La stessa banca ha poi elaborato il conteggio di estinzione anticipata e ricevuto il pagamento solutorio di € 21.089,36 in un'unica soluzione (cfr. bonifico allegato).
A prescindere dalla identità degli originari contraenti, è stata correttamente Parte_1 convenuta in giudizio in qualità di accipiens per la ripetizione dei pagamenti che si assumono indebiti, proprio perché ha ricevuto il pagamento finale a saldo volto al rimborso anticipato (cfr. bonifico del 7/8/2020 attestante il pagamento in favore di . Parte_1
Analoghe conclusioni valgono per la pretesa irripetibilità delle spese sostenute per l'attività di intermediazione finanziaria e di conclusione del contratto, imputate alla originaria mutuante.
La società muove dal rilievo della terzietà ed estraneità dell'intermediario finanziario, ma la lettura del testo negoziale restituisce una realtà parzialmente diversa. Il contratto infatti includeva i costi di intermediazione tra le spese necessarie da sopportare per la sua conclusione, trattenendoli dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni ed agli interessi, che la finanziaria incamerava e che avrebbe poi versato separatamente al mediatore tramite la sua mandataria. Questa prassi negoziale non consente al cliente di avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario rispetto alla finanziaria, ma anzi radica la convinzione che l'interlocutore del rapporto sia unico, perché unico è il soggetto che materialmente riceve i pagamenti. Il mutuatario non ha versato alcuna somma all'intermediario del credito per remunerare la sua attività, ma ha sempre provveduto ai versamenti direttamente alla finanziaria, ovvero alla cessionaria del credito, per cui non può rispondere della destinazione delle somme in favore dei terzi. Ne consegue che il debitore correttamente si sia rivolto al suo diretto accipiens per ottenere la restituzione dei pagamenti che assume indebiti. La circostanza che le somme versate per oneri di mediazione e di stipula sarebbero state trasferite ad altro soggetto non può assumere rilievo perché, da un lato, consentirebbe all'accipiente di disporre facilmente della propria responsabilità in favore di altro soggetto e, dall'altra, spoglierebbe il consumatore di una tutela effettiva a fronte delle somme anticipate. Il debitore non avrebbe potuto rivolgere la domanda di ripetizione alla intermediaria del credito, proprio perché l'intera somma è stata da lui versata proprio alla finanziaria, che ha correttamente convenuto in giudizio.
D'altra parte, la scelta di esternalizzare la fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può restringere il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (così Tribunale Torino, 20/03/2023, ma anche
Tribunale Nola, 17/01/2024).
Resta tuttavia alla finanziaria - o alla cessionaria del credito - la facoltà di regolare le proprie ragioni di regresso nei rapporti interni con l'intermediario del credito. Tale opzione interpretativa appare la più idonea a garantire il rispetto del principio di relatività del contratto, che spiega efficacia vincolante solo tra le parti del rapporto negoziale, ma è anche quella eletta dal legislatore per le fattispecie future.
Il nuovo art. 125 sexies t.u.b., così come novellato dall'articolo 11 octies, comma 2, d.l. 25/5/2021,
n. 73, prevede al comma 3 che “Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”. Sebbene non sia applicabile al caso di specie per evidenti ragioni temporali, tale indicazione normativa costituisce un utile criterio ermeneutico per orientare l'interprete nel regolamento dei rapporti tra consumatore, finanziatore e intermediario e per allocare l'onere di recuperare i costi di intermediazione sul finanziatore, anziché sul consumatore.
Nel merito, l'appellante ha comunque insistito nella irripetibilità di tutti i costi maturati all'atto del perfezionamento del contratto (cd. costi up front).
Accedendo alla prospettazione della parte, l'individuazione dei costi up front sarebbe stata oggetto di una chiara e trasparente illustrazione nel testo contrattuale, idonea ad informare il consumatore in maniera esaustiva sugli effetti di un eventuale rimborso anticipato. La clausola di irripetibilità sarebbe stata dunque pattuita in maniera chiara e immune da censure di vessatorietà. In effetti, tra le condizioni economiche venivano elencati quei costi che, secondo le deduzioni della finanziaria, sarebbero stati dovuti in misura fissa in ragione dell'erogazione del finanziamento, a prescindere dalla durata del rapporto, e che dunque non avrebbero potuto essere restituiti in caso di rimborso anticipato. Tra questi costi, cd. up front, tipicamente si fanno rientrare le spese dovute per l'apertura della pratica e l'attivazione del finanziamento. Da questi tradizionalmente si distinguono i costi recurring, che invece remunerano attività e rischi connessi allo svolgimento del rapporto negoziale per tutta la sua naturale durata.
In ragione delle diverse funzioni assolte da tali oneri economici, in passato la giurisprudenza tradizionale ha sostenuto che in caso di estinzione anticipata solo i costi recurring fossero rimborsabili al cliente, per la parte residua del rapporto non attuata, mentre non fossero recuperabili i costi up front, riferibili ad attività ormai esaurite (cfr. Tribunale Napoli, 04/12/2018).
La bipartizione, in apparenza chiara e lineare, tra i due tipi di costo e tra le diverse funzioni svolte, non ha condotto sempre a risultati univoci nella prassi contrattuale delle banche e nella interpretazione nelle aule giudiziarie. Come osservato lucidamente dal Tribunale di Torino, con la sentenza del 21/3/2020, questa “differenza, astrattamente chiara, tra costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite e costi che maturano in ragione della durata del contratto, risulta più opaca e sfumata nel contenzioso, per l'esistenza di comportamenti opportunistici degli intermediari, in violazione dei doveri di trasparenza e informazione, quali la duplicazione dei costi, la mancanza di chiarezza nella rappresentazione delle attività o l'ambiguità nel discriminare tra costi up front e recurring”.
La legge, del resto, non forniva all'interprete delle chiare indicazioni sul punto. La disciplina di cui all'art. 125 sexies t.u.b. è apparentemente unitaria e sembra ignorare ogni discriminazione tra le diverse voci di costo: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto…”.
In mancanza di indicazioni normative, un ruolo fondamentale è stato assolto dagli obblighi informativi precontrattuali e dalla trasparenza adottata nella predisposizione delle condizioni contrattuali. È fondamentale che in sede negoziale avvenga una corretta distinzione tra quota up front e quota recurring all'interno della complessiva commissione corrisposta e che tale distinzione sia resa palese alla clientela, come emerge dalle decisioni dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione. Sul punto si è affermato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo, ma che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare
(cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013). Pertanto, in assenza di una chiara distinzione nel contratto, dovranno essere rimborsati al cliente tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, anche in applicazione dei criteri ermeneutici contra stipulatorem di cui all'art. 1370 c.c. e all'art. 35 co. 2 d.lgs. n. 206/2005 (in questo senso la decisione del collegio di coordinamento dell'ABF resa in data 11/12/2019 n.
26525).
Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, si richiama la giurisprudenza sovranazionale della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in data 11/9/2019 (in causa C-383/18, Lexitor), decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, ha statuito che
“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza impone una chiave di lettura univoca della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali confermano l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superano la distinzione tra le due tipologie di costi, in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front inaugurata dalla Corte di Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue perché l'“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. sent. cit.).
L'inedita motivazione della sentenza Lexitor non può essere ignorata sul presupposto che la direttiva di cui va a fornire un'interpretazione autentica avrebbe efficacia vincolante solo nei rapporti verticali (tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati Membri) e non nei rapporti orizzontali (tra i privati cittadini), perché la dir. 2008/48/CE è già stata da tempo recepita nell'ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 125 sexies t.u.b. La pronuncia offre anzi un prezioso criterio ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies t.u.b. Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3 Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri. Come organo dello Stato, il giudice nazionale è anche destinatario degli effetti diretti della direttiva, al cui contenuto precettivo non ha facoltà di sottrarsi, e quindi è a maggior ragione vincolato dal diritto europeo nella sua opera di interpretazione del diritto interno.
La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta anche dalla Cassazione (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468;
Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cass. civ. n. 13425/2019).
L'applicabilità della sentenza Lexitor non può essere esclusa in base al fatto che la pronuncia sia intervenuta successivamente alla conclusione del contratto per cui è causa, perché le pronunce della
Corte hanno effetto retroattivo, in quanto dichiarative o di interpretazione autentica della fonte normativa di matrice europea e dunque, in questo caso, della direttiva 2008/48/CE; solo la Corte di
Giustizia ha il potere di rimodulare gli effetti delle proprie decisioni in maniera diversa, limitando eventualmente la produzione degli effetti con decorrenza ex nunc, per tutelare particolari situazioni di affidamento.
Una previsione pattizia in contrasto con i suddetti principi si dovrà ritenere nulla per contrasto con la norma imperativa dettata dall'art. 125 sexies t.u.b., secondo l'interpretazione convenzionalmente orientata suggerita dalla giurisprudenza europea (ex multis, nella giurisprudenza di merito, si veda
Tribunale Mantova, 02/02/2021).
Questa soluzione deve essere confermata a prescindere dal grado di assolvimento degli oneri di trasparenza. L'elevato grado di tutela del consumatore deve essere raggiunto a prescindere dalle scelte negoziali delle finanziarie: la Corte di giustizia “non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte Costituzionale 263/2022).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, a parere della scrivente anche nel caso di specie
è necessario superare la bipartizione tra le diverse voci di costo e riconoscere il diritto del consumatore al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.
Conducono inevitabilmente a tale conclusione diversi argomenti.
In primo luogo, occorre valorizzare il tenore delle pattuizioni. A prescindere dalla chiarezza del testo contrattuale, la clausola di irripetibilità risulta affetta da vessatorietà ai sensi dell'art. 33 d.lgs.
206/2005 (cd. Codice del Consumo), poiché determinativa di un significativo squilibrio del sinallagma negoziale.
Non è superfluo rammentare che la ratio legis dell'art. 33 non riposa sull'equilibrio economico tra le prestazioni. Il “significativo squilibrio” che la norma intende censurare non riguarda il peso economico delle prestazioni, bensì i diritti e gli obblighi assunti dalle parti in posizioni corrispettive, quando si pone in violazione del principio di buona fede. Le clausole che provocano questo effetto possono essere censurate a prescindere dall'inquadramento specifico in una delle condizioni enumerate in via esemplificativa - e non tassativa - dall'art. 33 co. 2 cod. cons., nella misura in cui privano il consumatore di ogni facoltà di autodeterminazione negoziale. Anche nel caso di specie, la selezione dei costi irripetibili è stata rimessa alla scelta unilaterale e discrezionale del mutuante, nell'esercizio di una posizione negoziale di preminenza, senza possibilità per il mutuatario di negoziare un diverso contenuto della clausola o di intervenire nel merito del conteggio estintivo, aggravando notevolmente i suoi oneri in caso di recesso anticipato.
In secondo luogo, occorre valorizzare la gerarchia delle fonti. La primazia del diritto dell'Unione europea impone di non discostarsi dalle decisioni della Corte di Giustizia nella interpretazione del diritto europeo, che sono vincolanti per il giudice nazionale, e in particolare dai principi di diritto espressi nella sentenza Lexitor. Questi criteri ermeneutici devono essere osservati non solo per l'interpretazione delle norme nazionali che hanno recepito la direttiva europea e, in particolare, dell'art. 125 sexies t.u.b., ma anche per l'interpretazione delle clausole del contratto che ne riproducono il contenuto, come quella che ha stabilito l'irripetibilità dei costi.
Infine, non si può ignorare che i principi consacrati dalla giurisprudenza sovranazionale siano stati definitivamente recepiti dal legislatore nazionale. Nella nuova formulazione dell'art. 125 sexies t.u.b., così novellato dall'art. 11 octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, ratione temporis applicabile ai soli contratti stipulati successivamente alla sua introduzione, è stato definitivamente sancito il diritto del consumatore al recupero “di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” per effetto della estinzione anticipata del finanziamento.
L'intervento della riforma non sposta comunque il tenore della decisione. Secondo un orientamento che si era diffuso tra gli operatori del settore, al quale l'appellante ha dimostrato di mostrare adesione, il novellato comma 2 dell'art. 125 sexies t.u.b. avrebbe surrettiziamente ripristinato la distinzione tra costi up front e costi recurring per le fattispecie anteriori alla sua introduzione, facendo leva su un espresso richiamo alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia che contemplavano questo doppio binario (Tribunale Napoli Nord, 26/01/2022). Tuttavia, questo orientamento è stato definitivamente screditato dalla Corte Costituzionale, che ha censurato quel riferimento normativo come “difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor” e come un vero e proprio “inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario»” ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. (Corte Costituzionale, 22/12/2022 n. 263).
Di conseguenza, a prescindere dalla qualità del testo contrattuale, il carattere vincolante della giurisprudenza sovranazionale non lascia margini all'interprete per una interpretazione difforme da quella inaugurata dalla sentenza Lexitor.
L'appellante si duole, inoltre, della omessa applicazione dell'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950, sul rilievo che questa norma non sarebbe stata sottoposta allo scrutinio della Corte Costituzionale e che comunque avrebbe carattere speciale rispetto al vigente art. 125 sexies t.u.b. (cfr. pag. 20 dell'atto di appello).
Tale norma, introdotta dal d.lgs. 169/2012, stabilisce che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385…” mentre al successivo comma 3, invocato dall'appellante, che “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a… b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”. A loro volta nelle richiamate disposizioni della Banca d'Italia del 29/7/2009, alla sezione VII, par.
5.2.1., è precisato che “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Accedendo alla tesi dell'appellante, il richiamo alla normativa secondaria sarebbe decisivo per riesumare la distinzione tra costi upfront e recurring, apparentemente sepolta dalla Corte
Costituzionale, e per legittimare la irripetibilità dei primi, a fronte della anticipata estinzione di prestiti con cessione del quinto della retribuzione.
Questa tesi, per quanto suggestiva, non può essere condivisa per svariati argomenti.
Anzitutto, è la gerarchia delle fonti che impone di respingere questa ricostruzione. Le disposizioni della Banca d'Italia costituiscono una fonte di grado subordinato, che non può derogare alle norme di rango primario e che non può sovvertire principi affermati dalla legge sovranazionale e da quella ordinaria e ribaditi dalla autorevole interpretazione della Corte Costituzionale.
È vero che la Corte Costituzionale si è pronunciata limitatamente all'art. 125 sexies t.u.b. e non anche sull'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950, ma non si possono ignorare le affinità tra le due norme: entrambe, infatti, contengono un meccanismo di rinvio alle fonti secondarie sostanzialmente analogo, che la Corte ha definito in termini di “completamento prescrittivo della norma primaria”
(cfr. sentenze n. 3 del 2019, n. 200 del 2018, n. 178 del 2015 e n. 1104 del 1988). Tra l'altro, in entrambi i casi il rinvio verte sulla medesima norma di rango subordinato.
L'appellante propone di adottare una interpretazione contraria ai principi generalmente affermati a livello di normazione primaria, con la pretesa di assegnare alle norme secondarie la forza di derogare ad una fonte di rango più elevato. Questa tesi avrebbe l'effetto di sovvertire il principio consacrato dall'art. 125 sexies t.u.b., secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, di generale ripetibilità di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, con l'effetto di vanificare l'intervento della stessa Corte
Costituzionale e, più in generale, la tutela degli interessi del consumatore, che rivestono precipua importanza per il legislatore europeo.
Non convince del contrario il carattere di specialità che la parte pretende di attribuire all'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950. Secondo la tesi coltivata dall'appellante, la norma primaria sarebbe ritagliata specificamente sui finanziamenti con cessione di quote del quinto dello stipendio, con l'effetto di derogare alle regole generali stabilite per gli altri finanziamenti.
La finanziaria ha trascurato però il riferimento letterale alle altre “fattispecie ad esso assimilate”: questo sintagma dimostra che la norma non è formulata con intento derogatorio e che non ha inteso ritagliare una disciplina speciale per i soli prestiti con cessione del quinto. Non è un caso che la medesima espressione letterale fosse presente anche nelle citate disposizioni della Banca d'Italia del
29/7/2009 (cfr. sezione VII, par. 5.2.1.: “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate…). Anche nell'autorevole interpretazione della Corte Costituzionale, non si è mai dubitato della riferibilità di queste norme a tutti i finanziamenti e non soltanto a quelli attuati con cessione di quote della retribuzione.
Non trova dunque fondamento la tesi della specialità della norma contenuta nell'art. 6 bis co. 3 lett.
b) d.P.R. 180/1950.
Al contrario, presenta carattere di specialità la norma contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b., perché il suo ambito applicativo è delimitato sul piano soggettivo ai soli contratti di credito al consumo stipulati con consumatori. In tutti i casi in cui il credito viene erogato a un consumatore, anche i prestiti con cessione del quinto o con delegazione di pagamento non possono sottrarsi all'applicabilità dell'art. 125 sexies t.u.b.
Diversamente opinando, si perverrebbe all'irragionevole risultato di discernere il trattamento del consumatore in dipendenza della tipologia di finanziamento erogato, vanificando gli obiettivi di tutela che l'Unione Europea e di conseguenza lo Stato italiano, nell'attuazione della direttiva, intendono perseguire (cfr. Corte Cost. cit.: “Questa Corte deve, dunque, assicurare il rispetto degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea e deve, di conseguenza, tutelare gli interessi che la disciplina europea ha inteso proteggere: in questo caso, gli interessi del consumatore”).
L'apparente antinomia interpretativa deve allora essere risolta nel senso conforme alla Costituzione.
L'unica interpretazione costituzionalmente orientata impone di assegnare anche all'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950 la medesima lettura attribuita all'art. 125 sexies t.u.b. L'interpretazione letterale suggerita dall'appellante può in ipotesi essere riservata a un ambito applicativo residuale, ossia ai soli soggetti mutuatari che non rivestano la qualifica di consumatore, ma senza possibilità di rinnegare il principio consacrato dall'art. 125 sexies t.u.b. e ribadito dalla Corte Costituzionale. Non conduce a considerazioni difformi il paragone con la direttiva 2014/17/UE, esaminata dalla
Corte di Giustizia con la recente pronuncia del 9 febbraio 2023, C-555/21 (cfr. pp. 10 ss. dell'atto di appello).
A parere della scrivente, non è possibile conformarsi al precedente di merito citato dall'appellante, per svariate argomentazioni.
Anzitutto, sul piano normativo, le fattispecie vertono sull'applicazione di fonti diverse.
La Corte di Giustizia è intervenuta nell'interpretazione autentica di una nuova e diversa direttiva, senza la pretesa di condizionare le fattispecie regolate dalle precedenti, a prescindere dalla affinità di contenuto. La portata della sentenza è necessariamente confinata alla fonte da applicare nella fattispecie controversa, con la conseguenza che una estensione implicita ad altre fonti normative appare indebita, se non arbitraria.
Sul piano del contenuto, le due direttive afferiscono a materie parzialmente diverse.
La direttiva 2014/17/UE è intervenuta a disciplinare la materia dei “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”, quindi un settore più specifico e ristretto rispetto alla precedente direttiva 2008/48/CE, che a sua volta riguardava tutti i contratti di credito ai consumatori. In particolare, al considerando n. 15 della direttiva 2014/17 veniva ricondotto il suo ambito applicativo ai “contratti di credito relativi a beni immobili” ossia “ai crediti garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del credito, ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni Stati membri, compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o, a meno che gli Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui fine è il finanziamento temporaneo tra la vendita di un bene immobile e l'acquisto di un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di un bene immobile residenziale”.
Con ogni evidenza, il settore della nuova direttiva non è pertinente alla fattispecie in oggetto.
In ogni caso, sul piano intertemporale, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia non potrebbero essere applicati alle fattispecie anteriori.
La retroattività della sentenza della Corte di Giustizia si arresta alla data di introduzione della fonte normativa di cui fornisce una interpretazione autentica. La direttiva del 2017 è entrata in vigore in epoca successiva alla conclusione del contratto di prestito sottoscritto dal , che risale al 2016, Pt_2 con la conseguenza che le uniche fonti normative di riferimento devono essere ricavate nella direttiva 2008/48 e nell'art. 125 sexies t.u.b., secondo la formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto si presenta nel complesso infondato e va rigettato, in accoglimento delle difese dell'appellato.
La piena applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b. ratione temporis applicabile impone la condanna della finanziaria alla restituzione della quota di oneri e commissioni per la estinzione anticipata del finanziamento, a prescindere dalla pretesa distinzione tra costi upfront o recurring, che non trova legittimazione normativa.
La metodologia di calcolo deve seguire il criterio pro rata temporis, che accorda al cliente il diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione in vista della naturale durata del rapporto.
Anche sotto questo profilo va disattesa la censura dell'appellante, che invocava l'applicazione di un diverso criterio di calcolo. L'appellante ha invocato la portata innovativa della L. 106/2021 che, in riforma dell'art. 125 sexies t.u.b., ha espresso preferenza per il criterio del costo ammortizzato, in luogo del criterio della proporzionalità, ove non diversamente indicato dal contratto. L'indicazione del legislatore, tuttavia, non può essere raccolta per evidenti ragioni temporali, dal momento che la riforma è entrata in vigore in data posteriore al sorgere della fattispecie.
In ogni caso, è stato proprio il contratto ad avere esercitato una espressa opzione per il criterio proporzionale, laddove stabiliva che, in caso di rimborso anticipato, gli oneri sarebbero stati
“rimborsati secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue” (cfr. art. 13 del contratto, ripreso anche dal punto 4 delle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”).
Il criterio proporzionale pro rata temporis segue il seguente schema: l'importo complessivo degli oneri economici deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate stabilito in contratto e successivamente moltiplicato per il numero delle rate residue.
Il medesimo criterio deve essere adottato sia per il rimborso dei costi recurring, sia per i costi up front, trattandosi sempre di costi del credito da considerare unitariamente (cfr. Tribunale Mantova,
02/02/2021). Ne consegue che debba essere proporzionalmente rimborsata al cliente secondo questo criterio anche la quota residua di commissioni, che erano state oggetto di restituzione non integrale. Nel dettaglio, considerando la durata naturale del contratto in 120 rate mensili e l'estinzione anticipata alla rata n. 48, la quota di oneri è dovuta per le residue 72 rate non corrisposte.
La somma totale degli oneri dovuti per l'intera vita del contratto ammontava ad € 7.723,19, che gravano pro rata in € 64,359: moltiplicato per le 72 rate residue, gli oneri per la residua vita del contratto ammontano ad € 4.633,91.
Nel conteggio estintivo, risultano già rimborsate commissioni per la quota non maturata pari ad €
1.797,84. Al netto di questi abbuoni, gli oneri da restituire ammontano effettivamente a quelli stimati nella sentenza appellata in € 2.836,07.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto va rigettato e la sentenza gravata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come novellato dal D.M. 147/2022, in ragione dello scaglione di valore della causa, ai minimi di riferimento, in considerazione della modesta attività processuale svolta e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da
Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese di lite pari ad € 852,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Reale;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello.
Aversa, 23/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8754 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 15399/2024 resa dal Giudice di
Pace di Napoli nord e pubblicata il 1/10/2024
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avvocato Nedo Corti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata a mezzo pec;
C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti dall'avv. Giuseppe Reale (C.F. ) ed elettivamente domiciliato a mezzo C.F._3 pec;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 17/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di appello tempestivamente notificato, la società si duole della Parte_1 ingiustizia della decisione resa dal Giudice di Pace di Napoli nord con sentenza n. 15399/2024, depositata il 1/10/2024, nella parte in cui l'ha condannata a restituire a tutti i costi Parte_2 connessi alla erogazione del credito per effetto della estinzione anticipata di un contratto di mutuo con cessione del quinto della pensione.
In premessa, ha esposto che il credito discendeva da un contratto di finanziamento originariamente stipulato con il 27/6/2016 e successivamente ceduto pro soluto a Controparte_2 [...] con atto del 9/8/2016, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco;
Parte_1 solo in seguito, il mutuatario ha provveduto alla estinzione anticipata del rapporto in data
24/6/2020, versando il saldo debitore alla cessionaria Parte_1
Nel merito, l'appellante ha negato la propria legittimazione passiva, sul presupposto che la cessione aveva investito soltanto il credito e non l'intera posizione negoziale di Nel Controparte_3 riepilogare le differenze tra gli istituti della cessione del credito e della cessione del contratto,
l'appellante ha evidenziato di non avere concluso alcun contratto con il e di non avere Pt_2 maturato alcun obbligo restitutorio nei suoi confronti, in luogo della originaria mutuante.
Nell'escludere la propria legittimazione, la società ha negato in particolare di avere incamerato le spese sostenute per l'attività di intermediazione finanziaria e di conclusione del contratto e quindi anche di essere obbligate a restituirle. Questi costi infatti erano stati espressamente definiti dal contratto come non ripetibili, secondo l'art. 13 delle condizioni generali e al punto 4 del modulo
SECCI, con una pattuizione che era stata validamente sottoscritta dal mutuatario.
A parere dell'appellante, il testo del contratto e le Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori ad esso allegate, informati ai principi di trasparenza e di correttezza nei rapporti negoziali, avrebbero riportato una chiara elencazione delle voci di costo che attengono alle spese fisse contrattuali e che non possono essere rimborsate in caso di estinzione anticipata e quali sarebbero i costi suscettibili di proporzionale restituzione in ipotesi di risoluzione anticipata del prestito.
Nel merito ha poi negato il diritto del mutuatario al rimborso integrale dei costi non maturati, in relazione al periodo del finanziamento non goduto, senza distinguere tra costi “recurring” o “up front”.
L'appellante ha rimproverato al Giudice di primo grado di avere riconosciuto la rimborsabilità dei costi up front sulla scorta di una interpretazione errata della sentenza Lexitor della Corte di
Giustizia e dell'art. 125 sexies t.u.b., nel testo in vigore al momento della stipula del finanziamento. Sul piano giuridico, ha predicato l'applicabilità dell'art. 6 bis co. 3 lett. b d.P.R. 180/1950, introdotto dal d.lgs. 169/2012 che, nel rinviare alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia del 29/7/2009, avrebbe mantenuto in vita la distinzione tra costi recurring e upfront in materia di prestiti con cessione di quote della retribuzione o della pensione.
Ha criticato poi la piana applicazione dei principi contenuti nella sentenza nonostante CP_4
l'opposto tenore della recente sentenza della Corte di Giustizia del 9/2/2023, emessa nella causa C-
555/21, che aveva dichiarato la legittimità delle clausole limitative della ripetizione dei costi upfront. Nonostante il caso concernesse l'interpretazione della diversa direttiva 2014/17/UE, in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la stessa avrebbe presentato un tenore non dissimile dalla direttiva 2008/48 con cui si era confrontata la Corte nel caso Lexitor.
Ha invocato, infine, la perdurante vigenza della norma, in quanto estranea all'intervento demolitore della Corte Costituzionale, sentenza n. 362/2022, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2021.
Infine, ha censurato l'adozione del criterio di calcolo proporzionale pro rata temporis, anziché il metodo della curva degli interessi, prediletto dal legislatore nella riforma dell'art. 125 sexies con L.
106/2021.
In definitiva, ha predicato il diritto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado e la ripetizione delle somme versate in esecuzione della stessa, con integrale rigetto della domanda originaria e vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
Ha resistito al gravame l'appellata con deposito di rituale comparsa di risposta, nella quale ha respinto gli avversi assunti e ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, ha ribadito il diritto della mutuataria ad ottenere la restituzione di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, a prescindere dalla natura up front o recurring, ai sensi degli artt. 121 e
125 sexies t.u.b., da interpretare secondo i criteri espressi dalla sentenza Lexitor della Corte di
Giustizia C-383/2018 dell'11 settembre 2019, pronunciata in tema di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata. Ha chiesto quindi la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del difensore costituito.
Verificata l'integrità del contraddittorio e acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa
è stata trattenuta in decisione. Nella ricostruzione dei fatti di causa vale la pena rammentare che aveva Parte_2 sottoscritto in data 27 giugno 2016 con la società un contratto di mutuo Controparte_2 rimborsabile mediante cessione pro solvendo del quinto della pensione. Per l'effetto, la finanziaria aveva mutuato la somma complessiva di € 41.400,00 di cui:
− € 26.968,38 quale netto erogato, al netto di interessi e costi connessi;
− € 6.692,43 per interessi;
− € 450,00 per spese di istruttoria;
− € 16,00 per oneri fiscali;
− € 5.009,99 per commissioni del finanziatore, di cui:
o € 2.206,79 dovute per il perfezionamento del contratto,
o € 2.803,20 dovute per la gestione del finanziamento;
− € 2.070,00 per commissioni di intermediazione;
− € 193,20 per oneri di incasso rate.
Il piano di ammortamento pattuito prevedeva la restituzione rateale della somma in 120 rate mensili di € 345,00 cadauna. Nelle condizioni economiche si indicava un TAEG del 9,651% e un TAN del
3,61% in ragione d'anno.
Tali condizioni venivano ribadite in forma analitica tra le “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Al mutuatario era stata attribuita la facoltà di recedere dal contratto mediante rimborso anticipato delle somme residue, previa riduzione del costo totale del credito in funzione della residua vita del contratto.
Il dettaglio sulle modalità dell'estinzione anticipata erano esposte nell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, dove era specificato tra l'altro che “Resta espressamente convenuto che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, rimangono interamente a carico del Cedente e non verranno quindi restituiti, in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del contratto
e pertanto non soggetti a maturazione, gli importi addebitati a titolo di Spese di istruttoria, Oneri fiscali, Commissioni del Finanziatore per il perfezionamento del contratto (€ 2.206,79) e
Commissioni dell'Intermediario del credito. Gli interessi di cui alla lettera B) e gli importi imputati
a titolo di Commissioni del Finanziatore per la gestione del finanziamento (€ 2.803,20) e Oneri incasso rata saranno invece rimborsati secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue” (cfr. contratto allegato al fascicolo di primo grado). Le medesime informazioni erano state ribadite al punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Il contratto aveva dunque optato per un regime di parziale ripetibilità dei costi connessi al credito, in caso di rimborso anticipato, limitato agli interessi e a una quota delle commissioni, in proporzione al numero di rate residue.
Nel conteggio di estinzione anticipata veniva sviluppato un prospetto di calcolo fedele alle premesse negoziali (cfr. allegati al fascicolo di primo grado). Il consumatore aveva manifestato la volontà di estinguere anticipatamente il contratto nel mese di luglio 2020 alla data del versamento della quarantottesima rata, rinunciando quindi a corrispondere le successive 72 rate. Di conseguenza, la finanziaria aveva conteggiato le quote scadute fino al 31/01/2020 (quindi fino alla rata n. 48), le quote residue e la quota interessi delle rate non scadute.
In questo modo aveva stimato il debito residuo in € 22.303,97 che, al netto degli ulteriori oneri recurring non maturati e dovuti al cliente, dedotta la penale di estinzione anticipata, comportavano un saldo di € 21.074,17 per l'estinzione anticipata del rapporto.
Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico occorre esaminare i motivi di appello.
In via preliminare, l'appellante affida le proprie doglianze alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, non accolto dal giudice di primo grado.
La ripetizione d'indebito oggettivo rappresenta un'azione di natura restitutoria a carattere personale che è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (così da ultimo Cass. civ.,
18/01/2023, n.1476). La condictio indebiti deve essere dunque rivolta verso chi ha materialmente ricevuto il pagamento, con la conseguenza che questa non segue necessariamente i binari del rapporto contrattuale.
Secondo la sua tesi, non sarebbe la reale accipiens delle somme versate Parte_1 dall'appellato e quindi non sarebbe legittimata a rispondere della loro restituzione. Questa tesi però non può essere condivisa, perché l'unica a beneficiare dei versamenti è stata sempre e solo
[...]
Parte_1
A questo proposito vale la piena riepilogare la cronologia degli eventi: mentre il contratto è stato stipulato il 27/6/2016, il relativo credito è stato ceduto circa un mese dopo, precisamente in data 9/8/2016, ma i prelievi dalla pensione sono partiti solo dal mese di settembre 2016, come attestato dalla comunicazione dell' del 18/7/2016 (cfr. allegato al fascicolo di primo grado: “la prima CP_5 trattenuta mensile, pari ad euro 345,00, sarà effettuata a partire dalla rata di settembre 2016; la data di decorrenza giuridica del contratto è il 1° agosto 2016; dalla data di avvio delle trattenute sulla pensione saranno recuperati, in unica soluzione o ratealmente nell'ambito del doppio quinto se la pensione è capiente, gli arretrati maturati per il periodo agosto 2016 per un importo complessivo pari a euro 345,00”).
È documentato che i versamenti rateali siano stati intrapresi solo in data successiva alla cessione del credito, per cui l'unica a beneficiarne è sempre stata mentre nulla ha ricevuto Parte_1 dal consumatore la originaria mutuante.
La stessa banca ha poi elaborato il conteggio di estinzione anticipata e ricevuto il pagamento solutorio di € 21.089,36 in un'unica soluzione (cfr. bonifico allegato).
A prescindere dalla identità degli originari contraenti, è stata correttamente Parte_1 convenuta in giudizio in qualità di accipiens per la ripetizione dei pagamenti che si assumono indebiti, proprio perché ha ricevuto il pagamento finale a saldo volto al rimborso anticipato (cfr. bonifico del 7/8/2020 attestante il pagamento in favore di . Parte_1
Analoghe conclusioni valgono per la pretesa irripetibilità delle spese sostenute per l'attività di intermediazione finanziaria e di conclusione del contratto, imputate alla originaria mutuante.
La società muove dal rilievo della terzietà ed estraneità dell'intermediario finanziario, ma la lettura del testo negoziale restituisce una realtà parzialmente diversa. Il contratto infatti includeva i costi di intermediazione tra le spese necessarie da sopportare per la sua conclusione, trattenendoli dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni ed agli interessi, che la finanziaria incamerava e che avrebbe poi versato separatamente al mediatore tramite la sua mandataria. Questa prassi negoziale non consente al cliente di avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario rispetto alla finanziaria, ma anzi radica la convinzione che l'interlocutore del rapporto sia unico, perché unico è il soggetto che materialmente riceve i pagamenti. Il mutuatario non ha versato alcuna somma all'intermediario del credito per remunerare la sua attività, ma ha sempre provveduto ai versamenti direttamente alla finanziaria, ovvero alla cessionaria del credito, per cui non può rispondere della destinazione delle somme in favore dei terzi. Ne consegue che il debitore correttamente si sia rivolto al suo diretto accipiens per ottenere la restituzione dei pagamenti che assume indebiti. La circostanza che le somme versate per oneri di mediazione e di stipula sarebbero state trasferite ad altro soggetto non può assumere rilievo perché, da un lato, consentirebbe all'accipiente di disporre facilmente della propria responsabilità in favore di altro soggetto e, dall'altra, spoglierebbe il consumatore di una tutela effettiva a fronte delle somme anticipate. Il debitore non avrebbe potuto rivolgere la domanda di ripetizione alla intermediaria del credito, proprio perché l'intera somma è stata da lui versata proprio alla finanziaria, che ha correttamente convenuto in giudizio.
D'altra parte, la scelta di esternalizzare la fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può restringere il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (così Tribunale Torino, 20/03/2023, ma anche
Tribunale Nola, 17/01/2024).
Resta tuttavia alla finanziaria - o alla cessionaria del credito - la facoltà di regolare le proprie ragioni di regresso nei rapporti interni con l'intermediario del credito. Tale opzione interpretativa appare la più idonea a garantire il rispetto del principio di relatività del contratto, che spiega efficacia vincolante solo tra le parti del rapporto negoziale, ma è anche quella eletta dal legislatore per le fattispecie future.
Il nuovo art. 125 sexies t.u.b., così come novellato dall'articolo 11 octies, comma 2, d.l. 25/5/2021,
n. 73, prevede al comma 3 che “Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”. Sebbene non sia applicabile al caso di specie per evidenti ragioni temporali, tale indicazione normativa costituisce un utile criterio ermeneutico per orientare l'interprete nel regolamento dei rapporti tra consumatore, finanziatore e intermediario e per allocare l'onere di recuperare i costi di intermediazione sul finanziatore, anziché sul consumatore.
Nel merito, l'appellante ha comunque insistito nella irripetibilità di tutti i costi maturati all'atto del perfezionamento del contratto (cd. costi up front).
Accedendo alla prospettazione della parte, l'individuazione dei costi up front sarebbe stata oggetto di una chiara e trasparente illustrazione nel testo contrattuale, idonea ad informare il consumatore in maniera esaustiva sugli effetti di un eventuale rimborso anticipato. La clausola di irripetibilità sarebbe stata dunque pattuita in maniera chiara e immune da censure di vessatorietà. In effetti, tra le condizioni economiche venivano elencati quei costi che, secondo le deduzioni della finanziaria, sarebbero stati dovuti in misura fissa in ragione dell'erogazione del finanziamento, a prescindere dalla durata del rapporto, e che dunque non avrebbero potuto essere restituiti in caso di rimborso anticipato. Tra questi costi, cd. up front, tipicamente si fanno rientrare le spese dovute per l'apertura della pratica e l'attivazione del finanziamento. Da questi tradizionalmente si distinguono i costi recurring, che invece remunerano attività e rischi connessi allo svolgimento del rapporto negoziale per tutta la sua naturale durata.
In ragione delle diverse funzioni assolte da tali oneri economici, in passato la giurisprudenza tradizionale ha sostenuto che in caso di estinzione anticipata solo i costi recurring fossero rimborsabili al cliente, per la parte residua del rapporto non attuata, mentre non fossero recuperabili i costi up front, riferibili ad attività ormai esaurite (cfr. Tribunale Napoli, 04/12/2018).
La bipartizione, in apparenza chiara e lineare, tra i due tipi di costo e tra le diverse funzioni svolte, non ha condotto sempre a risultati univoci nella prassi contrattuale delle banche e nella interpretazione nelle aule giudiziarie. Come osservato lucidamente dal Tribunale di Torino, con la sentenza del 21/3/2020, questa “differenza, astrattamente chiara, tra costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite e costi che maturano in ragione della durata del contratto, risulta più opaca e sfumata nel contenzioso, per l'esistenza di comportamenti opportunistici degli intermediari, in violazione dei doveri di trasparenza e informazione, quali la duplicazione dei costi, la mancanza di chiarezza nella rappresentazione delle attività o l'ambiguità nel discriminare tra costi up front e recurring”.
La legge, del resto, non forniva all'interprete delle chiare indicazioni sul punto. La disciplina di cui all'art. 125 sexies t.u.b. è apparentemente unitaria e sembra ignorare ogni discriminazione tra le diverse voci di costo: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto…”.
In mancanza di indicazioni normative, un ruolo fondamentale è stato assolto dagli obblighi informativi precontrattuali e dalla trasparenza adottata nella predisposizione delle condizioni contrattuali. È fondamentale che in sede negoziale avvenga una corretta distinzione tra quota up front e quota recurring all'interno della complessiva commissione corrisposta e che tale distinzione sia resa palese alla clientela, come emerge dalle decisioni dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione. Sul punto si è affermato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo, ma che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare
(cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013). Pertanto, in assenza di una chiara distinzione nel contratto, dovranno essere rimborsati al cliente tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, anche in applicazione dei criteri ermeneutici contra stipulatorem di cui all'art. 1370 c.c. e all'art. 35 co. 2 d.lgs. n. 206/2005 (in questo senso la decisione del collegio di coordinamento dell'ABF resa in data 11/12/2019 n.
26525).
Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, si richiama la giurisprudenza sovranazionale della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in data 11/9/2019 (in causa C-383/18, Lexitor), decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, ha statuito che
“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza impone una chiave di lettura univoca della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali confermano l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superano la distinzione tra le due tipologie di costi, in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front inaugurata dalla Corte di Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue perché l'“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. sent. cit.).
L'inedita motivazione della sentenza Lexitor non può essere ignorata sul presupposto che la direttiva di cui va a fornire un'interpretazione autentica avrebbe efficacia vincolante solo nei rapporti verticali (tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati Membri) e non nei rapporti orizzontali (tra i privati cittadini), perché la dir. 2008/48/CE è già stata da tempo recepita nell'ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 125 sexies t.u.b. La pronuncia offre anzi un prezioso criterio ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies t.u.b. Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3 Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri. Come organo dello Stato, il giudice nazionale è anche destinatario degli effetti diretti della direttiva, al cui contenuto precettivo non ha facoltà di sottrarsi, e quindi è a maggior ragione vincolato dal diritto europeo nella sua opera di interpretazione del diritto interno.
La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta anche dalla Cassazione (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468;
Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cass. civ. n. 13425/2019).
L'applicabilità della sentenza Lexitor non può essere esclusa in base al fatto che la pronuncia sia intervenuta successivamente alla conclusione del contratto per cui è causa, perché le pronunce della
Corte hanno effetto retroattivo, in quanto dichiarative o di interpretazione autentica della fonte normativa di matrice europea e dunque, in questo caso, della direttiva 2008/48/CE; solo la Corte di
Giustizia ha il potere di rimodulare gli effetti delle proprie decisioni in maniera diversa, limitando eventualmente la produzione degli effetti con decorrenza ex nunc, per tutelare particolari situazioni di affidamento.
Una previsione pattizia in contrasto con i suddetti principi si dovrà ritenere nulla per contrasto con la norma imperativa dettata dall'art. 125 sexies t.u.b., secondo l'interpretazione convenzionalmente orientata suggerita dalla giurisprudenza europea (ex multis, nella giurisprudenza di merito, si veda
Tribunale Mantova, 02/02/2021).
Questa soluzione deve essere confermata a prescindere dal grado di assolvimento degli oneri di trasparenza. L'elevato grado di tutela del consumatore deve essere raggiunto a prescindere dalle scelte negoziali delle finanziarie: la Corte di giustizia “non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte Costituzionale 263/2022).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, a parere della scrivente anche nel caso di specie
è necessario superare la bipartizione tra le diverse voci di costo e riconoscere il diritto del consumatore al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.
Conducono inevitabilmente a tale conclusione diversi argomenti.
In primo luogo, occorre valorizzare il tenore delle pattuizioni. A prescindere dalla chiarezza del testo contrattuale, la clausola di irripetibilità risulta affetta da vessatorietà ai sensi dell'art. 33 d.lgs.
206/2005 (cd. Codice del Consumo), poiché determinativa di un significativo squilibrio del sinallagma negoziale.
Non è superfluo rammentare che la ratio legis dell'art. 33 non riposa sull'equilibrio economico tra le prestazioni. Il “significativo squilibrio” che la norma intende censurare non riguarda il peso economico delle prestazioni, bensì i diritti e gli obblighi assunti dalle parti in posizioni corrispettive, quando si pone in violazione del principio di buona fede. Le clausole che provocano questo effetto possono essere censurate a prescindere dall'inquadramento specifico in una delle condizioni enumerate in via esemplificativa - e non tassativa - dall'art. 33 co. 2 cod. cons., nella misura in cui privano il consumatore di ogni facoltà di autodeterminazione negoziale. Anche nel caso di specie, la selezione dei costi irripetibili è stata rimessa alla scelta unilaterale e discrezionale del mutuante, nell'esercizio di una posizione negoziale di preminenza, senza possibilità per il mutuatario di negoziare un diverso contenuto della clausola o di intervenire nel merito del conteggio estintivo, aggravando notevolmente i suoi oneri in caso di recesso anticipato.
In secondo luogo, occorre valorizzare la gerarchia delle fonti. La primazia del diritto dell'Unione europea impone di non discostarsi dalle decisioni della Corte di Giustizia nella interpretazione del diritto europeo, che sono vincolanti per il giudice nazionale, e in particolare dai principi di diritto espressi nella sentenza Lexitor. Questi criteri ermeneutici devono essere osservati non solo per l'interpretazione delle norme nazionali che hanno recepito la direttiva europea e, in particolare, dell'art. 125 sexies t.u.b., ma anche per l'interpretazione delle clausole del contratto che ne riproducono il contenuto, come quella che ha stabilito l'irripetibilità dei costi.
Infine, non si può ignorare che i principi consacrati dalla giurisprudenza sovranazionale siano stati definitivamente recepiti dal legislatore nazionale. Nella nuova formulazione dell'art. 125 sexies t.u.b., così novellato dall'art. 11 octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, ratione temporis applicabile ai soli contratti stipulati successivamente alla sua introduzione, è stato definitivamente sancito il diritto del consumatore al recupero “di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” per effetto della estinzione anticipata del finanziamento.
L'intervento della riforma non sposta comunque il tenore della decisione. Secondo un orientamento che si era diffuso tra gli operatori del settore, al quale l'appellante ha dimostrato di mostrare adesione, il novellato comma 2 dell'art. 125 sexies t.u.b. avrebbe surrettiziamente ripristinato la distinzione tra costi up front e costi recurring per le fattispecie anteriori alla sua introduzione, facendo leva su un espresso richiamo alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia che contemplavano questo doppio binario (Tribunale Napoli Nord, 26/01/2022). Tuttavia, questo orientamento è stato definitivamente screditato dalla Corte Costituzionale, che ha censurato quel riferimento normativo come “difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor” e come un vero e proprio “inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario»” ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. (Corte Costituzionale, 22/12/2022 n. 263).
Di conseguenza, a prescindere dalla qualità del testo contrattuale, il carattere vincolante della giurisprudenza sovranazionale non lascia margini all'interprete per una interpretazione difforme da quella inaugurata dalla sentenza Lexitor.
L'appellante si duole, inoltre, della omessa applicazione dell'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950, sul rilievo che questa norma non sarebbe stata sottoposta allo scrutinio della Corte Costituzionale e che comunque avrebbe carattere speciale rispetto al vigente art. 125 sexies t.u.b. (cfr. pag. 20 dell'atto di appello).
Tale norma, introdotta dal d.lgs. 169/2012, stabilisce che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385…” mentre al successivo comma 3, invocato dall'appellante, che “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a… b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”. A loro volta nelle richiamate disposizioni della Banca d'Italia del 29/7/2009, alla sezione VII, par.
5.2.1., è precisato che “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Accedendo alla tesi dell'appellante, il richiamo alla normativa secondaria sarebbe decisivo per riesumare la distinzione tra costi upfront e recurring, apparentemente sepolta dalla Corte
Costituzionale, e per legittimare la irripetibilità dei primi, a fronte della anticipata estinzione di prestiti con cessione del quinto della retribuzione.
Questa tesi, per quanto suggestiva, non può essere condivisa per svariati argomenti.
Anzitutto, è la gerarchia delle fonti che impone di respingere questa ricostruzione. Le disposizioni della Banca d'Italia costituiscono una fonte di grado subordinato, che non può derogare alle norme di rango primario e che non può sovvertire principi affermati dalla legge sovranazionale e da quella ordinaria e ribaditi dalla autorevole interpretazione della Corte Costituzionale.
È vero che la Corte Costituzionale si è pronunciata limitatamente all'art. 125 sexies t.u.b. e non anche sull'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950, ma non si possono ignorare le affinità tra le due norme: entrambe, infatti, contengono un meccanismo di rinvio alle fonti secondarie sostanzialmente analogo, che la Corte ha definito in termini di “completamento prescrittivo della norma primaria”
(cfr. sentenze n. 3 del 2019, n. 200 del 2018, n. 178 del 2015 e n. 1104 del 1988). Tra l'altro, in entrambi i casi il rinvio verte sulla medesima norma di rango subordinato.
L'appellante propone di adottare una interpretazione contraria ai principi generalmente affermati a livello di normazione primaria, con la pretesa di assegnare alle norme secondarie la forza di derogare ad una fonte di rango più elevato. Questa tesi avrebbe l'effetto di sovvertire il principio consacrato dall'art. 125 sexies t.u.b., secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, di generale ripetibilità di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, con l'effetto di vanificare l'intervento della stessa Corte
Costituzionale e, più in generale, la tutela degli interessi del consumatore, che rivestono precipua importanza per il legislatore europeo.
Non convince del contrario il carattere di specialità che la parte pretende di attribuire all'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950. Secondo la tesi coltivata dall'appellante, la norma primaria sarebbe ritagliata specificamente sui finanziamenti con cessione di quote del quinto dello stipendio, con l'effetto di derogare alle regole generali stabilite per gli altri finanziamenti.
La finanziaria ha trascurato però il riferimento letterale alle altre “fattispecie ad esso assimilate”: questo sintagma dimostra che la norma non è formulata con intento derogatorio e che non ha inteso ritagliare una disciplina speciale per i soli prestiti con cessione del quinto. Non è un caso che la medesima espressione letterale fosse presente anche nelle citate disposizioni della Banca d'Italia del
29/7/2009 (cfr. sezione VII, par. 5.2.1.: “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate…). Anche nell'autorevole interpretazione della Corte Costituzionale, non si è mai dubitato della riferibilità di queste norme a tutti i finanziamenti e non soltanto a quelli attuati con cessione di quote della retribuzione.
Non trova dunque fondamento la tesi della specialità della norma contenuta nell'art. 6 bis co. 3 lett.
b) d.P.R. 180/1950.
Al contrario, presenta carattere di specialità la norma contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b., perché il suo ambito applicativo è delimitato sul piano soggettivo ai soli contratti di credito al consumo stipulati con consumatori. In tutti i casi in cui il credito viene erogato a un consumatore, anche i prestiti con cessione del quinto o con delegazione di pagamento non possono sottrarsi all'applicabilità dell'art. 125 sexies t.u.b.
Diversamente opinando, si perverrebbe all'irragionevole risultato di discernere il trattamento del consumatore in dipendenza della tipologia di finanziamento erogato, vanificando gli obiettivi di tutela che l'Unione Europea e di conseguenza lo Stato italiano, nell'attuazione della direttiva, intendono perseguire (cfr. Corte Cost. cit.: “Questa Corte deve, dunque, assicurare il rispetto degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea e deve, di conseguenza, tutelare gli interessi che la disciplina europea ha inteso proteggere: in questo caso, gli interessi del consumatore”).
L'apparente antinomia interpretativa deve allora essere risolta nel senso conforme alla Costituzione.
L'unica interpretazione costituzionalmente orientata impone di assegnare anche all'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950 la medesima lettura attribuita all'art. 125 sexies t.u.b. L'interpretazione letterale suggerita dall'appellante può in ipotesi essere riservata a un ambito applicativo residuale, ossia ai soli soggetti mutuatari che non rivestano la qualifica di consumatore, ma senza possibilità di rinnegare il principio consacrato dall'art. 125 sexies t.u.b. e ribadito dalla Corte Costituzionale. Non conduce a considerazioni difformi il paragone con la direttiva 2014/17/UE, esaminata dalla
Corte di Giustizia con la recente pronuncia del 9 febbraio 2023, C-555/21 (cfr. pp. 10 ss. dell'atto di appello).
A parere della scrivente, non è possibile conformarsi al precedente di merito citato dall'appellante, per svariate argomentazioni.
Anzitutto, sul piano normativo, le fattispecie vertono sull'applicazione di fonti diverse.
La Corte di Giustizia è intervenuta nell'interpretazione autentica di una nuova e diversa direttiva, senza la pretesa di condizionare le fattispecie regolate dalle precedenti, a prescindere dalla affinità di contenuto. La portata della sentenza è necessariamente confinata alla fonte da applicare nella fattispecie controversa, con la conseguenza che una estensione implicita ad altre fonti normative appare indebita, se non arbitraria.
Sul piano del contenuto, le due direttive afferiscono a materie parzialmente diverse.
La direttiva 2014/17/UE è intervenuta a disciplinare la materia dei “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”, quindi un settore più specifico e ristretto rispetto alla precedente direttiva 2008/48/CE, che a sua volta riguardava tutti i contratti di credito ai consumatori. In particolare, al considerando n. 15 della direttiva 2014/17 veniva ricondotto il suo ambito applicativo ai “contratti di credito relativi a beni immobili” ossia “ai crediti garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del credito, ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni Stati membri, compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o, a meno che gli Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui fine è il finanziamento temporaneo tra la vendita di un bene immobile e l'acquisto di un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di un bene immobile residenziale”.
Con ogni evidenza, il settore della nuova direttiva non è pertinente alla fattispecie in oggetto.
In ogni caso, sul piano intertemporale, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia non potrebbero essere applicati alle fattispecie anteriori.
La retroattività della sentenza della Corte di Giustizia si arresta alla data di introduzione della fonte normativa di cui fornisce una interpretazione autentica. La direttiva del 2017 è entrata in vigore in epoca successiva alla conclusione del contratto di prestito sottoscritto dal , che risale al 2016, Pt_2 con la conseguenza che le uniche fonti normative di riferimento devono essere ricavate nella direttiva 2008/48 e nell'art. 125 sexies t.u.b., secondo la formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto si presenta nel complesso infondato e va rigettato, in accoglimento delle difese dell'appellato.
La piena applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b. ratione temporis applicabile impone la condanna della finanziaria alla restituzione della quota di oneri e commissioni per la estinzione anticipata del finanziamento, a prescindere dalla pretesa distinzione tra costi upfront o recurring, che non trova legittimazione normativa.
La metodologia di calcolo deve seguire il criterio pro rata temporis, che accorda al cliente il diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione in vista della naturale durata del rapporto.
Anche sotto questo profilo va disattesa la censura dell'appellante, che invocava l'applicazione di un diverso criterio di calcolo. L'appellante ha invocato la portata innovativa della L. 106/2021 che, in riforma dell'art. 125 sexies t.u.b., ha espresso preferenza per il criterio del costo ammortizzato, in luogo del criterio della proporzionalità, ove non diversamente indicato dal contratto. L'indicazione del legislatore, tuttavia, non può essere raccolta per evidenti ragioni temporali, dal momento che la riforma è entrata in vigore in data posteriore al sorgere della fattispecie.
In ogni caso, è stato proprio il contratto ad avere esercitato una espressa opzione per il criterio proporzionale, laddove stabiliva che, in caso di rimborso anticipato, gli oneri sarebbero stati
“rimborsati secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue” (cfr. art. 13 del contratto, ripreso anche dal punto 4 delle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”).
Il criterio proporzionale pro rata temporis segue il seguente schema: l'importo complessivo degli oneri economici deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate stabilito in contratto e successivamente moltiplicato per il numero delle rate residue.
Il medesimo criterio deve essere adottato sia per il rimborso dei costi recurring, sia per i costi up front, trattandosi sempre di costi del credito da considerare unitariamente (cfr. Tribunale Mantova,
02/02/2021). Ne consegue che debba essere proporzionalmente rimborsata al cliente secondo questo criterio anche la quota residua di commissioni, che erano state oggetto di restituzione non integrale. Nel dettaglio, considerando la durata naturale del contratto in 120 rate mensili e l'estinzione anticipata alla rata n. 48, la quota di oneri è dovuta per le residue 72 rate non corrisposte.
La somma totale degli oneri dovuti per l'intera vita del contratto ammontava ad € 7.723,19, che gravano pro rata in € 64,359: moltiplicato per le 72 rate residue, gli oneri per la residua vita del contratto ammontano ad € 4.633,91.
Nel conteggio estintivo, risultano già rimborsate commissioni per la quota non maturata pari ad €
1.797,84. Al netto di questi abbuoni, gli oneri da restituire ammontano effettivamente a quelli stimati nella sentenza appellata in € 2.836,07.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto va rigettato e la sentenza gravata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come novellato dal D.M. 147/2022, in ragione dello scaglione di valore della causa, ai minimi di riferimento, in considerazione della modesta attività processuale svolta e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da
Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese di lite pari ad € 852,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Reale;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello.
Aversa, 23/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo