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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3605/2023 R.G.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Gentile - appellante; Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ramellini - appellata; Controparte_1 nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv. Duilio Bellone de Grecis - appellato;
Parte_2
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3349/2022 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 12 febbraio 2025) è stata fissata udienza di discussione ex artt. 350 terzo comma, 350-bis primo comma, 281-sexies c.p.c. con termine note del 4 marzo 2025 e, conseguente, riserva in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 3349/2022 con cui il Giudice di Pace di Taranto Parte_1 ha respinto la sua domanda risarcitoria per i danni di natura patrimoniale subiti in conseguenza del sinistro stradale del 14 febbraio 2020, tra l'autovettura Alfa Romeo Mito tg. DX777AM (condotta da CP_2
e di proprietà del ) e l'auto Peugeot 3008 tg. EW732GW (di proprietà e condotta da
[...] Pt_1
) assicurata con la compagnia Parte_2 Controparte_3
L'appellante ha premesso che:
-in data 14.02.2020, alle ore 13:31 circa, , alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Controparte_2
Mito tg. DX777AM, mentre si trovava posizionata parallelamente all'asse stradale di via Polibio-Taranto, all'altezza del civico 89, in stato di quiete, subiva l'urto da parte del veicolo Peugeot 3008 tg. EW732GW, condotto da e assicurato con Parte_2 Controparte_1
, intenzionata a immettersi nel flusso della circolazione veicolare, portava l'autovettura da lei Controparte_4 condotta fuori dallo stallo di sosta “a pettine” posto sul lato destro della carreggiata di via Polibio e si posizionava parallelamente all'asse stradale, fermandosi prima di proseguire la marcia;
1 -l'autovettura condotta dallo non riuscendo a terminare la manovra di sorpasso, nel tentativo di Pt_2 rientrare nella corsia di destra, collideva la parte latero-anteriore sinistra della Alfa Romeo con la propria fiancata destra;
-a causa dell'urto la Alfa Romeo Mito riportava danni considerevoli;
-il Giudice di Pace di Taranto rigettava la domanda risarcitoria proposta dal deducente nei confronti di
[...]
e di , affermando “senza dubbio la responsabilità esclusiva del conducente CP_1 Parte_2 dell'autovettura Alfa Romeo Mito tg. DX777AM, di proprietà dell'attore” nella causazione del sinistro.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nelle parti in cui ricostruisce la dinamica del sinistro oggetto del giudizio e afferma l'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo di parte attrice, deducendo che:
-nella sentenza di primo grado non sono esplicitate ragioni idonee a giustificare il rigetto della domanda attorea;
-il Giudice di Pace ha deciso sulla base di un quadro probatorio carente;
-ha rigettato le richieste istruttorie di parte attrice immotivatamente, fondando la propria decisione sul rapporto delle Autorità intervenute e sulle riproduzioni fotografiche allegate;
-ha acriticamente fatto propria la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel rapporto degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo dell'incidente e fornita dal conducente della Peugeot nell'immediatezza dei fatti;
-non ha esaminato la diversa prospettazione dei fatti di causa fornita dalla conducente dell'Alfa Romeo Mito;
-il verbale della Polizia Locale non fornisce alcun chiarimento sulla reale dinamica dell'impatto tra i veicoli coinvolti nell'incidente;
-i verbalizzanti intervenivano sul luogo dell'occorso successivamente alla sua verificazione e si limitavano a raccogliere le dichiarazioni dei conducenti delle due autovetture;
-la prova testimoniale richiesta da parte attrice sui fatti di causa rilevanti ai fini della decisione, così come l'espletamento dell'invocata consulenza tecnica d'ufficio, sarebbero state determinanti per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti;
-in ogni caso, la ricostruzione del sinistro operata dal Giudice di Primo grado, e posta a fondamento della propria decisione, sembra afferire ad una fattispecie diversa da quella sottoposta alla sua cognizione;
-tale ricostruzione non trova rispondenza né nelle emergenze processuali, né nella versione dei fatti fornita dalle parti, concordi sulla rappresentazione dell'evento nella fase immediatamente antecedente all'impatto tra i veicoli.
Ha concluso nei seguenti termini:
-per la riforma della sentenza impugnata con accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal deducente e condanna di e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali, Controparte_1 Parte_2 patrimoniali e tutti cagionati all'attore in occasione del sinistro per cui è causa, quantificati in €1.284,54, oltre IVA e fermo tecnico, ovvero nella minore o maggiore somma determinata in corso di causa;
2 -per la condanna della società di assicurazioni al pagamento delle spese legali della fase stragiudiziale, da contenersi entro €2.500,00, oltre interessi maturati e maturandi e al danno da svalutazione monetaria;
-con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Ha esposto che:
-il Giudice di Pace ha inteso correttamente il contenuto del verbale redatto dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro;
-ha correttamente statuito che l'impatto tra le autovetture coinvolte nel sinistro si è verificato a causa del tentativo dell'Alfa Romeo Mito del , nell'occasione condotta dalla , di immettersi nel Pt_1 CP_2 flusso della circolazione veicolare senza concedere la precedenza alla Peugeot del che già transitava Pt_2 nel flusso stradale, in violazione dell'art.154 CdS.;
-il Giudice di primo grado ha correttamente deciso di non ammettere la prova testimoniale e di non disporre la C.t.u. richieste da parte attrice, stante la chiarezza delle risultanze del rapporto redatto dai verbalizzanti della Polizia Locale e la circostanza che nello stesso non vi sia menzione della presenza sul luogo del sinistro dei testi di cui veniva chiesta l'escussione.
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 Parte_2 comma 1, numero 3) c.p.c., stante l'omessa indicazione specifica delle violazioni di legge risultanti dalla sentenza appellata e della loro rilevanza ai fini della determinazione della decisione impugnata.
Il convenuto ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore per inesistenza del diritto Pt_2 azionato in giudizio, esponendo che:
-al momento del sinistro, gravavano sull'autovettura del due fermi amministrativi, rispettivamente Pt_1 iscritti in data 13.02.2019, a cura dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per €2.424,11, e in data
03.06.2019, da Publiservizi s.r.l., per €360,23;
-tale circostanza è stata provata dal deducente nel corso del giudizio di primo grado, attraverso la produzione della visura del PRA e del certificato cronologico del PRA;
non può dedurre il proprio diritto al risarcimento del danno in mancanza del diritto presupposto CP_5 di circolare sulla pubblica via, inibito dall'imposizione all'autovettura Alfa Romeo Mito del divieto di circolazione e parcheggio sulla pubblica via ai sensi dell'art.5 secondo comma del D.M. n.503/1998.
L'appellato ha poi contestato la fondatezza del gravame, deducendo che:
-il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto la responsabilità della conducente del veicolo attoreo nella causazione del sinistro;
-ha motivato il proprio convincimento con argomentazioni corrette e coerenti da un punto di vista logico- giuridico;
-ha legittimamente deciso di non ammettere i mezzi istruttori richiesti dal , alla luce dei dati Pt_1 probatori già acquisiti agli atti del processo di primo grado;
-la dinamica del sinistro così come esposta dall'appellante è sempre stata in contestazione tra le parti e le versioni della stessa fornite dal nella lettera di messa in mora alla Sara Ass.ni, nell'atto introduttivo Pt_1
3 del precedente grado di giudizio e nella comparsa conclusionale depositata presentano tra loro discrasie insanabili.
L'appellato ha quindi concluso nei seguenti termini:
-preliminarmente, per l'inammissibilità dell'appello per violazione del'art.342 c.p.c.;
-nel merito, per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre c.a.p. e IVA come per legge.
*** *** ***
L'appello è ammissibile.
L'art.342 cpc dispone che “i motivi di appello” devono essere formulati in modo tale: 1) da indicare le parti del provvedimento che si censurano e le modifiche richieste per la ricostruzione del fatto compiuta in primo grado;
2) da indicare i profili da cui deriva la violazione di legge, rilevanti per la decisione impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
L'atto di impugnazione deve, quindi, consentire la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno statuito che l'art.342 cpc va interpretato nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. n. 13535 30 maggio 2018; Cass. Sezioni
Unite n.27199 16 novembre 2017).
Nella fattispecie, l'appellante ha articolato motivi – complessivamente - diretti a contestare la decisione del primo Giudice in punto di ricostruzione del fatto e di valutazione delle prove.
*** *** ***
L'appello non è fondato.
Il ha proiettato il focus dell'impugnazione sulla errata ricostruzione della dinamica del sinistro da Pt_1 parte del Giudice di Pace, in parte determinata dall'adesione acritica alla rappresentazione dell'evento contenuta nel verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia Locale, nonchè sul rigetto errato e immotivato delle istanze istruttorie formulate da parte attrice nel giudizio di primo grado.
4 Il Tribunale, pur dovendo rilevare alcune inesattezze fattuali ed argomentative, non può non condividere le conclusioni del Giudice di Pace in ordine all'affermazione dell'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura del nella causazione del sinistro. Pt_1
Il primo Giudice ha ritenuto provata la circostanza che la conducente dell'Alfa Romeo Mito, al momento dell'impatto, stesse eseguendo una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, senza accertarsi di poterla effettuare in sicurezza, non avvedendosi del sopraggiungere della Peugeot 3008 guidata dallo Pt_2
L'affermazione della responsabilità della conducente dell'Alfa Romeo è stata sostanzialmente determinata dal dato della ritenuta violazione dell'art. 154, primo comma, lettera a) C.d.S., nonostante l'inesatta rappresentazione della posizione dei veicoli nel momento immediatamente antecedente la collisione.
La valutazione del materiale probatorio in atti operata in tal senso dal Giudice di primo grado appare corretta.
In particolare, il Giudice di Pace ha posto alla base del proprio convincimento la relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale del Comune di Taranto e la documentazione fotografica prodotta dalle parti nei rispettivi fascicoli.
In termini generali, va detto che, per giurisprudenza costante, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria.
Dalla lettura del rapporto della Polizia Locale emerge che:
-i verbalizzanti raggiungevano il luogo del sinistro alle ore 13:20 circa;
-compiuti gli accertamenti necessari, ricostruivano la dinamica dell'evento nei seguenti termini: “la sig.ra
, alla guida del veicolo Alfa Romeo, occupava regolarmente uno degli stalli di sosta a Parte_3 pettine, posto sul versante est della via Polibio. Intenzionata ad immettersi nel flusso veicolare, come da lei dichiarato, effettuava manovra di retromarcia, posizionandosi parallelamente all'asse stradale. In tale fase, sopraggiungeva da tergo il veicolo antagonista che, non riuscendo a superare il veicolo Alfa Romeo, vi collideva urtandolo nella parte anteriore sinistra. Nella fase antecedente il sinistro, il sig. , alla guida Pt_2 del veicolo Peugeot, percorreva la via Polibio direzione via Dante. Giunto nei pressi del civico 89, a causa della presenza di diverse auto in doppia fila, coma da lui dichiarato, si fermava notando il veicolo Alfa
Romeo effettuare manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio a pettine e posizionarsi parallelamente all'asse stradale. Contemporaneamente, un veicolo proveniente dalla corsia opposta, si fermava per consentire il passaggio della Peugeot. Avendo a disposizione lo spazio necessario per proseguire la marcia, il sig. si apprestava a transitare nel momento in cui anche la conducente del veicolo Alfa Romeo Pt_2
5 riprendeva la marcia. In tale fase, i due mezzi si urtavano e l'impatto avveniva con punti di contatto evidenziati tra l'estrema anteriore sinistra dell'Alfa Romeo e la fiancata destra della Peugeot.”;
-nell'immediatezza dell'intervento venivano raccolte le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
, conducente della Peugeot 3008, forniva una versione della dinamica dell'incidente Parte_2 sostanzialmente sovrapponibile a quella rilevata dagli operatori;
, conducente dell'Alfa Romeo Mito, di proprietà del , spiegava le cause Controparte_2 Pt_1 dell'incidente nei seguenti termini: “Ero parcheggiata a pettine sulla via Polibio di fronte alla scuola San
Giovanni Bosco. Dopo aver effettuato manovra di retromarcia per andare via mi posizionavo parallelamente alla strada. Il veicolo Peugeot che arrivava da dietro ha cercato di sorpassarmi e non riuscendo in questa manovra mi prendeva lo spigolo anteriore sinistro. Sul mio stesso lato c'erano diverse auto in doppia fila (…)”.
Sulla valenza probatoria del rapporto redatto dal pubblico ufficiale i Giudici della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato il principio secondo cui “anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti (…), i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. tra tante Cass. sez. III 17 aprile 2024 n.10376).
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che tale prova non fosse stata fornita.
La difesa dell'appellante non è stata in grado di offrire solidi elementi istruttori a sostegno della propria diversa prospettazione dei fatti, che sembra non sostenere un giudizio di verosimiglianza, considerando specificamente che:
-sia lo che la dichiaravano agli agenti della Polizia Locale, rispettivamente, il primo che Pt_2 CP_2
“sulla mia corsia c'erano diverse auto in seconda fila”, la seconda che “sul mio stesso lato c'erano diverse auto in doppia fila”;
-entrambi i conducenti riferivano che la corsia da loro impegnata su Via Polibio fosse occupata da diverse auto che sostavano in seconda fila, paralizzando di fatto il regolare flusso della circolazione nel proprio senso di marcia;
C
, terminata la manovra di retromarcia, si posizionava parallelamente all'asse stradale, in stato CP_2 di quiete, come ripetutamente affermato anche dalla difesa del;
Pt_1
-le manovre dei veicoli venuti a collisione si inserivano in una situazione di circolazione veicolare evidentemente congestionata;
In una simile condizione di traffico, appare poco plausibile che lo impegnato in una manovra di Pt_2 sorpasso, con l'intento di superare la fila di veicoli fermi in doppia fila lungo la propria corsia di percorrenza, sia stato costretto a eseguire una manovra avventata per liberare urgentemente l'opposta corsia di marcia.
6 Né la tesi attorea avrebbe potuto essere provata per testi, considerando che dalla lettura della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale emerge che:
-la conducente dell'autovettura del dichiarava testualmente ai verbalizzanti che “in auto con me Pt_1
c'era mia figlia (…) non ci siamo fatte male;
non sono presenti testi estranei al sinistro”;
-il conducente della Peugeot riferiva agli agenti che “ero solo in auto (…) non vi sono testimoni estranei al sinistro”;
-gli operatori di Polizia precisavano che “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”.
Quindi, ben ha fatto il primo Giudice ad escludere la prova testimoniale richiesta dalla difesa del . Pt_1
Nella valutazione complessiva del quadro probatorio la ricostruzione dell'occorso prospettata da parte attrice deve soccombere rispetto alla rappresentazione dell'evento cristallizzata nel rapporto redatto dalla Polizia
Locale, da ritenere attendibile in quanto resa da un soggetto-terzo che è intervenuto nell'immediatezza del fatto, ricostruendone la dinamica.
Il prudente apprezzamento indicato dal primo comma dell'art.116 c.p.c. ha correttamente indotto il primo
Giudice a dubitare della ricostruzione dell'evento come allegata dal . Pt_1
La Suprema Corte a Sezioni Unite, nella pronuncia n.9456 del 6 aprile 2023, in un passo argomentativo della motivazione ha detto che “se è vero che il giudice non può non credere che possa davvero darsi una ricostruzione giudiziale della verità materiale dei fatti di causa, in una visione per così dire
"corrispondentista", quella, per usare la formula onusta di storia, dell'adequatio rei et intellectus;
e se è vero che, in un sistema costituzionale, come il nostro, ispirato ai principi delle democrazie occidentali, la ricerca della verità nell'ambito del processo civile è da tenere come valore imprescindibile, che deve informare di sé le regole del procedimento probatorio;
non è men vero che certo non è la prova testimoniale lo strumento principe pensato, presso di noi, per la ricostruzione di una simile verità oggettiva (…)”.
Ed allora la valutazione del fatto processuale “con prudenza” consente di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (c.d. prove legali).
In tale direzione, hanno statuito i Giudici di legittimità che "il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto" (cfr.Cass.n.29730/2020; Cass.n.25981/2021).
7 Nel caso in esame, l'evidenza probatoria più attendibile è nel senso che l'autovettura Alfa Romeo Mito, di proprietà del e condotta dalla , stesse riprendendo la marcia con l'intenzione di Pt_1 CP_2 reimmettersi nel flusso della circolazione, senza assicurarsi di poter concluder la manovra in sicurezza, non accorgendosi che la corsia di marcia fosse già impegnata dal veicolo Peugeot 3008, condotto dallo Pt_2
Il gravame principale deve essere rigettato e l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo.
Ogni altra questione assorbita.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.3605-2023 RG tra le parti indicate in epigrafe, proposto avverso la sentenza n.3349/2022 del Giudice di Pace di Taranto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, nell'importo di €1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
-ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 10 marzo 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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