Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1107 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Formiconi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Armida Fiore, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
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pretese avversarie siccome infondate sia in fatto sia in diritto, precisando le conclusioni ivi riportate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con ogni altra consequenziale pronuncia.
Per parte resistente: insiste preliminarmente per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nelle
memorie ex art. 183 c.p.c. Le stesse assumono rilevanza ed attualità anche alla luce dell'ordinanza n.
627/24 della Corte d'Appello di Roma del 08.04.2024, emessa nel procedimento n.51393/23, con la
quale la Corte, accogliendo il reclamo della signora , confermava le condizioni stabilite in CP_1
separazione, […] Ci si riporta in ogni caso alle conclusioni già formulate nella comparsa di
costituzione e risposta da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 22.2.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio concordatario contratto dalle parti, di revocare l'assegno di mantenimento riconosciuto, in sede di separazione, in favore della figlia maggiorenne), di revocare Per_1
l'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore della , di non prevedere in CP_1
favore della moglie un assegno divorzile.
A fondamento delle proprie domande, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 27.10.1985; dal matrimonio erano nati tre figli e già da tempo economicamente autosufficienti e studentessa Per_2 Per_3 Per_1
universitaria; con sentenza n. 613/2022, non impugnata e definitiva, il Tribunale di Latina
(r.g. 310/2015) aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
il ricorrente era percettore di pensione pari a circa 1.800,00 euro mensili, con la quale lo stesso doveva far fronte al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze dell'immobile in cui viveva a
Priverno, oltre che ai costi riconducibili alle proprie esigenze di vita e di salute;
la figlia trentaduenne, era ancora impegnata nel percorso biennale di laurea magistrale in Per_1
archeologia dopo aver impiegato ben 10 anni, in luogo dei tre previsti, per il raggiungimento della
laurea di primo livello, conseguendo il titolo solo nel 2019 all'età di 28 anni;
in via Per_1
pagina 2 di 5 prevalente, viveva lontano dalla ex casa coniugale;
la non aveva mai inteso reperire CP_1
un'occupazione né prima né dopo l'introduzione del giudizio di separazione.
non si opponeva alla pronuncia divorzile, chiedeva di confermare Controparte_1
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia ell'importo di euro 350,00 Per_1
mensili, oltre alle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile alla moglie dell'importo di euro 350,00 mensili.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: il era stato Parte_1
dipendente della Polizia di Stato ed era pensionato da alcuni anni, pertanto lo stesso era percettore di un reddito stabile e del tutto sufficiente a garantire l'assolvimento degli obblighi di
mantenimento a suo carico;
il ricorrente era proprietario della casa coniugale e di un terreno a Norma
nei pressi dell'Oasi di Ninfa;
Il contratto di affitto di un appartamento in Priverno, che il Parte_1
condivideva da svariati anni con la sua compagna, non poteva che gravare per metà sulle uscite del
medesimo; la figlia ra affetta dal diabete di tipo uno sin dall'età di otto anni;
la ragazza Per_1
si era avviata tardi al percorso universitario a causa dei gravissimi problemi di salute, che ne avevano
condizionato l'infanzia, l'adolescenza e l'intero percorso scolastico e di vita;
seppur all'età di Per_1
trent'anni, era prossima a terminare gli studi con grande profitto;
la ragazza viveva con la madre e si recava a Roma unicamente per sostenere gli esami e per svolgere le ricerche della tesi;
on aveva intrapreso alcuna convivenza avendo solamente una relazione sentimentale Per_1
con un ragazzo di Roma, dal quale si era fermata a dormire qualche volta nel periodo delle ricerche per la tesi di laurea;
la (66 anni) non aveva mai lavorato, essendosi sempre CP_1
dedicata alla famiglia, così consentendo al marito di fare carriera, sollevandolo da ogni incombenza
relativa all'accudimento dei figli ed alla cura della casa; la resistente era affetta da tiroidite di
Hashimoto, ipertensione, cardiopatia ischemica in pregresso infarto del miocardio (giugno 2012),
cardiomiopatia ed aveva problemi di natura reumatica, che ne limitano le possibilità di movimento.
Con ordinanza del 14.7.2023, il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, revocava l'assegnazione in favore della moglie della ex casa coniugale e l'assegno di
pagina 3 di 5 mantenimento in favore di con decorrenza dalla mensilità di agosto 2023; poneva a carico del Per_1
marito l'assegno divorzile in favore della ex coniuge nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabile
annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 5 del mese di pertinenza e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte resistente deduceva l'intervenuto accoglimento, da parte della Corte d'Appello di Roma del reclamo (r.g. 51393/2023) proposto avverso l'ordinanza presidenziale.
Quindi, rassegnate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
il merito della lite
Preliminarmente, la causa va rimessa in istruttoria sulla richiesta di mantenimento per la figlia maggiorenne sulla domanda di assegnazione della casa coniugale e sulla Per_1
domanda di assegno divorzile, per le ragioni meglio indicate nella separata ordinanza.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 27.10.1985, in Grottaferrata (RM), va accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza n.
613/2022, emessa in data 23.3.2022 e pubblicata il 28.3.2022 (R.G. 310/2015), passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 4 di 5 La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'istruzione delle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Grottaferrata (RM), in data 27.10.1985 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 155, P. II, S. A, dell'anno 1985);
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
RINVIA all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
ORDINA l'annotazione come per legge;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 16.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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