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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/09/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1953/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giacinto D'Urso; opponente contro
rappresentata e difesa dall'Avv.Maria Controparte_1
Gisella Santelli e Avv. Giovanni Francesco Paolo Chiarelli;
-opposto
OGGETTO: Inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo n. 341/19 emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 30.04.19.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
pagina 1 di 7 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 341/2019 emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 30.04.2019, ritualmente notificato, il , in persona Parte_1 dell'amministratore in carica, conveniva in giudizio la Controparte_1 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, con il quale veniva ingiunto all' opponente il pagamento della somma di € 18.655,00, oltre interessi, spese e compensi legali, oltre interessi a titolo di compenso per le opere realizzate in esecuzione di un contratto d'appalto stipulato il 13 febbraio 2018.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza della pretesa creditoria per inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice in relazione ai lavori eseguiti in forza del contratto di appalto del 13.02.2018.
Sosteneva che, la contravvenendo alle obbligazioni Controparte_1 assunte si rendeva inadempiente, non rispettando le clausole contrattuali, tant'è che non iniziava e consegnava i lavori nei termini e tempi stabiliti, violava la custodia del cantiere, ometteva di produrre la polizza prevista e di prevenire e salvaguardare gli appartamenti sottostanti la copertura, in caso di pioggia e durante la chiusura del cantiere. I lavori non venivano ultimati nei tempi stabiliti e secondo la buona regola d'arte.
Sosteneva, inoltre, che dette inadempienze avevano determinato una serie e gravi danni al e ai singoli condomini. Parte_1
A tal riguardo spiegava, dunque, domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dei danni cagionati.
Sulla base di tali premesse chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, “accogliere
l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale proposta, e per l'effetto, stante
l'inadempimento contrattuale della convenuta nell'esecuzione del contratto per cui è causa e accertati i danni cagionati all'opponente e nel loro complessivo importo che risulterà provato in corso di causa, dichiarando la compensazione delle somme pretese con quelle dovute per i danni cagionati, e/o quantificarne l'esatta differenza, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre r.f.s.g., cassa e iva come per legge, da distrarre ex art 93 c.p.c..”
Costituitasi in giudizio la ”, contestava l'avversa Controparte_1
opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, evidenziava di aver eseguito l'opera oggetto del contratto di appalto, stipulato in data
13 febbraio 2018 con il rispettando puntualmente e con perizia, tutti Parte_1
gli obblighi contrattuali.
pagina 2 di 7 Evidenziava l'avvenuta conclusione dei lavori in data 5.04.2018 con invito (tramite pec del
24.04.2018), rimasto inevaso, alla Direzione lavori a voler compiere sia la verifica finale della corrispondenza dell'opera agli elaborati tecnici e al contratto sia il collaudo della stessa.
Deduceva che, il mancato riscontro al suddetto invito doveva intendersi quale accettazione dell'opera ex art. 1655 cc e, dunque, evidenziava il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo dell'opera prestata.
Contestava la richiesta di risarcimento danni materiali ad immobili in relazione a vizi dell'opera denunciati tardivamente in data 12.11.2018.
Inoltre, eccepiva la nullità della domanda riconvenzionale perché generica nel contenuto e nel quantum della richiesta di risarcimento.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 341/2019 del 30/04/2019; -Dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 167, comma II, c.p.c. e,in ogni caso, per l'effetto, condannare il in persona del suo amministratore “ Parte_1 [...]
al pagamento della somma di Euro 18.655,00, oltre interessi e Controparte_2 spese legali, come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 05.06.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sulla pretesa creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
E' noto come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Dunque, Il creditore, al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed in particolare l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
pagina 3 di 7 Il debitore convenuto è gravato, invece, dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
(Cass. sezioni unite n. 13533 del 30.10.2001)
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va detto che la ha fornito prova analitica dell'esistenza Controparte_3
e dell'ammontare della propria pretesa creditoria di cui alla fattura n. 53 del 2.11.2018 a saldo dei lavori di rifacimento manto di copertura eseguiti presso il fabbricato del Parte_1
, dimostrando, per tabulas, l'esistenza del contratto di appalto stipulato in data 13.02.2018
[...]
con il per la realizzazione di lavori di smaltimento e rifacimento Parte_1 Parte_1 dell'intero manto di copertura e delle opere descritte nel richiamato computo metrico, il cui prezzo veniva concordato (art.5) in complessivi euro 39.655,00.
Il contratto d'appalto, debitamente sottoscritto dalle parti, dimostra l'esistenza del rapporto contrattuale in essere, il contenuto delle clausole negoziali e fornisce la prova della fonte negoziale della pretesa di pagamento.
Nel caso in esame, inoltre, non vi è contestazione sull'esistenza del contratto, solo si contesta l'inadempimento contrattuale della in relazione ai tempi Controparte_1 Controparte_3
di inizio e consegna dei lavori nei termini stabiliti, alla custodia del cantiere, alla produzione della polizza prevista ed alla prevenzione e salvaguardia degli appartamenti sottostanti la copertura, in caso di pioggia e durante la chiusura del cantiere.
Quanto ai tempi di inizio e consegna dei lavori, si richiama la clausola contrattuale (art. 6) ove le parti stabilivano la data di inizio dei lavori per il giorno seguente non festivo alla sottoscrizione del contratto (data di stipula 13.02.2018) nonché la prosecuzione ininterrotta dei lavori con ultimazione entro 30 giorni, salvo cause di forza maggiore (eventi atmosferici, impedimenti non imputabili alla
Ditta, come per legge).
Il contesta il ritardo nella consegna dei lavori (con inizio il 14.02.2018) Parte_1
sul presupposto della ultimazione avvenuta oltre il termine contrattuale di 30 giorni, tuttavia omette di specificare la data effettiva di consegna degli stessi.
La doglianza non è fondata.
Ed invero, risulta dalla documentazione in atti comunicazione del 24.04.2018 tramite pec della di della ultimazione dei lavori in questione in data Controparte_1 Controparte_3
05.04.2018 e, pertanto, la consegna degli stessi effettivamente avvenuta oltre il termine contrattuale di giorni trenta dall'inizio dell'esecuzione.
Tuttavia, in accoglimento delle deduzioni addotte dalla di Controparte_1 Controparte_3
deve escludersi la responsabilità contrattuale della ditta appaltatrice in relazione alla consegna dei pagina 4 di 7 lavori oltre i termini concordati, avendo quest'ultima dimostrato che il ritardo di ultimazione si è verificato per causa di forza maggiore ad essa non imputabile.
Sul punto, si richiama la deposizione del teste (udienza del Testimone_1
27.01.2023) nella qualità di collaudatore dei lavori ha confermato che “i ritardi nella consegna delle opere sono stati determinati dagli eventi atmosferici che hanno costretto la Controparte_1
” di a sospendere i lavori per alcuni giorni”
[...] Controparte_1
Tale circostanza è stata ulteriormente confermata anche dal teste (udienza del Testimone_2
17.02.2025) il quale ha confermato di “aver partecipato nel periodo di tempo dal 14 febbraio 2018 al 24 aprile 2018, in qualità di dipendente della ” di Controparte_1 Controparte_1 all'esecuzione dei lavori di smaltimento e rifacimento dell'intero manto di copertura dell'edificio e che i lavori per alcuni giorni venivano sospesi a causa di eventi atmosferici sfavorevoli all'esecuzione degli stessi e capaci di rallentare i lavori”.
Deve, pertanto, ritenersi accertato che il tempo di esecuzione dei lavori in questione ha subito una evidente sospensione a causa di forza maggiore (eventi atmosferici) ed un conseguente rallentamento non addebitabile alla ditta appaltatrice la quale va esente da ogni responsabilità contrattuale e dal pagamento della penale -peraltro non richiesta da parte opponente- ai sensi dell'art. 6) contratto di appalto.
Quanto alla contestazione circa la omessa custodia del cantiere ed alla prevenzione e salvaguardia degli appartamenti sottostanti la copertura in caso di pioggia e durante la chiusura del cantiere, va ritenuta l'infondatezza della doglianza, a fronte delle risultanze istruttorie e con riferimento ai testi escussi, i quali hanno confermato che “una volta terminati i lavori di rifacimento CP_ del manto di copertura dell'edificio, la “ ” di si è adoperata a Controparte_1 Controparte_1 liberare i luoghi dai materiali avanzati e dagli strumenti utilizzati” (teste Ud. 27.01.2023 e Tes_1
teste Ud. 17.02.2025). Tes_2
Quanto alla conformità dei lavori consegnati dalla ditta appaltatrice, particolare valore probatorio assume la verifica tecnica eseguita dall'Ing. -teste di parte opponente Controparte_4 [...]
ha confermato di aver (egli) eseguito la verifica tecnica dei lavori rispetto agli Parte_2 CP_5 elaborati tecnici consegnati, al contratto di appalto ad alla esecuzione secondo regola d'arte, precisando che gli stessi erano conformi tranne alcuni accessori (muretti, grondaie in parte).
La ha dimostrato di aver regolarmente eseguito la Controparte_1 prestazione contrattuale e dunque ha fornito prova puntuale dell'esistenza della propria pretesa di pagamento, di
contro
- l'odierno opponente non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria pagina 5 di 7 obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Deve pertanto, ritenersi, legittima la pretesa di pagamento della Controparte_1 CP_3
in ordine alla fattura n.53 del 02.11.2018 di euro 18.655,00 azionata nel procedimento
[...]
monitorio, con riferimento agli importi richiesti a saldo dei lavori di appalto eseguiti in favore del
. Parte_1
2. Parimenti infondata risulta essere la domanda di risarcimento danni subiti dal e dai Parte_1
singoli condomini.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'avanzata domanda riconvenzionale risulta essere genericamente formulata in quanto carente di ogni specificazione sia in ordine alla tipologia dei presunti danni addotti e sia in ordine al quantum.
Ad ogni buon conto, la domanda è infondata perche' carente di riscontro probatorio circa i danni subiti e sul nesso di causalità con l'esecuzione dei lavori di smaltimento e rifacimento dell'intero manto di copertura in questione.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione e, per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.341/19 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 30.04.2019;
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in
€. 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 28.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 6 di 7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
Teresa Talarico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giacinto D'Urso; opponente contro
rappresentata e difesa dall'Avv.Maria Controparte_1
Gisella Santelli e Avv. Giovanni Francesco Paolo Chiarelli;
-opposto
OGGETTO: Inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo n. 341/19 emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 30.04.19.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
pagina 1 di 7 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 341/2019 emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 30.04.2019, ritualmente notificato, il , in persona Parte_1 dell'amministratore in carica, conveniva in giudizio la Controparte_1 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, con il quale veniva ingiunto all' opponente il pagamento della somma di € 18.655,00, oltre interessi, spese e compensi legali, oltre interessi a titolo di compenso per le opere realizzate in esecuzione di un contratto d'appalto stipulato il 13 febbraio 2018.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza della pretesa creditoria per inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice in relazione ai lavori eseguiti in forza del contratto di appalto del 13.02.2018.
Sosteneva che, la contravvenendo alle obbligazioni Controparte_1 assunte si rendeva inadempiente, non rispettando le clausole contrattuali, tant'è che non iniziava e consegnava i lavori nei termini e tempi stabiliti, violava la custodia del cantiere, ometteva di produrre la polizza prevista e di prevenire e salvaguardare gli appartamenti sottostanti la copertura, in caso di pioggia e durante la chiusura del cantiere. I lavori non venivano ultimati nei tempi stabiliti e secondo la buona regola d'arte.
Sosteneva, inoltre, che dette inadempienze avevano determinato una serie e gravi danni al e ai singoli condomini. Parte_1
A tal riguardo spiegava, dunque, domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dei danni cagionati.
Sulla base di tali premesse chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, “accogliere
l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale proposta, e per l'effetto, stante
l'inadempimento contrattuale della convenuta nell'esecuzione del contratto per cui è causa e accertati i danni cagionati all'opponente e nel loro complessivo importo che risulterà provato in corso di causa, dichiarando la compensazione delle somme pretese con quelle dovute per i danni cagionati, e/o quantificarne l'esatta differenza, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre r.f.s.g., cassa e iva come per legge, da distrarre ex art 93 c.p.c..”
Costituitasi in giudizio la ”, contestava l'avversa Controparte_1
opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, evidenziava di aver eseguito l'opera oggetto del contratto di appalto, stipulato in data
13 febbraio 2018 con il rispettando puntualmente e con perizia, tutti Parte_1
gli obblighi contrattuali.
pagina 2 di 7 Evidenziava l'avvenuta conclusione dei lavori in data 5.04.2018 con invito (tramite pec del
24.04.2018), rimasto inevaso, alla Direzione lavori a voler compiere sia la verifica finale della corrispondenza dell'opera agli elaborati tecnici e al contratto sia il collaudo della stessa.
Deduceva che, il mancato riscontro al suddetto invito doveva intendersi quale accettazione dell'opera ex art. 1655 cc e, dunque, evidenziava il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo dell'opera prestata.
Contestava la richiesta di risarcimento danni materiali ad immobili in relazione a vizi dell'opera denunciati tardivamente in data 12.11.2018.
Inoltre, eccepiva la nullità della domanda riconvenzionale perché generica nel contenuto e nel quantum della richiesta di risarcimento.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 341/2019 del 30/04/2019; -Dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 167, comma II, c.p.c. e,in ogni caso, per l'effetto, condannare il in persona del suo amministratore “ Parte_1 [...]
al pagamento della somma di Euro 18.655,00, oltre interessi e Controparte_2 spese legali, come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 05.06.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sulla pretesa creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
E' noto come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Dunque, Il creditore, al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed in particolare l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
pagina 3 di 7 Il debitore convenuto è gravato, invece, dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
(Cass. sezioni unite n. 13533 del 30.10.2001)
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va detto che la ha fornito prova analitica dell'esistenza Controparte_3
e dell'ammontare della propria pretesa creditoria di cui alla fattura n. 53 del 2.11.2018 a saldo dei lavori di rifacimento manto di copertura eseguiti presso il fabbricato del Parte_1
, dimostrando, per tabulas, l'esistenza del contratto di appalto stipulato in data 13.02.2018
[...]
con il per la realizzazione di lavori di smaltimento e rifacimento Parte_1 Parte_1 dell'intero manto di copertura e delle opere descritte nel richiamato computo metrico, il cui prezzo veniva concordato (art.5) in complessivi euro 39.655,00.
Il contratto d'appalto, debitamente sottoscritto dalle parti, dimostra l'esistenza del rapporto contrattuale in essere, il contenuto delle clausole negoziali e fornisce la prova della fonte negoziale della pretesa di pagamento.
Nel caso in esame, inoltre, non vi è contestazione sull'esistenza del contratto, solo si contesta l'inadempimento contrattuale della in relazione ai tempi Controparte_1 Controparte_3
di inizio e consegna dei lavori nei termini stabiliti, alla custodia del cantiere, alla produzione della polizza prevista ed alla prevenzione e salvaguardia degli appartamenti sottostanti la copertura, in caso di pioggia e durante la chiusura del cantiere.
Quanto ai tempi di inizio e consegna dei lavori, si richiama la clausola contrattuale (art. 6) ove le parti stabilivano la data di inizio dei lavori per il giorno seguente non festivo alla sottoscrizione del contratto (data di stipula 13.02.2018) nonché la prosecuzione ininterrotta dei lavori con ultimazione entro 30 giorni, salvo cause di forza maggiore (eventi atmosferici, impedimenti non imputabili alla
Ditta, come per legge).
Il contesta il ritardo nella consegna dei lavori (con inizio il 14.02.2018) Parte_1
sul presupposto della ultimazione avvenuta oltre il termine contrattuale di 30 giorni, tuttavia omette di specificare la data effettiva di consegna degli stessi.
La doglianza non è fondata.
Ed invero, risulta dalla documentazione in atti comunicazione del 24.04.2018 tramite pec della di della ultimazione dei lavori in questione in data Controparte_1 Controparte_3
05.04.2018 e, pertanto, la consegna degli stessi effettivamente avvenuta oltre il termine contrattuale di giorni trenta dall'inizio dell'esecuzione.
Tuttavia, in accoglimento delle deduzioni addotte dalla di Controparte_1 Controparte_3
deve escludersi la responsabilità contrattuale della ditta appaltatrice in relazione alla consegna dei pagina 4 di 7 lavori oltre i termini concordati, avendo quest'ultima dimostrato che il ritardo di ultimazione si è verificato per causa di forza maggiore ad essa non imputabile.
Sul punto, si richiama la deposizione del teste (udienza del Testimone_1
27.01.2023) nella qualità di collaudatore dei lavori ha confermato che “i ritardi nella consegna delle opere sono stati determinati dagli eventi atmosferici che hanno costretto la Controparte_1
” di a sospendere i lavori per alcuni giorni”
[...] Controparte_1
Tale circostanza è stata ulteriormente confermata anche dal teste (udienza del Testimone_2
17.02.2025) il quale ha confermato di “aver partecipato nel periodo di tempo dal 14 febbraio 2018 al 24 aprile 2018, in qualità di dipendente della ” di Controparte_1 Controparte_1 all'esecuzione dei lavori di smaltimento e rifacimento dell'intero manto di copertura dell'edificio e che i lavori per alcuni giorni venivano sospesi a causa di eventi atmosferici sfavorevoli all'esecuzione degli stessi e capaci di rallentare i lavori”.
Deve, pertanto, ritenersi accertato che il tempo di esecuzione dei lavori in questione ha subito una evidente sospensione a causa di forza maggiore (eventi atmosferici) ed un conseguente rallentamento non addebitabile alla ditta appaltatrice la quale va esente da ogni responsabilità contrattuale e dal pagamento della penale -peraltro non richiesta da parte opponente- ai sensi dell'art. 6) contratto di appalto.
Quanto alla contestazione circa la omessa custodia del cantiere ed alla prevenzione e salvaguardia degli appartamenti sottostanti la copertura in caso di pioggia e durante la chiusura del cantiere, va ritenuta l'infondatezza della doglianza, a fronte delle risultanze istruttorie e con riferimento ai testi escussi, i quali hanno confermato che “una volta terminati i lavori di rifacimento CP_ del manto di copertura dell'edificio, la “ ” di si è adoperata a Controparte_1 Controparte_1 liberare i luoghi dai materiali avanzati e dagli strumenti utilizzati” (teste Ud. 27.01.2023 e Tes_1
teste Ud. 17.02.2025). Tes_2
Quanto alla conformità dei lavori consegnati dalla ditta appaltatrice, particolare valore probatorio assume la verifica tecnica eseguita dall'Ing. -teste di parte opponente Controparte_4 [...]
ha confermato di aver (egli) eseguito la verifica tecnica dei lavori rispetto agli Parte_2 CP_5 elaborati tecnici consegnati, al contratto di appalto ad alla esecuzione secondo regola d'arte, precisando che gli stessi erano conformi tranne alcuni accessori (muretti, grondaie in parte).
La ha dimostrato di aver regolarmente eseguito la Controparte_1 prestazione contrattuale e dunque ha fornito prova puntuale dell'esistenza della propria pretesa di pagamento, di
contro
- l'odierno opponente non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria pagina 5 di 7 obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Deve pertanto, ritenersi, legittima la pretesa di pagamento della Controparte_1 CP_3
in ordine alla fattura n.53 del 02.11.2018 di euro 18.655,00 azionata nel procedimento
[...]
monitorio, con riferimento agli importi richiesti a saldo dei lavori di appalto eseguiti in favore del
. Parte_1
2. Parimenti infondata risulta essere la domanda di risarcimento danni subiti dal e dai Parte_1
singoli condomini.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'avanzata domanda riconvenzionale risulta essere genericamente formulata in quanto carente di ogni specificazione sia in ordine alla tipologia dei presunti danni addotti e sia in ordine al quantum.
Ad ogni buon conto, la domanda è infondata perche' carente di riscontro probatorio circa i danni subiti e sul nesso di causalità con l'esecuzione dei lavori di smaltimento e rifacimento dell'intero manto di copertura in questione.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione e, per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.341/19 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 30.04.2019;
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in
€. 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 28.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 6 di 7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
Teresa Talarico
pagina 7 di 7