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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3020/2018 R.G vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
T'IA (NA) alla via Kennedy 18, presso lo studio dell'avv. Mario
Terracciano (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
appellante
CONTRO
1. (C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Salvatore Cimmino (C.F.
e dall'avv. Giuseppe Coppola (C.F. ), C.F._4 C.F._5
tutti elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in MA IA (NA) alla via Coppola n. 22, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
NONCHE'
2. C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del rappr.te legale p.t. dott. , rappr.to e difeso, per procura a Controparte_2
margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sergio Turrà ( - CodiceFiscale_6
PEC: e dall'avv. Sabrina Turrà Email_1
( - PEC: presso i CodiceFiscale_7 Email_2
quali elett.te domicilia in Napoli alla Via G. Sanfelice n.24; appellata
1 3. società conseguente alla fusione per incorporazione Controparte_3
nella (incorporante) di Controparte_4 Controparte_5
di e di
[...] Controparte_6 Controparte_7
(incorporate) per atto del notaio di Bologna
[...] Persona_1
del 31 dicembre 2013 a rep. 53712 e racc. 34018, C.F. e P.IVA n. in P.IVA_2
persona del dott. (in forza di procura speciale del 30.10.17 del Controparte_8
Notaio di Bologna a n. 87471 di rep e n. 8876 di fasc.), rappresentata e Per_2
difesa dall'avv. Luca Fabrizio (C.F. ) in virtù di procura C.F._8 separata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla
Giosuè Carducci, n. 6; fax numero 0817612085, pec:
; appellata Email_3
4. appellata contumace Controparte_9
5. appellata contumace Controparte_10
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 11686/2017 del Tribunale di Napoli,
VIII Sez. Civile, non notificata, pubblicata il 27.11.2017.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : Parte_1
“1) rigettare la domanda attorea formulata nei confronti del dott. perché Parte_1 infondata e non provata e per l'effetto;
2) condannare la sig.ra a restituire al dott. gli importi da Parte_2 Parte_1 questi corrisposti in virtù della sentenza di primo grado;
3) nella denegata ipotesi di conferma della soccombenza, a parziale riforma della sentenza di I grado, ridurre la quantificazione del danno nei limiti e secondo i parametri offerti dalla letteratura medico-legale;
4) in ogni caso, accogliere la domanda di manleva formulata dal dott. nei CP_11 confronti della compagnia (oggi e per l'effetto condannare CP_12 CP_3 quest'ultima a tenerlo indenne da ogni pagamento effettuato mediante il rimborso delle somme da lui corrisposte alla sig.ra in esecuzione della sentenza di I Parte_2 grado;
2 5) vinte le spese giudizio di I e di II grado.
Per l'appellata Parte_2
“1) confermare la sentenza di I grado;
2) rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile e infondato nel merito ed in conseguenza rigettare la richiesta del dott. di restituzione allo stesso degli Parte_1 importi corrisposti in virtù della sentenza di I grado;
3) rigettare la richiesta di riduzione della quantificazione del danno nei limiti e secondo i paramenti offerti dalla letteratura medico-legale;
5) rigettare la richiesta di nomina di nuova CTU ed ogni altra richiesta avanzata dall'appellante;
6) condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e lite temeraria;
7) vinte le spese del presente giudizio”.
Per l'appellata “ Controparte_1
1) la Corte decida secondo giustizia;
in prosieguo ed in ipotesi di liquidazione di somme, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, in favore di ed in danno di essa Parte_2
perché nonché l' la Controparte_1 Parte_1 Controparte_13
e l' in persona dei rappr.ti legali p.t., vengano Controparte_14 CP_3 condannate a rivalere, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, la concludente in riferimento a qualsivoglia esborso cui, la stessa, sia tenuta;
con vittoria di spese, compensi, rimborso C.U., spese forfait 15%, rivalsa CPA ed IVA”.
Per l'appellata “1) la Corte decida secondo giustizia sui motivi Controparte_15
d'impugnazione proposti dal dott. avverso i capi della sentenza in cui è Parte_1 stata affermata la responsabilità del medico per i danni lamentati dalla signora Parte_2
2) rigetti, perché manifestamente infondata la censura proposta dall'appellante per la riforma del capo di sentenza con cui è stata rigettata la istanza di garanzia alla luce della intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.; 3) gradatamente, nel denegato caso di contemporaneo rigetto dei primi due motivi di appello, contenga comunque la prestazione dell'assicuratore alla manleva dell'assicurato entro la quota di danno effettivamente imputabile (e dunque, pro-parte, essendo escluse dalla manleva le conseguenze della solidarietà passiva), nei limiti di contratto (e quindi entro il massimale
3 pari ad euro 500.000,00 per anno assicurativo) al netto di ogni scoperto e/o franchigia, con ulteriore riduzione proporzionale dell'indennità dovuta ex art. 1910 c.c. ove emerga la eventuale coesistenza di separati contratti assicurativi a copertura del medesimo evento;
4) condanni chi di dovere alla refusione di spese, diritti e onorari del grado”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto ritualmente notificato premesso che: Parte_2
1) a seguito di continui e reiterati disturbi al setto nasale che le provocavano una “respirazione difficoltosa”, in data 5 settembre 2005, all'età di circa 23 anni, si rivolgeva al dott. per una visita specialistica a seguito della Parte_1
quale il sanitario le diagnosticava una “deviazione del setto nasale”, disponendo al contempo vari esami di routine nonché un'operazione di rinosettoplastica;
2) l'8 settembre 2005 la si ricoverava presso la Clinica Santa Parte_2
Patrizia di Napoli ove il dott. eseguiva l'intervento di rinosettoplastica Parte_1 sulla diagnosi, contenuta nella cartella clinica di “…respirazione nasale difficoltosa.
Deviazione del setto nasale e gibbo o.c. del dorso della piramide nasale”;
3) i sanitari della Clinica Santa Patrizia di Napoli non praticavano tutti gli accertamenti necessari onde valutare l'entità della deviazione del setto nasale, limitandosi ad eseguire esclusivamente esami di routine;
4) il 9 settembre 2005 dalle ore 08.25, veniva sottoposta Parte_2 all'intervento chirurgico come programmato conclusosi lo stesso giorno alle 08:56;
5) il dott. era presente in sala operatoria fino alla perdita di Parte_1
coscienza della a seguito di anestesia, rassicurandola sull'esito Parte_2
dell'intervento chirurgico di lieve difficoltà;
6) il 10 settembre 2005 la sig.ra veniva regolarmente dimessa Parte_2 dalla Clinica Santa Patrizia di Napoli con diagnosi di deviazione del setto nasale e gibbo o.c.;
7) né durante la visita, né prima del trattamento sanitario e dell'intervento chirurgico del 9 settembre 2005 la sig.ra non veniva informata Parte_2
dell'effettiva portata o gravità dell'intervento chirurgico, degli effetti conseguibili,
4 delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi chirurgici coinvolgenti probabilità di esito negativo, peggiorativi ovvero infausti e delle possibili alternative terapeutiche o chirurgiche;
8) per il persistere delle problematiche funzionali/respiratorie ed estetiche
(notevoli asimmetrie di struttura), la si rivolgeva al dott. Parte_2 [...]
il quale, all'esito della visita effettuata il 13.02.2006 le prescriveva Parte_1
esclusivamente farmaci antistaminici per le allergie (reactine compresse) e per il naso chiuso dal raffreddore (Flixonase spray);
9) con il passar del tempo, oltre ad una crescente difficoltà respiratoria ormai cronica, si manifestavano una serie di problematiche alle pareti nasali, anche esterne, che collassavano cagionandole un mutamento in peius, dell'aspetto estetico;
10) il 16 dicembre 2008 la si sottoponeva ad esame TAC massiccio Parte_2
facciale con esito: “ atteggiamenti scoliotici ad S italica del setto nasale, più evidente verso sinistra. Ipertrofia della mucosa di rivestimento dei turbinati, appena prevalente a destra”;
11) il 23.03.2009 eseguiva accertamenti presso la Controparte_16 di San Giuseppe Vesuviano (NA), con diagnosi “esiti di rinosettoplastica con diatermia dei turbinati inferiori. Si ha t. cresta bassa al setto a sinistra con rinopatia vasomotira, collasso della c. alare a sinistra”;
12) il 12 settembre 2009 si ricoverava presso la U.O.C. di Otorinolaringoiatra e
Patologia Cervico-facciale del P.O. “San Gennaro” di Napoli, con diagnosi di ingresso “deviazione setto nasale”. L'anamnesi patologica prossima evidenziava difficoltà respiratoria, palesatasi in seguito all'intervento eseguito nel 2005, accompagnata da apnea e russamento durante il sonno;
dall'esame obiettivo risultava “deviazione ad S italica della piramide nasale con punta asimmetrica e minus della regione alare destra che si accentua nella inspirazione, confermando un'anomalia anche della regione valvolare omolaterale. Stenosi delle fosse nasali…deviazioni multiple…modica ed ipertrofia dei turbinati inferiori…”;
13) il 16 settembre 2009 si sottoponeva presso l'Ospedale San Parte_2
Gennaro di Napoli, in anestesia generale, ad intervento di revisione di
5 rinosettoplastica e turbinectomia e veniva dimessa il 21 settembre 2009, con diagnosi di “Turbinectomia deviazione del setto nasale, ipertrofia dei turbinati inferiori… (…) scollamento del muco pericondrio che risulta notevolmente difficoltoso, per esiti di fibrosi cicatriziali, si reperta la cartilagine quadrangolare che risulta fratturata in più punti con presenza di cresta osteocartilaginea in basso. Si arriva sui segmenti deviati che vengono scollati con notevole difficoltà. Si pratica condrotomia inferiore ed asportazione dei segmenti deviati. Riposizione asse del setto…”;
14) tale intervento, avente finalità esclusivamente funzionali aveva un risultato soddisfacente ed adeguato alle aspettative di parte attorea, pur con alcuni residui postumi sul piano estetico.
Da quanto fin qui descritto risulta la responsabilità del dott. e Parte_1
della sua equipe atteso che l'intervento del 09.09.2005 non fu risolutivo delle problematiche respiratorie di cui soffriva la paziente al momento dell'operazione chirurgica determinandone anzi un aggravamento, come confermato dall'intervento del 16 settembre 2009 e dalla relativa cartella clinica, atteso che l'intervento chirurgico contestato non è consistito esclusivamente in una revisione di rinosettoplastica ma anche di turbinectomia bilaterale, eseguito in violazione delle leges artis, attesa la sua inefficienza funzionale ed il peggioramento estetico, tale da rendere necessario un secondo atto operatorio “risolutivo” come emerge dalla perizia medico-legale di parte allegata.
Rimava senza esito la raccomandata del 09.09.2010 con cui parte attorea costituiva in mora il dott. e la Parte_1 Controparte_17
affinché le risarcissero tutti i danni da essa, con conseguente necessità d'adire
[...]
il Tribunale di Napoli per sentir:
1) accertare e dichiarare il dottor e la Controparte_18 Controparte_1
secondo i loro gradi di responsabilità ovvero in solido tra loro,
[...] responsabili ex articolo 1176, 1218, 1222 ss cc ovvero ex articolo 2043 e 2051 cc dei danni da essa riportati in conseguenza degli esiti negativi prodotti dall'intervento chirurgico del 9 settembre 2005, oltre che per la violazione del dovere di informazione,
l'inadeguata e non diligente esecuzione della prestazione medica nella fase diagnostica, preparatoria, esecutiva e post esecutiva del dottor e degli operatori Controparte_18
6 della sua equipe, del personale medico e paramedico in servizio presso la struttura sanitaria;
2) condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore ed il dottor in solido tra loro, ovvero Controparte_18 secondo i gradi di responsabilità, alle restituzioni in favore della Parte_2 dell'importo dalla medesima erogato al dottor e alla clinica Santa Controparte_18
Patrizia di Napoli per l'intervento del 09/09/2005 nella misura di 1.800 € oltre interessi dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento del danno biologico da essa patito e quantificato in euro 85.996,32, al ristoro di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, estetici, alla vita di relazione, danno esistenziale, al rapporto familiare per la perdita di chance nonché per spese vive sostenute o da sostenersi vinte le spese del giudizio ai sensi dell'articolo 93 cpc.
Si costituiva il dott. il quale chiedeva: Parte_1
1) preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. (ora Parte_3 [...]
quale suo garante per la responsabilità professionale Controparte_19
sollevandolo da ogni conseguenza sfavorevole della lite in virtù della polizza n.
900298713 vigente inter partes.; nel merito: 2) rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto;
3) condannare controparte, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva tempestivamente la (per la Controparte_1
) la quale chiedeva: Controparte_20
1) preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della CP_10
in coassicurazione con la e con le
[...] Parte_3 [...]
per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere dalle stesse il CP_21 pagamento o il rimborso di tutto quanto eventualmente corrisposto in favore dell'attrice in virtù della polizza n. 127146 valevole dal 31.12.2009 al
31.12.2010;
2) eccepiva la nullità dell'atto di citazione;
7 3) la carenza di legittimità passiva;
4) l'inesistenza del diritto al ristoro.
Si costituiva la la quale, nell'impugnare e contestare ogni richiesta e CP_3 deduzione da chiunque formulata nei suoi confronti, faceva propri gli argomenti difensivi del dott. eccependo, in subordine, la prescrizione dell'avversa Parte_1
richiesta di manleva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, comma III c.c. atteso che,
a fronte di un accadimento dannoso risalente al mese di settembre del 2005 e di una prima richiesta di risarcimento danni risalente al 9.9.2010, il dott. Parte_1 aveva comunicato all'assicuratore l'esistenza del sinistro solo con la chiamata in causa perfezionatasi il 30.5.2013, quando l'ipotetico diritto alla manleva era già prescritto per decorso del termine biennale di cui alla citata norma.
Autorizzate la chiamata in causa di terzi avanzata separatamente da entrambi i convenuti, rigettati i mezzi di prova orale articolati sia dell'attrice Pt_2
che dal convenuto dott. , ammessa CTU medico-legale
[...] Parte_1 all'esito, con sentenza resa ex art 281 sexies cpc pubblicata il 27.11.2017 il
Tribunale di Napoli, VIII Sez. Civile, così provvedeva:
“1. Dichiara la contumacia della chiamata in causa società Controparte_7
[...]
2. in accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione causale dell'evento dannoso indicato e Controparte_22 descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
3. condanna, per l'effetto, i convenuti in persona Controparte_1 dell'amministratore delegato ed il dott. al pagamento, in solido tra loro Parte_1 ed in favore dell'attrice sig.ra della somma di € 22.786, 53 (euro Parte_2 ventiduemilasettecentottantasei/53), a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettiva corresponsione;
4. condanna i convenuti in persona Controparte_1 dell'amministratore delegato e l.r.p.t. in epigrafe ed il dott. al Parte_1 pagamento, in solido tra loro in favore di delle spese del presente Parte_2
8 giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 7.600,00 (euro settemilaseicento/00=, di cui € 1.700,00 ( euro millesettecento/00) per spese vive ed € 5.9000,00 ( euro cinquemilanovecento/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e cassa Previdenza Avvocati come per legge;
5. dispone la distrazione delle spese di lite come sopra liquidate, in favore degli avv.ti
Maria Emilia Papa e Salvatore Cimmino, nonché del dott. Giuseppe Coppola (praticante avvocato abilitato), difensori dell'attrice sig.ra dichiaratisi anticipatari;
Parte_2
6. pone definitivamente a carico dei convenuti e del Controparte_1 dott. il pagamento, in solido tra loro, delle spese relative alla Parte_1
Consulenza tecnica d'ufficio, giù liquidate in atti, per l'importo complessivo di € 1.473,53
(euro mille quattrocento settantatré/53), oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale come per legge, provvisoriamente poste a carico dell'attrice sig.ra Pt_2
[...]
7. in accoglimento della domanda riconvenzionale di rivalsa proposta dalla
[...] nei confronti del dott. , lo condanna a tenere Controparte_1 Parte_1 indenne la predetta in persona dell'amministratore Controparte_1 delegato e legale rapp.te pro tempore come indicato in epigrafe, dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore dell'attrice Parte_2 alla stregua dei precedenti capoversi del presente dispositivo (incluse le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio), subordinatamente all'avvenuta effettiva ed integrale corresponsione delle stesse da parte della predetta struttura sanitaria convenuta;
8. in accoglimento della domanda di rivalsa proposta dalle chiamate in causa società
e nei Controparte_23 Controparte_13 confronti del dott. lo condanna a tenere indenne ciascuna delle predette Parte_1 società chiamate in causa, in persona del rispettivo procuratore speciale o legale rappresentante pro tempore come indicati in epigrafe, dal pagamento di tutte le somme che esse sono tenute a corrispondere, in favore dell'attrice sig.ra , alla Parte_2 stregua dei precedenti capoversi del presente dispositivo (incluse le spese di lite e di
Consulenza Tecnica d'Ufficio), subordinatamente all'avvenuta effettiva ed integrale corresponsione da parte delle società e Controparte_23
Controparte_24
9 9) rigetta la domanda di garanzia impropria proposta dal dott. Parte_1 nei confronti della chiamata in causa (già Controparte_25
“ ); Controparte_26
10) condanna le chiamate in causa società Controparte_26
e Controparte_23 Controparte_24 ciascuna in persona del rispettivo procuratore speciale o legale rappresentante pro tempore come indicati in epigrafe, al pagamento, in solido tra loro ed in favore della convenuta in persona dell'amministratore Controparte_27 delegato e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, delle spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in €. 6.700,00 (euro seimilasettecento/00), di cui €. 800,00 (euro ottocento/00) per spese vive ed €. 5.900,00
(euro cinquemilanovecento/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
11) dichiara interamente compensate, tra la Controparte_27 ed il dott. , nonché tra quest'ultimo e le chiamate in causa
[...] Parte_1 società (già “ .”), Controparte_19 Controparte_7 [...] ed le spese del presente giudizio”. Controparte_28 Controparte_13
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo p.e.c. il 28.5.2018 il dott. proponeva Parte_1
appello avverso la prefata sentenza chiedendone la riforma per i seguenti motivi :
1) erronea applicazione e violazione degli articoli 40, 41 cp, art. 2697 cc con riguardo alla prova del nesso eziologico per travisamento dei dati probatori, vizio di motivazione illogicità e manifesta incoerenza della motivazione;
2) omessa valutazione del consenso informato con riferimento ai controlli e terapie post- operatori, alla necessità di nuovi interventi riparativi, alla rinuncia a qualsiasi forma di rivalsa in caso di intervento di terzi;
3) erronea esclusione delle richieste di manleva in violazione della legge e motivazione in parte incoerente ed omessa.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3020/2018 si costituiva in giudizio Pt_2 la quale eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità
[...]
10 dell'appello, concludendo per il suo integrale rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva la casa di cura la quale, preso atto Controparte_1 dell'accoglimento parziale della domanda proposta dall'attrice in primo grado, proponeva appello incidentale condizionato affinché, laddove l'appellata Pt_2
avesse chiesto incidentalmente la riforma dell'impugnata sentenza, fosse
[...]
manlevata dal pagamento di qualsivoglia ulteriore somma eventualmente riconosciuta a suo carico.
Si costituiva l' la quale eccepiva la manifesta infondatezza della Controparte_3
censura proposta dall'appellante per la riforma del capo di sentenza che ha rigettato la garanzia, alla luce della intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.
Dichiarata la contumacia della e della Controparte_14 Controparte_13
dopo una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni si perveniva
[...] all'udienza del 23.02.2024 all'esito della quale, con ordinanza del 04.03.2024, il
Giudice riserva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 28.5.2018, a fronte della sentenza n. 11686/2017, non notificata, pubblicata il 27.11.2017, nel rispetto del termine previsto dall'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei singoli
MOTIVI DI APPELLO con il primo l'appellante censura la sentenza per erronea applicazione e violazione degli artt. 40 – 41 c.p. – 2697 c.c. in relazione al principio di causalità, all'onere probatorio ed alla pedissequa acritica adesione alla CTU senza scrutinare se parte attrice avesse, o meno, assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari ed i danni patrimoniali che in primo grado
11 assumeva di aver subito.
Evidenziava l'erronea decisione del primo giudice in ordine alla asserita mancanza di costituzione di esso riguardo i fatti costitutivi della Parte_1
pretesa risarcitoria ritenuti dal Tribunale allegati pacificamente da parte attorea (pag. 7 sentenza gravata), il travisamento probatorio con riferimento alle contestazioni sulla documentazione della comparsa di costituzione in primo grado punto 2° asseritamente mancanti quando, al contrario, il convenuto oltre ad impugnare la dinamica dell'intervento proponeva una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti proprio alla luce dei documenti che contrastavano energicamente la prova dell'assunto che con la memoria 183 com. VI cpc;
ribadiva l'impugnazione dei documenti e, nello specifico l'assenza di conformità agli originali nonché la mancanza di numero 2 pagine per ogni cartella clinica dell'ospedale San Gennaro e della clinica Santa Patrizia.
Il motivo è infondato oltre che inammissibile per violazione dell'art 345 cpc.
Invero, quanto alla censurata applicazione del principio di non contestazione, al punto n. 7 della sentenza gravata si legge” (…) tali elementi circostanziali, oltre ad essere ampiamente comprovati alla stregua della documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla difesa dell'attrice [cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dai numeri “ 1.1.”,
2.2.”, 3.3.”, 4.4.”, 5.5.”, 6.6.”,7.7.”, 8.8.” e 9 ” prodotti in allegato alla memoria istruttoria depositata in Cancelleria in data 7 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2), cod. proc. civ.] e dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, non hanno formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera dei convenuti e sono da ritenersi provati ai sensi dell'art. 115, comma primo, cod. proc. civ., come modificato mediante l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Ora, contrariamente a quanto affermato in appello è generica la contestazione del dott. contenuta nella comparsa di costituzione e risposta (pagina 6) Parte_1 laddove si legge: “il comparente impugnò estensivamente il contenuto della narrativa in fatto in quanto non corrispondente al vero e a tratti a contenuto diffamatorio per quanto si dirà a seguire e secondo quanto sarà ampiamente dimostrato nel corso del giudizio. Sulla ricostruzione del fatto l'appellato evidenzia(va) che la signora in data Parte_2
12 09/09/2005 si sottoponeva presso la clinica Santa Patrizia ad intervento chirurgico di resezione sotto mucosa del setto nasale, rinoplastica. L'intervento era necessario a causa delle problematiche lamentate dalla ed evidenziate in sede di controllo Parte_2 specialistico all'esito del quale era stata diagnosticata una deviazione del setto nasale e venne concordato l'intervento per la risoluzione di problematiche di respirazione e per esplicite esigenze di tipo estetico formulata espressamente dall'attrice.
Contrariamente a quanto riportato nell'atto di citazione, secondo quanto è facilmente evincibile per tabulas, alla cartella clinica è allegato sia un modulo di informazione e consenso all'atto medico, esaustivo e completo sia la dichiarazione di consenso informato rilasciata al dottor . Entrambi i moduli sono sottoscritti dalla signora CP_11 Parte_2
Con pari precisione e puntualità è allegato alla cartella clinica la scheda
[...] anestesiologica anch'essa debitamente adottata e sottoscritta dalla paziente.
Tale documentazione smentisce l'erronea indicazione contenuta nella narrativa di controparte che inopinatamente riferisce di comportamenti privi di diligenza qualificata ai sensi dell'articolo 1776 cc. A seguire si contesta l'elaborato peritale di parte del professor ed il parere ivi espresso che non tiene conto del corretto rigore proprio della prassi Per_3 metodologica medico legale che necessita di una valutazione ex ante degli eventi e non ex post, in particolare in merito alla criteriologia che si segue nella valutazione del nesso di causalità materiale tra una presunta condotta erronea ed un evento dannoso.
Presso la clinica Santa Patrizia furono effettuati tutti gli esami necessari e propedeutici all'intervento programmato. Alcuna responsabilità può essere attribuita al comparente riguardo alle conseguenze sopportate dall'attrice.
Giova nuovamente evidenziare che la signora fu ampiamente informata sul tipo Parte_2 di intervento, sulle complicanze, sulle conseguenze, sulla possibilità che il risultato potesse non corrispondere alle sue aspettative. Appaiono del tutto infondate le conclusioni cui è pervenuto il consulente di parte attrice a carico del dottor . L'intervento CP_11 chirurgico del dottor fu eseguito a regola d'arte con perizia e diligenza CP_11 professionale (…)
Egualmente la contestazione è del tutto generica sia nelle memorie ex art 183 terzo com. cpc che nella memoria di discussione per l'udienza fissata ex art 281 sexies cpc ove, oltre a quanto sopra riportato, si legge che “a seguito dell'intervento e della
13 dimissione presso la Clinica Santa Patrizia il 10/09/2005, si recava Parte_2 presso lo studio del Dott. lamentando il persistere di problematiche respiratorie Parte_1 ed estetiche. Il Dott. ribadiva all'istante che per poter godere delle funzioni e Parte_1 dell'aspetto definitivo del naso operato, avrebbe dovuto attendere tra i 6 e i 12 mesi, successivi all'intervento quando, completata l'eliminazione dell'edema (gonfiore) e posta in essere una corretta rieducazione respiratoria, si sarebbe potuto procedere ad una valutazione oggettiva ed eventualmente solo in questo caso, valutare la necessità di apportare o meno delle modifiche correttive al primo intervento.
A seguito dell'indicata visita di controllo, il convenuto riscontrava sull'istante un'infezione tipica di tali interventi e le prescriveva trattamento antibiotico, risolutivo dell'infezione, ma del tutto ininfluente rispetto al conseguimento del risultato finale ancora non prefigurabile per quanto già specificato, ottemperando correttamente all'obbligazione assistenziale dagnostico-terapeutica come dovuta. Appare opportuno evidenziare che l'attrice era pienamente a conoscenza della circostanza che, in taluni casi, non è sempre possibile ottenere una completa correzione della deviazione del setto nasale per la particolare struttura e natura della cartilagine e, per lo stesso motivo, è possibile un ritorno ad una parziale recidiva della deviazione stessa”.
Ciò posto, secondo questo Collegio il Tribunale ha fatto buon governo del principio di non contestazione atteso che in genere “nell'ambito del processo civile, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra parte ha a sua volta l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, altrimenti, in mancanza di contestazione, il fatto viene ritenuto pacifico”. In tale prospettiva, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2 ante riforma Cartabia, il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda che, ove la parte si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica, debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova atteso che la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice che deve ritenere provati i fatti non contestati.
Ne segue che le contestazioni, così come le allegazioni, sono soggette alle preclusioni implicite ed esplicite previste dal rito civile che scandiscono i tempi del
14 procedimento e che rendono irreversibili le conseguenze della non contestazione.
È altresì infondata la censura relativa all'omessa prova di parte attorea circa l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento.
Invero, il Giudice di prime cure ha ritenuto che parte attorea avesse provato:
a) la sussistenza del nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del “ più probabile che non ” (cfr., sentenza pag. 10- 11 sub 12-18);
b) i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata alla luce della CTU (cfr., in particolare, le pagg. 18 e 19) e della documentazione depositata, dalle quali è emersa l'inadeguatezza della condotta chirurgica del professionista sanitario convenuto, consistita (..) in una insufficiente correzione della deviazione del setto nasale ed in un'eccessiva asportazione di tessuto cartilagineo che determinarono un imperfetto modellamento estetico ed un aggravamento della funzione respiratoria nasale (cfr. CTU pagg. 18 19).
A tale conclusione si perviene confrontando quanto risulta da un lato:
1- a) dalla diagnosi riportata nella cartella clinica di “resezione sotto CP_17 mucosa del setto nasale, rimodellamento della punta, gibbotomia ed osteotomie, controllo emostasi, contenzione esterna con placche in alluminio e tamponamento delle fosse nasali con Merocel” ovvero una rinosettoplastica funzionale volta al contemporaneo miglioramento della funzione respiratoria e degli inestetismi nasali;
b) dalla TC del massiccio facciale eseguita il 16/12/2008 che evidenzia “un atteggiamento scoliotico ad S italica del setto nasale più evidente a sinistra nonché una ipertrofia della mucosa di rivestimento dei turbinati appena prevalente a destra”;
c) dalla visita O.R.L. del 23 marzo 2009 presso la casa di cura di San CP_29
Giuseppe Vesuviano che rileva “una cresta bassa del setto a sinistra con rinopatia vasomotoria e collasso alare a sinistra”;
d) dalla visita O.R.L. del 23/04/2009 presso lo studio della dottoressa Per_4
che ha certificato una rinosinusite subacuta con ipertrofia dei turbinati inferiori;
[...] dall'altro:
2) dall'esame obiettivo eseguito all'atto del ricovero presso il presidio ospedaliero
15 San Gennaro di Napoli nel settembre del 2009 ove si riscontrava “una deviazione ad
S italica della piramide nasale con punta simmetrica e minus della regione all'area destra che si accentua nell'ispirazione confermando un'anomalia anche della ragione valvolare omolaterale;
stenosi della fossa nasale sinistra per deviazioni multiple settali;
modifica, ipertrofia dei turbinati inferiori tale che la paziente il 16/09/2009 veniva sottoposta a revisione di settoplastica e turbinoplastica (cfr. cartella clinica in atti).
Dal confronto della sopra citata documentazione risulta che il 09/09/2105 presso la casa di cura Santa Patrizia la sig.ra fu sottoposta ad una Parte_2 rinosettoplastica con finalità funzionali ed estetiche mentre il 16/09/2009 presso il P.O
San Gennaro fu eseguito una turbinoplastica ed una revisione di settoplastica (limitata alla correzione della residua deviazione settale).
Quanto riscontrato obiettivamente dal CTU è l'esito degli interventi chirurgici del
2005 e del 2009 mentre la conformazione delle ali del naso deve essere considerata un esito esclusivamente riferibile al primo intervento.
Conclude il CTU che nel primo trattamento del 2005 presso la clinica Santa
Patrizia la correzione della deviazione del setto fu a tal punto insufficiente da richiedere una revisione di settoplastica e determinò un aggravamento della disfunzione respiratoria nasale quale esito dell'imperfetto modellamento estetico della punta dovuto al plausibile ed altamente probabile eccesso di asportazione di tessuto cartilagineo che provocò un collasso alare ad oggi immutato. (CTU pag. 13)
Né può dirsi che il difetto alare preesistesse all'operazione del settembre 2005 atteso che dall'esame obiettivo eseguito prima dell'intervento 09/09/2005 la paziente risultava affetta esclusivamente da una “deviazione del setto nasale e da un gibbo osteo cartilagineo del dorso”
L'ausiliario ha inoltre evidenziato che il 16/09/2009 furono praticate soltanto una turbinoplastica e una revisione di settoplastica NON una revisione completa degli esiti della precedente rinoplastica atteso che furono ridotti volumetricamente i turbinati inferiori e corretta la residua deviazione del setto senza correggere gli inestetismi nasali e le disfunzioni respiratorie legate al collasso delle ali nasali che pure era stato rilevato all'esame preoperatorio (cfr. pag. 12).
Secondo la scienza medica l'intervento di settoplastica e di turbinoplastica sono 16 finalizzati esclusivamente alla correzione funzionale della respirazione nasale che si ottiene asportando o correggendo le convessità che aggettano nel lume della fossa nasale riducendo volumetricamente i turbinati al fine di ottenere una soddisfacente o migliore canalizzazione. La settoplastica e la turbinotomia se correttamente eseguite non possono modificare la fisionomia del paziente.
La rinoplastica è un trattamento volto prevalentemente alla correzione degli inestetismi nasali (nel nostro caso gibbotomia, modellamento della punta) con possibili e concomitanti finalità di miglioramento della funzionalità respiratoria delle prime vie aeree.
La rinosettoplastica è la combinazione delle due tecniche chirurgiche sopra descritte.
Per quanto fin qui evidenziato secondo il CTU (anche in risposta a tutte le osservazioni e contestazioni mosse dai consulenti di parte cfr. da pag. 22 a pag. 31 della relazione) l'intervento chirurgico del 2005 ha cagionato all'appellata
[...]
: 1) l'inestetismo della punta del naso per collasso delle cartilagini alari di Parte_2
entità medio-lieve; 2) la disfunzione respiratoria moderata determinata dall'attrazione mediale delle ali durante gli atti respiratori.
La responsabilità professionale del dott. e della Parte_1 Controparte_17
merita di essere confermata.
[...]
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove ha omesso di valutare l'esistenza del consenso informato con riguardo ai controlli ed alle terapie post-operatorie ed eventuali interventi riparativi nonché la espressa dichiarazione con la quale l'attrice aveva rinunciato a qualsiasi forma di rivalsa nei confronti del dott. nel Parte_1 caso di successivi interventi eseguiti da altro operatore.
Il motivo è privo di pregio.
Invero secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008, sub. n. 4 del "Considerato in diritto") il consenso informato, che è espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2 Cost., 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che "la libertà 17 personale è inviolabile" e che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
Ebbene, il diritto all'autodeterminazione è, diverso dal diritto alla salute (Cass., n.
10741/2009 e Cass., n. 18513/2007).
La diversità è data dal fatto che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica venga inadeguatamente eseguita (come nel caso di specie).
La lesione del diritto all'autodeterminazione non comporta necessariamente la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo.
Quanto al caso di specie il consenso prestato dal paziente è irrilevante poiché la lesione della salute è ricollegata causalmente alla colposa condotta del medico nell'esecuzione della prestazione terapeutica, inesattamente adempiuta dopo la diagnosi.
Quanto poi all'esonero di responsabilità invocata dal dott. (cd rinuncia Parte_1
alla rivalsa in suo danno) essa trova applicazione soltanto qualora la condotta di un terzo operatore possa qualificarsi quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione. (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/07/2022, n.21563).
Diversamente configurerebbe una clausola vessatoria ex art 1342 cc.
Pertanto, onde accertare il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 c.c. trova applicazione il principio della "conditio sine qua non" temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli art. 40 e 41 c.p., tale che quando l'evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato. Qualora invece la causa sopravvenuta
18 sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento (cfr. Cass. Civ.,
n. 19180 del 2018).
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di manleva formulata nei confronti dell'Assicuratore, senza considerare che la raccomandata con la quale il medesimo è stato messo in mora dalla non era mai pervenuta alla sua conoscenza perché Parte_2 consegnata alla figlia minore di 14 anni.
Il motivo è infondato.
Invero, come esattamente evidenziato dal Tribunale, nel caso di specie non si controverte del procedimento di notificazione di atti giudiziari (artt. 139 e ss cpc) che si perfeziona con la ricezione, mediante consegna, da parte dell'addetto al recapito, della lettera raccomandata a persona rinvenuta all'indirizzo esatto del destinatario, con esso convivente o comunque avente con lui una relazione tale da giustificare la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del medesimo con l'ulteriore adempimento della verifica dell'idoneità della persona che cura il ritiro del plico (capace e maggiore di anni 14) ed apponga la firma sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. Cassazione civile , sez. III , 20/06/2022 ,
n. 19824).
Trattasi invece della consegna di missive presso il domicilio del destinatario.
Pertanto, condividendo pienamente l'opinione del Tribunale la Corte ritiene che, nel caso in esame, trovi applicazione l'art. 38, com. 2 DPR 29 maggio 1982, n. 655
[e “Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)”] secondo cui (il recapito della corrispondenza presso il domicilio si perfeziona con la consegna del plico a persone di famiglia dei destinatari col medesimo conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti. È fatta eccezione per le corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione “a lui solo” od altra equivalente, 19 nel quale caso non possono essere consegnate a terzi.”. In questa seconda ipotesi la normativa omette il riferimento alla preliminare verifica alla capacità maggiore età del consegnatario.
Prosegue il Tribunale “ la giurisprudenza di legittimità e di merito non hanno mancato di chiarire come la presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., di un atto recettizio in forma scritta (e, dunque, anche di una costituzione in mora) operi per il solo fatto oggettivo dell'arrivo di questo all'indirizzo del destinatario, in quanto non è necessario che il mittente ne provi la ricezione da parte del medesimo o di persona autorizzata a riceverlo ai sensi dell'art. 37 (o 38) del Regolamento di Esecuzione del Codice
Postale (cfr. sentenza pag. 19 sub 43).
La mancata proposizione di appello incidentale da parte di ha Parte_2
comportato il mancato avveramento della condizione apposta all'appello incidentale della che rimane assorbito. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico di e Parte_1 liquidate in favore degli appellati costituiti Parte_2 Controparte_1
ed in persona del l.r.p.t. che liquida
[...] Controparte_19
per ciascuno di loro in € 6946,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Non si rinvengono gli estremi soggettivi per applicare la fattispecie della responsabilità processuale aggravata prevista dall'art 96 com. 3 cpc a carico dell'appellante . Parte_1
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 11686/2017 del Tribunale di Napoli, VIII Sez. Civile, non notificata, pubblicata il
27.11.2017, così provvede:
1) rigetta l'appello;
20 2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato introdotto dalla
[...]
in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
3) condanna a rifondere le spese di lite in favore degli Parte_1 appellati costituiti ed Parte_2 Controparte_1
in persona dei rispettivi l.r.p.t. che liquida per Controparte_19
ciascuno di loro in € 6946,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
4) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19/12/2024
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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