Articolo 488 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 487Articolo 489
Versione
6 maggio 1952
Art. 488.
(Prefissione di termine all'armatore)


Il proprietario della nave ed ogni altro coobligato o responsabile in garanzia di debiti dell'armatore, quando siano escussi da un creditore assoggettabile a limitazione, possono chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l'armatore dichiari se intende avvalersi del beneficio della limitazione.
L'armatore che abbia lasciato trascorrere inutilmente questo termine non puo' piu' opporre il beneficio della limitazione al richiedente che agisce in via di regresso.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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