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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4687/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), in persona del l.r.p.t., rapp.tata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Serena Gigante ( ) e Vincenzo Vollero C.F._1
( , come da procura in calce all'atto di citazione in C.F._2
riassunzione, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Michelangelo
n. 85/B.
APPELLANTE riassumente
E
( , rapp.tata e difesa, dall' avv. NT C.F._3
Nino Scripelliti ( e dall'avv. Mario Mariano C.F._4
( ) disgiuntamente tra loro, come da procura in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione in riassunzione, con i quali elett.te dom.lia in Napoli, via del Rione Sirignano, n. 7.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Pag. 1 a 15 Per l'appellante: A) Sentirsi accertare e dichiarare che per gli immobili int. n. 2 e n.
3 nessuna mora esisteva per esservi stato pagamento dei canoni indicati come omessi da controparte;
B) sentirsi condannare alla restituzione della cauzione di £
600.000 oltre interessi per l'immobile int. 3.; C) sentirsi condannare alla restituzione della cauzione di £ 3.400.00 oltre interessi per l'int. 2, detratto quanto già statuito in primo grado;
D) sentirsi condannare a restituire la somma di £ 49.000.000 di cui alla scrittura ''situazione riepilogativa" oltre interessi dal settembre 2002; E) sentir dichiarare la risoluzione del contratto per l'int. 2 e 3 per inadempimento grave della locatrice, con condanna della stessa al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale, come determinata dalla L. 392/78; F) sentirsi condannare al pagamento delle spese di primo grado;
G) sentirsi condannare al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Per l'appellata/appellante incidentale: - rigettare l'appello principale promosso dalla nei confronti della Sentenza del Tribunale di Napoli n. 8963 del Pt_1
2011 perché infondato in fatto e in diritto;
- accogliere, per contro l'appello incidentale e, di conseguenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado: 1) accertare l'inadempimento della Parte_1
per il mancato pagamento dei canoni durante il periodo successivo alla riconsegna degli immobili e fino allo scadere del termine di preavviso come accertati gli uni e gli altri nella sentenza stessa;
2) accertare l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione ovvero pronunciare la risoluzione dei contratti stessi ai sensi degli artt. 1453 e segg. c.c.; 3) condannare la al pagamento dei Parte_1
canoni rimasti insoluti, con interessi e rivalutazione ovvero del saldo attivo a favore della locatrice risultante all'esito della compensazione con il credito della conduttrice;
- condannare al pagamento delle spese dei precedenti gradi di Parte_1
giudizio e del giudizio di Cassazione, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pag. 2 a 15 §.
1. Il presente giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione origina dal ricorso proposto da -proprietaria e locatrice, insieme al padre NT
, defunto il 26.04.2001, degli appartamenti siti in Pozzuoli, Via Miliscola, 2° Per_1
traversa, civico n. 2 interni 2, 3, 5 e civico n. 12, int. 3-, nei confronti della conduttrice affinché previo accertamento dell'inadempimento di Parte_1
quest'ultima nel pagamento dei canoni di locazione, fosse dichiarata la risoluzione dei contratti di locazione, relativi agli immobili sopra indicati, con conseguente condanna al rilascio, oltreché al pagamento dei canoni, rimasti insoluti e maturandi sino alla restituzione degli immobili.
1.1. La locatrice lamentò che la con raccomandata del 25 ottobre Parte_1
2000 aveva receduto dal contratto di locazione per gli immobili dei civici n. 2 int.
5 e n. 12 int. 3, non corrispondendo l'indennità di preavviso, pari rispettivamente a £.
4.080.000 e £. 2.465.000, pretendendo di scomputare, dai canoni dovuti per la mensilità di febbraio 2001 per gli appartamenti di cui al civico n. 2, interni 2 e
3, il deposito cauzionale per l'appartamento di cui al civico n. 12 int. 3, pari a £.
2.400.000, che in realtà ella sosteneva non essere mai stato corrisposto dalla
. Parte_1
1.2. Costituitasi, la conduttrice chiese il rigetto delle domande della Parte_1
locatrice ed, in via riconvenzionale, chiese l'accertamento della compensazione legale tra il credito preteso i per canoni e il proprio credito, vantato per la restituzione dei depositi cauzionali, pari a £.
2.500.000 per l'appartamento di cui al civico 2 int. 5 e in £.
2.400.000 per l'appartamento di cui al civico 12 int.
3 - con pagamento del residuo. Chiese altresì il pagamento della somma di £. 49.000.000, dovuta quanto a £. 29.180.000, a titolo di rimborso per lavori eseguiti negli immobili oggetto della locazione e, quanto a £. 20.000.000 per rimborso dei canoni pagati anticipatamente al padre di , , NT P_
il quale si era obbligato a restituire tali somme in n. 5 rate mensili, rimaste però insolute, sottoscrivendo un documento denominato “situazione riepilogativa”, privo di data, per la complessiva somma di £. 49.180.000. Pag. 3 a 15 disconobbe la sottoscrizione del proprio padre, apposta a NT
tale documento, ma il giudizio di verificazione ne accertò l'autenticità e il successivo giudizio di querela di falso, proposto incidentalmente dalla , CP_1
fu rigettato per mancanza di prova. Nelle more di tale giudizio incidentale di falso la propose ricorso per la risoluzione dei contratti di locazione, per Parte_1
inadempimento della locatrice con condanna della stessa al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale. Tramutato il rito, i due giudizi furono riuniti.
1.3. All'esito il tribunale con sentenza n. 8963/2011 così decise “in parziale accoglimento della domanda principale proposta da NT
accerta come dovuti due canoni relativi all'immobile sito in Pozzuoli alla II Traversa
Miliscola n° 12 interno n° 3 e pronuncia la compensazione tra tale importo e quello di € 1.239,50 (pari a lire 2.400.000), chiesti in restituzione da parte della Pt_1
a titolo di deposito cauzionale. In parziale accoglimento della riconvenzionale
[...]
proposta da in persona del legale rappresentante p.t. condanna Parte_1
a restituire alla in persona del legale rapp. p.t. NT Parte_1
l'importo di € 1.291,20 (corrispondenti a Lire 2.500.000) oltre interessi dalla consegna (15/7/1995), nonché dell'importo di € 826,40 (corrispondente a lire
1.600.000), oltre interessi dalla consegna (13.1.1987). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite e pone definitivamente a carico di
[...]
per intero le spese di c.t.u. come liquidate dal collegio al perito CP_1
calligrafico nominato nel procedimento incidentale di querela di falso”.
§.
2. Avverso la decisone del tribunale ha proposto appello la Parte_1
chiedendo che fosse accertato l'avvenuto pagamento dei canoni per gli immobili int. 2 civ. 2 e int. 3 civ. 12; che la locatrice s.r.l. fosse condannata alla restituzione della cauzione di £ 600.000 oltre interessi per l'immobile int. 3 ed alla restituzione della cauzione di £ 3.400.000 oltre interessi per l'int. 2, detratto quanto già statuito in primo grado. Chiese altresì che la locatrice fosse condannata a restituire la somma di £ 49.000.000, di cui alla scrittura senza data, denominata Pag. 4 a 15 “situazione riepilogativa 2002”, oltre interessi e che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per l'int. 2 e 3 per inadempimento grave della locatrice, con condanna della stessa al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale.
2.1. Costituitasi, chiese il rigetto dell'appello e, in via Controparte_3
incidentale, chiese l'accertamento dell'inadempimento dell' per Parte_1
omesso pagamento dei canoni relativi al periodo successivo alla riconsegna degli immobili e fino allo scadere del termine di preavviso, nonché l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione e la condanna della al pagamento della residua differenza all'esito della compensazione Parte_1
tra i canoni dovuti con il credito di £ 1.600.000, relativo al deposito cauzionale per la locazione dell'appartamento del civ n. 2, int. 2.
Quanto al debito riconosciuto con la scrittura riepilogativa ne contestò la veridicità e l'opponibilità a sé, alla luce della clausola nr. 4 dei contratti di locazione, evidenziando altresì che il proprio padre disponeva di ingenti liquidità che non giustificavano la richiesta di un prestito personale.
2.3. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 14.03.2017, n. 1164/2017, accolse l'appello principale limitatamente al credito vantato da in Parte_1
virtù della scrittura di ricognizione di debito denominata “situazione riepilogativa” e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò
[...]
, quale erede di , al pagamento, in favore della NT P_
della complessiva somma di € 25.306,38 oltre interessi nella misura Parte_1
del saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.
§.
3. propose ricorso per Cassazione avverso la sentenza NT
d'appello lamentando, sotto tre diversi profili l'erronea valutazione ed interpretazione della clausola di cui all'art. 4 dei contratti di locazione in relazione alla scrittura di ricognizione di debito, relativamente ai lavori eseguiti dalla ed al mutuo concesso da a . Parte_1 Parte_1 P_
3.1. Al ricorso ha resistito la Parte_1
Pag. 5 a 15
3.2. La Corte di Cassazione accolse il primo motivo di ricorso e dichiarò assorbiti gli altri, cassò la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla Corte
d'Appello di Napoli, in diversa composizione.
La Corte affermò che “La Corte d'Appello erra nel ritenere marginali i contratti, con particolare riguardo alla menzionata clausola contenuta nell'art. 4, che sono invece, oltre che indicati e riportati in ricorso, chiarissimi nel loro contenuto ed erra nel ritenere che i contratti medesimi fossero di “ardua reperibilità”. Il deposito dei contratti di locazione, contenenti la clausola di cui all'art. 4, risulta invero certificato dal visto rilasciato, in data 9/1/2002-5/11/2002, dal Cancelliere della sezione di Pozzuoli del Tribunale di Napoli ed apposto in calce al foliario del fascicolo di parte attrice allegato al ricorso ex art. 447 bis c.c. depositato in data
9/1/2002. La clausola dunque esisteva ed era facilmente reperibile sicché la Corte di merito non poteva esimersi dall'esaminare il suo contenuto, necessario anche ai fini dell'individuazione dell'esistenza o meno di una causa giustificatrice del riconoscimento di debito. E, quindi, da ciò deriva l'evidente fondatezza del motivo”.
§.
4. ha riassunto la causa chiedendo, in ossequio al principio Parte_1
espresso dalla Suprema Corte che, pur tenendo conto della previsione di cui all'art. 4 dei contratti di locazione, la Corte d'Appello, in accoglimento del relativo motivo di gravame, condanni alla restituzione della NT
somma di £ 49.000.000 di cui alla scrittura ''situazione riepilogativa" oltre interessi dal settembre 2002.
4.1. Sostiene che dalla scrittura in questione risulta che la previsione di cui all' art. 4 dei contratti locazione non possa in ogni caso ritenersi prevalente rispetto alla scrittura stessa, trattandosi di somme che la aveva “anticipato” “per Parte_1
conto” di . Afferma che la giustificazione del riconoscimento del P_
debito risiede nell'accordo tra e la con il quale il P_ Parte_1
locatore ha delegato il conduttore a pagare, per suo conto, le somme necessarie per
l'esecuzione dei lavori, per rendere l'immobile idoneo all'attività per la quale è stato locato. Pag. 6 a 15 In ogni caso ritiene che la scrittura privata in questione costituisce, senza dubbio, rinuncia, da parte del locatore, alla clausola di cui all'art. 4 contenuta nei contratti di locazione precedentemente stipulati.
In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga prevalente la clausola di cui all'art. 4, chiede che venga condannata al pagamento Controparte_3
della minor somma di € 10.329,13 (£ 20 milioni), in quanto il riconoscimento di tale parte di debito trova la propria, diversa, causa giustificatrice nell'erogazione del prestito non restituito.
4.2. Costituitasi, premette che si tratta di un rinvio Controparte_3
prosecutorio e che l'unico principio cui deve uniformarsi la Corte d'Appello è quello secondo cui la clausola nr. 4 dei contratti di locazione deve essere esaminata ai fini della valutazione dell'esistenza della causa giustificatrice del debito, atteso che tale clausola ne esclude l'esistenza, pertanto, chiede il totale rigetto dell'appello proposto da e, in accoglimento del proprio Parte_1
originario appello incidentale, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto, nella lettera del 28.02.2001, con cui dava conto Pt_1
del rilascio dell'immobile, la rinuncia della locatrice alla percezione dei canoni per il periodo di preavviso con riferimento all'appartamento di cui al civico 2 int. 5, ed ha condannato dunque la locatrice a restituire a il deposito CP_1 Pt_1
cauzionale versato di £. 2.500.000.
§.
5. La Corte all'udienza dell'08.05.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, con ordinanza del 19.05.2025 ha assunto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
5.1. Preliminarmente, in relazione alla evidenziata, da parte di _3
, natura prosecutoria di questo giudizio di rinvio, va chiarito che, come
[...]
ha di recente ribadito la Suprema Corte, “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di Pag. 7 a 15 merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. 12065/2024).
In sostanza l'oggetto del giudizio di rinvio è limitato ai soli capi impugnati con ricorso per cassazione che siano poi stati riformati ed ai capi non impugnati ma che siano legati a quelli riformati da nesso di pregiudizialità-dipendenza, mentre per i capi non impugnati con ricorso per cassazione ed autonomi rispetto a quelli impugnati e riformati si forma il giudicato.
Va infatti considerato che L'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione separata quando questa sia stata rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dalla eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti. (cfr. Cass. 5550/2021). Da tale principio espresso dalla Suprema Corte, si evince, a contrario, che i capi di sentenza non impugnati ed autonomi, per i quali non vi sia un nesso di pregiudizialità-dipendenza con quelli impugnati e riformati, non subiscono l'effetto espansivo della riforma della sentenza ai sensi dell'art. 336 c.p.c., sicchè su tali capi si forma il giudicato.
6.1. Da quanto detto in via di principio, discende che nel caso in esame, essendo stato impugnato con ricorso per cassazione da parte della il solo capo CP_1
della sentenza di appello relativo alla sua condanna al pagamento delle somme di
Lire 13.500.000 e Lire 15.680.00, risultanti dalla scrittura denominata
“situazione riepilogativa”, relativamente ai lavori eseguiti presso gli immobili di proprietà della locatrice, ed avendo la riforma, da parte della Corte di Cassazione, riguardato questo solo capo della sentenza di appello, per avere la Corte di
Appello omesso di valutare l'incidenza su tale scrittura dell'art. 4 dei contratti di Pag. 8 a 15 locazione, ne consegue che l'effetto di tale riforma riguarda esclusivamente le questioni relative alla condanna al pagamento della somma complessiva di €
25.306,38 per i lavori effettuati, ma non si estende a tutti gli altri capi della sentenza che non sono legati da pregiudizialità-dipendenza dal capo riformato e che non sono stati oggetto di ricorso per cassazione, con la conseguenza che detti capi autonomi sono passati in giudicato.
In definitiva il giudizio di rinvio resta limitato alla mera valutazione della scrittura denominata “situazione riepilogativa” circa l'impegno assunto da P_
al pagamento dei lavori ed all'incidenza sulla stessa dell'art. 4 dei contratti di locazione.
In particolare deve ritenersi passato in giudicato il capo di sentenza di primo grado relativo alla condanna al pagamento di Lire venti milioni per il prestito personale, riconosciuto da con la scrittura in esame, perché non P_
censurato con il ricorso per cassazione, nonché il capo che aveva riconosciuto, nella lettera del 28.02.2001, con cui dava conto del rilascio dell'immobile, Pt_1
la rinuncia della locatrice alla percezione dei canoni per il periodo di preavviso con riferimento all'appartamento di cui al civico 2 int. 5, ed ha condannato dunque la locatrice a restituire a il deposito cauzionale versato di £. CP_1 Pt_1
2.500.000, essendo stato dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello incidentale proposto dalla sulla questione e non avendo quest'ultima CP_1
proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia di inammissibilità, per cui la relativa statuizione della Corte di Appello con la sentenza rescindente è passata in giudicato e, pertanto, l'appello incidentale formulato dalla in questa CP_1
sede su tali questioni è inammissibile.
6.2. Ciò premesso, al fine di una migliore comprensione della questione sottoposta a questa Corte giova riportare i testi sia della scrittura denominata “situazione riepilogativa” che del richiamato art. 4, per meglio comprenderne la portata.
La scrittura si costituisce del seguente testo:
“Io sottoscritto fittuario degli immobili di Via II trav. Miliscola, 2, P_
Pag. 9 a 15 confermo e riconosco a debito e di voler pagare le somme anticipate per mio conto di £. 13.500.000 per lavori effettuati al civico 2, int. 2 e 3, facendoli diventare una sola unità immobiliare, giusta mia autorizzazione del 29.01.1991, £. 15.680.000 per
l'installazione di motoscala per disabili, visto che l voleva lasciare i locali. Pt_1
Un prestito di £. 20.000.000 da me ricevuto in cinque trance in contanti in conto locazioni, prestatomi per mie esigenze personali. Il totale delle somme anticipate e quelle prestatemi saranno da me pagate concordemente in cinque rate senza interessi iniziando dal mese di settembre 2002.”
L'art. 4 dei contratti di locazione recita: “Il conduttore sotto sua responsabilità dichiara a seguito di ogni debita verifica che il cespite de quo risulta perfettamente idoneo all'uso – cui destinato, e che lo stesso gli viene consegnato in perfette condizioni in ogni sua funzionalità; in queste condizioni si obbliga a riconsegnarlo.
Ogni modifica o addizione potrà essere eseguita solo se specificatamente autorizzata per scritto dai locatori;
fermo restando l'esclusione di qualunque relativa pretesa da parte del conduttore, che rimane, comunque obbligata alla rimessa in pristino”
6.3. Orbene, come giustamente ha affermato IA IN, nel giudizio di rinvio prosecutorio le parti assumono la medesima posizione originaria, con la conseguenza che il giudice del rinvio deve decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito.
Il tribunale aveva disatteso la domanda restitutoria del credito risultante dalla scrittura denominata “situazione riepilogativa 2002”, in quanto aveva ritenuto, ai fini che ancora rilevano, che non fossero dovute le somme, imputate ai lavori, in quanto non erano state autorizzate, poiché l'autorizzazione del 29/1/1991 era generica, non specificando analiticamente le opere autorizzate. Sicchè in relazione ai lavori per rendere comunicanti i due immobili, nonché a quelli relativi all'installazione di una motoscala, il tribunale aveva ritenuto che. in assenza di specifica preventiva autorizzazione, la domanda di restituzione non potesse essere accolta. Pag. 10 a 15 Il tribunale aveva, difatti, affermato che la preventiva autorizzazione ai lavori doveva sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specificasse la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione generica per categorie di opere.
La nell'originario atto di appello, aveva censurato la decisione del Parte_1
tribunale affermando che la scrittura valeva come ricognizione di debito e che, pertanto, alcun onere della prova a lui incombeva.
, nel costituirsi in appello, si era limitata a chiedere il NT
rigetto dell'appello relativo al pagamento delle somme discendenti dalla scrittura in esame, sicchè le nuove conclusioni rassegnate sulla questione nel giudizio di riassunzione, relativamente alla mancanza dell'indicazione del soggetto in favore del quale la dichiarazione contenuta nella scrittura è stata resa, sono inammissibili.
6.4. Chiarita la posizione delle parti, alla Corte non resta che riesaminare la portata della scrittura denominata “situazione riepilogativa 2002”, relativamente alle somme per lavori, riconosciute a debito, da parte di , alla luce P_
dell'impugnazione della e del principio enunciato dalla Corte di Parte_1
Cassazione.
Orbene la dichiarazione in esame costituisce pacificamente una ricognizione di debito e l'effetto derivante dal riconoscimento del debito è, ai sensi dell'art. 1988
c.c. quello dell'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero del creditore dalla prova del rapporto fondamentale da cui deriva il credito.
La ricognizione di debito, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa, perché il rapporto fondamentale deve sempre esistere, ma la sua esistenza, a seguito del riconoscimento compiuto dal debitore, è presunta iuris tantum, dando luogo ad una inversione dell'onere della prova. Pertanto, grava sul debitore la prova contraria dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
Pag. 11 a 15 Nel caso in esame si tratta di ricognizione di debito "titolata", in quanto il debitore, oltre a riconoscere l'esistenza del debito, ha indicato anche il rapporto giuridico da cui il debito è sorto ed in particolare ha affermato che si trattava di un'anticipazione di somme a lui fatta dal conduttore per l'esecuzione di lavori “per conto” di per l'unificazione degli interni nr. 2 e 3 ed autorizzati nel Parte_2
2001, nonché per l'esecuzione di una motoscala.
Questo tipo di ricognizione, a differenza di quella pura, ha un valore probatorio maggiore perché esonera il creditore dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale, trasferendo invece sul debitore la responsabilità di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto. “Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto” (cfr. Cass. 10574/2007)
Nel caso in esame il tribunale, quanto al debito per i lavori, aveva ritenuto che il rapporto non fosse mai sorto, per inidoneità della indicata autorizzazione del
2001, rilasciata da , perché generica, nonché contrastante con P_
quanto le parti avevano pattuito con l'art 4 dei contratti di locazione.
6.5. Ciò premesso l'appello proposto a riguardo da è fondato. Pt_1
Con la scrittura in esame, infatti si è riconosciuto debitore delle P_
somme che dichiara essere state dal locatore “anticipate per mio conto”, per i lavori.
Da tale inciso si evince che il conduttore nell'eseguire i lavori in questione, anticipandone i relativi costi, ha in realtà agito “per conto” del locatore P_
, e dunque in qualità di mandatario, sicchè l'esecuzione degli stessi è da
[...]
imputare direttamente al locatore, quale mandante.
Ne consegue, da un lato, che essendo stati i lavori eseguiti dal locatore, a mezzo del conduttore quale mandatario, non era necessaria nessuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 4 dei contratti di locazione e, dall'altro, che i detti lavori non possono essere contestati da , altra locatrice, in Controparte_3
quanto sussiste la presunzione, qualora la parte locatrice sia plurisoggettiva, che Pag. 12 a 15 ciascun locatore agisca con il consenso degli altri locatori, sicchè è onere di questi ultimi dare la prova della loro espressa opposizione (cfr. Cass. 19929/2008; Cass.
845/2020). Costituisce, peraltro, regola di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, per cui
l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione, rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti (cfr. Cass. 5077/2010). A riguardo, pertanto, nessun rilevo assume la doglianza di che la ricognizione di debito sia Parte_3
atto unilaterale, mentre l'art. 4 sia stato pattuito bilateralmente, perché, come detto, con la scrittura ricognitiva il locatore non ha riconosciuto l'indennità al conduttore per lavori da lui eseguiti, ma un debito per lavori eseguiti su suo mandato e dunque non vi è nessun rapporto tra il contratto di locazione e il mandato per l'esecuzione dei lavori.
Ne consegue che la scrittura ricognitiva sottoscritta da non P_
confligge in alcun modo con l'art. 4 dei contratti, giacchè si tratta di lavori non eseguiti dal conduttore in quanto tale, ma di lavori eseguiti per conto del locatore in qualità di mandatario e, quindi a quest'ultimo direttamente imputabili e, conseguentemente, non necessitanti di nessuna autorizzazione.
La causa della ricognizione del debito, quindi, non è il riconoscimento dell'indennità per i lavori eseguiti in favore del conduttore senza la necessaria autorizzazione di cui all'art. 4 dei contratti, ma il riconoscimento di un credito in favore del conduttore per le somme che questi aveva anticipato per i lavori eseguiti per conto di esso locatore, in virtù del rapporto di mandato tra essi esistente.
Dunque, le somme che il conduttore ha anticipato al locatore per l'esecuzione dei lavori e di cui questi si è riconosciuto debitore, impegnandosi alla restituzione, costituiscono un credito che giustamente poteva far valere nei confronti Pt_1
Pag. 13 a 15 di , quale mandante, e, quindi, della sua erede P_ _3
.
[...]
In definitiva va accolto l'appello proposto da nei confronti di Pt_1 [...]
, quale erede del padre , relativamente al credito vantato da _3 Per_1
in virtù della scrittura di ricognizione di debito denominata Parte_1
“situazione riepilogativa” e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, tenuto conto di quanto passato in giudicato (condanna alla restituzione del mutuo di Lire 20 milioni), va disposta la condanna di , quale erede NT
di , al pagamento, in favore della della complessiva P_ Parte_1
somma di € 25.306,38 (pari a Lire 49.000.000 della ricognizione di debito), oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.
§.
4. L'appello proposto da va dunque accolto e quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite che ha visto compensato il credito di per due canoni relativi all'immobile sito in Pozzuoli alla II NT
Traversa Miliscola n° 12 interno n° 3 con il credito di per il deposito Parte_1
cauzionale; la condanna di a restituire alla NT Parte_1
le somme di € 1.291,20 (corrispondenti a Lire 2.500.000) oltre interessi dalla consegna (15/7/1995), nonché dell'importo di € 826,40 (corrispondente a lire
1.600.000), oltre interessi dalla consegna (13.1.1987); nonché la condanna di
IA IN alla restituzione della somma di € 25.306,38, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
sicchè
[...]
è risultata, all'esito, interamente soccombente, vanno poste a suo _3
carico, per tutti i gradi e liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm
147/22, nei valori medi dello scaglione di valore fino ad € 52.000,00 in ragione del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da avverso CP_4
la sentenza del Tribunale di Portici n. 8963 del 2011, così provvede: Pag. 14 a 15
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di di pagamento in suo favore del credito di cui alla CP_4
scittura denominata “situazione riepilogativa” e condanna CP_5
al pagamento in favore di della somma di € 25.306,38, oltre
[...] CP_4
interessi nella misura del saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite dell'intero Controparte_5
giudizio che liquida:
- quanto al primo grado in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre iva cpa e spese generali al 15%
- quanto al giudizio incidentale di falso in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre iva cpa e spese generali al 15%, ponendo definitivamente a carico di
[...]
le spese di CTU CP_5
- quanto al giudizio di Appello rescindente in complessivi € 9.991,00 per compensi ed € 777,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali al 15%
- quanto al giudizio di cassazione in complessivi € 3.082,00 per compensi ed €
1.036,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali al 15%
- quanto a questo giudizio di rinvio in complessivi € 9.991,00 per compensi ed
€ 777,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali al 15%
Napoli, 11.09.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 15 a 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4687/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), in persona del l.r.p.t., rapp.tata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Serena Gigante ( ) e Vincenzo Vollero C.F._1
( , come da procura in calce all'atto di citazione in C.F._2
riassunzione, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Michelangelo
n. 85/B.
APPELLANTE riassumente
E
( , rapp.tata e difesa, dall' avv. NT C.F._3
Nino Scripelliti ( e dall'avv. Mario Mariano C.F._4
( ) disgiuntamente tra loro, come da procura in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione in riassunzione, con i quali elett.te dom.lia in Napoli, via del Rione Sirignano, n. 7.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Pag. 1 a 15 Per l'appellante: A) Sentirsi accertare e dichiarare che per gli immobili int. n. 2 e n.
3 nessuna mora esisteva per esservi stato pagamento dei canoni indicati come omessi da controparte;
B) sentirsi condannare alla restituzione della cauzione di £
600.000 oltre interessi per l'immobile int. 3.; C) sentirsi condannare alla restituzione della cauzione di £ 3.400.00 oltre interessi per l'int. 2, detratto quanto già statuito in primo grado;
D) sentirsi condannare a restituire la somma di £ 49.000.000 di cui alla scrittura ''situazione riepilogativa" oltre interessi dal settembre 2002; E) sentir dichiarare la risoluzione del contratto per l'int. 2 e 3 per inadempimento grave della locatrice, con condanna della stessa al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale, come determinata dalla L. 392/78; F) sentirsi condannare al pagamento delle spese di primo grado;
G) sentirsi condannare al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Per l'appellata/appellante incidentale: - rigettare l'appello principale promosso dalla nei confronti della Sentenza del Tribunale di Napoli n. 8963 del Pt_1
2011 perché infondato in fatto e in diritto;
- accogliere, per contro l'appello incidentale e, di conseguenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado: 1) accertare l'inadempimento della Parte_1
per il mancato pagamento dei canoni durante il periodo successivo alla riconsegna degli immobili e fino allo scadere del termine di preavviso come accertati gli uni e gli altri nella sentenza stessa;
2) accertare l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione ovvero pronunciare la risoluzione dei contratti stessi ai sensi degli artt. 1453 e segg. c.c.; 3) condannare la al pagamento dei Parte_1
canoni rimasti insoluti, con interessi e rivalutazione ovvero del saldo attivo a favore della locatrice risultante all'esito della compensazione con il credito della conduttrice;
- condannare al pagamento delle spese dei precedenti gradi di Parte_1
giudizio e del giudizio di Cassazione, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pag. 2 a 15 §.
1. Il presente giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione origina dal ricorso proposto da -proprietaria e locatrice, insieme al padre NT
, defunto il 26.04.2001, degli appartamenti siti in Pozzuoli, Via Miliscola, 2° Per_1
traversa, civico n. 2 interni 2, 3, 5 e civico n. 12, int. 3-, nei confronti della conduttrice affinché previo accertamento dell'inadempimento di Parte_1
quest'ultima nel pagamento dei canoni di locazione, fosse dichiarata la risoluzione dei contratti di locazione, relativi agli immobili sopra indicati, con conseguente condanna al rilascio, oltreché al pagamento dei canoni, rimasti insoluti e maturandi sino alla restituzione degli immobili.
1.1. La locatrice lamentò che la con raccomandata del 25 ottobre Parte_1
2000 aveva receduto dal contratto di locazione per gli immobili dei civici n. 2 int.
5 e n. 12 int. 3, non corrispondendo l'indennità di preavviso, pari rispettivamente a £.
4.080.000 e £. 2.465.000, pretendendo di scomputare, dai canoni dovuti per la mensilità di febbraio 2001 per gli appartamenti di cui al civico n. 2, interni 2 e
3, il deposito cauzionale per l'appartamento di cui al civico n. 12 int. 3, pari a £.
2.400.000, che in realtà ella sosteneva non essere mai stato corrisposto dalla
. Parte_1
1.2. Costituitasi, la conduttrice chiese il rigetto delle domande della Parte_1
locatrice ed, in via riconvenzionale, chiese l'accertamento della compensazione legale tra il credito preteso i per canoni e il proprio credito, vantato per la restituzione dei depositi cauzionali, pari a £.
2.500.000 per l'appartamento di cui al civico 2 int. 5 e in £.
2.400.000 per l'appartamento di cui al civico 12 int.
3 - con pagamento del residuo. Chiese altresì il pagamento della somma di £. 49.000.000, dovuta quanto a £. 29.180.000, a titolo di rimborso per lavori eseguiti negli immobili oggetto della locazione e, quanto a £. 20.000.000 per rimborso dei canoni pagati anticipatamente al padre di , , NT P_
il quale si era obbligato a restituire tali somme in n. 5 rate mensili, rimaste però insolute, sottoscrivendo un documento denominato “situazione riepilogativa”, privo di data, per la complessiva somma di £. 49.180.000. Pag. 3 a 15 disconobbe la sottoscrizione del proprio padre, apposta a NT
tale documento, ma il giudizio di verificazione ne accertò l'autenticità e il successivo giudizio di querela di falso, proposto incidentalmente dalla , CP_1
fu rigettato per mancanza di prova. Nelle more di tale giudizio incidentale di falso la propose ricorso per la risoluzione dei contratti di locazione, per Parte_1
inadempimento della locatrice con condanna della stessa al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale. Tramutato il rito, i due giudizi furono riuniti.
1.3. All'esito il tribunale con sentenza n. 8963/2011 così decise “in parziale accoglimento della domanda principale proposta da NT
accerta come dovuti due canoni relativi all'immobile sito in Pozzuoli alla II Traversa
Miliscola n° 12 interno n° 3 e pronuncia la compensazione tra tale importo e quello di € 1.239,50 (pari a lire 2.400.000), chiesti in restituzione da parte della Pt_1
a titolo di deposito cauzionale. In parziale accoglimento della riconvenzionale
[...]
proposta da in persona del legale rappresentante p.t. condanna Parte_1
a restituire alla in persona del legale rapp. p.t. NT Parte_1
l'importo di € 1.291,20 (corrispondenti a Lire 2.500.000) oltre interessi dalla consegna (15/7/1995), nonché dell'importo di € 826,40 (corrispondente a lire
1.600.000), oltre interessi dalla consegna (13.1.1987). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite e pone definitivamente a carico di
[...]
per intero le spese di c.t.u. come liquidate dal collegio al perito CP_1
calligrafico nominato nel procedimento incidentale di querela di falso”.
§.
2. Avverso la decisone del tribunale ha proposto appello la Parte_1
chiedendo che fosse accertato l'avvenuto pagamento dei canoni per gli immobili int. 2 civ. 2 e int. 3 civ. 12; che la locatrice s.r.l. fosse condannata alla restituzione della cauzione di £ 600.000 oltre interessi per l'immobile int. 3 ed alla restituzione della cauzione di £ 3.400.000 oltre interessi per l'int. 2, detratto quanto già statuito in primo grado. Chiese altresì che la locatrice fosse condannata a restituire la somma di £ 49.000.000, di cui alla scrittura senza data, denominata Pag. 4 a 15 “situazione riepilogativa 2002”, oltre interessi e che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per l'int. 2 e 3 per inadempimento grave della locatrice, con condanna della stessa al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale.
2.1. Costituitasi, chiese il rigetto dell'appello e, in via Controparte_3
incidentale, chiese l'accertamento dell'inadempimento dell' per Parte_1
omesso pagamento dei canoni relativi al periodo successivo alla riconsegna degli immobili e fino allo scadere del termine di preavviso, nonché l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione e la condanna della al pagamento della residua differenza all'esito della compensazione Parte_1
tra i canoni dovuti con il credito di £ 1.600.000, relativo al deposito cauzionale per la locazione dell'appartamento del civ n. 2, int. 2.
Quanto al debito riconosciuto con la scrittura riepilogativa ne contestò la veridicità e l'opponibilità a sé, alla luce della clausola nr. 4 dei contratti di locazione, evidenziando altresì che il proprio padre disponeva di ingenti liquidità che non giustificavano la richiesta di un prestito personale.
2.3. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 14.03.2017, n. 1164/2017, accolse l'appello principale limitatamente al credito vantato da in Parte_1
virtù della scrittura di ricognizione di debito denominata “situazione riepilogativa” e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò
[...]
, quale erede di , al pagamento, in favore della NT P_
della complessiva somma di € 25.306,38 oltre interessi nella misura Parte_1
del saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.
§.
3. propose ricorso per Cassazione avverso la sentenza NT
d'appello lamentando, sotto tre diversi profili l'erronea valutazione ed interpretazione della clausola di cui all'art. 4 dei contratti di locazione in relazione alla scrittura di ricognizione di debito, relativamente ai lavori eseguiti dalla ed al mutuo concesso da a . Parte_1 Parte_1 P_
3.1. Al ricorso ha resistito la Parte_1
Pag. 5 a 15
3.2. La Corte di Cassazione accolse il primo motivo di ricorso e dichiarò assorbiti gli altri, cassò la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla Corte
d'Appello di Napoli, in diversa composizione.
La Corte affermò che “La Corte d'Appello erra nel ritenere marginali i contratti, con particolare riguardo alla menzionata clausola contenuta nell'art. 4, che sono invece, oltre che indicati e riportati in ricorso, chiarissimi nel loro contenuto ed erra nel ritenere che i contratti medesimi fossero di “ardua reperibilità”. Il deposito dei contratti di locazione, contenenti la clausola di cui all'art. 4, risulta invero certificato dal visto rilasciato, in data 9/1/2002-5/11/2002, dal Cancelliere della sezione di Pozzuoli del Tribunale di Napoli ed apposto in calce al foliario del fascicolo di parte attrice allegato al ricorso ex art. 447 bis c.c. depositato in data
9/1/2002. La clausola dunque esisteva ed era facilmente reperibile sicché la Corte di merito non poteva esimersi dall'esaminare il suo contenuto, necessario anche ai fini dell'individuazione dell'esistenza o meno di una causa giustificatrice del riconoscimento di debito. E, quindi, da ciò deriva l'evidente fondatezza del motivo”.
§.
4. ha riassunto la causa chiedendo, in ossequio al principio Parte_1
espresso dalla Suprema Corte che, pur tenendo conto della previsione di cui all'art. 4 dei contratti di locazione, la Corte d'Appello, in accoglimento del relativo motivo di gravame, condanni alla restituzione della NT
somma di £ 49.000.000 di cui alla scrittura ''situazione riepilogativa" oltre interessi dal settembre 2002.
4.1. Sostiene che dalla scrittura in questione risulta che la previsione di cui all' art. 4 dei contratti locazione non possa in ogni caso ritenersi prevalente rispetto alla scrittura stessa, trattandosi di somme che la aveva “anticipato” “per Parte_1
conto” di . Afferma che la giustificazione del riconoscimento del P_
debito risiede nell'accordo tra e la con il quale il P_ Parte_1
locatore ha delegato il conduttore a pagare, per suo conto, le somme necessarie per
l'esecuzione dei lavori, per rendere l'immobile idoneo all'attività per la quale è stato locato. Pag. 6 a 15 In ogni caso ritiene che la scrittura privata in questione costituisce, senza dubbio, rinuncia, da parte del locatore, alla clausola di cui all'art. 4 contenuta nei contratti di locazione precedentemente stipulati.
In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga prevalente la clausola di cui all'art. 4, chiede che venga condannata al pagamento Controparte_3
della minor somma di € 10.329,13 (£ 20 milioni), in quanto il riconoscimento di tale parte di debito trova la propria, diversa, causa giustificatrice nell'erogazione del prestito non restituito.
4.2. Costituitasi, premette che si tratta di un rinvio Controparte_3
prosecutorio e che l'unico principio cui deve uniformarsi la Corte d'Appello è quello secondo cui la clausola nr. 4 dei contratti di locazione deve essere esaminata ai fini della valutazione dell'esistenza della causa giustificatrice del debito, atteso che tale clausola ne esclude l'esistenza, pertanto, chiede il totale rigetto dell'appello proposto da e, in accoglimento del proprio Parte_1
originario appello incidentale, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto, nella lettera del 28.02.2001, con cui dava conto Pt_1
del rilascio dell'immobile, la rinuncia della locatrice alla percezione dei canoni per il periodo di preavviso con riferimento all'appartamento di cui al civico 2 int. 5, ed ha condannato dunque la locatrice a restituire a il deposito CP_1 Pt_1
cauzionale versato di £. 2.500.000.
§.
5. La Corte all'udienza dell'08.05.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, con ordinanza del 19.05.2025 ha assunto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
5.1. Preliminarmente, in relazione alla evidenziata, da parte di _3
, natura prosecutoria di questo giudizio di rinvio, va chiarito che, come
[...]
ha di recente ribadito la Suprema Corte, “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di Pag. 7 a 15 merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. 12065/2024).
In sostanza l'oggetto del giudizio di rinvio è limitato ai soli capi impugnati con ricorso per cassazione che siano poi stati riformati ed ai capi non impugnati ma che siano legati a quelli riformati da nesso di pregiudizialità-dipendenza, mentre per i capi non impugnati con ricorso per cassazione ed autonomi rispetto a quelli impugnati e riformati si forma il giudicato.
Va infatti considerato che L'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione separata quando questa sia stata rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dalla eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti. (cfr. Cass. 5550/2021). Da tale principio espresso dalla Suprema Corte, si evince, a contrario, che i capi di sentenza non impugnati ed autonomi, per i quali non vi sia un nesso di pregiudizialità-dipendenza con quelli impugnati e riformati, non subiscono l'effetto espansivo della riforma della sentenza ai sensi dell'art. 336 c.p.c., sicchè su tali capi si forma il giudicato.
6.1. Da quanto detto in via di principio, discende che nel caso in esame, essendo stato impugnato con ricorso per cassazione da parte della il solo capo CP_1
della sentenza di appello relativo alla sua condanna al pagamento delle somme di
Lire 13.500.000 e Lire 15.680.00, risultanti dalla scrittura denominata
“situazione riepilogativa”, relativamente ai lavori eseguiti presso gli immobili di proprietà della locatrice, ed avendo la riforma, da parte della Corte di Cassazione, riguardato questo solo capo della sentenza di appello, per avere la Corte di
Appello omesso di valutare l'incidenza su tale scrittura dell'art. 4 dei contratti di Pag. 8 a 15 locazione, ne consegue che l'effetto di tale riforma riguarda esclusivamente le questioni relative alla condanna al pagamento della somma complessiva di €
25.306,38 per i lavori effettuati, ma non si estende a tutti gli altri capi della sentenza che non sono legati da pregiudizialità-dipendenza dal capo riformato e che non sono stati oggetto di ricorso per cassazione, con la conseguenza che detti capi autonomi sono passati in giudicato.
In definitiva il giudizio di rinvio resta limitato alla mera valutazione della scrittura denominata “situazione riepilogativa” circa l'impegno assunto da P_
al pagamento dei lavori ed all'incidenza sulla stessa dell'art. 4 dei contratti di locazione.
In particolare deve ritenersi passato in giudicato il capo di sentenza di primo grado relativo alla condanna al pagamento di Lire venti milioni per il prestito personale, riconosciuto da con la scrittura in esame, perché non P_
censurato con il ricorso per cassazione, nonché il capo che aveva riconosciuto, nella lettera del 28.02.2001, con cui dava conto del rilascio dell'immobile, Pt_1
la rinuncia della locatrice alla percezione dei canoni per il periodo di preavviso con riferimento all'appartamento di cui al civico 2 int. 5, ed ha condannato dunque la locatrice a restituire a il deposito cauzionale versato di £. CP_1 Pt_1
2.500.000, essendo stato dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello incidentale proposto dalla sulla questione e non avendo quest'ultima CP_1
proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia di inammissibilità, per cui la relativa statuizione della Corte di Appello con la sentenza rescindente è passata in giudicato e, pertanto, l'appello incidentale formulato dalla in questa CP_1
sede su tali questioni è inammissibile.
6.2. Ciò premesso, al fine di una migliore comprensione della questione sottoposta a questa Corte giova riportare i testi sia della scrittura denominata “situazione riepilogativa” che del richiamato art. 4, per meglio comprenderne la portata.
La scrittura si costituisce del seguente testo:
“Io sottoscritto fittuario degli immobili di Via II trav. Miliscola, 2, P_
Pag. 9 a 15 confermo e riconosco a debito e di voler pagare le somme anticipate per mio conto di £. 13.500.000 per lavori effettuati al civico 2, int. 2 e 3, facendoli diventare una sola unità immobiliare, giusta mia autorizzazione del 29.01.1991, £. 15.680.000 per
l'installazione di motoscala per disabili, visto che l voleva lasciare i locali. Pt_1
Un prestito di £. 20.000.000 da me ricevuto in cinque trance in contanti in conto locazioni, prestatomi per mie esigenze personali. Il totale delle somme anticipate e quelle prestatemi saranno da me pagate concordemente in cinque rate senza interessi iniziando dal mese di settembre 2002.”
L'art. 4 dei contratti di locazione recita: “Il conduttore sotto sua responsabilità dichiara a seguito di ogni debita verifica che il cespite de quo risulta perfettamente idoneo all'uso – cui destinato, e che lo stesso gli viene consegnato in perfette condizioni in ogni sua funzionalità; in queste condizioni si obbliga a riconsegnarlo.
Ogni modifica o addizione potrà essere eseguita solo se specificatamente autorizzata per scritto dai locatori;
fermo restando l'esclusione di qualunque relativa pretesa da parte del conduttore, che rimane, comunque obbligata alla rimessa in pristino”
6.3. Orbene, come giustamente ha affermato IA IN, nel giudizio di rinvio prosecutorio le parti assumono la medesima posizione originaria, con la conseguenza che il giudice del rinvio deve decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito.
Il tribunale aveva disatteso la domanda restitutoria del credito risultante dalla scrittura denominata “situazione riepilogativa 2002”, in quanto aveva ritenuto, ai fini che ancora rilevano, che non fossero dovute le somme, imputate ai lavori, in quanto non erano state autorizzate, poiché l'autorizzazione del 29/1/1991 era generica, non specificando analiticamente le opere autorizzate. Sicchè in relazione ai lavori per rendere comunicanti i due immobili, nonché a quelli relativi all'installazione di una motoscala, il tribunale aveva ritenuto che. in assenza di specifica preventiva autorizzazione, la domanda di restituzione non potesse essere accolta. Pag. 10 a 15 Il tribunale aveva, difatti, affermato che la preventiva autorizzazione ai lavori doveva sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specificasse la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione generica per categorie di opere.
La nell'originario atto di appello, aveva censurato la decisione del Parte_1
tribunale affermando che la scrittura valeva come ricognizione di debito e che, pertanto, alcun onere della prova a lui incombeva.
, nel costituirsi in appello, si era limitata a chiedere il NT
rigetto dell'appello relativo al pagamento delle somme discendenti dalla scrittura in esame, sicchè le nuove conclusioni rassegnate sulla questione nel giudizio di riassunzione, relativamente alla mancanza dell'indicazione del soggetto in favore del quale la dichiarazione contenuta nella scrittura è stata resa, sono inammissibili.
6.4. Chiarita la posizione delle parti, alla Corte non resta che riesaminare la portata della scrittura denominata “situazione riepilogativa 2002”, relativamente alle somme per lavori, riconosciute a debito, da parte di , alla luce P_
dell'impugnazione della e del principio enunciato dalla Corte di Parte_1
Cassazione.
Orbene la dichiarazione in esame costituisce pacificamente una ricognizione di debito e l'effetto derivante dal riconoscimento del debito è, ai sensi dell'art. 1988
c.c. quello dell'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero del creditore dalla prova del rapporto fondamentale da cui deriva il credito.
La ricognizione di debito, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa, perché il rapporto fondamentale deve sempre esistere, ma la sua esistenza, a seguito del riconoscimento compiuto dal debitore, è presunta iuris tantum, dando luogo ad una inversione dell'onere della prova. Pertanto, grava sul debitore la prova contraria dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
Pag. 11 a 15 Nel caso in esame si tratta di ricognizione di debito "titolata", in quanto il debitore, oltre a riconoscere l'esistenza del debito, ha indicato anche il rapporto giuridico da cui il debito è sorto ed in particolare ha affermato che si trattava di un'anticipazione di somme a lui fatta dal conduttore per l'esecuzione di lavori “per conto” di per l'unificazione degli interni nr. 2 e 3 ed autorizzati nel Parte_2
2001, nonché per l'esecuzione di una motoscala.
Questo tipo di ricognizione, a differenza di quella pura, ha un valore probatorio maggiore perché esonera il creditore dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale, trasferendo invece sul debitore la responsabilità di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto. “Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto” (cfr. Cass. 10574/2007)
Nel caso in esame il tribunale, quanto al debito per i lavori, aveva ritenuto che il rapporto non fosse mai sorto, per inidoneità della indicata autorizzazione del
2001, rilasciata da , perché generica, nonché contrastante con P_
quanto le parti avevano pattuito con l'art 4 dei contratti di locazione.
6.5. Ciò premesso l'appello proposto a riguardo da è fondato. Pt_1
Con la scrittura in esame, infatti si è riconosciuto debitore delle P_
somme che dichiara essere state dal locatore “anticipate per mio conto”, per i lavori.
Da tale inciso si evince che il conduttore nell'eseguire i lavori in questione, anticipandone i relativi costi, ha in realtà agito “per conto” del locatore P_
, e dunque in qualità di mandatario, sicchè l'esecuzione degli stessi è da
[...]
imputare direttamente al locatore, quale mandante.
Ne consegue, da un lato, che essendo stati i lavori eseguiti dal locatore, a mezzo del conduttore quale mandatario, non era necessaria nessuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 4 dei contratti di locazione e, dall'altro, che i detti lavori non possono essere contestati da , altra locatrice, in Controparte_3
quanto sussiste la presunzione, qualora la parte locatrice sia plurisoggettiva, che Pag. 12 a 15 ciascun locatore agisca con il consenso degli altri locatori, sicchè è onere di questi ultimi dare la prova della loro espressa opposizione (cfr. Cass. 19929/2008; Cass.
845/2020). Costituisce, peraltro, regola di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, per cui
l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione, rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti (cfr. Cass. 5077/2010). A riguardo, pertanto, nessun rilevo assume la doglianza di che la ricognizione di debito sia Parte_3
atto unilaterale, mentre l'art. 4 sia stato pattuito bilateralmente, perché, come detto, con la scrittura ricognitiva il locatore non ha riconosciuto l'indennità al conduttore per lavori da lui eseguiti, ma un debito per lavori eseguiti su suo mandato e dunque non vi è nessun rapporto tra il contratto di locazione e il mandato per l'esecuzione dei lavori.
Ne consegue che la scrittura ricognitiva sottoscritta da non P_
confligge in alcun modo con l'art. 4 dei contratti, giacchè si tratta di lavori non eseguiti dal conduttore in quanto tale, ma di lavori eseguiti per conto del locatore in qualità di mandatario e, quindi a quest'ultimo direttamente imputabili e, conseguentemente, non necessitanti di nessuna autorizzazione.
La causa della ricognizione del debito, quindi, non è il riconoscimento dell'indennità per i lavori eseguiti in favore del conduttore senza la necessaria autorizzazione di cui all'art. 4 dei contratti, ma il riconoscimento di un credito in favore del conduttore per le somme che questi aveva anticipato per i lavori eseguiti per conto di esso locatore, in virtù del rapporto di mandato tra essi esistente.
Dunque, le somme che il conduttore ha anticipato al locatore per l'esecuzione dei lavori e di cui questi si è riconosciuto debitore, impegnandosi alla restituzione, costituiscono un credito che giustamente poteva far valere nei confronti Pt_1
Pag. 13 a 15 di , quale mandante, e, quindi, della sua erede P_ _3
.
[...]
In definitiva va accolto l'appello proposto da nei confronti di Pt_1 [...]
, quale erede del padre , relativamente al credito vantato da _3 Per_1
in virtù della scrittura di ricognizione di debito denominata Parte_1
“situazione riepilogativa” e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, tenuto conto di quanto passato in giudicato (condanna alla restituzione del mutuo di Lire 20 milioni), va disposta la condanna di , quale erede NT
di , al pagamento, in favore della della complessiva P_ Parte_1
somma di € 25.306,38 (pari a Lire 49.000.000 della ricognizione di debito), oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.
§.
4. L'appello proposto da va dunque accolto e quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite che ha visto compensato il credito di per due canoni relativi all'immobile sito in Pozzuoli alla II NT
Traversa Miliscola n° 12 interno n° 3 con il credito di per il deposito Parte_1
cauzionale; la condanna di a restituire alla NT Parte_1
le somme di € 1.291,20 (corrispondenti a Lire 2.500.000) oltre interessi dalla consegna (15/7/1995), nonché dell'importo di € 826,40 (corrispondente a lire
1.600.000), oltre interessi dalla consegna (13.1.1987); nonché la condanna di
IA IN alla restituzione della somma di € 25.306,38, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
sicchè
[...]
è risultata, all'esito, interamente soccombente, vanno poste a suo _3
carico, per tutti i gradi e liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm
147/22, nei valori medi dello scaglione di valore fino ad € 52.000,00 in ragione del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da avverso CP_4
la sentenza del Tribunale di Portici n. 8963 del 2011, così provvede: Pag. 14 a 15
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di di pagamento in suo favore del credito di cui alla CP_4
scittura denominata “situazione riepilogativa” e condanna CP_5
al pagamento in favore di della somma di € 25.306,38, oltre
[...] CP_4
interessi nella misura del saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite dell'intero Controparte_5
giudizio che liquida:
- quanto al primo grado in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre iva cpa e spese generali al 15%
- quanto al giudizio incidentale di falso in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre iva cpa e spese generali al 15%, ponendo definitivamente a carico di
[...]
le spese di CTU CP_5
- quanto al giudizio di Appello rescindente in complessivi € 9.991,00 per compensi ed € 777,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali al 15%
- quanto al giudizio di cassazione in complessivi € 3.082,00 per compensi ed €
1.036,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali al 15%
- quanto a questo giudizio di rinvio in complessivi € 9.991,00 per compensi ed
€ 777,00 per spese, oltre iva cpa e spese generali al 15%
Napoli, 11.09.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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