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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/07/2025, n. 6285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6285 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
RG 7386/2024
N. R.G. 7386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra AI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies primo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7386/2024 promossa da:
DECA. (C.F. ), elettivamente domiciliata in COSENZA, PIAZZA DELLA Pt_1 P.IVA_1
VITTORIA n°16, presso lo studio del difensore avvocato DALMAZIO TARANTINO SANTO che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in MILANO, VIA Controparte_1 P.IVA_2
VISCONTI DI MODRONE n°2, presso lo studio del difensore avvocato CAPRINO GAETANO
LE che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: solo la parte opposta ha depositato la nota di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 n°1 c.p.c., mentre per la parte opposta si deve avere riguardo alle conclusioni di cui alla prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 7386/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n°298/2024, emesso dal Tribunale di
Milano in data 29 dicembre 2023 ed ottenuto da nei confronti della società Controparte_1 per il pagamento di complessivi euro 13.380,06#, oltre interessi e spese della Pt_2 Parte_1 procedura, dovuti a titolo di saldo delle fatture n°2010002856 del 21 febbraio 2023 e n°2010005559 del 23 marzo 2023.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria pretesa di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società e di aver regolarmente consegnato nei mesi di Pt_2 Parte_1 febbraio e marzo 2023 la merce ordinata dalla società opponente, come comprovato dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dal quest'ultima; che, nonostante la regolare consegna della merce, la parte acquirente si era resa inadempiente al pagamento delle predette fatture;
che l'assegno bancario di euro 10.000# del 20 marzo 2023, consegnato a parziale pagamento del dovuto, era rimasto insoluto, sicché, perdurando l'inadempimento della società opponente, si era vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria.
2. Promuovendo la presente controversia, ha proposto opposizione la società Pt_2 Parte_1 deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio. In particolare,
l'opponente - che ha riconosciuto di aver ordinato e ricevuto la merce relativa alle fatture per cui è causa - faceva rilevare come avesse provveduto al pagamento della predetta fornitura con l'emissione dell'assegno bancario di euro 10.000# del 20 marzo 2023 “richiamato e prodotto da controparte quale assegno “rimasto impagato”” (cfr. pag. 2 dell'atto introduttivo del giudizio) e di aver disposto in favore della società opposta in data 21 luglio 2023 bonifico bancario di euro 4.334,06#. Chiedeva, quindi, che venisse revocato l'impugnato decreto ingiuntivo per inesistenza della pretesa creditoria per come quantificata dalla società creditrice.
2.1. Si costituiva in giudizio la società creditrice, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la società opposta evidenziava come il bonifico di euro 4.3334,06# - che riconosceva aver effettivamente ricevuto da RO - non si riferiva alle forniture di cui Pt_2 alle fatture azionate in monitorio, ma piuttosto ad altre forniture effettuate nel corso del 2022
e precisamente la fornitura relativa alla fattura n°8220017703 del 2 settembre 2022 di euro
9.604,51# e alla fattura n°8220019444 del 23 settembre 2022 di euro 3.366,32# per un
2 RG 7386/2024
totale di euro 12.970,83. Il predetto bonifico di euro 4.3334,06#, eseguito il 21 luglio 2023, costituiva in realtà un acconto rispetto alle forniture del 2022, per cui l'odierna opponente risultava anche debitrice dell'ulteriore somma di euro 6.619,94# di cui in via riconvenzionale rispetto all'eccezione di avvenuto pagamento formulata da RO chiedeva il pagamento. Pt_2
3. Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., il precedente assegnatario, con provvedimento riservato del giorno 11 settembre 2024, dava atto del pagamento, pacificamente dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, della somma di euro 2.071,30# a mezzo bonifico bancario disposto dall'opponente in favore della società opposta e respingeva, pertanto, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione svolta da Controparte_1 anche in ragione delle contestazioni svolte dalla parte opponete che non consentivano la concessione della provvisoria esecuzione parziale. Quindi, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione versata in causa e l'irrilevanza al fine del decidere delle prove dedotte dalle parti, fissava per la remissione in decisione l'udienza cartolare del 16 luglio 2025, dalla quale decorrevano a ritroso i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note con la precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi finali.
Nelle more, precisamente con provvedimento del 19 maggio 2025, la presente causa è stata assegnata alla sottoscritta per la sua definizione.
Quindi, con provvedimento del 18 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. Solo la parte convenuta opposta ha depositato la nota contenete la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale.
4. Ora, costituisce orientamento pacifico e costante che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assuma la veste solo formale di attore. L'opposizione avverso un provvedimento monitorio, infatti, non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la qualità di parte attrice in senso sostanziale) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
Dunque, l'opposta, assumendo la veste di attore sostanziale e come tale gravata dell'onere previsto dall'art. 2697 cod. civ., deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in giudizio, mentre all'opponente spetta soltanto di provare, secondo le regole
3 RG 7386/2024
generali (art. 2697 cod. civ.) i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre Cass.
n°17371/2003).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU
n°13533/2001, Cass. n°3373/2010).
Ciò premesso, ai fini della decisione appare pacifico, oltre che non contestato, che le odierne parti in causa abbiano intrattenuto rapporti commerciali da diversi anni e che i problemi sono sorti solo nel corso del 2023, quando la società opponente si è trovata nell'impossibilità di onorare i propri impegni finanziari.
Emerge dagli atti come siano state pacificamente eseguite dalla società opposta in favore della società opponente le seguenti forniture di merce, regolarmente ordinate e consegnate:
- fattura n°0017363 del 29 agosto 2022 di euro 4.957,87#,
- fattura n°0017703 del 2 settembre 2022 di euro 9.604,51#,
- fattura n°0019444 del 23 settembre 2022 di euro 3.366,32#,
- fattura n°2010002856 del 21 febbraio 2023 di euro 10.153,84# e
- fattura n°2010005559 del 23 marzo 2023 di euro 3.226,22# per un totale di euro 31.308,76#.
A fronte delle predette fatture, la società opposta ha riconosciuto di aver ricevuto i seguenti pagamenti:
- assegno bancario tratto su Credito Cooperativo centro Calabria n°0013049361-00 di euro 6.974,70# del 20 febbraio 2023,
- bonifico bancario di euro 4.334,06# del 21 luglio 2023 e
- bonifico bancario di euro 2.071,30# del 3 luglio 2024 per un totale di euro 13.380,06#, rimanendo quindi creditrice di euro 17.928,70#.
Parte opponente assume di aver estinto il proprio debito mediante ulteriori pagamenti, ma certamente non può essere considerato l'assegno di euro 10.000# del 20 marzo 2023, trattandosi di titolo rimasto impagato come pure riconosciuto dalla stessa opponente che in data 11 luglio 2023 comunicava all'opposta via mail che l'assegno in parola “non è andato pagato per irregolarità delle girate” (cfr. doc 7 allegato dall'opposta).
4 RG 7386/2024
Non può neppure essere preso in considerazione l'assegno bancario tratto su BCC Credito
Cooperativo Mediocrati n°0700345032-10 di euro 16.974,70# del 20 febbraio 2023.
Anche se è pacifica la consegna di detto assegno a mani del rappresentante commerciale della società opposta e, quindi, nella disponibilità di quest'ultima, la creditrice ha sempre dichiarato di non averlo mai incassato come richiesto dalla debitrice. Invero, rof non ha Pt_2 fornito alcun elemento a sostegno della circostanza che l'assegno sarebbe stato effettivamente riscosso da , allegando ad esempio un estratto conto. CP_1
Risultano ugualmente sfornite di adeguati riscontri le due fatture promozionali e la nota di debito allegate alla prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.: trattasi di documenti di provenienza della stessa debitrice, specificamente contestate dalla convenuta opposta e non accompagnate da ulteriori elementi (ad esempio scambio di comunicazioni tra le parti dal quale evincere l'autorizzazione all'emissione di dette fatture o trattandosi di fatture emesse in formato elettronico prova dell'invio al sistema) che consentano di tenerne in debito conto al fine del calcolo del dare e avere tra le parti.
Tutto ciò considerato, il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato per l'avvenuto pagamento dopo l'emissione dello stesso di un ulteriore somma da parte della debitrice e la domanda monitoria della società convenuta, come precisata anche in via riconvenzionale, va accolta, sicché RO va condannata al pagamento della complessiva somma di euro 17.928,70#, Pt_2 oltre interessi di mora dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n°231/2002.
5. In considerazione del pagamento effettuato da RO dopo l'emissione del decreto Pt_2 ingiuntivo e dell'esito del giudizio che si è concluso con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e comunque con la condanna del debitore al pagamento di quanto ancora dovuto alla società opposta, sussistono ragioni per applicare un criterio di compensazione delle spese di lite, ponendosi a carico della parte soccombente RO due terzi delle spese di lite Pt_2 sostenute dalla parte opposta per il presente giudizio di opposizione mentre vanno riconosciute integralmente le spese relative alla procedura di ingiunzione come liquidate dal
Tribunale e precisamente in euro 800# per compensi in euro 145,50# per spese, oltre il 15% per spese generali IVA e C.P.A. come per legge.
5.1 Quanto alla domanda avanzata da parte opposta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. va richiamata la recente sentenza a Sezioni
5 RG 7386/2024
Unite della Corte di Cassazione (sent. n°9912/2018) che ha affermato il principio in forza del quale “ la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Nel caso in esame non si ravvisa mala fede né colpa grave della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra AI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a. dato atto dell'intervenuto pagamento di euro 2.071,30# dopo l'emissione dell'impugnato provvedimento monitorio, revoca il decreto ingiuntivo n°298/2024, emesso dal Tribunale di Milano n°29 dicembre 2023;
b. in accoglimento della domanda monitoria di come precisata anche Controparte_1 in via riconvenzionale, condanna al pagamento della complessiva Pt_2 Parte_1 somma di euro 17.928,70#, oltre interessi di mora dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n°231/2002;
c. compensa per un terzo le spese di lite e condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.270,00# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge nonché al pagamento in favore della parte opposta delle spese relative alla procedura di ingiunzione come liquidate dal Tribunale e precisamente in euro 800# per compensi in euro 145,50# per
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spese, oltre il 15% per spese generali IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, il 29/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra AI
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N. R.G. 7386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra AI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies primo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7386/2024 promossa da:
DECA. (C.F. ), elettivamente domiciliata in COSENZA, PIAZZA DELLA Pt_1 P.IVA_1
VITTORIA n°16, presso lo studio del difensore avvocato DALMAZIO TARANTINO SANTO che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in MILANO, VIA Controparte_1 P.IVA_2
VISCONTI DI MODRONE n°2, presso lo studio del difensore avvocato CAPRINO GAETANO
LE che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: solo la parte opposta ha depositato la nota di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 n°1 c.p.c., mentre per la parte opposta si deve avere riguardo alle conclusioni di cui alla prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 7386/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n°298/2024, emesso dal Tribunale di
Milano in data 29 dicembre 2023 ed ottenuto da nei confronti della società Controparte_1 per il pagamento di complessivi euro 13.380,06#, oltre interessi e spese della Pt_2 Parte_1 procedura, dovuti a titolo di saldo delle fatture n°2010002856 del 21 febbraio 2023 e n°2010005559 del 23 marzo 2023.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria pretesa di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società e di aver regolarmente consegnato nei mesi di Pt_2 Parte_1 febbraio e marzo 2023 la merce ordinata dalla società opponente, come comprovato dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dal quest'ultima; che, nonostante la regolare consegna della merce, la parte acquirente si era resa inadempiente al pagamento delle predette fatture;
che l'assegno bancario di euro 10.000# del 20 marzo 2023, consegnato a parziale pagamento del dovuto, era rimasto insoluto, sicché, perdurando l'inadempimento della società opponente, si era vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria.
2. Promuovendo la presente controversia, ha proposto opposizione la società Pt_2 Parte_1 deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio. In particolare,
l'opponente - che ha riconosciuto di aver ordinato e ricevuto la merce relativa alle fatture per cui è causa - faceva rilevare come avesse provveduto al pagamento della predetta fornitura con l'emissione dell'assegno bancario di euro 10.000# del 20 marzo 2023 “richiamato e prodotto da controparte quale assegno “rimasto impagato”” (cfr. pag. 2 dell'atto introduttivo del giudizio) e di aver disposto in favore della società opposta in data 21 luglio 2023 bonifico bancario di euro 4.334,06#. Chiedeva, quindi, che venisse revocato l'impugnato decreto ingiuntivo per inesistenza della pretesa creditoria per come quantificata dalla società creditrice.
2.1. Si costituiva in giudizio la società creditrice, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la società opposta evidenziava come il bonifico di euro 4.3334,06# - che riconosceva aver effettivamente ricevuto da RO - non si riferiva alle forniture di cui Pt_2 alle fatture azionate in monitorio, ma piuttosto ad altre forniture effettuate nel corso del 2022
e precisamente la fornitura relativa alla fattura n°8220017703 del 2 settembre 2022 di euro
9.604,51# e alla fattura n°8220019444 del 23 settembre 2022 di euro 3.366,32# per un
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totale di euro 12.970,83. Il predetto bonifico di euro 4.3334,06#, eseguito il 21 luglio 2023, costituiva in realtà un acconto rispetto alle forniture del 2022, per cui l'odierna opponente risultava anche debitrice dell'ulteriore somma di euro 6.619,94# di cui in via riconvenzionale rispetto all'eccezione di avvenuto pagamento formulata da RO chiedeva il pagamento. Pt_2
3. Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., il precedente assegnatario, con provvedimento riservato del giorno 11 settembre 2024, dava atto del pagamento, pacificamente dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, della somma di euro 2.071,30# a mezzo bonifico bancario disposto dall'opponente in favore della società opposta e respingeva, pertanto, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione svolta da Controparte_1 anche in ragione delle contestazioni svolte dalla parte opponete che non consentivano la concessione della provvisoria esecuzione parziale. Quindi, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione versata in causa e l'irrilevanza al fine del decidere delle prove dedotte dalle parti, fissava per la remissione in decisione l'udienza cartolare del 16 luglio 2025, dalla quale decorrevano a ritroso i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note con la precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi finali.
Nelle more, precisamente con provvedimento del 19 maggio 2025, la presente causa è stata assegnata alla sottoscritta per la sua definizione.
Quindi, con provvedimento del 18 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. Solo la parte convenuta opposta ha depositato la nota contenete la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale.
4. Ora, costituisce orientamento pacifico e costante che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assuma la veste solo formale di attore. L'opposizione avverso un provvedimento monitorio, infatti, non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la qualità di parte attrice in senso sostanziale) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
Dunque, l'opposta, assumendo la veste di attore sostanziale e come tale gravata dell'onere previsto dall'art. 2697 cod. civ., deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in giudizio, mentre all'opponente spetta soltanto di provare, secondo le regole
3 RG 7386/2024
generali (art. 2697 cod. civ.) i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre Cass.
n°17371/2003).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU
n°13533/2001, Cass. n°3373/2010).
Ciò premesso, ai fini della decisione appare pacifico, oltre che non contestato, che le odierne parti in causa abbiano intrattenuto rapporti commerciali da diversi anni e che i problemi sono sorti solo nel corso del 2023, quando la società opponente si è trovata nell'impossibilità di onorare i propri impegni finanziari.
Emerge dagli atti come siano state pacificamente eseguite dalla società opposta in favore della società opponente le seguenti forniture di merce, regolarmente ordinate e consegnate:
- fattura n°0017363 del 29 agosto 2022 di euro 4.957,87#,
- fattura n°0017703 del 2 settembre 2022 di euro 9.604,51#,
- fattura n°0019444 del 23 settembre 2022 di euro 3.366,32#,
- fattura n°2010002856 del 21 febbraio 2023 di euro 10.153,84# e
- fattura n°2010005559 del 23 marzo 2023 di euro 3.226,22# per un totale di euro 31.308,76#.
A fronte delle predette fatture, la società opposta ha riconosciuto di aver ricevuto i seguenti pagamenti:
- assegno bancario tratto su Credito Cooperativo centro Calabria n°0013049361-00 di euro 6.974,70# del 20 febbraio 2023,
- bonifico bancario di euro 4.334,06# del 21 luglio 2023 e
- bonifico bancario di euro 2.071,30# del 3 luglio 2024 per un totale di euro 13.380,06#, rimanendo quindi creditrice di euro 17.928,70#.
Parte opponente assume di aver estinto il proprio debito mediante ulteriori pagamenti, ma certamente non può essere considerato l'assegno di euro 10.000# del 20 marzo 2023, trattandosi di titolo rimasto impagato come pure riconosciuto dalla stessa opponente che in data 11 luglio 2023 comunicava all'opposta via mail che l'assegno in parola “non è andato pagato per irregolarità delle girate” (cfr. doc 7 allegato dall'opposta).
4 RG 7386/2024
Non può neppure essere preso in considerazione l'assegno bancario tratto su BCC Credito
Cooperativo Mediocrati n°0700345032-10 di euro 16.974,70# del 20 febbraio 2023.
Anche se è pacifica la consegna di detto assegno a mani del rappresentante commerciale della società opposta e, quindi, nella disponibilità di quest'ultima, la creditrice ha sempre dichiarato di non averlo mai incassato come richiesto dalla debitrice. Invero, rof non ha Pt_2 fornito alcun elemento a sostegno della circostanza che l'assegno sarebbe stato effettivamente riscosso da , allegando ad esempio un estratto conto. CP_1
Risultano ugualmente sfornite di adeguati riscontri le due fatture promozionali e la nota di debito allegate alla prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.: trattasi di documenti di provenienza della stessa debitrice, specificamente contestate dalla convenuta opposta e non accompagnate da ulteriori elementi (ad esempio scambio di comunicazioni tra le parti dal quale evincere l'autorizzazione all'emissione di dette fatture o trattandosi di fatture emesse in formato elettronico prova dell'invio al sistema) che consentano di tenerne in debito conto al fine del calcolo del dare e avere tra le parti.
Tutto ciò considerato, il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato per l'avvenuto pagamento dopo l'emissione dello stesso di un ulteriore somma da parte della debitrice e la domanda monitoria della società convenuta, come precisata anche in via riconvenzionale, va accolta, sicché RO va condannata al pagamento della complessiva somma di euro 17.928,70#, Pt_2 oltre interessi di mora dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n°231/2002.
5. In considerazione del pagamento effettuato da RO dopo l'emissione del decreto Pt_2 ingiuntivo e dell'esito del giudizio che si è concluso con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e comunque con la condanna del debitore al pagamento di quanto ancora dovuto alla società opposta, sussistono ragioni per applicare un criterio di compensazione delle spese di lite, ponendosi a carico della parte soccombente RO due terzi delle spese di lite Pt_2 sostenute dalla parte opposta per il presente giudizio di opposizione mentre vanno riconosciute integralmente le spese relative alla procedura di ingiunzione come liquidate dal
Tribunale e precisamente in euro 800# per compensi in euro 145,50# per spese, oltre il 15% per spese generali IVA e C.P.A. come per legge.
5.1 Quanto alla domanda avanzata da parte opposta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. va richiamata la recente sentenza a Sezioni
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Unite della Corte di Cassazione (sent. n°9912/2018) che ha affermato il principio in forza del quale “ la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Nel caso in esame non si ravvisa mala fede né colpa grave della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra AI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a. dato atto dell'intervenuto pagamento di euro 2.071,30# dopo l'emissione dell'impugnato provvedimento monitorio, revoca il decreto ingiuntivo n°298/2024, emesso dal Tribunale di Milano n°29 dicembre 2023;
b. in accoglimento della domanda monitoria di come precisata anche Controparte_1 in via riconvenzionale, condanna al pagamento della complessiva Pt_2 Parte_1 somma di euro 17.928,70#, oltre interessi di mora dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n°231/2002;
c. compensa per un terzo le spese di lite e condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.270,00# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge nonché al pagamento in favore della parte opposta delle spese relative alla procedura di ingiunzione come liquidate dal Tribunale e precisamente in euro 800# per compensi in euro 145,50# per
6 RG 7386/2024
spese, oltre il 15% per spese generali IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, il 29/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra AI
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