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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/10/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2025 tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. CITI ELENA e dell'Avv. RIZZI ANGELA SAVINA e dell'Avv. PERNI LETIZIA
APPELLANTE
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
e dell RICO APPELLATA
Oggetto: opposizione ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 722/2024 emessa dal
1 Giudice di Pace di Dott.ssa Correggia, nell'ambito del giudizio N.R.G. Pt_1
1753/2024 depositata in cancelleria in data 23/102024 mai notificata da controparte, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia Giudice di Pace adito, accertato il manifestato riconoscimento del debito integrato nell'ingiunzione n. 994/2024 da parte della ricorrente, dichiarare l'ingiunzione fiscale n. 994/2024 valida ed efficace e per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento della stessa””;
Per la appellata: “respingere l'appello per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado”
Premesso che:
1.La ha proposto appello contro la sentenza del Parte_2 giudice di pace di n.722/2024, con cui è stata accolto il ricorso di Pt_1
, ex art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, per Controparte_1
l'annullamento della ingiunzione di pagamento n.994/24, notificatale dalla società appellante in relazione ad una serie di contestazioni per violazione del codice della strada.
A motivo del ricorso la aveva sostenuto che l'ingiunzione non era CP_1 stata preceduta dalla notifica degli atti presupposti.
In corso di causa, il 4 maggio 2024, la ricorrente aveva inviato alla
[...] un atto -recante l'intestazione: “ISTANZA DI RATEAZIONE Parte_2
PERSONE FISICHE – RICONOSCIMENTO DI DEBITO”- con cui aveva dichiarato, “al fine della rateazione”, di riconoscere il debito portato nell'ingiunzione.
In relazione a tale dichiarazione aveva chiesto al Parte_3 giudice di pace di “accertare il manifestato riconoscimento del debito
2 integrato nell'ingiunzione n. 994/2024 da parte della ricorrente e per l'effetto, dichiarare la cessata materia del contendere”.
Il giudice di pace ha ritenuto che il suddetto atto della ricorrente non fosse qualificabile come atto di acquiescenza trattandosi di atto finalizzato ad evitare l'esecuzione forzata né integrasse un riconoscimento del debito essendo dalla formula contenutavi -“al fine della rateizzazione dichiara di riconoscere il debito.”- rilevabile che la aveva fatto tale dichiarazione CP_1 senza specifica volontà ricognitiva ma solo come “condizione necessaria per accedere al beneficio”. Il giudice di pace ha poi fatto perno sulla mancata dimostrazione, da parte delle dell'avvenuta notifica Parte_2 degli atti presupposti.
2. La lamenta l'erroneità della decisione appellata Parte_2 per avere il primo giudice escluso che l'atto de quo avesse carattere ricognitivo e comportasse acquiescenza alla pretesa impositiva.
3. La ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
4. L'appello è fondato.
Occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità per cui: il riconoscimento del diritto (art. 1988 c.c.) non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, essendo sufficiente che sia sorretto dalla consapevolezza del debito e dalla volontarietà della condotta e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (tra molte, Cass. n. 4324 del 2010);
l'istanza di rateizzazione del debito portato da cartelle è incompatibile con l'affermazione di non avere ricevuto la notificazione degli atti presupposti
3 posto che il contribuente formula l'istanza in relazione ad atti impositivi presupposti di cui prende cognizione e che non può negare di conoscere
(Cass. n.3414/2024; n.16098/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023); se in linea di principio, in materia tributaria, l'orientamento di legittimità è nel senso che “nel diritto tributario non si può attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati» (vedi Cass. n. 2463/1975; n.16098/2018; n.
26515/2022; n.10094/2023; n.2462/2025; v. altresì Cass. n.3347/2017), tuttavia ciò “non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare,
4 purché entrambi assolutamente inequivoci”;
Queste affermazioni giurisprudenziali possono essere trasposte, per evidente analogia, al caso (che occupa) di impugnazione di una ordinanza ingiunzione su verbali di accertamento di violazioni del codice della strada.
Ciò posto: la attuale appellata ha riconosciuto il debito portato nell'ordinanza ingiunzione, la quale recava l'elenco dei presupposti verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, ed ha chiesto di essere autorizzata al pagamento in rate;
in disparte la questione se tale riconoscimento e tali richiesta possano essere intesi come rinuncia a contestare la pretesa o abbiano lasciato all'attuale appellata di contestare il debito sul piano della relativa esistenza è certo, in base ai ricordati orientamenti di legittimità, che essi abbiano precluso alla ricorrente di contestare l'ingiunzione facendo perno sulla deduzione di non avere ricevuto la notificazione degli atti presupposti;
5. da quanto precede segue che la sentenza impugnata deve essere riformata e che l'originario ricorso va rigettato;
6. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del d.m.55/2014 modificato con d.m.147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€13.630,00), per il primo grado, nella somma di €1.200,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge e, per il presente grado di appello, nella somma di € 5.077,00 oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
PQM
il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_2
[...
[...] [...]
[...]
contro la sentenza del giudice di pace di n.722/2024, riforma la
[...] Pt_1 sentenza appellata e rigetta il ricorso originario di Controparte_1 avverso l'ingiunzione n.994/24, notificatale dalla società appellante;
condanna a rifondere alla le Controparte_1 Parte_2 spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva.
Lucca 31.10.2025
Il Giudice
Dottor Antonio Mondini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2025 tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. CITI ELENA e dell'Avv. RIZZI ANGELA SAVINA e dell'Avv. PERNI LETIZIA
APPELLANTE
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
e dell RICO APPELLATA
Oggetto: opposizione ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 722/2024 emessa dal
1 Giudice di Pace di Dott.ssa Correggia, nell'ambito del giudizio N.R.G. Pt_1
1753/2024 depositata in cancelleria in data 23/102024 mai notificata da controparte, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia Giudice di Pace adito, accertato il manifestato riconoscimento del debito integrato nell'ingiunzione n. 994/2024 da parte della ricorrente, dichiarare l'ingiunzione fiscale n. 994/2024 valida ed efficace e per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento della stessa””;
Per la appellata: “respingere l'appello per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado”
Premesso che:
1.La ha proposto appello contro la sentenza del Parte_2 giudice di pace di n.722/2024, con cui è stata accolto il ricorso di Pt_1
, ex art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, per Controparte_1
l'annullamento della ingiunzione di pagamento n.994/24, notificatale dalla società appellante in relazione ad una serie di contestazioni per violazione del codice della strada.
A motivo del ricorso la aveva sostenuto che l'ingiunzione non era CP_1 stata preceduta dalla notifica degli atti presupposti.
In corso di causa, il 4 maggio 2024, la ricorrente aveva inviato alla
[...] un atto -recante l'intestazione: “ISTANZA DI RATEAZIONE Parte_2
PERSONE FISICHE – RICONOSCIMENTO DI DEBITO”- con cui aveva dichiarato, “al fine della rateazione”, di riconoscere il debito portato nell'ingiunzione.
In relazione a tale dichiarazione aveva chiesto al Parte_3 giudice di pace di “accertare il manifestato riconoscimento del debito
2 integrato nell'ingiunzione n. 994/2024 da parte della ricorrente e per l'effetto, dichiarare la cessata materia del contendere”.
Il giudice di pace ha ritenuto che il suddetto atto della ricorrente non fosse qualificabile come atto di acquiescenza trattandosi di atto finalizzato ad evitare l'esecuzione forzata né integrasse un riconoscimento del debito essendo dalla formula contenutavi -“al fine della rateizzazione dichiara di riconoscere il debito.”- rilevabile che la aveva fatto tale dichiarazione CP_1 senza specifica volontà ricognitiva ma solo come “condizione necessaria per accedere al beneficio”. Il giudice di pace ha poi fatto perno sulla mancata dimostrazione, da parte delle dell'avvenuta notifica Parte_2 degli atti presupposti.
2. La lamenta l'erroneità della decisione appellata Parte_2 per avere il primo giudice escluso che l'atto de quo avesse carattere ricognitivo e comportasse acquiescenza alla pretesa impositiva.
3. La ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
4. L'appello è fondato.
Occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità per cui: il riconoscimento del diritto (art. 1988 c.c.) non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, essendo sufficiente che sia sorretto dalla consapevolezza del debito e dalla volontarietà della condotta e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (tra molte, Cass. n. 4324 del 2010);
l'istanza di rateizzazione del debito portato da cartelle è incompatibile con l'affermazione di non avere ricevuto la notificazione degli atti presupposti
3 posto che il contribuente formula l'istanza in relazione ad atti impositivi presupposti di cui prende cognizione e che non può negare di conoscere
(Cass. n.3414/2024; n.16098/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023); se in linea di principio, in materia tributaria, l'orientamento di legittimità è nel senso che “nel diritto tributario non si può attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati» (vedi Cass. n. 2463/1975; n.16098/2018; n.
26515/2022; n.10094/2023; n.2462/2025; v. altresì Cass. n.3347/2017), tuttavia ciò “non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare,
4 purché entrambi assolutamente inequivoci”;
Queste affermazioni giurisprudenziali possono essere trasposte, per evidente analogia, al caso (che occupa) di impugnazione di una ordinanza ingiunzione su verbali di accertamento di violazioni del codice della strada.
Ciò posto: la attuale appellata ha riconosciuto il debito portato nell'ordinanza ingiunzione, la quale recava l'elenco dei presupposti verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, ed ha chiesto di essere autorizzata al pagamento in rate;
in disparte la questione se tale riconoscimento e tali richiesta possano essere intesi come rinuncia a contestare la pretesa o abbiano lasciato all'attuale appellata di contestare il debito sul piano della relativa esistenza è certo, in base ai ricordati orientamenti di legittimità, che essi abbiano precluso alla ricorrente di contestare l'ingiunzione facendo perno sulla deduzione di non avere ricevuto la notificazione degli atti presupposti;
5. da quanto precede segue che la sentenza impugnata deve essere riformata e che l'originario ricorso va rigettato;
6. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del d.m.55/2014 modificato con d.m.147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€13.630,00), per il primo grado, nella somma di €1.200,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge e, per il presente grado di appello, nella somma di € 5.077,00 oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
PQM
il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_2
[...
[...] [...]
[...]
contro la sentenza del giudice di pace di n.722/2024, riforma la
[...] Pt_1 sentenza appellata e rigetta il ricorso originario di Controparte_1 avverso l'ingiunzione n.994/24, notificatale dalla società appellante;
condanna a rifondere alla le Controparte_1 Parte_2 spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva.
Lucca 31.10.2025
Il Giudice
Dottor Antonio Mondini
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