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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3259/ 2023
TRA
, nata a [...] il Parte_1
11/09/1972, rappresentata e difesa dall'avv. CRISCI SALVATORE presso il cui studio elettivamente domicilia in DOMICILIO DIGITALE ITALIA
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' avv.to MALAFRONTE
PASQUALE con il quale elettivamente domicilia in CORSO NAZIONALE 330
SCAFATI
Resistente
1 NONCHE'
, in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
ST ZA, ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi
n. 55 presso l'Avvocatura INPS
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo, depositato il 22/5/2023, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell' atto di intimazione di pagamento con riferimento all' atto presupposto specificato in ricorso. Si sono costituiti l'INPS e l' , chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso per le ragioni di cui alle memorie difensive. Al riguardo come è noto la costituzione dei resistenti sana ogni difetto di notifica, essendosi comunque disposti dei rinvii, anche per assicurare in massimo grado il diritto di difesa. Oggetto della presente controversia, introdotta con ricorso, è quindi, appunto, la impugnazione di un'intimazione di pagamento in relazione ad uno specifico atto presupposto. In via pregiudiziale, si deve rilevare che, da una interpretazione complessiva dell'atto si evince che vengono impugnati solamente i crediti previdenziali indicati nella intimazione di pagamento in relazione al predetto atto presupposto, nessun problema ponendosi, quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice. In particolare si deve ritenere la competenza territoriale del presente giudice ex art. 444 c.p.c.. Sempre in via pregiudiziale si deve ritenere sussistente l'interesse ad agire, in virtù della notificazione di un'intimazione di pagamento, che costituendo, appunto, una richiesta di pagamento, incide nella sfera giuridica dell'interessato. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa
2 indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risultano sufficientemente individuati gli atti impugnati cioè la intimazione di pagamento l' atto presupposto e le relative motivazioni. Sempre in via pregiudiziale si deve osservare, pur riconoscendo la controversia della questione, che la espressa previsione del fatto che la (ente pubblico economico) dal Controparte_1
1 luglio 2017 subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'EQ, poiché disciplina, al di là di ogni considerazione in merito alla ricostruzione della natura della vicenda in parola, le conseguenze sui rapporti processuali pendenti, stabilendo espressamente il subentro del nuovo soggetto, ad avviso del presente giudice comporta l'automatica prosecuzione del giudizio con la medesima. Si tratta infatti di una successione ex lege e, quindi, necessariamente conosciuta dal giudice non essendo necessaria una dichiarazione di natura “negoziale” per proseguire (o interrompere) il giudizio. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto della intimazione di pagamento e dell' atto presupposto, che degli asseriti vizi dei medesimi atti, deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell'INPS e della
, già EQ (cfr. anche Cass. 3242/07:” Controparte_1
Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto
3 avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo).“). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08. Appare, a questo punto, opportuno premettere che la Corte di legittimità ha elaborato uno "schema" di tutela e di rimedi esperibili che può essere utilizzato anche nella materia che si sta esaminando, come per l'appunto si desume dalla sentenza n. 21863/2004, anche se quest' ultima ha specificatamente trattato solo l'aspetto dell'opposizione agli atti esecutivi. I rimedi esperibili sono: a) l' opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa o per vizi di formazione del ruolo ex art. 24, commi 5° e 6° d.leg.vo n.46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell' avviso;
b) la opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica dell'avviso o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione;
c) l'opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella, da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Deve essere quindi preliminarmente esaminata la eccezione di giudicato esterno. Orbene nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa (cfr. anche Cass. 6326/2010
“l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito”; e Cass. 11365/2015:” L'esistenza di un giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all'udienza di discussione;
ove, invece, tale produzione venga effettuata, prima della menzionata udienza, dal resistente costituitosi irritualmente 4 (perché con controricorso tardivo o con comparsa depositata per la sola discussione orale), eventualmente in allegato alla memoria ex artt. 378 o 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., di quei documenti non può tenersi conto, salvo che l'irritualità di detta costituzione non sia sanata dalla partecipazione del resistente alla discussione orale”.). Comunque, anche qualora si ritenesse necessaria un'eccezione di parte con riferimento al giudicato esterno, la stessa è stata puntualmente sollevata dal ricorrente che ha allegato come la richiesta delle somme in parola fosse stata già proposta e rigettata dalla sentenza in esame. Tanto premesso è bene sottolineare che in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Secondo il Supremo Collegio infatti:” Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. (In applicazione del suddetto principio, si è ritenuta l'eccezione di nullità di un contratto di associazione in partecipazione preclusa dal giudicato, avendo il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto ex art. 2549 c.c. costituito il presupposto logico-giuridico della decisione)”. (cfr. Cass. 22520/2011) Tanto premesso si deve rilevare che la insussistenza dei crediti oggetto della intimazione impugnata in questa sede, in relazione alla cartella esattoriale specificata in ricorso, è stata statuita dalla sentenza n° 2315/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, pronunziata in relazione alla cartella presupposto dell'atto impugnato, e passata in giudicato. E' superfluo sottolineare quindi che l'insussistenza del credito non può, essere messa in discussione in questo giudizio. Relativamente alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , la stessa non può essere accolta. Invero, tale condanna presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè l'aver agito o resistito in giudizio per dolo o colpa grave, sia di quello oggettivo dell'entità del danno sofferto (Cass. civ. sez. II, 1- 12-1995 n. 12422). Pertanto, non sussistendo la prova dell'elemento soggettivo, ed in carenza della prova dell'elemento oggettivo, non emergendo dagli atti processuali elementi obiettivi dai quali
5 desumere la concreta esistenza del danno, tale richiesta non può essere accolta. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (nella cui somma sono comprensive le spese generali al 15%) nei confronti di tutti i resistenti. In particolare dopo l'annullamento della precedente cartella esattoriale non si può non ritenere anche l'EQ, a cui è subentrata l CP_1
, corresponsabile per l'emissione della intimazione di
[...] pagamento unitamente all'INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) revoca l'intimazione di pagamento n° 07120239004994118/000 della - Sede di Napoli -, in Controparte_1 relazione all'importo di € 11.174,28, portato dalla cartella di pagamento n. 07120040022752926000 ;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna in solido l'INPS, l' Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti p.t., al
[...] pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2150,00, comprensivi di spese generali del 15 %, oltre oneri di legge con attribuzione per distrazione;
4) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 4/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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