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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1456 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA
(C.F. ) in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Curinga (CZ), Controparte_1 C.F._1 via Vico Macelli II n. 10, presso lo studio dell'avv. Natalino Pileggi che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Zoccali giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta APPELLATO E
(C.F. ) in persona del Commissario e legale rapp.te pro-tempore, P_ P.IVA_2 elettivamente domiciliata in via Del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura P_
Capitolina APPELLATA NONCHE'
(già ) Controparte_3 Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello – opposizione a cartella di pagamento. CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 14.10.2024 in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex artt. 615 c.p.c., ritualmente depositato il 20.12.2013, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Filadelfia, spiegava opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
13920130006796374000 emessa da per conto di Controparte_4 Parte_2
derivante da sanzioni amministrative ex l. 24.11.1981 n. 689 per violazione del Codice della
[...]
Strada, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 261,71. A sostegno della opposizione il ricorrente deduceva l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta prescrizione del presunto debito, la mancata contestazione immediata e notifica dei verbali e dell'ingiunzione prefettizia, la violazione dell'art. 18 comma 1 l. 689/81, la nullità per genericità degli atti. Chiedeva, pertanto, in via principale, che il Giudice, previa sospensione dell'esecutorietà del verbale, annullasse la cartella di pagamento. Notificato il decreto di fissazione di udienza si costituiva nel giudizio il Controparte_5
per contestare, preliminarmente, l'incompetenza territoriale in favore del Giudice di
[...]
Pace di e, nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato essendo stata immediatamente Pt_1 contestata la violazione ex art. 142 comma 7 C.d.S.. Rimanevano contumaci l'Agente per la
1 riscossione e P_
Con la sentenza n. 13/2015 depositata il 22.4.2015, l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme - ex Giudice di Pace di Filadelfia, accoglieva il ricorso, annullava il verbale e condannava
[...]
ed al pagamento delle spese di lite. P_ CP_4
Avverso la cennata pronuncia proponeva appello la , lamentando l'erroneità Parte_1 della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. per non avere il giudice tenuto conto delle difese e della produzione documentale della omettendo di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia. Parte_3
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione e per la riforma integrale della sentenza appellata con conferma delle somme di ruolo dovute in suo favore. Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la sentenza correttamente Controparte_1 annullava la cartella di pagamento sul principio che, divenuto giuridicamente inesistente un atto presupposto, la cartella esattoriale nel complesso diveniva inefficace;
in via subordinata, chiedeva di accogliere il motivo d'appello e riformare quella parte della sentenza relativa al verbale elevato dalla con condanna alle spese di lite del doppio grado del giudizio nonché al Parte_1 risarcimento del danno per lite temeraria da determinarsi in via equitativa. Si costituiva, altresì, al fine di rilevare il difetto di legittimazione passiva in favore di P_
, concessionaria del servizio di riscossione. Controparte_6
Non si costituiva, invece, rimanendo contumace. Controparte_4
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini per scritti conclusionali ex artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di , ritualmente evocata in giudizio Controparte_4
e non costituitasi nel procedimento. Occorre poi rilevare che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29.4.2005). Ciò posto, non deve però sfuggire che, in sede di gravame, il giudice non può procedere d'ufficio ad una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta dal primo giudice e non impugnata, stante la preclusione del giudicato perfezionatosi sul punto (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 22.5.2017, n. 12843). Fatta questa premessa, appare superata l'eccezione sulla competenza territoriale perché non riproposta in sede di gravame, per cui rimane da esaminare il primo motivo indicato dalla Pt_1 appellante rappresentato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di prime cure che avrebbe disatteso le difese svolte dall'amministrazione sulla ritualità della notificazione a mani del verbale di contravvenzione ed annullato la cartella di pagamento. Tale motivo appare fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il verbale di contestazione n. 700009364957 elevato dalla Polizia Stradale di Courmayer in Courmayer, traforo Montebianco, km 9+549 il 27.7.2012 al veicolo tg. EM 548 XK di proprietà della e condotto dal locatario , veniva immediatamente notificato al Controparte_7 Controparte_1 trasgressore che firmava la copia, mentre, in data 10.10.2012, veniva notificato al proprietario del veicolo con sede in Trento, Via Herrsching 24 che, a sua volta, con missiva del Controparte_7
2 27.12.2012, comunicava alla Polizia Stradale di l'assenza di responsabilità in quanto non Pt_1 obbligato in solido sulla base del contratto di noleggio stipulato dal 22.7.2012 al 30.7.2012 con
. Controparte_1
L'ente regionale ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 200 del Codice della Strada contestando immediatamente la violazione al trasgressore e, successivamente, all'obbligato in solido non presente;
ha redatto verbale contenente la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, la targa del veicolo e le eventuali dichiarazioni dell'interessato. Appare infondata la contestazione del ricorrente, nel procedimento di primo grado, circa la violazione dell'art. 18 comma 1 L. 689/1981 non avendo neppure provato la proposizione dell'opposizione dinanzi al Prefetto di ex art. 203 C.d.S. con richiesta di audizione. Pt_1
In tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. L'audizione, invero, è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla tesi difensiva che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza ingiuntiva e la tutela del diritto di difesa di quest'ultimo non è lesa dall'impossibilità di esercitare tale facoltà, atteso che quelle stesse ragioni possono essere prospettate dall'interessato in sede giurisdizionale (Tribunale Roma, Sez. II, Sentenza, 1.8.2023, n. 11966). Avendo l'appellante dato prova della notificazione e della regolarità del verbale di contravvenzione, la sentenza impugnata deve essere riformata con riguardo alla somma iscritta a ruolo per conto della e relativo al verbale V 70/9664957 del 27.7.2012 con condanna al pagamento Parte_1 di € 118,18 oltre accessori ed interessi. Con l'accoglimento dell'appello relativamente alla pretesa creditoria dell'organo Prefettizio della consegue il rigetto della domanda avanzata dal Sig. di Parte_1 Controparte_1 condanna per lite temeraria. Nulla per spese legali per la parte appellante che non ne ha fatto specifica richiesta. Passando all'esame dell'altra posizione, quella riguardante la sanzione amministrativa elevata da con verbale n.13091474439 si precisa che la convenuta era rimasta contumace nel P_ giudizio di primo grado, mentre, in appello, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva essendo la cartella di pagamento un atto di esclusiva competenza del Concessionario. È notorio che il giudice dell'opposizione abbia una cognizione che non è limitata alla validità della cartella esattoriale, ma investe l'intero rapporto, compreso l'atto impositivo e, quindi, come può esaminare gli argomenti difensivi svolti dall'interessato per la prima volta, nel caso in cui l'interessato non abbia avuto modo di svolgere precedentemente le proprie difese non avendo ricevuto la notificazione dell'atto presupposto. La fattispecie in disamina rientra nelle ipotesi in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore e dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni. Le Sezioni Unite sono intervenute al fine di individuare i soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore (Cass. 7514/2022).
“Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente
3 impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/04/2024, n. 11661). Si rileva così la legittimazione di a resistere in giudizio con conseguente onere alla P_ produzione della documentazione attestante la fondatezza della pretesa creditoria in contestazione, circa la omissione della notifica del verbale presupposto. La notificazione del verbale di accertamento, infatti, non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo ma fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione pubblica ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto. Si tratta di un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che, pur operando sul piano sostanziale, non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva. Non avendo l'ente prodotto neppure nel giudizio di secondo grado il verbale di contestazione debitamente notificato, appare così condivisibile la statuizione del Giudice di primo grado che rileva che non “ha allegato il verbale per cui è causa e di cui si discute né, tantomeno, la P_ prova dell'avvenuta contestazione o notifica dello stesso alla persona dell'odierno ricorrente” determinando l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere confermata la sentenza con annullamento della cartella esattoriale relativamente alla sanzione elevata da . P_
Ai fini delle spese di lite, devono essere compensate per entrambi i gradi del giudizio tra CP_1
e la non avendo l'appellante neppure fatta esplicita richiesta di
[...] Parte_1 condanna. Con riguardo, invece, alla posizione di con le altre parti del giudizio vengono Controparte_1 confermate le statuizioni di cui alla sentenza impugnata tenuto conto che “nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui Controparte_3 la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 09/03/2022, n. 7716). Le spese del giudizio di secondo grado, stante il comportamento processuale e la contumacia dell'ente di riscossione, seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico della sola parte
[...]
, secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014, nella misura liquidata nel dispositivo, P_ tenendo conto del valore della causa, dell'attività svolta, con la riduzione per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 P_ [...]
(già ogni altra domanda, eccezione e deduzione Controparte_8 Controparte_4 disattesa, così provvede:
4 1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e condanna al pagamento della somma iscritta a ruolo per conto della Controparte_1 Parte_1
e relativa al verbale V 70/9664957 del 27.7.2012 nella misura di € 118,18 oltre
[...] accessori ed interessi come per legge;
2. Conferma la sentenza n. 13/2015 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme (ex Filadelfia) e, per l'effetto, annulla la cartella relativamente al rapporto con P_
3. Compensa le spese di lite tra e l' , Controparte_1 Controparte_9 nonché con l' (già ; Controparte_3 Controparte_4
4. Condanna al pagamento delle spese legali in favore di , che P_ Controparte_1 liquida complessivamente in € 337,00, per onorari ed accessori come per legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto espressa richiesta. Lamezia Terme, 7 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco
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