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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 10723/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Foligno, viale Roma 5, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Raffaello Potalivo, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Torino, corso Controparte_2
Tassoni 25, presso lo studio dell'avv. Silvio Viviani, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: licenza d'uso di software.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Nel merito Controparte_1
Revocare in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto:
Condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di di Controparte_1 tutte le somme incassate in virtù della provvisoria esecuzione concessa in corso di causa al decreto ingiuntivo opposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma così rivalutata.
Sempre nel merito ed in via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare che il contratto di licenza d'uso concluso tra
[...]
e tramite l'accettazione della “Offerta Controparte_2 Controparte_1
01202804” e valido sino al 14.6.2023 si è risolto per grave inadempimento della concedente e, per l'effetto:
Condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di di tutti Controparte_1
i danni, patrimoniali e non subiti in conseguenza della sua illegittima condotta, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 Cod. Civ.
Compensare, sia ex contractu, che ai sensi dell'art. 1243 Cod. Civ., il credito riconosciuto in capo a in accoglimento del capo che precede, Controparte_1 con il credito eventualmente riconosciuto alla Controparte_2
Accertare e dichiarare che, all'esito di quanto precede, Controparte_1 null'altro deve alla ad effetto dei rapporti intercorsi e Controparte_2 descritti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
“nel merito, Controparte_2 confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2778/23 Tribunale di Torino;
respingere tutte le domande avanzate da controparte;
in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato il grave Con inadempimento contrattuale di in riferimento al primo contratto tra le parti concluso, dichiararla tenuta e condannarla al pagamento della somma ingiunta
(14.937,00 €) per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e di quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta, oltre onorari e spese della fase monitoria ed interessi di mora ex d. lgs 231/02; respingendo tutte le domande di controparte.
In via riconvenzionale, in ogni caso, vista la domanda riconvenzionale di controparte in atto di Con citazione ed accertato il grave inadempimento contrattuale di anche in
2 relazione al secondo contratto tra le parti stipulato, dichiarare NV tenuta e condannarla al pagamento della somma di 48.800,00 € quale corrispettivo del contratto stipulato in data 15/06/22 oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo
(fatt. 12220082 del 13.07.22) a favore di . CP_2
Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. in via equitativa nei limiti dello scaglione di cui al capitale ingiunto, ex dpr 30/05/02 n. 115, senza variazione del valore di causa.
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 2778/2023, con il quale il Tribunale le ha ingiunto di pagare alla convenuta € 14.937,00 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di corrispettivo del contratto di licenza d'uso di software di cui all'offerta n. 01202646, dal 15/06/2021 al 14/06/2022.
L'opponente ha inoltre proposto, in via riconvenzionale, domanda di risoluzione del contratto di cui all'offerta n. 01202804, domanda di risarcimento dei danni patiti (patrimoniali e non) e, infine, domanda di compensazione dei rispettivi debiti.
Costituitasi in giudizio, l ha chiesto la Controparte_2 conferma del decreto ingiuntivo, l'integrale rigetto delle domande della
[...]
e, in via riconvenzionale, la sua condanna al pagamento di € Controparte_1
48.800,00, quale corrispettivo del secondo contratto intercorso tra le parti.
2. Dalle prospettazioni delle parti e dai documenti di causa emerge che l'attrice, in data 02/11/2020, ha sottoscritto l'offerta n. 01202646, per complessivi €
48.800,00, in virtù della quale la convenuta ha provveduto a installare, su computer di proprietà della il server di licenza. Controparte_1
Concluso il contratto di cui all'offerta n. 01202646, le parti ne hanno stipulato un secondo (offerta n. 01202804), di identici oggetto e prezzo, per il periodo
15/06/2022 - 14/06/2023.
Durante l'esecuzione della seconda concessione di licenza, la
[...] ha ritardato nella corresponsione delle rate concordate per il Controparte_1 pagamento del compenso del primo contratto e l ha Controparte_2 concesso la medesima licenza di software, già oggetto di contratto con l'attrice,
3 alla Pt Production Srl e alla Deen Engineering Spa, che sono clienti dell'attrice e operano dal suo computer.
3. Ciò premesso, l'opposizione è infondata, poiché basata su eccezioni prive di riferimenti alle concrete vicende del primo contratto (su cui è stato emesso il decreto ingiuntivo) e, quindi, inidonee a integrare delle specifiche contestazioni ai sensi dell'art. 115 Cpc.
La ha infatti dedotto di aver interrotto il pagamento del Controparte_1 prezzo del primo contratto, ex art. 1460 Cc, a fronte dell'inadempimento del secondo contratto, posto in essere dall (comp. Controparte_3 concl. att., p.4).
Ne discende la conferma del decreto ingiuntivo n. 2778/2023.
4. Le questioni relative a tale inadempimento rilevano, tuttavia, ai fini delle domande riconvenzionali proposte dalle parti, che attengono al secondo contratto: la da un lato, ha eccepito la contrarietà della condotta Controparte_1 dall' alle regole generali di buona fede contrattuale;
Controparte_3 la convenuta, dall'altro, ha eccepito l'inadempimento contrattuale dell'attrice consistente nel mancato pagamento del prezzo di cui alla fattura n. 12220082
(comp. cost. conv. p. 7).
Come ora precisato, l'inadempimento dell' Controparte_3 eccepito dall'attrice rileva sotto il profilo della valutazione del rispetto regole di buona fede contrattuale di cui agli art. 1175 e 1375 Cc.
E ciò perché, benché nessuno dei due contratti preveda una clausola di esclusività in merito alla concessione della licenza software (doc. 1 e 2 fasc. att.), è tuttavia da ritenere, avuto riguardo alle caratteristiche del bene (licenza di tipo
“node locked”, cioè “legata ad un singolo computer con il suo relativo schermo”), che l'installazione della stessa in favore delle due società clienti della
[...]
eseguita sullo stesso computer già destinatario della licenza Controparte_1 noleggiata all'attrice, abbia leso gli interessi perseguiti dall'attrice con la stipula dei due contratti.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli articoli 1175, 1366 e 1375 Cc, rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei
4 contrapposti interessi delle parti” e “impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte” (Cass. 656/2025).
Nel caso di specie, la concessione da parte dell' Controparte_3 della medesima licenza a società direttamente collegate all'attrice -
[...] circostanza, questa, resa evidente dall'identità del computer su cui la convenuta stessa ha provveduto all'installazione - rileva quindi quale inadempimento grave, che legittima la domanda di risoluzione dell'attrice.
Detto inadempimento è stato provato dall'attrice sia documentalmente (doc.
4- 7 fasc. att.) che tramite prova testimoniale (verbale 29/04/2024, in cui
[...]
ha dichiarato che i file delle licenze erano “diversi e alternativi tra loro Parte_1 quanto all'utilizzo, ma facevano le stesse funzioni in quanto il programma era sempre lo stesso installato nello stesso computer”).
La domanda di risoluzione del secondo contratto formulata dalla
[...] va pertanto accolta, con conseguente rigetto della domanda di Controparte_1 condanna proposta dall' , relativamente a questo Controparte_3 secondo contratto.
Deve invece essere rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno, il quale non è stato compiutamente allegato e provato dall'attrice.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti, anche con riferimento all'eccezione di compensazione proposta dall'opponente.
5. Tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate e dell'importo complessivo delle domande (prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento), le spese di lite sostenute dall'attrice si liquidano in € 7.052,00 per compenso (in relazione ai valori minimi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico della convenuta
(Cass. Sez. Un. 32061/2022).
PQM
5 Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte dalla nei Controparte_1 confronti dell relative al contratto di cui all'offerta n. Controparte_2
01202646; risolve il contratto di cui all'offerta n. 01202804; rigetta le altre domande proposte dalle parti, relative al contratto di cui all'offerta n. 01202804; liquida le spese di lite sostenute dalla in € 7.052,00 per Controparte_1 compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
condanna l a pagare alla Controparte_2 Controparte_1 le spese di lite nella misura di 2/3.
Torino,06/11/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Sentenza redatta con l'assistenza dell'addetta Upp dr.ssa Federica Arena.
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