Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/02/2026, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02778/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11620/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11620 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo-Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Prefetto della provincia di Roma in data 2 luglio 2025, prot. K10/-OMISSIS- comunicata in data 14 luglio 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di cittadinanza presentata dalla ricorrente in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo-Roma;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. CO TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Prefetto della Provincia di Roma in data 2 luglio 2025, prot. K10/-OMISSIS- con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di cittadinanza presentata dalla ricorrente in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa una capacità reddituale non conforme rispetto ai parametri di legge;
Considerato che, a seguito della presentazione del ricorso, l’Amministrazione si è avveduta dell’errore in cui è incorsa nel valutare il reddito di sostentamento della ricorrente, senza altresì computare il reddito prodotto dal coniuge convivente, ed ha pertanto proceduto a revocare, con provvedimento adottato in data 27 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, l’impugnato decreto declaratorio dell’inammissibilità dell’istanza di cittadinanza, rilasciando altresì parere favorevole al rilascio di quest’ultima da parte del Ministero dell’Interno;
Ritenuto che l’emanazione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, la quale ha illegittimamente disposto il rigetto dell’istanza di cittadinanza, fondando la propria decisione su presupposti fattuali palesemente erronei, quali la presunta carenza reddituale, senza considerare i redditi prodotti dal marito dell’istante, seppur puntualmente rappresentati in risposta al preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FL RI, Presidente
CO TE, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TE | FL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.