TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6689/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6689/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentate p.t., con il Parte_1
patrocinio dell'avv.to Giulio Craus
ATTRICE
contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la sul CP_1
presupposto di aver commissionato alla stessa la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Torre del Greco, pattuendo quale prezzo complessivo per l'opera € 305.000,00. Per il pagamento del corrispettivo,
l'attore dichiarava di aver emesso 79 effetti cambiari: 58 di importo pari ad euro 3.050,00 e 21 di importo pari ad euro 6.100,00. Tuttavia, prima il TAR
Campania e, successivamente, il Consiglio di Stato annullavano l'autorizzazione unica ed il permesso a costruire per la realizzazione dell'impianto di distribuzione de quo ed alcuna opera veniva realizzata. Di
conseguenza, la società istante agiva in giudizio lamentando l'incasso da parte della convenuta degli effetti cambiari di cui sopra e chiedendo la ripetizione di quanto già riscosso dalla e la restituzione dei titoli ancora non CP_1
incassati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2 La pur ritualmente chiamata in causa, non si costituiva in giudizio CP_1
e, con provvedimento del 23/03/2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita mediante due escussioni testimoniali. Inoltre, in corso di causa parte attrice esperiva un ricorso per il sequestro giudiziario delle cambiali e, in subordine, il sequestro conservativo di tutti i beni facenti capo alla convenuta,
che, tuttavia, si estingueva per inattività delle parti.
Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 13/05/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, è opportuno evidenziare che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Inoltre, va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i
casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le
prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
3 convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it ).
Nel caso in esame, la società attrice deduceva di aver commissionato alla convenuta dei lavori per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti non fornendo, tuttavia, il relativo contratto da cui risultasse l'entità
della prestazione da realizzarsi ed il preciso corrispettivo della stessa. In merito al contratto di appalto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre rilevato che “La stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la
forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere
concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto
può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono
necessariamente rivestire, a norma dell'articolo 2729 del codice civile, i
caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della
concordanza” (Cass. civ. 2386/2023).
Pertanto, in base all'orientamento poc'anzi richiamato, la Parte_1
forniva elementi probatori tali da permettere di ricostruire il rapporto
[...]
contrattuale intercorso tra le parti e il contenuto dello stesso. Difatti, la società
attrice produceva una denuncia – querela del 19/08/2018, nella quale il legale
4 rappresentante esponeva alla pubblica autorità di aver subito il furto della documentazione della concessione edilizia dell'impianto di Torre del Greco in via Cavallo. Inoltre, sempre con riferimento alla causa della mancata produzione della documentazione contrattuale, il teste escusso Testimone_1
all'udienza del 01/12/2022 riferiva che “ci sono stati molti furti all'interno
degli uffici dove lavoro, è stata asportata una cassaforte ed hanno preso dei
mobili con dei documenti all'interno. Tra la documentazione asportata
rientrava anche il contratto scritto stipulato dalla e la Parte_1
.”. Sull'esistenza del contratto e sulla emissione e consegna dei titoli CP_1
cambiari va altresì valutato quanto affermato da , escusso in data CP_2
24/10/2023, che dichiarava “sono stato presente alle trattative ed alla consegna
delle cambiali che mi vengono mostrate e riconosco”. Per quanto attiene al possesso dei titoli cambiari, la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che
“Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce
fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la
prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a
dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è
dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli
cambiari, dall'art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del 1933, secondo il quale il
trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al
portatore” (Cassazione civile sez. II, 08/02/2018, n.3130). Oltre alle richiamate dichiarazioni testimoniali, è opportuno valutare anche le fatture del
12/06/2019, del 10/03/2020 e del 01/06/2020 (cfr. Doc.1 e 2 allegati alle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.), tutte emesse dalla nei CP_1
confronti della e recanti nella descrizione “acconto” Parte_1
5 per lavori di realizzazione di un nuovo punto vendita carburanti sito in Torre
del Greco. Per la giurisprudenza di legittimità e di merito “La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua
funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un
contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si
struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte,
avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando
tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di
contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri
obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende
avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma,
al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e
dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa
riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con
quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili
prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non
risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti [...]”(Cass. civ. 17050/2011).
Infine, anche la relazione tecnica in atti (cfr. doc. n. 20 memorie ex art. 183
comma 6 n.1 c.p.c.) riveste carattere di prova documentale dalla quale poter desumere la sussistenza del rapporto di appalto tra le parti e tale perizia,
unitamente alle prove documentali relative allo stato dei luoghi ed alle ulteriori dichiarazioni del teste (“riconosco le foto che mi vengono CP_2
mostrate e posso dire che ad oggi lo stato dei luoghi è ancora questo che si può
vendere nelle immagini”) dimostra che alcuna opera veniva realizzata nell'area
6 di Via Cavallo n.
6. Tale compendio probatorio, complessivamente valutato,
appare adeguato a dimostrare sia l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti in causa, sia il suo contenuto. Inoltre, la risoluzione del contratto e la mancata prestazione devono attribuirsi, per come documentato, all'impossibilità
conseguente alla sentenza del TAR Campania (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione) che, annullando l'autorizzazione unica 10 del 11/03/2016, ha reso irrealizzabile la costruzione dell'impianto. La Cassazione sul punto ha precisato che “In tema di risoluzione del contratto (nella specie appalto di opera
pubblica), l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile
qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte
del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché
tale impossibilità non sia imputabile a creditore ed il suo interesse a ricevere la
prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che
non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa
concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione” (Cass.
2 ottobre 2014, n. 20811). Pertanto, ai sensi dell'art. 1463 c.c., la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità deve restituire quanto già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. Consegue a ciò che, quanto incassato attraverso i titoli cambiari, emessi quali pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, deve essere restituito evidenziando che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “In un contratto a prestazioni
corrispettive (nella specie, contratto di appalto), l'obbligazione restitutoria si
fonda sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche
prestazioni, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, e poiché
l'azione a disposizione della parte non inadempiente per ottenere dalla
7 controparte la restituzione di quanto dovutogli è quella di ripetizione di
indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ne consegue che gli interessi sulle predette
somme, di natura compensativa, sono dovuti dal momento della domanda, non
essendo contestata la buona fede della committente” (Cass., 15 gennaio 2007,
n. 738). Orbene, la domanda di parte attrice dev'essere accolta con l'assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore (indeterminabile –
complessità bassa) e della natura della controversia;
le spese del procedimento per sequestro conservativo esperito in corso di causa devono invece restare a carico della parte che le ha anticipate, stante l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la CP_1
alla restituzione delle somme incassate a mezzo dei titoli cambiari,
[...]
per la somma di € 305.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
- Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in € 7.616,00 oltre spese Parte_1
generali, CPA e IVA come per legge.
Nola, 11/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6689/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentate p.t., con il Parte_1
patrocinio dell'avv.to Giulio Craus
ATTRICE
contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la sul CP_1
presupposto di aver commissionato alla stessa la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Torre del Greco, pattuendo quale prezzo complessivo per l'opera € 305.000,00. Per il pagamento del corrispettivo,
l'attore dichiarava di aver emesso 79 effetti cambiari: 58 di importo pari ad euro 3.050,00 e 21 di importo pari ad euro 6.100,00. Tuttavia, prima il TAR
Campania e, successivamente, il Consiglio di Stato annullavano l'autorizzazione unica ed il permesso a costruire per la realizzazione dell'impianto di distribuzione de quo ed alcuna opera veniva realizzata. Di
conseguenza, la società istante agiva in giudizio lamentando l'incasso da parte della convenuta degli effetti cambiari di cui sopra e chiedendo la ripetizione di quanto già riscosso dalla e la restituzione dei titoli ancora non CP_1
incassati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2 La pur ritualmente chiamata in causa, non si costituiva in giudizio CP_1
e, con provvedimento del 23/03/2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita mediante due escussioni testimoniali. Inoltre, in corso di causa parte attrice esperiva un ricorso per il sequestro giudiziario delle cambiali e, in subordine, il sequestro conservativo di tutti i beni facenti capo alla convenuta,
che, tuttavia, si estingueva per inattività delle parti.
Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 13/05/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, è opportuno evidenziare che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Inoltre, va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i
casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le
prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
3 convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it ).
Nel caso in esame, la società attrice deduceva di aver commissionato alla convenuta dei lavori per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti non fornendo, tuttavia, il relativo contratto da cui risultasse l'entità
della prestazione da realizzarsi ed il preciso corrispettivo della stessa. In merito al contratto di appalto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre rilevato che “La stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la
forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere
concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto
può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono
necessariamente rivestire, a norma dell'articolo 2729 del codice civile, i
caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della
concordanza” (Cass. civ. 2386/2023).
Pertanto, in base all'orientamento poc'anzi richiamato, la Parte_1
forniva elementi probatori tali da permettere di ricostruire il rapporto
[...]
contrattuale intercorso tra le parti e il contenuto dello stesso. Difatti, la società
attrice produceva una denuncia – querela del 19/08/2018, nella quale il legale
4 rappresentante esponeva alla pubblica autorità di aver subito il furto della documentazione della concessione edilizia dell'impianto di Torre del Greco in via Cavallo. Inoltre, sempre con riferimento alla causa della mancata produzione della documentazione contrattuale, il teste escusso Testimone_1
all'udienza del 01/12/2022 riferiva che “ci sono stati molti furti all'interno
degli uffici dove lavoro, è stata asportata una cassaforte ed hanno preso dei
mobili con dei documenti all'interno. Tra la documentazione asportata
rientrava anche il contratto scritto stipulato dalla e la Parte_1
.”. Sull'esistenza del contratto e sulla emissione e consegna dei titoli CP_1
cambiari va altresì valutato quanto affermato da , escusso in data CP_2
24/10/2023, che dichiarava “sono stato presente alle trattative ed alla consegna
delle cambiali che mi vengono mostrate e riconosco”. Per quanto attiene al possesso dei titoli cambiari, la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che
“Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce
fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la
prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a
dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è
dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli
cambiari, dall'art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del 1933, secondo il quale il
trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al
portatore” (Cassazione civile sez. II, 08/02/2018, n.3130). Oltre alle richiamate dichiarazioni testimoniali, è opportuno valutare anche le fatture del
12/06/2019, del 10/03/2020 e del 01/06/2020 (cfr. Doc.1 e 2 allegati alle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.), tutte emesse dalla nei CP_1
confronti della e recanti nella descrizione “acconto” Parte_1
5 per lavori di realizzazione di un nuovo punto vendita carburanti sito in Torre
del Greco. Per la giurisprudenza di legittimità e di merito “La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua
funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un
contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si
struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte,
avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando
tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di
contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri
obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende
avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma,
al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e
dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa
riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con
quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili
prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non
risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti [...]”(Cass. civ. 17050/2011).
Infine, anche la relazione tecnica in atti (cfr. doc. n. 20 memorie ex art. 183
comma 6 n.1 c.p.c.) riveste carattere di prova documentale dalla quale poter desumere la sussistenza del rapporto di appalto tra le parti e tale perizia,
unitamente alle prove documentali relative allo stato dei luoghi ed alle ulteriori dichiarazioni del teste (“riconosco le foto che mi vengono CP_2
mostrate e posso dire che ad oggi lo stato dei luoghi è ancora questo che si può
vendere nelle immagini”) dimostra che alcuna opera veniva realizzata nell'area
6 di Via Cavallo n.
6. Tale compendio probatorio, complessivamente valutato,
appare adeguato a dimostrare sia l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti in causa, sia il suo contenuto. Inoltre, la risoluzione del contratto e la mancata prestazione devono attribuirsi, per come documentato, all'impossibilità
conseguente alla sentenza del TAR Campania (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione) che, annullando l'autorizzazione unica 10 del 11/03/2016, ha reso irrealizzabile la costruzione dell'impianto. La Cassazione sul punto ha precisato che “In tema di risoluzione del contratto (nella specie appalto di opera
pubblica), l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile
qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte
del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché
tale impossibilità non sia imputabile a creditore ed il suo interesse a ricevere la
prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che
non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa
concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione” (Cass.
2 ottobre 2014, n. 20811). Pertanto, ai sensi dell'art. 1463 c.c., la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità deve restituire quanto già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. Consegue a ciò che, quanto incassato attraverso i titoli cambiari, emessi quali pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, deve essere restituito evidenziando che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “In un contratto a prestazioni
corrispettive (nella specie, contratto di appalto), l'obbligazione restitutoria si
fonda sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche
prestazioni, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, e poiché
l'azione a disposizione della parte non inadempiente per ottenere dalla
7 controparte la restituzione di quanto dovutogli è quella di ripetizione di
indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ne consegue che gli interessi sulle predette
somme, di natura compensativa, sono dovuti dal momento della domanda, non
essendo contestata la buona fede della committente” (Cass., 15 gennaio 2007,
n. 738). Orbene, la domanda di parte attrice dev'essere accolta con l'assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore (indeterminabile –
complessità bassa) e della natura della controversia;
le spese del procedimento per sequestro conservativo esperito in corso di causa devono invece restare a carico della parte che le ha anticipate, stante l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la CP_1
alla restituzione delle somme incassate a mezzo dei titoli cambiari,
[...]
per la somma di € 305.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
- Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in € 7.616,00 oltre spese Parte_1
generali, CPA e IVA come per legge.
Nola, 11/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8