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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2577 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.08.1964, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Siotto
e
SL BE, C.F. , nata a [...] il C.F._2
11.01.1976, rappresentata e difesa dall'avvocato Lisa Pettenuzzo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri LU BE
e , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Parte_1
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
- Nulla sull'ex casa coniugale, di proprietà del sig. e ove lo stesso Pt_1
continuerà a vivere, avendo la sig.ra LU da tempo trasferito altrove la propria residenza col figlio;
Per_1
- Darsi atto che la figlia , nel Gennaio 2024, è divenuta economicamente Per_2
indipendente, con contestuale cessazione dell'obbligo della madre di contribuire al suo mantenimento;
- Affidarsi il figlio minore in via condivisa tra i genitori, i Persona_3
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni ordinarie e congiuntamente per quelle straordinarie relative alla sua salute, istruzione ed educazione. Il ragazzo rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, ove manterrà la propria residenza, con diritto di visita paterno come da provvedimenti presidenziali del giudizio di separazione, che di seguito si ritrascrivono:
a) durante la settimana, da mercoledì all'uscita di scuola al giovedì mattina,
quando lo riaccompagnerà a scuola;
b) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina,
quando lo riaccompagnerà a scuola;
2 c) durante le vacanze estive, per almeno quindi giorni complessivi anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio;
d) durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, per almeno cinque giorni complessivi, comprendendo, ad anni alterni, il pranzo di Natale e quello di Capodanno o la cena di Natale e quella del 31 dicembre;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì all'uscita da scuola al martedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
f) durante festività ricadenti in giorni feriali (c.d. ponti), in maniera alternata per ciascun ponte, dall'uscita dall'ultimo giorno di scuola fino alla ripresa della stessa, quando lo riaccompagnerà a scuola;
g) nel giorno del proprio compleanno dall'uscita da scuola alla mattina successiva, quando riprenderà il normale regime di collocamento, e con pari diritto della madre nel giorno del proprio compleanno ove ricada in giorno di visita del padre;
h) nel giorno del compleanno del minore, ad anni alterni, dall'uscita da scuola alla mattina successiva, quando riprenderà il normale regime di collocamento,
esclusivamente ove non ci sia accordo sulla possibilita' che venga trascorso assieme ad entrambi i genitori, e salve occasioni speciali;
- Disporsi che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del minore corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di € 460,87 mensili, annualmente rivalutabili Istat da Marzo
2025; spese straordinarie da protocollo del Tribunale al 50% tra i genitori, con
3 rimborso da parte del sig. della quota a proprio carico in uno con il Pt_1
contributo al mantenimento relativo al mese successivo a quello dell'esibizione delle pezze giustificative da parte della sig.ra LU;
- L'A.U.U. al 50% tra i genitori dal mese di deposito del presente ricorso;
- Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Longare (VI) in data 27.04.1996.
All'esito dell'udienza del 25.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 513/2020 (irrevocabile il 10.12.2020) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
4 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-si da atto che la figlia è divenuta economicamente indipendente e Per_2
pertanto si revoca l'obbligo della madre di contribuire al suo mantenimento;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia
5 da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da LU BE in Longare (VI) il 27.04.1996 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Longare (VI) al n. 2, parte
1, anno 1996;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2577 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.08.1964, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Siotto
e
SL BE, C.F. , nata a [...] il C.F._2
11.01.1976, rappresentata e difesa dall'avvocato Lisa Pettenuzzo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri LU BE
e , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Parte_1
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
- Nulla sull'ex casa coniugale, di proprietà del sig. e ove lo stesso Pt_1
continuerà a vivere, avendo la sig.ra LU da tempo trasferito altrove la propria residenza col figlio;
Per_1
- Darsi atto che la figlia , nel Gennaio 2024, è divenuta economicamente Per_2
indipendente, con contestuale cessazione dell'obbligo della madre di contribuire al suo mantenimento;
- Affidarsi il figlio minore in via condivisa tra i genitori, i Persona_3
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni ordinarie e congiuntamente per quelle straordinarie relative alla sua salute, istruzione ed educazione. Il ragazzo rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, ove manterrà la propria residenza, con diritto di visita paterno come da provvedimenti presidenziali del giudizio di separazione, che di seguito si ritrascrivono:
a) durante la settimana, da mercoledì all'uscita di scuola al giovedì mattina,
quando lo riaccompagnerà a scuola;
b) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina,
quando lo riaccompagnerà a scuola;
2 c) durante le vacanze estive, per almeno quindi giorni complessivi anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio;
d) durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, per almeno cinque giorni complessivi, comprendendo, ad anni alterni, il pranzo di Natale e quello di Capodanno o la cena di Natale e quella del 31 dicembre;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì all'uscita da scuola al martedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
f) durante festività ricadenti in giorni feriali (c.d. ponti), in maniera alternata per ciascun ponte, dall'uscita dall'ultimo giorno di scuola fino alla ripresa della stessa, quando lo riaccompagnerà a scuola;
g) nel giorno del proprio compleanno dall'uscita da scuola alla mattina successiva, quando riprenderà il normale regime di collocamento, e con pari diritto della madre nel giorno del proprio compleanno ove ricada in giorno di visita del padre;
h) nel giorno del compleanno del minore, ad anni alterni, dall'uscita da scuola alla mattina successiva, quando riprenderà il normale regime di collocamento,
esclusivamente ove non ci sia accordo sulla possibilita' che venga trascorso assieme ad entrambi i genitori, e salve occasioni speciali;
- Disporsi che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del minore corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di € 460,87 mensili, annualmente rivalutabili Istat da Marzo
2025; spese straordinarie da protocollo del Tribunale al 50% tra i genitori, con
3 rimborso da parte del sig. della quota a proprio carico in uno con il Pt_1
contributo al mantenimento relativo al mese successivo a quello dell'esibizione delle pezze giustificative da parte della sig.ra LU;
- L'A.U.U. al 50% tra i genitori dal mese di deposito del presente ricorso;
- Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Longare (VI) in data 27.04.1996.
All'esito dell'udienza del 25.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 513/2020 (irrevocabile il 10.12.2020) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
4 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-si da atto che la figlia è divenuta economicamente indipendente e Per_2
pertanto si revoca l'obbligo della madre di contribuire al suo mantenimento;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia
5 da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da LU BE in Longare (VI) il 27.04.1996 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Longare (VI) al n. 2, parte
1, anno 1996;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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