Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 421/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato all'indirizzo pec presso Parte_1 Email_1
l'avv. Paolo Maria Bellini, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliata all'indirizzo pec CP_1 presso l'avv Marco Gallea, che la rappresenta e difende Email_2
per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
"Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria difesa, eccezione e domanda avversa reietta e disattesa, ed in accoglimento del presente appello, così pronunciare:
- Nel merito, valutati comunque gli odierni motivi di appello, e segnatamente il vizio indicato nella sentenza impugnata inerente alla carenza di prova di idoneità dell'evento interruttivo fornito dalla Sig.ra in rapporto al periodo prescrizionale maturato ed eccepito, CP_1 riformare integralmente la sentenza in oggi appellata (nr. 909/2022), con specifico riferimento alla seguente parte: “Ebbene, anche successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., devono ritenersi valide le argomentazioni già espresse con il
1
in secondo luogo, non è contestato che la procedura di pignoramento indicata in atti sia stata instaurata contro l'odierno opponente. Pertanto, atteso che il ricorso appare firmato digitalmente e che CP_1 risulta fra i creditori insoddisfatti nel progetto di distribuzione firmato dal delegato in data
2.12.2019 (doc. 7), se si fosse trattato di un caso di omonimia la stessa non sarebbe stata proprio ammessa alla procedura. L'opposizione, pertanto, è priva di fondamento e va rigettata”.
3. - In tutte le sopraelencate ipotesi, condannare parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio e dei relativi oneri accessori”
Per l'Appellata
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, respingere l'appello promosso dal Sig. nei riguardi della Sig.ra avverso la sentenza numero Parte_1 CP_1
909/2022 del 28 Ottobre 2022, pronunciata dal Tribunale di Savona, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giovanni Maria Sacchi, a definizione della causa civile n. 2905/2021 R. G. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata anche in sede di gravame. Con vittoria di spese e di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed agli oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva opposizione al precetto notificato dal coniuge separato Parte_1 CP_1
- creditrice della somma di euro 15.600,00 a titolo di assegno di mantenimento non
[...]
versato relativamente al periodo luglio 2012 – ottobre 2016 e di spese legali, giusta sentenza di separazione del maggio 2015 - eccependo la prescrizione del credito vantato dalla moglie.
Quest'ultima, nel costituirsi nell'opposizione, deduceva che il termine prescrizionale quinquennale fosse stato interrotto in virtù dell' intervento volontario spiegato il 24.01.2017
2 nella procedura esecutiva immobiliare incardinata con n. RGE 214/2016 innanzi al Tribunale di Savona, intrapresa in essere in danno del marito ad istanza di , precisando CP_2
che tuttavia il credito per il quale l'intervento era stato spiegato – relativo appunto alle somme precettate – fosse rimasto integralmente insoddisfatto. Produceva, a riprova del fatto interruttivo, ricorso per intervento con istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata firmato digitalmente, e progetto di distribuzione firmato dal Delegato del
2.12.2019.
Nella prima memoria depositata successivamente alla costituzione in giudizio dell'opposta,
l'opponente nulla deduceva, salvo adombrare – peraltro nei soli scritti conclusivi - Pt_1
che l'atto di intervento non avesse data certa e che il progetto di distribuzione, nell'indicare tra i creditori non soddisfatti potesse riferirsi ad un caso di omonimia. CP_1
Con sentenza n. 909/2022 pubblicata il 28.10.2022 il Tribunale di SAVONA rigettava l'opposizione, argomentando che l'intervento spiegato costituisse idoneo atto interruttivo della prescrizione, non sussistendo motivi “di dubitare della veridicità dell'intervento nella procedura esecutiva indicata. In primo luogo l'allegazione appare tardiva;
in secondo luogo non è contestato che la procedura di pignoramento indicata in atti sia stata instaurata contro
l'odierno opponente. Pertanto, atteso che il ricorso appare firmato digitalmente e che CP_1
risulta tra i creditori insoddisfatti nel progetto di distribuzione firmato dal delegato in
[...]
data 2.12.2019 (doc. 7) se si fosse trattato di un caso di omonimia la stessa non sarebbe proprio stata ammessa alla procedura”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come sopra. Si è Pt_1 ritualmente costituita resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la sentenza di CP_1
primo grado.
All'udienza del 28.09.2023 il Consigliere istruttore si riservava di riferire al collegio sull'istanza di sospensiva dell'esecutività, che veniva poi rigettata. Rimessa all'udienza del
21.11.2024, la causa era in tale data trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISONE propone appello avverso la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto Pt_1 validamente provata la proposizione dell'atto di intervento di cui in narrativa, e lo stesso idoneo ad interrompere il termine prescrizionale per l'esercizio del diritto di credito vantato. Il
3 primo Giudice aveva preso le mosse da due produzioni rappresentate da un ricorso per intervento in procedura esecutiva (doc. 15) e da una dichiarazione del delegato alla vendita immobiliare attestante la mancata percezione di somme da parte di (doc. CP_1
17), ed aveva ritenuto che il ricorso per intervento nella procedura per l'esecuzione forzata fosse equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio”, come tale idonea, ex art
2943 c.c. comma 2 ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito, ed a sospenderne il corso fino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass
14602/2020). A parte la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale sul punto, rileva l'appellante che il Tribunale avrebbe errato attesa la mancanza, sottolineata nel giudizio di primo grado, di data certa del ricorso prodotto, e, nel secondo documento prodotto (progetto di distribuzione), delle credenziali specifiche del soggetto , ben potendo trattarsi CP_1
di un caso di omonimia.
L'appellante contesta dunque il vizio logico della sentenza nella parte in cui il Giudice, a fronte delle argomentazioni proposte dall'opponente, non aveva rilevato di non avere prova della identità del soggetto – creditrice, con la - soggetto CP_1 CP_1
interveniente nel procedura esecutiva.
Né poteva invocarsi una prova per presunzioni, non essendoci univocità e gravità del quadro indiziario. Nessuna prova valida era pertanto stata offerta in ordine all'evento interruttivo, con ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione (quinquennale) del credito vantato.
L'appello è infondato.
L'odierno appellante, in qualità di opponente al precetto nel giudizio di primo grado non ha mai contestato specificamente la circostanza che la moglie separata avesse CP_1
depositato ricorso per intervento nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa in suo danno incardinata con RGE 241/2016 innanzi al tribunale di SAVONA, limitandosi ad ipotizzare – peraltro deducendolo tardivamente – che il nominativo indicato nel progetto di distribuzione del ricavato predisposto dal professionista delegato alla vendita potesse riferirsi ad un caso di omonimia.
Considerato che
lo stesso in quanto debitore esecutato, Pt_1
avrebbe agevolmente potuto effettuare una tale verifica, non può ritenersi giuridicamente
4 rilevante un disconoscimento che, lungi dall'eccepire la invalidità e/o falsità dei documenti prodotti, si sia limitato a “supporre “ la non veridicità degli stessi.
Al contrario, a fronte di due documenti firmati digitalmente riferibili, attraverso il numero di
RG negli stessi indicato, alla medesima procedura, di cui uno reca per esteso le generalità della appellata, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto provata l'attività giudiziale interruttiva del termine prescrizionale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 ( scaglione fino ad euro 26.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 1.134,00
per la fase introduttiva euro 921,00
per la fase istruttoria euro 1.843,00
per la fase decisoria euro 1.911,00
per un totale di euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da avvero la sentenza n. Parte_1
909/2022 emessa dal tribunale di Savona pubblicata in data 28 ottobre 2022, che per l'effetto conferma;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite del grado che liquida in euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
5 3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
4) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 20 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Rossella Atzeni
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