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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48232/2023
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 14/03/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 48232/2023, sono comparsi:
- nessuno per la parte attrice opponente;
- l'Avv. ENZA STRAMANDINOLI per la parte convenuta opposta.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice, dato atto della regolare citazione in riassunzione della parte attrice opponente,
e dato atto che, sino alle ore 10:35 non è comparsa, ne dichiara la contumacia, invita la difesa presente alla precisazione delle conclusioni.
Il difensore della parte convenuta opposta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in giudizio e da successive memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.; chiede pertanto il rigetto dell'opposizione con favore delle spese di lite.
Il giudice, dato atto, invita alla discussione della lite ex art. 281-sexies c.p.c.
Il procuratore della parte convenuta opposta discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48232 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.14034/2023”, e pendente tra
, in persona del Prefetto pro tempore, Parte_1 rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in via dei Pt_1
Portoghesi n.12, è domiciliata ex lege
attore opponente, contumace a seguito della riassunzione del giudizio e
, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in via Controparte_1 Pt_1
di Propaganda n. 16, presso e nello studio dell'Avv. Enza Stramandinoli, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione a seguito di riassunzione convenuto opposto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 14034/2023, emesso in data
8 settembre 2023, per la complessiva somma di € 290.335,84, pretesa in pagamento, dalla CP_2
(allora in bonis) a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto, dalla parte ingiunta, per lo
[...]
svolgimento dei servizi tecnici e di manutenzione in dettaglio indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Quale primo motivo di contestazione, l'Amministrazione opponente ha evidenziato che l'affidamento, da parte della , dei diversi servizi di manutenzione fatturati dalla Parte_1 CP_2
risalente agli anni 2007-2008, sarebbe inficiato da nullità per violazione di norme imperative
[...]
pagina 2 di 5 (art. 1418 comma 1 c.c.), dovendosi ravvisare in ogni ordinativo commerciale un reato-contratto; in particolare, gli ordinativi esibiti a titolo della domanda ingiuntiva sarebbero stati emessi da tale sig.
allora funzionario addetto all'Ufficio del Consegnatario della , il quale Persona_2 Parte_1
avrebbe affidato diversi contratti di manutenzione a una serie di società da lui partecipate, tra cui la senza far luogo alla procedura di evidenza pubblica;
a prova della illiceità degli CP_2 ordinativi-contratto stipulati, dalla in persona del sig. , con la Parte_1 Persona_2 CP_2
l'Avvocatura ha prodotto le relazioni del Servizio Contabilità della , nonché Parte_1
documentazione relativa al procedimento penale aperto a carico del sig. e concluso con Per_2
sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato.
In secondo luogo, l'Amministrazione opponente ha eccepito di avere comunque liquidato le fatture esibite a corredo del ricorso ingiuntivo, e chiesto in ogni caso la revoca dell'ingiunzione con favore delle spese della lite.
Attivato il contraddittorio, la convenuta opposta si è costituita in giudizio, ed ha evidenziato che:
(i) il sig. non avesse mai assunto la qualità di socio e/o di amministratore in seno Persona_2
ad essa società di capitali, sicché essa ingiungente era rimasta del tutto estranea alle vicende narrate in citazione;
(ii) ad ogni modo, la documentazione esibita in giudizio dalla controparte fosse era pertinente ai lavori e servizi dedotti a titolo della domanda, sì da non offrire alcun sostegno alle ragioni dell'opponente;
(iii) in senso contrario, la stessa Procura contabile avesse archiviato l'indagine aperta, a carico del sig. , per presunto danno erariale, e d'altronde gli amministratori della erano Per_2 CP_2
rimasti estranei al procedimento penale aperto a carico del . Per_2
Tali i fatti controversi, il tribunale ha denegato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di depositare memorie di appendice scritta all'udienza di trattazione, e il tema del contendere è rimasto sostanzialmente invariato;
la causa, dopo l'interruzione per sopravvenuta liquidazione giudiziale della odierna convenuta opposta, è stata riassunta dalla curatela della liquidazione;
riattivato il rapporto processuale, la parte attrice è rimasta contumace;
la causa è pervenuta all'odierna udienza, ove la difesa della convenuta opposta ha rassegnato le conclusioni come da verbale;
all'esito il tribunale ha invitato alla discussione orale ed emesso la presente sentenza.
pagina 3 di 5
2. merito della lite.
2.1 La ha agito in via ingiuntiva, nei riguardi della CP_2 Parte_1
, per vedersi corrispondere il compenso pattuito per diversi servizi tecnici e
[...]
di manutenzione forniti a beneficio dell'Amministrazione, in dettaglio indicati nelle fatture accluse al ricorso monitorio (v. all. 2-3-4 al fascicolo monitorio).
L'Amministrazione ha svolto le distinte ragioni di contestazione sopra esposte e di seguito esaminate;
in ogni caso, l'opposizione si rivela infondata, e va quindi respinta, per quanto appresso argomentato.
2.2 In proposito, giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento,
deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così
per tutte Cass. n. 25584 del 12/10/2018).
Ciò detto, va soggiunto che la (attore sostanziale) ha prodotto, in calce a ciascuna CP_2
fattura, il correlativo ordinativo di merci e/o di fornitura, sottoscritto dal funzionario della
Prefettura, con ciò dimostrando l'affidamento - mediante il sistema del cottimo fiduciario, artt. 125 d.
lgs. n. 163/2006 - dei servizi e forniture in economia indicati nelle fatture;
d'altronde l'opponente non ha affatto negato l'effettiva esecuzione delle prestazioni commesse alla controparte, al contrario sollevando eccezione di sopravvenuto pagamento, di per sé incompatibile con qualsiasi contestazione.
Ne consegue che l'ingiungente (attore sostanziale) abbia dato prova esaustiva del titolo e scadenza
dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando quindi all'Amministrazione attrice (convenuto sostanziale) di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria.
2.3 All'esito della lite, il primo motivo di opposizione deve dirsi rimasto sprovvisto di idonea dimostrazione;
di vero, le relazioni del Servizio Bilancio e gestione finanziaria della (all. 1 Parte_1
e 2 alla citazione) sono alquanto generiche, e non risultano specificamente riferite ai contratti dedotti in giudizio a titolo della domanda;
stesso a dirsi della nota della Questura (all. 3) e della sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato di abuso d'ufficio imputato al sig.
pagina 4 di 5 (all. 4) dalla cui motivazione non è dato evincersi sufficienti elementi indiziari della Persona_2
nullità, per contrarietà a norme imperative, dei contratti (ordinativi) posti a base della domanda ingiuntiva. Anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma, in lite vertente tra un'altra società e la
(all. 5), non soccorre agli scopi dell'opponente, trattandosi per l'appunto di altre Parte_1
vicende commerciali da cui non può inferirsi, in via presuntiva (art. 2727 c.c.), la nullità dei contratti
inter partes.
Per contro, a smentita delle asserzioni in citazione, la parte convenuta opposta ha prodotto la visura camerale storica della società (all. 1 alla prima memoria ex art. 183 comma 6 CP_2
c.p.c.), che effettivamente documenta che il sig. non abbia mai partecipato alla Persona_2 compagine sociale, né abbia assunto altro ruolo gestorio nella società, oltre al provvedimento di archiviazione emesso dalla Procura della Corte dei Conti, dopo l'apertura dell'indagine per presunto danno erariale a carico del sig. (all. 11 alla comparsa di costituzione in giudizio). Per_2
L'inconcludenza della prova offerta dalla a sostegno delle sue tesi ridonda, in sintesi, Parte_1 nell'infondatezza del primo motivo di opposizione.
Sorte non migliore va riservata al secondo ed ultimo motivo di opposizione: di vero l'Avvocatura, oltre alla documentazione sopra enumerata, non ha esibito in giudizio alcun documento attestante l'intervenuto pagamento, né ha effettivamente coltivato il giudizio, dopo la citazione, astenendosi dal deposito di altri scritti difensivi.
3. Conclusivamente, l'opposizione in decisione va respinta, così come proposta;
si provvede pertanto come a seguire;
la soccombenza regola le spese della lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 14034/2023 emesso in data 8 settembre 2023, su istanza della
in bonis, e conferma per l'effetto il decreto opposto;
CP_2
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore della controparte delle spese di lite, CP_2
che liquida in € 12.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
con distrazione in favore dell'Avv. Enza Stramandinoli, dichiaratasi antistataria.
Roma, 14 marzo 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 14/03/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 48232/2023, sono comparsi:
- nessuno per la parte attrice opponente;
- l'Avv. ENZA STRAMANDINOLI per la parte convenuta opposta.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice, dato atto della regolare citazione in riassunzione della parte attrice opponente,
e dato atto che, sino alle ore 10:35 non è comparsa, ne dichiara la contumacia, invita la difesa presente alla precisazione delle conclusioni.
Il difensore della parte convenuta opposta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in giudizio e da successive memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.; chiede pertanto il rigetto dell'opposizione con favore delle spese di lite.
Il giudice, dato atto, invita alla discussione della lite ex art. 281-sexies c.p.c.
Il procuratore della parte convenuta opposta discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48232 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.14034/2023”, e pendente tra
, in persona del Prefetto pro tempore, Parte_1 rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in via dei Pt_1
Portoghesi n.12, è domiciliata ex lege
attore opponente, contumace a seguito della riassunzione del giudizio e
, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in via Controparte_1 Pt_1
di Propaganda n. 16, presso e nello studio dell'Avv. Enza Stramandinoli, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione a seguito di riassunzione convenuto opposto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 14034/2023, emesso in data
8 settembre 2023, per la complessiva somma di € 290.335,84, pretesa in pagamento, dalla CP_2
(allora in bonis) a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto, dalla parte ingiunta, per lo
[...]
svolgimento dei servizi tecnici e di manutenzione in dettaglio indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Quale primo motivo di contestazione, l'Amministrazione opponente ha evidenziato che l'affidamento, da parte della , dei diversi servizi di manutenzione fatturati dalla Parte_1 CP_2
risalente agli anni 2007-2008, sarebbe inficiato da nullità per violazione di norme imperative
[...]
pagina 2 di 5 (art. 1418 comma 1 c.c.), dovendosi ravvisare in ogni ordinativo commerciale un reato-contratto; in particolare, gli ordinativi esibiti a titolo della domanda ingiuntiva sarebbero stati emessi da tale sig.
allora funzionario addetto all'Ufficio del Consegnatario della , il quale Persona_2 Parte_1
avrebbe affidato diversi contratti di manutenzione a una serie di società da lui partecipate, tra cui la senza far luogo alla procedura di evidenza pubblica;
a prova della illiceità degli CP_2 ordinativi-contratto stipulati, dalla in persona del sig. , con la Parte_1 Persona_2 CP_2
l'Avvocatura ha prodotto le relazioni del Servizio Contabilità della , nonché Parte_1
documentazione relativa al procedimento penale aperto a carico del sig. e concluso con Per_2
sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato.
In secondo luogo, l'Amministrazione opponente ha eccepito di avere comunque liquidato le fatture esibite a corredo del ricorso ingiuntivo, e chiesto in ogni caso la revoca dell'ingiunzione con favore delle spese della lite.
Attivato il contraddittorio, la convenuta opposta si è costituita in giudizio, ed ha evidenziato che:
(i) il sig. non avesse mai assunto la qualità di socio e/o di amministratore in seno Persona_2
ad essa società di capitali, sicché essa ingiungente era rimasta del tutto estranea alle vicende narrate in citazione;
(ii) ad ogni modo, la documentazione esibita in giudizio dalla controparte fosse era pertinente ai lavori e servizi dedotti a titolo della domanda, sì da non offrire alcun sostegno alle ragioni dell'opponente;
(iii) in senso contrario, la stessa Procura contabile avesse archiviato l'indagine aperta, a carico del sig. , per presunto danno erariale, e d'altronde gli amministratori della erano Per_2 CP_2
rimasti estranei al procedimento penale aperto a carico del . Per_2
Tali i fatti controversi, il tribunale ha denegato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di depositare memorie di appendice scritta all'udienza di trattazione, e il tema del contendere è rimasto sostanzialmente invariato;
la causa, dopo l'interruzione per sopravvenuta liquidazione giudiziale della odierna convenuta opposta, è stata riassunta dalla curatela della liquidazione;
riattivato il rapporto processuale, la parte attrice è rimasta contumace;
la causa è pervenuta all'odierna udienza, ove la difesa della convenuta opposta ha rassegnato le conclusioni come da verbale;
all'esito il tribunale ha invitato alla discussione orale ed emesso la presente sentenza.
pagina 3 di 5
2. merito della lite.
2.1 La ha agito in via ingiuntiva, nei riguardi della CP_2 Parte_1
, per vedersi corrispondere il compenso pattuito per diversi servizi tecnici e
[...]
di manutenzione forniti a beneficio dell'Amministrazione, in dettaglio indicati nelle fatture accluse al ricorso monitorio (v. all. 2-3-4 al fascicolo monitorio).
L'Amministrazione ha svolto le distinte ragioni di contestazione sopra esposte e di seguito esaminate;
in ogni caso, l'opposizione si rivela infondata, e va quindi respinta, per quanto appresso argomentato.
2.2 In proposito, giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento,
deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così
per tutte Cass. n. 25584 del 12/10/2018).
Ciò detto, va soggiunto che la (attore sostanziale) ha prodotto, in calce a ciascuna CP_2
fattura, il correlativo ordinativo di merci e/o di fornitura, sottoscritto dal funzionario della
Prefettura, con ciò dimostrando l'affidamento - mediante il sistema del cottimo fiduciario, artt. 125 d.
lgs. n. 163/2006 - dei servizi e forniture in economia indicati nelle fatture;
d'altronde l'opponente non ha affatto negato l'effettiva esecuzione delle prestazioni commesse alla controparte, al contrario sollevando eccezione di sopravvenuto pagamento, di per sé incompatibile con qualsiasi contestazione.
Ne consegue che l'ingiungente (attore sostanziale) abbia dato prova esaustiva del titolo e scadenza
dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando quindi all'Amministrazione attrice (convenuto sostanziale) di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria.
2.3 All'esito della lite, il primo motivo di opposizione deve dirsi rimasto sprovvisto di idonea dimostrazione;
di vero, le relazioni del Servizio Bilancio e gestione finanziaria della (all. 1 Parte_1
e 2 alla citazione) sono alquanto generiche, e non risultano specificamente riferite ai contratti dedotti in giudizio a titolo della domanda;
stesso a dirsi della nota della Questura (all. 3) e della sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato di abuso d'ufficio imputato al sig.
pagina 4 di 5 (all. 4) dalla cui motivazione non è dato evincersi sufficienti elementi indiziari della Persona_2
nullità, per contrarietà a norme imperative, dei contratti (ordinativi) posti a base della domanda ingiuntiva. Anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma, in lite vertente tra un'altra società e la
(all. 5), non soccorre agli scopi dell'opponente, trattandosi per l'appunto di altre Parte_1
vicende commerciali da cui non può inferirsi, in via presuntiva (art. 2727 c.c.), la nullità dei contratti
inter partes.
Per contro, a smentita delle asserzioni in citazione, la parte convenuta opposta ha prodotto la visura camerale storica della società (all. 1 alla prima memoria ex art. 183 comma 6 CP_2
c.p.c.), che effettivamente documenta che il sig. non abbia mai partecipato alla Persona_2 compagine sociale, né abbia assunto altro ruolo gestorio nella società, oltre al provvedimento di archiviazione emesso dalla Procura della Corte dei Conti, dopo l'apertura dell'indagine per presunto danno erariale a carico del sig. (all. 11 alla comparsa di costituzione in giudizio). Per_2
L'inconcludenza della prova offerta dalla a sostegno delle sue tesi ridonda, in sintesi, Parte_1 nell'infondatezza del primo motivo di opposizione.
Sorte non migliore va riservata al secondo ed ultimo motivo di opposizione: di vero l'Avvocatura, oltre alla documentazione sopra enumerata, non ha esibito in giudizio alcun documento attestante l'intervenuto pagamento, né ha effettivamente coltivato il giudizio, dopo la citazione, astenendosi dal deposito di altri scritti difensivi.
3. Conclusivamente, l'opposizione in decisione va respinta, così come proposta;
si provvede pertanto come a seguire;
la soccombenza regola le spese della lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 14034/2023 emesso in data 8 settembre 2023, su istanza della
in bonis, e conferma per l'effetto il decreto opposto;
CP_2
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore della controparte delle spese di lite, CP_2
che liquida in € 12.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
con distrazione in favore dell'Avv. Enza Stramandinoli, dichiaratasi antistataria.
Roma, 14 marzo 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
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