Articolo 21 della Legge 22 luglio 1961, n. 628
Articolo 20Articolo 22
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11 agosto 1961
Art. 21.
Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell' articolo 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842 , e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , il servizio prestato nell'ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento e' valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1ª classe o segretario, di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 11 agosto 1961