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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4128 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato il [...] a [...]. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
al Vico III La Motta, 5 - Bisignano, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Pisarro (Cf. C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il P.IVA_2
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F.
E
FAX 0984/489329 - PEC: ove si C.F._3 Email_1
dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e (C.F. - FAX Testimone_1 C.F._4
0984/489331 - PEC t) giusta procura generale alle liti per Email_3
notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente Persona_1 domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: indebito/azione di accertamento negativo
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 29/10/2024, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto in data 18/03/2024 provvedimento con cui l' gli richiedeva la restituzione della somma di euro CP_1
2.238,24 indebitamente percepita a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione SOCOM n.
38021970 dalla sua defunta madre, signora nel periodo dal 1.1.09 al 31.5.2013. Persona_2
Tanto premesso, contestava la sussistenza dei presupposti per la ripetibilità dell'indebito avendo la pensionata percepito la somma non dovuta in buona fede ed eccepiva, inoltre, la prescrizione decennale, rassegnando le seguenti conclusioni: disporre l'annullamento dell'accertamento n. CP_1
38021970 del 18.3.2024 e di ogni atto conseguenziale. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarre.
Si costituiva l' esponendo che l'indebito per cui è causa ha ad oggetto la maggiorazione sociale CP_1
per gli anni dal 2009 e sino al maggio 2013, non spettante per il superamento dei limiti reddituali scaturito dall'inserimento dei redditi della pensione di reversibilità tedesca che in fase di trasmissione delle campagne red non venivano dichiarati dalla pensionata.
Tanto precisato, evidenziava di comunicato alla pensionata la sussistenza dell'indebito con provvedimento ricevuto il 2.5.2013 e di avere, quindi, nel marzo 2024, richiesto la restituzione della somma indebitamente percepita dalla pensionata all'odierno ricorrente nella sua qualità di erede.
Sosteneva, quindi, la ripetibilità della somma siccome indebita (non spettante per superamento del limite reddituale) evidenziando che la pensionata aveva omesso di dichiarare, nelle comunicazioni
RED, il reddito da pensione estera.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
Si premette che dagli atti di causa si evince che l' , con provvedimento datato 23/04/2013, ha CP_1
comunicato alla signora la sussistenza di indebito per il periodo 1/1/2019- Persona_2
31/05/2013 per l'erogazione di somme (per l'importo di euro 2.613,24) a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione cat. SOCOM n. 38021970, non spettanti per il superamento del limite reddituale;
tale provvedimento è stato comunicato alla pensionata a mezzo di raccomandata, ricevuta il 2/5/2013 come da allegato avviso di ricevimento.
Successivamente, con provvedimento del 6/3/2024 l' ha richiesto la restituzione delle somme CP_1 indebitamente percepite dalla pensionata all'odierno ricorrente nella sua qualità di erede;
è comprovato che il predetto provvedimento è stato recapitato con raccomandata ricevuta il 27/03/2024 come da avviso di ricevimento in atti.
Tanto premesso, il ricorso merita di essere accolto siccome, in via preliminare al merito, è fondata l'eccepita prescrizione.
Vertendosi in materia di ripetizione di indebito, deve ritenersi applicabile, in mancanza di una disciplina specifica, l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal momento dell'indebito pagamento.
Stanti le ragioni dell'indebito (omessa comunicazione da parte della pensionata di redditi da pensione estera per effetto dei quali, superati i limiti reddituali, l'erogata maggiorazione sociale non era spettante), che il ricorrente non contesta o tenta di superare con prova contraria, pur trovando applicazione nel caso di specie, l'art. 2941 c. 1 n. 8, la causa di sospensione è venuta meno certamente alla data del 23/04/2013, allorquando l' comunicava alla pensionata la sussistenza dell'indebita CP_1
erogazione il che implica che a quella data aveva acquisito contezza dei redditi non dichiarati;
tale provvedimento ha interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale (decorrente dalla data del pagamento) ma dalla data di ricezione dell'atto interruttivo (2/5/2013) non consta il compimento di alcun ulteriore atto interruttivo nei successivi dieci anni (2/5/2013) siccome la comunicazione di indebito all'erede è stata ricevuta soltanto in data 27/3/2024.
A tali rilievi consegue che, essendo maturata alla data di ricezione del secondo provvedimento la prescrizione decennale, l' non ha diritto di ripetere la somma indebitamente erogata. CP_1
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento delle doglianze afferenti al merito, stante il carattere preliminare dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di cui al provvedimento del 6.3.2024 in atti;
CP_1
condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.312,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Pisarro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4128 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato il [...] a [...]. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
al Vico III La Motta, 5 - Bisignano, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Pisarro (Cf. C.F._2
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il P.IVA_2
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F.
E
FAX 0984/489329 - PEC: ove si C.F._3 Email_1
dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e (C.F. - FAX Testimone_1 C.F._4
0984/489331 - PEC t) giusta procura generale alle liti per Email_3
notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente Persona_1 domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: indebito/azione di accertamento negativo
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 29/10/2024, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto in data 18/03/2024 provvedimento con cui l' gli richiedeva la restituzione della somma di euro CP_1
2.238,24 indebitamente percepita a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione SOCOM n.
38021970 dalla sua defunta madre, signora nel periodo dal 1.1.09 al 31.5.2013. Persona_2
Tanto premesso, contestava la sussistenza dei presupposti per la ripetibilità dell'indebito avendo la pensionata percepito la somma non dovuta in buona fede ed eccepiva, inoltre, la prescrizione decennale, rassegnando le seguenti conclusioni: disporre l'annullamento dell'accertamento n. CP_1
38021970 del 18.3.2024 e di ogni atto conseguenziale. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarre.
Si costituiva l' esponendo che l'indebito per cui è causa ha ad oggetto la maggiorazione sociale CP_1
per gli anni dal 2009 e sino al maggio 2013, non spettante per il superamento dei limiti reddituali scaturito dall'inserimento dei redditi della pensione di reversibilità tedesca che in fase di trasmissione delle campagne red non venivano dichiarati dalla pensionata.
Tanto precisato, evidenziava di comunicato alla pensionata la sussistenza dell'indebito con provvedimento ricevuto il 2.5.2013 e di avere, quindi, nel marzo 2024, richiesto la restituzione della somma indebitamente percepita dalla pensionata all'odierno ricorrente nella sua qualità di erede.
Sosteneva, quindi, la ripetibilità della somma siccome indebita (non spettante per superamento del limite reddituale) evidenziando che la pensionata aveva omesso di dichiarare, nelle comunicazioni
RED, il reddito da pensione estera.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
Si premette che dagli atti di causa si evince che l' , con provvedimento datato 23/04/2013, ha CP_1
comunicato alla signora la sussistenza di indebito per il periodo 1/1/2019- Persona_2
31/05/2013 per l'erogazione di somme (per l'importo di euro 2.613,24) a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione cat. SOCOM n. 38021970, non spettanti per il superamento del limite reddituale;
tale provvedimento è stato comunicato alla pensionata a mezzo di raccomandata, ricevuta il 2/5/2013 come da allegato avviso di ricevimento.
Successivamente, con provvedimento del 6/3/2024 l' ha richiesto la restituzione delle somme CP_1 indebitamente percepite dalla pensionata all'odierno ricorrente nella sua qualità di erede;
è comprovato che il predetto provvedimento è stato recapitato con raccomandata ricevuta il 27/03/2024 come da avviso di ricevimento in atti.
Tanto premesso, il ricorso merita di essere accolto siccome, in via preliminare al merito, è fondata l'eccepita prescrizione.
Vertendosi in materia di ripetizione di indebito, deve ritenersi applicabile, in mancanza di una disciplina specifica, l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal momento dell'indebito pagamento.
Stanti le ragioni dell'indebito (omessa comunicazione da parte della pensionata di redditi da pensione estera per effetto dei quali, superati i limiti reddituali, l'erogata maggiorazione sociale non era spettante), che il ricorrente non contesta o tenta di superare con prova contraria, pur trovando applicazione nel caso di specie, l'art. 2941 c. 1 n. 8, la causa di sospensione è venuta meno certamente alla data del 23/04/2013, allorquando l' comunicava alla pensionata la sussistenza dell'indebita CP_1
erogazione il che implica che a quella data aveva acquisito contezza dei redditi non dichiarati;
tale provvedimento ha interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale (decorrente dalla data del pagamento) ma dalla data di ricezione dell'atto interruttivo (2/5/2013) non consta il compimento di alcun ulteriore atto interruttivo nei successivi dieci anni (2/5/2013) siccome la comunicazione di indebito all'erede è stata ricevuta soltanto in data 27/3/2024.
A tali rilievi consegue che, essendo maturata alla data di ricezione del secondo provvedimento la prescrizione decennale, l' non ha diritto di ripetere la somma indebitamente erogata. CP_1
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento delle doglianze afferenti al merito, stante il carattere preliminare dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di cui al provvedimento del 6.3.2024 in atti;
CP_1
condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.312,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Pisarro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti