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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/09/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1036/2025 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 17/9/2025, vertente tra , nato Parte_1 ad IA (FR) il 7/1/1971, c.f. , difeso dall'avv. Stefania CodiceFiscale_1
Pinchera, e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, difesa dall'avv. Bruno Redivo, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/4/2025 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1
l'8/7/2006 a CO AU (FR) secondo il rito concordatario e Controparte_1 di aver avuto, durante la convivenza, la LI (nata il [...]), ha riferito che Per_1 con decreto n. 17214 del 22/7/2020 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi.
***
Costituita con comparsa del 16/7/2025, la signora non si è opposta al CP_1 divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 17/9/2025 i signori e hanno dichiarato di essere Pt_1 CP_1 pervenuti ad un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“Pronuncia del divorzio;
riconoscimento, da parte del signor , a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario della LI , della somma di € 450,00 al mese rivalutabili Per_1 dalla data odierna, con versamento diretto sul conto corrente della ragazza;
suddivisione a metà delle spese straordinarie inerenti alla LI , così come Per_1 individuate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale;
attribuzione alla signora dell'intero ammontare degli assegni unici;
assegnazione della casa coniugale CP_1 alla signora fino al compimento del ventottesimo anno di età della LI CP_1
1 ; obbligo irrevocabile del signor di trasferire la nuda proprietà della casa Per_1 Pt_1 coniugale entro la fine dell'anno in cui la destinataria compirà il ventottesimo anno;
obbligo per il signor di trasferire la residenza dalla casa coniugale entro novanta Pt_1 giorni da oggi;
spese di lite compensate”.
***
Ricostruiti in questo modo i termini della vertenza, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di CO AU (FR) dell'anno 2006 al numero 1, parte II, serie A, ufficio 1 e che con decreto n. 17214/2020 del 22/7/2020, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le Pt_1 CP_1 condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1036/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CO AU (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CO AU (FR) dell'anno 2006 al numero 1, parte II, serie A, ufficio 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_1 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 17/9/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1036/2025 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 17/9/2025, vertente tra , nato Parte_1 ad IA (FR) il 7/1/1971, c.f. , difeso dall'avv. Stefania CodiceFiscale_1
Pinchera, e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, difesa dall'avv. Bruno Redivo, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/4/2025 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1
l'8/7/2006 a CO AU (FR) secondo il rito concordatario e Controparte_1 di aver avuto, durante la convivenza, la LI (nata il [...]), ha riferito che Per_1 con decreto n. 17214 del 22/7/2020 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi.
***
Costituita con comparsa del 16/7/2025, la signora non si è opposta al CP_1 divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 17/9/2025 i signori e hanno dichiarato di essere Pt_1 CP_1 pervenuti ad un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“Pronuncia del divorzio;
riconoscimento, da parte del signor , a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario della LI , della somma di € 450,00 al mese rivalutabili Per_1 dalla data odierna, con versamento diretto sul conto corrente della ragazza;
suddivisione a metà delle spese straordinarie inerenti alla LI , così come Per_1 individuate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale;
attribuzione alla signora dell'intero ammontare degli assegni unici;
assegnazione della casa coniugale CP_1 alla signora fino al compimento del ventottesimo anno di età della LI CP_1
1 ; obbligo irrevocabile del signor di trasferire la nuda proprietà della casa Per_1 Pt_1 coniugale entro la fine dell'anno in cui la destinataria compirà il ventottesimo anno;
obbligo per il signor di trasferire la residenza dalla casa coniugale entro novanta Pt_1 giorni da oggi;
spese di lite compensate”.
***
Ricostruiti in questo modo i termini della vertenza, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di CO AU (FR) dell'anno 2006 al numero 1, parte II, serie A, ufficio 1 e che con decreto n. 17214/2020 del 22/7/2020, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le Pt_1 CP_1 condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1036/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CO AU (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CO AU (FR) dell'anno 2006 al numero 1, parte II, serie A, ufficio 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_1 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 17/9/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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