Decreto cautelare 24 marzo 2021
Sentenza 6 ottobre 2021
Sentenza 11 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/03/2022, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2022
N. 00401/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Surano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-emesso dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza nonché del parere n. -OMISSIS- del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso all'adunanza -OMISSIS-, e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA. intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. G. Surano per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso per la declaratoria di nullità ex art. 114 co. 4 lett. b) c.p.a. – ovvero, in subordine e previa conversione del rito, per l’annullamento – del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza nonché del presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) n. -OMISSIS-e degli altri atti presupposti e connessi.
2) I fatti di causa possono essere riassunti come segue.
2.1) In data 3/11/2010 il ricorrente presentava presso il reparto di appartenenza le istanze di:
- a) accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ Ipertensione arteriosa essenziale ” ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.P.R. n. 461 del 29/10/2001;
- b) corresponsione dell’equo indennizzo, per l’anzidetta patologia, ai sensi dell’art. 2, comma 3 e segg., D.P.R. n. 461 del 29/10/2001.
2.2) Con verbale -OMISSIS-(doc. 3 ricorso), la CMO di Taranto dichiarava il ricorrente “ permanentemente non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza, con proposta di idoneità in modo parziale qualora l’infermità in sub 1) [cioè “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico insufficiente in pz con certificata refrattarietà alla terapia, non compatibile con compiti operativi”] venga riconosciuta sì dipendente da causa di servizio ai sensi della legge 738/81 e 68/99; in tal caso con ‘controindicazione alle attività addestrative e operative con elevato impegno psico-fisico; compatibili le mansioni tecniche e/o amministrative a impegno psico-fisico moderato’. Sì idoneo alla riserva. Sì idoneo ad essere reintegrato nelle aree funzionali del Personale civile…”.
2.3) Quindi, qualora la patologia fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, il ricorrente sarebbe rimasto nella Guardia di Finanza, altrimenti sarebbe stato congedato con facoltà di transito nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2.4) Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con decreto n. -OMISSIS-, emesso sulla base del parere negativo del CVCS, rigettava le istanze del ricorrente.
2.5) Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva innanzi a questo T.A.R. ricorso n. -OMISSIS- deciso con sentenza di accoglimento n. -OMISSIS- passata in giudicato, nella quale si chiariva che: “ … nel caso di specie, i giudizi dati dal Comitato di Verifica sulle patologie in questione non appaiono sufficientemente motivati in ordine ai fatti ed episodi specifici allegati dal ricorrente che, obiettivamente possono, anche astrattamente, essere idonei a spiegare efficacia concausale nell’insorgenza delle patologie in discorso.
Come efficacemente rilevato dal ricorrente, quest’ultimo sin dalla presentazione dell’istanza, ha invece illustrato tutti i servizi svolti nella sua trentennale carriera nel Corpo della Guardia di Finanza (condizioni ambientali e situazioni di pericolo soprattutto con riferimento ai servizi di ordine pubblico svolti in assetto antisommossa in occasione del campionato di calcio; poi ancora i servizi anticontrabbando con turni massacranti, soprattutto di notte, con inseguimenti, pattugliamenti, perlustrazioni, posti di controllo e posti di blocco armati con equipaggiamento antiproiettile della durata di otto ore per turno).
In sede di osservazioni ai sensi dell’art.10-bis della legge 241/1990 (nota n. -OMISSIS-) inoltre, lo stesso ribadendo quanto precedentemente illustrato, allegava il fatto nuovo, costituito dalle ingiuste vessazioni subite nel periodo 2007 ad opera del comandante p.t. del Nucleo P.T. -OMISSIS-affermando, in particolare, che tali condotte erano state accertate nella loro serialità e ripetitività dalla giustizia penale in seguito a denuncia sporta dallo stesso Comando in data 9/2/2007, come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza definitiva n. -OMISSIS-che, nell’assolvere il militare che le aveva pubblicamente criticate, rimarcava il modo ansiogeno con cui il personale le subiva).
Orbene, ritiene il Collegio che lo specifico quadro clinico e la tipologia del servizio prestato dall’istante non siano stati adeguatamente considerati dal Comitato di Verifica delle cause di servizio, il quale si è limitato a richiami generici e inidonei a supportare l’approdo di segno negativo.
Non risultano in particolare sufficientemente e puntualmente illustrate, anche con richiami ad acquisizioni della scienza medica, le ragioni per le quali il servizio prestato dal richiedente, documentato anche in sede di osservazioni mediante la proposizione di elementi di novità (concernenti la lamentata sottoposizione a condotte vessatorie nel corso di un lungo arco di tempo) sia stato considerato ininfluente ai fini della genesi e dello sviluppo dei richiamati eventi patologici.
Peraltro, con ordinanza -OMISSIS-(non eseguita), questa Sezione aveva disposto il riesame della posizione del ricorrente, anche alla luce degli elementi di novità forniti dal medesimo in sede di osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990.
In definitiva il ricorso sotto il suindicato profilo, deve essere accolto”.
2.6) Passata in giudicato tale sentenza, l’Amministrazione resistente emetteva nuovo provvedimento di diniego -OMISSIS-, motivato alla luce del nuovo parere del CVCS prot. n. -OMISSIS-, che testualmente recitava come segue: “ Considerato: che il dipendente come riportato nel Rapporto informativo del comando di appartenenza, durante la propria carriera ha svolto vari incarichi attribuibili alle normali competenze dell’Ispettore, in base al grado rivestito e all’esperienza, inclusi i servizi in ufficio come scrivano. Tra l’altro la dichiarazione di servizio datata 11.03.2019, non fa emergere fatti di servizio con efficacia lesiva causale o concausale efficiente e determinante per il riconoscimento delle dichiarate patologie che possono, invece, attribuirsi ai fattori eziopatogenetici appresso riportati; che per l’infermità “Ipertensione arteriosa essenziale con iniziale danno d’organo” si conferma il precedente parere negativo, in quanto, trattandosi di forma morbosa a genesi multifattoriale, caratterizzata da alterazioni dei meccanismi di controllo neurovegetativi e dei sistemi ormonali che regolano la funzione cardiovascolare e l’equilibrio idro-salino, non suscettibile di influenza da parte di generici disagi, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante. Tra l’altro, in base ai rapporti informativi integrati, dove non si evidenziano particolari condizioni lavorative operative e/o con maggiore fattore di stress, pertanto non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; delibera di esprimere il richiesto parere, a conferma delle precedenti delibere n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, così come specificato nel considerato anche alla luce della nuova documentazione prodotta… ”.
2.7) Avverso i suddetti atti il ricorrente proponeva nuovo ricorso innanzi a questo T.A.R. n. -OMISSIS- per la declaratoria di nullità ex art. 114 co. 4 lett. b) c.p.a. ovvero, in subordine, previa conversione del rito, al fine di ottenerne l’annullamento.
2.8) Con sentenza n.-OMISSIS-, questo T.A.R. dichiarava nulli gli atti impugnati, ritenendo che:
“ 4.3 (…) il nuovo provvedimento di diniego – motivato per relationem alla luce di nuovo parere del CVCS – oblitera del tutto il dictum della citata pronuncia di questo TAR n. -OMISSIS- Invero, in tale sentenza questo TAR aveva sottolineato il difetto di motivazione in ordine alle “… ingiuste vessazioni subite nel periodo 2007 ad opera del comandante p.t. del Nucleo P.T. -OMISSIS-affermando, in particolare, che tali condotte erano state accertate nella loro serialità e ripetitività dalla giustizia penale in seguito a denuncia sporta dallo stesso Comando in data 9/2/2007, come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza definitiva n. -OMISSIS-che, nell’assolvere il militare che le aveva pubblicamente criticate, rimarcava il modo ansiogeno con cui il personale le subiva)”.
Senonché, nel nuovo parere del CVCS non vi è traccia alcuna di tale verifica, che l’Amministrazione avrebbe invece dovuto eseguire in maniera puntuale e specifica, non residuando, sul punto, alcun margine di esercizio di discrezionalità amministrativa.
Detto in altri termini, l’Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente chiarire se le “… ingiuste vessazioni subite (dal ricorrente, n.d.a.) nel periodo 2007 ad opera del comandante p.t. del Nucleo P.T-OMISSIS-” potessero aver assunto efficacia concausale nel quadro clinico di riferimento. Tale verifica, invece, è del tutto mancata nel caso di specie, essendosi l’Amministrazione profusa in disquisizioni che omettono del tutto ogni considerazione in ordine alle possibili conseguenze – in punto di stress psicofisico, e dunque di insorgenza del riscontrato fenomeno di ipertensione arteriosa – della condotta vessatoria posta in essere – anche ai suoi danni – dal Comandante p.t. del Nucleo P.T-OMISSIS-.
Per tali ragioni, il nuovo provvedimento, seppur formalmente adottato in attuazione del giudicato proveniente dalla sentenza di questo TAR n. -OMISSIS- nella sostanza lo elude, omettendo di pronunciarsi su un punto decisivo di tale sentenza.
4.4. Alla luce di tali considerazioni, gli atti impugnati devono ritenersi elusivi del giudicato, e vanno dunque dichiarati nulli” .
2.9) L’Amministrazione ha quindi emesso un nuovo decreto n. -OMISSIS-con cui ha di nuovo rigettato l’istanza del militare, deliberando che l’infermità “ ipertensione arteriosa con iniziale danno d’organo ” non può riconoscersi dipendente da causa di servizio e ha respinto la domanda di concessione dell’equo indennizzo (v. doc. 13 ricorso). In tale decreto la P.A. si è riportata per relationem al nuovo parere n.-OMISSIS- del CVCS reso all’adunanza n. -OMISSIS- (doc. 14 ricorso), che si riporta integralmente:
“ CONSIDERATO :
- che il dipendente, in servizio dal 1986, è stato impiegato in ordinarie mansioni istituzionali attinenti alle qualifiche professionali rivestite, così come risultati in atti (rapporti informativi dell’Amministrazione; Osservazioni dell’interessato);
- che, alla luce della precitata sentenza del TAR Puglia [-OMISSIS-], preso atto della documentazione integrativa prodotta dall’Amministrazione a corredo dell’istanza di riesame, l’infermità “Ipertensione arteriosa essenziale con iniziale danno d’organo” NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di affezione che, come si evince dall’aggettivazione “essenziale” esplicitata nel giudizio diagnostico, è di natura primitiva, endogena, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto, che interessa il 40% della popolazione generale anche in assenza di fattori di rischio. Nel caso in esame, oltre ad evidenziarsi la presenza di uno specifico fattore di rischio extralavorativo (obesità di 1^ classe con i.m.c. 31,86 riscontrata in occasione della visita medico collegiale), già di per se efficiente e determinante nella patogenesi dell’infermità, nessun valido ruolo può aver efficacemente ricoperto il servizio prestato, seppur intenso, nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura esclusivamente endogena, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non evidenziano il sussistere di specifiche e stabili situazioni di stress o responsabilità personali di carattere dirigenziale talmente eccedenti il comune impegno psico-fisico dell’ordinaria attività d’istituto svolta dall’istante, da prevalere validamente sui fattori primitivi costituzionali e/o esogeni extra-lavorativi e rivestire un possibile ruolo patogenetico, ancorché alla stregua di mera concausa efficiente e determinante. Quanto alla lamentata esposizione ad “azioni vessatorie” esercitate dal gennaio al maggio 2007 nei confronti di tutto il personale dipendente dal Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria -OMISSIS-per tali atti dichiarato colpevole e condannato dalla Corte di Cassazione – 1^ Sezione Penale, con sentenza -OMISSIS-), oltre ad evidenziare che, dalla documentazione agli atti (lettera n.-OMISSIS-del Comando Regionale Puglia della G.D.F. – Ufficio personale – sezione sanitaria), rispetto al predetto arco temporale di 5 mesi, l’interessato ha prestato effettivo servizio per soli 51 giorni, si riscontra l’assenza di una valida successione fenomenica tra tali eventi e la certificazione dell’infermità, presentata in occasione della visita medica collegiale presso la CMO di Taranto, datata 20.10.2010 a firma del Dott. -OMISSIS- che, peraltro, specifica in diagnosi la natura “essenziale” della patologia. Che non esistano riscontri precedenti dell’infermità, oltre che dall’assenza di documentazione probante esibita, non solo a questo consesso, ma anche nei due ricorsi al TAR proposti dall’istante, si deduce inequivocabilmente da pag. 4 della relazione di consulenza medico-legale di parte, nella quale la Dott.ssa -OMISSIS-, evidentemente non suffragata da elementi oggettivi, accenna appena a “sporadiche crisi vertiginose” nel periodo di servizio precedente al 2007 con una successiva intensificazione dei disturbi “in seguito alle vessazioni subite nell’anno 2007” che inducono l’interessato ad approfondimenti diagnostici esitanti nel riscontro dello stato ipertensivo, ma solo dopo più di tre anni! Viene, dunque, meno il fondamentale criterio cronologico che, unito al mancato soddisfacimento del criterio quali-quantitativo (in relazione a quanto sopra precisato circa il ruolo rivestito dalle attività lavorative espletate), esclude “in nuce” la possibilità di riconoscere scientificamente un valido nesso di causalità, ovvero di concausalità efficiente e determinante, tra gli eventi di servizio invocati e la patogenesi dell’infermità in diagnosi. Quanto precede è ulteriormente avvalorato dal fatto che non risultano sussistere, nel caso di specie, precedenti infermità psichiche o fisiche, già imputate od imputabili al servizio, che col tempo possano aver validamente influito sulla genesi, lo sviluppo o l’aggravamento dell’infermità in esame”.
2.10) La suddetta nuova determinazione è impugnata col presente ricorso.
3) Col primo motivo di ricorso (con cui si denuncia violazione ed elusione del decisum della sentenza T.A.R. Lecce n. -OMISSIS- violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 21- septies Legge n. 241/90, degli artt. 2, 11 D.P.R. n. 461/2001, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza assoluta di motivazione e per violazione del legittimo affidamento del ricorrente e del principio di buona fede), si sostiene che:
- a) il nuovo parere del CVCS (e, quindi, il decreto che ad esso di conforma) elude nuovamente il dictum di cui alla sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS- nella quale si erano accertate le condizioni di stress lavorativo del ricorrente e, in particolare, le vessazioni a cui il ricorrente era stato sottoposto nel 2007 ad opera del suo comandante dell’epoca;
- b) nessuna concreta valutazione dei fatti di servizio né delle vessazioni si rileva nell’impugnato parere, nel quale si rinvengono solo richiami generici privi di qualsivoglia elemento riconducibile al caso concreto;
- c) il CVCS ha errato nel considerare solo 51 giorni di presenza del ricorrente nel periodo gennaio-maggio 2007 (al netto delle legittime assenze del ricorrente e del comandante), periodo durante il quale si è perpetrata la condotta vessatoria ad opera del comandante dell’epoca in danno del personale (e quindi anche del ricorrente);
- d) infatti, non sarebbero state considerate la tipologia e l’intensità delle vessazioni subite, né si è considerato che tali condotte venivano realizzate dal comandante anche quando quest’ultimo era assente dal posto di lavoro, attraverso militari di sua fiducia, per il che considerare solo i giorni (51) di compresenza, del ricorrente e del comandante, è errato;
- e) anche laddove i 51 giorni di compresenza al Reparto trovassero rispondenza nella realtà, ciò non attenuerebbe l’efficacia lesiva delle vessazioni sullo stato di salute del ricorrente per l’intero periodo gennaio – maggio 2007;
- f) né il CVCS ha considerato le suddette vessazioni a livello concausale;
- g) la volontà di eludere il giudicato emergerebbe anche dall’ulteriore passaggio in cui il CVCS ha utilizzato dati che non possono avere connessione con l’infermità in parola, come l’elemento ponderale del ricorrente rilevato dalla CMO nel 2013 (“ Nel caso in esame, oltre ad evidenziarsi la presenza di uno specifico fattore di rischio extralavorativo (obesità di 1^ classe con i.m.c. 31,86 riscontrata in occasione della visita medico collegiale), già di per se efficiente e determinante nella patogenesi dell’infermità… ”);
- h) tale dato non era stato infatti considerato nei precedenti pareri del CVCS e, comunque, tale dato, rilevato dalla CMO nel 2013, non potrebbe comunque aver causato l’ipertensione, già emersa nel 2010 al momento della domanda di riconoscimento della patologia come dipendente da causa di servizio (e quando il peso del ricorrente sarebbe stato normale);
- i) è inoltre errato il passaggio in cui il CVCS afferma che tra la documentazione sanitaria allegata all’istanza del 2010 e le condotte vessatorie dell’anno 2007 non vi sarebbero ulteriori riscontri diagnostici a garantire la continuità fenomenico-cronologica;
- j) depone in senso contrario a quanto rilevato dal CVCS il certificato della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del 12/5/2007 (doc. 19 ricorso) e la documentazione sanitaria rilasciata dal Poliambulatorio Comunale di -OMISSIS- il 28/3/2008 che certifica “Ipertensione arteriosa in trattamento” (doc. 20 ricorso);
- k) il parere sarebbe altresì contraddittorio nella parte in cui, da un lato, afferma la natura endogena della patologia e, dall’altro, afferma che la stessa può essere favorita da abitudini di vita del soggetto;
- l) il parere sarebbe altresì illegittimo nella parte in cui afferma che non vi sarebbero “ precedenti infermità psichiche o fisiche, già imputate od imputabili al servizio, che col tempo possano aver validamente influito sulla genesi, lo sviluppo o l’aggravamento dell’infermità in esame ”, non essendosi considerata la presenza della lomboartrosi, ricondotta a causa di servizio;
- m) è inoltre approssimativo il riferimento, operato dal CVCS, ai fatti vessatori del 2007.
4) Col secondo motivo di ricorso si deduce che il nuovo parere non è stato preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10- bis L. n. 241/1990.
5) Alla camera di consiglio del 29 settembre 2021 il ricorso è stato chiamato secondo il rito dell’ottemperanza e il difensore di parte ricorrente ha dichiarato (v. verbale) che, qualora il Collegio avesse provveduto alla conversione del rito dell’ottemperanza in quello ordinario, non vi sarebbe stato interesse alla concessione della tutela cautelare in relazione alla domanda di annullamento degli atti impugnati.
6) In esito alla suddetta camera di consiglio, questa Sezione emetteva sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, con la quale si rilevava che “ La domanda volta alla declaratoria di nullità degli atti impugnati per contrarietà o elusione del giudicato è, come tale, infondata, in quanto la P.A., con gli atti in questa sede impugnati, ha proceduto a un nuovo esame della posizione medico-legale del ricorrente e, in particolare, si è soffermata sulle riferite vessazioni del 2007, cosa che, nei precedenti pareri, non era avvenuta e che era stata stigmatizzata con le sentenze di questo T.A.R. nn. -OMISSIS-, sentenze dalle quali – essendo stata sostanzialmente riscontrata una carenza di motivazione negli atti in quelle sedi impugnati – non derivava, sotto tale specifico profilo, un particolare effetto conformativo, ma solo l’obbligo di prendere in considerazione quelle circostanze del 2007 e di motivare la presenza o l’assenza del nesso eziologico con la patologia lamentata. Ebbene, al riguardo la P.A. ha adempiuto a tale obbligo e ha, più in generale, nuovamente esaminato la posizione del ricorrente (essendo stato annullato il primo diniego di dipendenza da causa di servizio, giusta cit. sentenza n. -OMISSIS- e dichiarato nullo il secondo, giusta cit. sentenza -OMISSIS-). Ne deriva che non può dirsi che l’operato della P.A. sia contrario al giudicato (o elusivo di questo), dovendosi di contro valutare il contegno della P.A. e le censure al riguardo poste dal ricorrente nella sede ordinaria del giudizio impugnatorio ”.
7) Quindi, con la predetta sentenza, veniva respinta la domanda volta alla declaratoria di nullità degli atti impugnati e veniva disposta la conversione del rito dell’ottemperanza nel rito ordinario con fissazione dell’udienza pubblica del 2 marzo 2022 (e con rinvio della regolamentazione delle spese di lite alla definizione della controversia nel suo complesso).
8) All’udienza pubblica del 2 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Osserva il Collegio quanto segue.
10) La sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-era relativa a un giudizio per il reato di diffamazione ai danni del comandante del Nucleo dove prestava servizio il ricorrente. In quella sentenza, per quanto rileva in questa sede, è stata ritenuta la veridicità dei fatti relativi alla condotta di quel comandante, il quale risultava essere “ l'autore di particolari modalità esplicative del proprio comando ... non ortodosse né ... giustificate da reali ragioni oggettive; che pretendeva fossero effettuati controlli del personale in servizio anche più volte al giorno, in modo seriale e ripetitivo, giungendo persino alla verifica, con una sorta di schedatura, delle momentanee assenze per l'uso dei servizi igienici e del consumo di cibo da asporto; che ad assumere l'ingrata veste di controllori erano costretti gli stessi militari in forza al nucleo; che il personale viveva in modo ansiogeno tali metodi esasperati di presunta disciplina; che il malcontento era generale; (…). In altri termini (…) era risultato sicuramente vero che il [comandante] stesse esercitando con continuità e sistematicità una azione vessatoria nei confronti del personale, effettuando sullo stesso un controllo in modo stabile e ininterrotto attraverso condotte oppressive, moleste, finanche persecutorie. E l'utilizzazione a turno di colleghi per i controlli giornalieri era evidentemente indicativo della volontà di creare dissapori” (pag. 5 sentenza, in all.15 ricorso).
11) Da tale passaggio sono avvalorate le deduzioni del ricorrente, che rilevano ai fini della presente causa, secondo cui:
- a) il comandante dell’epoca esercitava un controllo organizzativo/disciplinare esasperante nei confronti dei propri sottoposti, che non era giustificato da alcuna ragione oggettiva;
- b) il comandante, per esercitare tale condotta vessatoria, si avvaleva degli altri militari o li costringeva a tanto;
- c) le vessazioni si spingevano anche al controllo delle piccole pause per utilizzo dei servizi igienici e consumazione di cibo da asporto.
12) Alla luce di tali riscontri – che denotano l’eccezionalità della situazione venutasi a creare sul posto di lavoro del ricorrente –, il CVCS, ben consapevole della suddetta sentenza della Corte di Cassazione (espressamente richiamata nel parere impugnato), ha del tutto trascurato il fatto che, sebbene vi siano stati 51 giorni di compresenza tra il ricorrente e il comandante dell’epoca, le vessazioni venivano attuate da quel comandante non solo in prima persona ma anche tramite gli altri militari (anche se a ciò costretti), pertanto il CVCS avrebbe dovuto considerare l’intero arco temporale di 5 mesi, cioè da gennaio a maggio 2007, di sussistenza del rapporto gerarchico. Né risulta che il CVCS abbia considerato tipologia e intensità delle vessazioni subite, da ritenersi all’evidenza sistematicamente e reiteratamente applicate nei confronti di tutto il personale sottoposto a quel comandante, tra cui il ricorrente. Non avendo considerato il predetto e più lungo arco temporale di 5 mesi, va da sé che non può rilevare, sotto il profilo dell’esclusione del nesso causale, il fatto che la patologia del ricorrente sia endogena, in quanto la dipendenza di patologie da causa di servizio va verificata anche sotto il profilo concausale e alla luce dello specifico caso esaminato, in cui il periodo di tempo da considerare, quantomeno in termini di concausalità, era di 5 mesi e non di 51 giorni. Nemmeno risulta dagli atti, come invece affermato dal CVCS, che non vi sia documentazione medica che attesti una connessione temporale tra i fatti del 2007 e la patologia del ricorrente: vi sono i certificati del 12 maggio 2007 (all. 19 ricorso) e del 28 marzo 2008 (all. 20 ricorso), nei quali si attesta l’ipertensione arteriosa.
13) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
14) Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dell’avvocato Giovanni Surano, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.