TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5543 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10199/2023 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato, in Acireale via Veneto n. 42, presso lo studio dell'avv. Salvatore R. Arcidiacono, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
Contro
, con sede legale in Piazza Tre Torri n. 1, 20145 Milano, Cod. Fisc.: , CP_1 P.IVA_1
P.IVA in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via Firenze, n. 172, 95128 Catania, presso lo studio dell'Avv.
AR NO che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti;
Appellata
e
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente, via Lazzaretto 12; Appellato contumace
------------
Conclusioni
pagina 1 di 8 La causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 352 cpc in esito al deposito delle note scritte con scadenza del termine perentorio al 28 maggio 2025.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 196/2023 RG, resa in data 18 aprile 2023, il Giudice di Pace di
Acireale ha parzialmente accolto la domanda con cui proprietario Parte_1 dell'autoveicolo Jeep Compass, tg FX 016 VB, chiedeva dichiararsi, in ordine al sinistro stradale verificatosi il 20 luglio 2021, in territorio di Acireale, la responsabilità esclusiva di
, in qualità di proprietario e conducente dell'autocarro Iveco Daily, tg. PD Controparte_2
A78 044, e perciò condannarsi - ex art. 149 CdA – , quale compagnia di CP_1 assicurazioni tenuta alla RCA sul proprio veicolo, al risarcimento dei danni materiali occorsi.
Al riguardo, l'attore aveva esposto, in seno all'atto introduttivo del giudizio, che, nella data occasione, si era trovato a percorrere la via TT di Acireale, allorché, dopo aver arrestato la marcia per immettersi al civico n. 30, era stato improvvisamente tamponato dal detto autocarro, che sopraggiungeva da tergo ad alta velocità.
Il Giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 2054, comma 2°, c.c., ritenuta l'impossibilità di determinare l'esatta misura di responsabilità ascrivibile ai conducenti coinvolti, ha condannato la società convenuta al risarcimento dei danni occorsi nella misura del 50%, segnatamente euro 2.291,13, oltreché alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello Parte_1
Ha dedotto, con il primo complesso motivo di gravame, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, all'uopo richiamando le conclusioni della espletata CTU, per vero acclarante la compatibilità dei danni con la dinamica descritta in citazione, ed anche la deposizione testimoniale resa in giudizio, a sua volta del tutto aderente alla ricostruzione dei fatti offerta in citazione. Ha, altresì, valorizzato il modulo di constatazione amichevole (c.d.
C.I.D.), nella specie sottoscritto da entrambi i conducenti, e la documentazione fotografica prodotta in atti, sì come ritenuta idonea a comprovare la verificazione del sinistro e l'entità dei danni conseguentemente subiti.
pagina 2 di 8 Ha censurato, dipoi, con la seconda ragione di gravame, l'erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2°, c.c., specificatamente denunziando l'inversione dell'onere della prova operata dal GdP che avrebbe posto a suo carico la dimostrazione della propria condotta di guida, in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di tamponamento tra veicoli.
Ha impugnato, infine, il capo della sentenza relativo alle spese di lite, stante l'ingiustificato scostamento dai parametri medi tabellari previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'impugnazione ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale, specificatamente chiedendo, in riforma della statuizione di primo grado, l'integrale rigetto della domanda attorea, stante l'inattendibilità della prova testimoniale espletata e, con essa, la mancanza di prova in atti circa la verificazione del sinistro. Ha contestato anche il quantum risarcitorio liquidato e la statuita condanna alla refusione delle spese di lite. Ha chiesto, infine, la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
, seppur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi, nemmeno a Controparte_2 seguito della notificazione in corso di causa dell'appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 352 cpc.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , il quale, seppur Controparte_2 ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
Con i primi due motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo, da un lato, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, dall'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2°, c.c., per avere, a tal ultimo riguardo, il GdP posto indebitamente a suo carico l'onere della prova in ordine alla propria condotta di pagina 3 di 8 guida, in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tamponamento tra veicoli.
Entrambi i motivi di appello non meritano accoglimento.
Pur dovendosi ritenere, invero, accertata la verificazione del sinistro nella sua effettiva realtà fenomenica, come desumibile dal complesso probatorio in atti, cionondimeno non può dirsi provata, con altrettanta certezza, la concreta dinamica dell'evento, la quale, essendo rimasta incerta sotto distinti e rilevanti profili, non consente, in effetti, di definire il grado di colpa, in concreto, ascrivibile ai rispettivi conducenti.
Al riguardo, la dichiarazione testimoniale resa in prime cure, se, come detto, può valere a comprovare la verificazione del fatto storico, non risulta idonea, però, a chiarire l'effettivo svolgersi del sinistro, attesa la genericità e l'incertezza del riferito, tanto in ordine al periodo temporale in cui l'evento è avvenuto, che il teste non ha saputo Testimone_1 collocare con precisione (ADR: “preciso che non ricordo esattamente il mese ma comunque, era piena estate”), quanto alla descrizione delle modalità dell'urto.
Tale lacunosità è, del resto, spiegabile in ragione della posizione fisica di CP_3 al momento del fatto, giacché egli, trovandosi all'interno dell'autofficina prospiciente la via
TT (ADR: “Mi trovavo all'interno dell'autofficina di che si affaccia sulla Parte_1 via TT – Guardia Mangano Acireale, al quale dò una mano nei lavori di giardinaggio dei quali io mi occupo”.), non avrebbe comunque potuto affermare più di quanto oggettivamente visibile dal proprio punto d'osservazione, ossia l'ingresso del veicolo attoreo dalla rientranza e l'avvenuto tamponamento da parte dell'autocarro proveniente da tergo, ma non anche, di certo, l'esatta ricaduta d'urto – fuorché per i danni, solo a posteriori, ravvisabili
– né la precisa angolazione dei mezzi o, men che meno, la condotta concretamente posta in essere dai conducenti ivi coinvolti.
Quanto alla CTU, neppure essa consente di superare il quadro di indeterminatezza sì delineato.
In disparte, infatti, la contestazione sollevata dalla compagnia circa la documentazione oggetto di esame - atteso che, da verbale, il consulente ha più volte richiamato l'intero materiale istruttorio acquisito agli atti, sì da potersi ragionevolmente intendere che l'attività valutativa sia stata condotta su tutta la documentazione fotografica all'uopo depositata e non, come sostenuto da controparte, solo su quella attorea – vi è che la relazione peritale,
pagina 4 di 8 limitandosi ad affermare la compatibilità dei danni riscontrati con l'urto descritto in citazione, non consente di accertare, in base ai rilievi tecnici all'uopo forniti, le circostanze della collisione e, in particolar modo, il momento esatto dell'impatto in rapporto alla manovra di svolta.
In tale contesto, non assumono rilievo dirimente nemmanco il modulo di constatazione amichevole di sinistro (C.I.D.) e la CTP della compagnia assicuratrice, su cui la stessa fonda le proprie difese.
Il primo, in quanto, ancorché sottoscritto da entrambi i conducenti, ha valore indiziario con riguardo alla verificazione del sinistro ma non probatorio, di per sé, in ordine all'attribuzione della responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo Iveco;
a tale scopo, peraltro, a nulla vale il riferimento della presenza sul manto stradale di cenere vulcanica, essendo tale circostanza rimasta priva di qualsivoglia riscontro istruttorio, sia documentale che testimoniale.
La seconda, invece, poiché, avendo il perito di parte ritenuto di “non avere elementi sufficienti per confermare la compatibilità”, non può dirsi che la stessa abbia, a rigore, escluso tale compatibilità, dovendosi piuttosto intendere che, in considerazione dello stato in cui versava l'autocarro esaminato, non è stato possibile pervenire ad un accertamento definitivo.
Ne consegue che le relative conclusioni non possono ritenersi idonee a infirmare quelle rassegnate dal CTU, non essendo tali da sostenere un diverso impianto ricostruttivo dei fatti di causa.
Le ricadute delle superiori evidenze processuali sono del tutto palesi.
La dedotta vicenda è connotata dalla impossibilità, in concreto, di determinare il grado di colpa in capo ad entrambi i conducenti gli autoveicoli coinvolti, di talché essa deve necessariamente ricondursi alla fattispecie normativa dell'art. 2054 c.c., ciò facendosi in ottemperanza al consolidato principio di diritto per il quale l'accertata esistenza dei veicoli coinvolti nel sinistro giustifica il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. 2015 n. 18479).
pagina 5 di 8 D'altra parte, pur ammettendosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'uopo richiamata da che, con riguardo all'ipotesi del tamponamento tra Parte_1 veicoli, prevede, ora, l'operatività di una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, sì come idonea a fondare la responsabilità esclusiva del veicolo tamponante, ora, una presunzione iuris tantum di corresponsabilità per i veicoli intermedi, v'è da rilevare, però, che questa lettura non può dirsi applicabile alla fattispecie in esame, afferendo esso al precipuo caso del tamponamento a catena – tanto se tra veicoli fermi quanto se tra mezzi in lento movimento.
Sul punto, testualmente, la Corte dice: “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2°, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. 2024 n. 12633).
Orbene, ritenuta l'afferenza del caso a mano ad un urto fronte-posteriore occorso tra due veicoli entrambi in movimento – l'uno, in fase di rallentamento, per eseguire la manovra di svolta e l'altro sopraggiungente da tergo – e potendosi, pertanto, escludere la riconducibilità della fattispecie alla diversa ipotesi del tamponamento a catena, la soluzione è presto detta: l'attore, in applicazione della normativa generale in tema di circolazione stradale, avrebbe dovuto quantomeno dimostrare, al fine di superare la presunzione iuris tantum di pari colpa in capo ad entrambi i conducenti, di avere tenuto, per suo conto, una condotta di guida diligente (ad esempio, allegando di essersi accertato, prima di impegnare la svolta, dell'assenza di veicoli sopraggiungenti o, altresì, di aver azionato gli indicatori di direzione),
pagina 6 di 8 nel che, essendo mancato, incorre nell'operatività del principio di presunzione di pari responsabilità.
Tutto quanto sopra per ritenere infondati, quanto all'appello principale, i motivi di gravame, con conseguente conferma, sul punto, della statuizione di prime cure.
Superata che debba ritenersi la censura afferente all'inattendibilità della resa testimonianza, si vengono ora ad esaminare le contestazioni sollevate con l'appello incidentale dalla compagnia di assicurazioni riguardo al quantum risarcitorio, sì come formulate, alla stregua della CTP, con riferimento, da un lato, all'inclusione, nella stima di
CTU, di componenti asseritamente non danneggiate e, dall'altro, alla circostanza che le riparazioni sarebbero state eseguite mediante ricambi usati.
Ritiene il Tribunale che nemmeno tal mezzo di gravame possa trovare accoglimento, dovendosi ritenere congruamente motivata la valutazione estimativa operata dal tecnico nominato d'ufficio, che ha dato conto della rispondenza dei danni accertati alla documentazione in atti e della regolare esecuzione degli interventi di riparazione, pur effettuati in economia.
Al rigetto consegue l'infondatezza della domanda, pure formulata da , di CP_1 restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Resta da esaminare il terzo e ultimo motivo di gravame, con il quale ha Parte_1 impugnato il capo relativo alle spese processuali, siccome asseritamente liquidate al di sotto dei valori medi tabellari.
Tale doglianza è fondata.
Le spese di lite di primo grado, pertanto, vanno rideterminate a misura del DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alla complessità della controversia (in particolare, valore della causa da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, nonché l'importanza residuale del motivo accolto, si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 1°, c.p.c., per compensare integralmente le spese processuali di primo e secondo grado.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10199/2023 RG, così statuisce in riforma della sentenza n. 196/2023 RG, resa dal Giudice di Pace di Acireale in data 18 aprile 2023, che conferma nel resto: condanna alla refusione, in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1 per onorari di primo grado, che si liquidano in euro 1.265,00, oltre iva, cpa e spese generali;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115.
Così deciso in Catania, il 17 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10199/2023 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato, in Acireale via Veneto n. 42, presso lo studio dell'avv. Salvatore R. Arcidiacono, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
Contro
, con sede legale in Piazza Tre Torri n. 1, 20145 Milano, Cod. Fisc.: , CP_1 P.IVA_1
P.IVA in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via Firenze, n. 172, 95128 Catania, presso lo studio dell'Avv.
AR NO che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti;
Appellata
e
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente, via Lazzaretto 12; Appellato contumace
------------
Conclusioni
pagina 1 di 8 La causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 352 cpc in esito al deposito delle note scritte con scadenza del termine perentorio al 28 maggio 2025.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 196/2023 RG, resa in data 18 aprile 2023, il Giudice di Pace di
Acireale ha parzialmente accolto la domanda con cui proprietario Parte_1 dell'autoveicolo Jeep Compass, tg FX 016 VB, chiedeva dichiararsi, in ordine al sinistro stradale verificatosi il 20 luglio 2021, in territorio di Acireale, la responsabilità esclusiva di
, in qualità di proprietario e conducente dell'autocarro Iveco Daily, tg. PD Controparte_2
A78 044, e perciò condannarsi - ex art. 149 CdA – , quale compagnia di CP_1 assicurazioni tenuta alla RCA sul proprio veicolo, al risarcimento dei danni materiali occorsi.
Al riguardo, l'attore aveva esposto, in seno all'atto introduttivo del giudizio, che, nella data occasione, si era trovato a percorrere la via TT di Acireale, allorché, dopo aver arrestato la marcia per immettersi al civico n. 30, era stato improvvisamente tamponato dal detto autocarro, che sopraggiungeva da tergo ad alta velocità.
Il Giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 2054, comma 2°, c.c., ritenuta l'impossibilità di determinare l'esatta misura di responsabilità ascrivibile ai conducenti coinvolti, ha condannato la società convenuta al risarcimento dei danni occorsi nella misura del 50%, segnatamente euro 2.291,13, oltreché alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello Parte_1
Ha dedotto, con il primo complesso motivo di gravame, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, all'uopo richiamando le conclusioni della espletata CTU, per vero acclarante la compatibilità dei danni con la dinamica descritta in citazione, ed anche la deposizione testimoniale resa in giudizio, a sua volta del tutto aderente alla ricostruzione dei fatti offerta in citazione. Ha, altresì, valorizzato il modulo di constatazione amichevole (c.d.
C.I.D.), nella specie sottoscritto da entrambi i conducenti, e la documentazione fotografica prodotta in atti, sì come ritenuta idonea a comprovare la verificazione del sinistro e l'entità dei danni conseguentemente subiti.
pagina 2 di 8 Ha censurato, dipoi, con la seconda ragione di gravame, l'erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2°, c.c., specificatamente denunziando l'inversione dell'onere della prova operata dal GdP che avrebbe posto a suo carico la dimostrazione della propria condotta di guida, in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di tamponamento tra veicoli.
Ha impugnato, infine, il capo della sentenza relativo alle spese di lite, stante l'ingiustificato scostamento dai parametri medi tabellari previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'impugnazione ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale, specificatamente chiedendo, in riforma della statuizione di primo grado, l'integrale rigetto della domanda attorea, stante l'inattendibilità della prova testimoniale espletata e, con essa, la mancanza di prova in atti circa la verificazione del sinistro. Ha contestato anche il quantum risarcitorio liquidato e la statuita condanna alla refusione delle spese di lite. Ha chiesto, infine, la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
, seppur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi, nemmeno a Controparte_2 seguito della notificazione in corso di causa dell'appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 352 cpc.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , il quale, seppur Controparte_2 ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
Con i primi due motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo, da un lato, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, dall'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2°, c.c., per avere, a tal ultimo riguardo, il GdP posto indebitamente a suo carico l'onere della prova in ordine alla propria condotta di pagina 3 di 8 guida, in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tamponamento tra veicoli.
Entrambi i motivi di appello non meritano accoglimento.
Pur dovendosi ritenere, invero, accertata la verificazione del sinistro nella sua effettiva realtà fenomenica, come desumibile dal complesso probatorio in atti, cionondimeno non può dirsi provata, con altrettanta certezza, la concreta dinamica dell'evento, la quale, essendo rimasta incerta sotto distinti e rilevanti profili, non consente, in effetti, di definire il grado di colpa, in concreto, ascrivibile ai rispettivi conducenti.
Al riguardo, la dichiarazione testimoniale resa in prime cure, se, come detto, può valere a comprovare la verificazione del fatto storico, non risulta idonea, però, a chiarire l'effettivo svolgersi del sinistro, attesa la genericità e l'incertezza del riferito, tanto in ordine al periodo temporale in cui l'evento è avvenuto, che il teste non ha saputo Testimone_1 collocare con precisione (ADR: “preciso che non ricordo esattamente il mese ma comunque, era piena estate”), quanto alla descrizione delle modalità dell'urto.
Tale lacunosità è, del resto, spiegabile in ragione della posizione fisica di CP_3 al momento del fatto, giacché egli, trovandosi all'interno dell'autofficina prospiciente la via
TT (ADR: “Mi trovavo all'interno dell'autofficina di che si affaccia sulla Parte_1 via TT – Guardia Mangano Acireale, al quale dò una mano nei lavori di giardinaggio dei quali io mi occupo”.), non avrebbe comunque potuto affermare più di quanto oggettivamente visibile dal proprio punto d'osservazione, ossia l'ingresso del veicolo attoreo dalla rientranza e l'avvenuto tamponamento da parte dell'autocarro proveniente da tergo, ma non anche, di certo, l'esatta ricaduta d'urto – fuorché per i danni, solo a posteriori, ravvisabili
– né la precisa angolazione dei mezzi o, men che meno, la condotta concretamente posta in essere dai conducenti ivi coinvolti.
Quanto alla CTU, neppure essa consente di superare il quadro di indeterminatezza sì delineato.
In disparte, infatti, la contestazione sollevata dalla compagnia circa la documentazione oggetto di esame - atteso che, da verbale, il consulente ha più volte richiamato l'intero materiale istruttorio acquisito agli atti, sì da potersi ragionevolmente intendere che l'attività valutativa sia stata condotta su tutta la documentazione fotografica all'uopo depositata e non, come sostenuto da controparte, solo su quella attorea – vi è che la relazione peritale,
pagina 4 di 8 limitandosi ad affermare la compatibilità dei danni riscontrati con l'urto descritto in citazione, non consente di accertare, in base ai rilievi tecnici all'uopo forniti, le circostanze della collisione e, in particolar modo, il momento esatto dell'impatto in rapporto alla manovra di svolta.
In tale contesto, non assumono rilievo dirimente nemmanco il modulo di constatazione amichevole di sinistro (C.I.D.) e la CTP della compagnia assicuratrice, su cui la stessa fonda le proprie difese.
Il primo, in quanto, ancorché sottoscritto da entrambi i conducenti, ha valore indiziario con riguardo alla verificazione del sinistro ma non probatorio, di per sé, in ordine all'attribuzione della responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo Iveco;
a tale scopo, peraltro, a nulla vale il riferimento della presenza sul manto stradale di cenere vulcanica, essendo tale circostanza rimasta priva di qualsivoglia riscontro istruttorio, sia documentale che testimoniale.
La seconda, invece, poiché, avendo il perito di parte ritenuto di “non avere elementi sufficienti per confermare la compatibilità”, non può dirsi che la stessa abbia, a rigore, escluso tale compatibilità, dovendosi piuttosto intendere che, in considerazione dello stato in cui versava l'autocarro esaminato, non è stato possibile pervenire ad un accertamento definitivo.
Ne consegue che le relative conclusioni non possono ritenersi idonee a infirmare quelle rassegnate dal CTU, non essendo tali da sostenere un diverso impianto ricostruttivo dei fatti di causa.
Le ricadute delle superiori evidenze processuali sono del tutto palesi.
La dedotta vicenda è connotata dalla impossibilità, in concreto, di determinare il grado di colpa in capo ad entrambi i conducenti gli autoveicoli coinvolti, di talché essa deve necessariamente ricondursi alla fattispecie normativa dell'art. 2054 c.c., ciò facendosi in ottemperanza al consolidato principio di diritto per il quale l'accertata esistenza dei veicoli coinvolti nel sinistro giustifica il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. 2015 n. 18479).
pagina 5 di 8 D'altra parte, pur ammettendosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'uopo richiamata da che, con riguardo all'ipotesi del tamponamento tra Parte_1 veicoli, prevede, ora, l'operatività di una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, sì come idonea a fondare la responsabilità esclusiva del veicolo tamponante, ora, una presunzione iuris tantum di corresponsabilità per i veicoli intermedi, v'è da rilevare, però, che questa lettura non può dirsi applicabile alla fattispecie in esame, afferendo esso al precipuo caso del tamponamento a catena – tanto se tra veicoli fermi quanto se tra mezzi in lento movimento.
Sul punto, testualmente, la Corte dice: “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2°, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. 2024 n. 12633).
Orbene, ritenuta l'afferenza del caso a mano ad un urto fronte-posteriore occorso tra due veicoli entrambi in movimento – l'uno, in fase di rallentamento, per eseguire la manovra di svolta e l'altro sopraggiungente da tergo – e potendosi, pertanto, escludere la riconducibilità della fattispecie alla diversa ipotesi del tamponamento a catena, la soluzione è presto detta: l'attore, in applicazione della normativa generale in tema di circolazione stradale, avrebbe dovuto quantomeno dimostrare, al fine di superare la presunzione iuris tantum di pari colpa in capo ad entrambi i conducenti, di avere tenuto, per suo conto, una condotta di guida diligente (ad esempio, allegando di essersi accertato, prima di impegnare la svolta, dell'assenza di veicoli sopraggiungenti o, altresì, di aver azionato gli indicatori di direzione),
pagina 6 di 8 nel che, essendo mancato, incorre nell'operatività del principio di presunzione di pari responsabilità.
Tutto quanto sopra per ritenere infondati, quanto all'appello principale, i motivi di gravame, con conseguente conferma, sul punto, della statuizione di prime cure.
Superata che debba ritenersi la censura afferente all'inattendibilità della resa testimonianza, si vengono ora ad esaminare le contestazioni sollevate con l'appello incidentale dalla compagnia di assicurazioni riguardo al quantum risarcitorio, sì come formulate, alla stregua della CTP, con riferimento, da un lato, all'inclusione, nella stima di
CTU, di componenti asseritamente non danneggiate e, dall'altro, alla circostanza che le riparazioni sarebbero state eseguite mediante ricambi usati.
Ritiene il Tribunale che nemmeno tal mezzo di gravame possa trovare accoglimento, dovendosi ritenere congruamente motivata la valutazione estimativa operata dal tecnico nominato d'ufficio, che ha dato conto della rispondenza dei danni accertati alla documentazione in atti e della regolare esecuzione degli interventi di riparazione, pur effettuati in economia.
Al rigetto consegue l'infondatezza della domanda, pure formulata da , di CP_1 restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Resta da esaminare il terzo e ultimo motivo di gravame, con il quale ha Parte_1 impugnato il capo relativo alle spese processuali, siccome asseritamente liquidate al di sotto dei valori medi tabellari.
Tale doglianza è fondata.
Le spese di lite di primo grado, pertanto, vanno rideterminate a misura del DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alla complessità della controversia (in particolare, valore della causa da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, nonché l'importanza residuale del motivo accolto, si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 1°, c.p.c., per compensare integralmente le spese processuali di primo e secondo grado.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10199/2023 RG, così statuisce in riforma della sentenza n. 196/2023 RG, resa dal Giudice di Pace di Acireale in data 18 aprile 2023, che conferma nel resto: condanna alla refusione, in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1 per onorari di primo grado, che si liquidano in euro 1.265,00, oltre iva, cpa e spese generali;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115.
Così deciso in Catania, il 17 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8