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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/10/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4138/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano, Via Metaponto snc, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe R. Candreva e Fabio De Lorenzo che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino, Corso Vittorio Emanuele n. 194, presso lo studio dell'Avv. Domenico Simone che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Dichiarare, per le motivazioni di cui in ricorso,
prescritto il credito portato e richiesto dalla cartella esattoriale 03420110050527687000, e
1 che, pertanto, nulla è dovuto dal sig. all' per le causali di cui Parte_1 Controparte_3
CP_ al ricorso. Condannare la resistente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi
in favore degli antistatari procuratori ed al risarcimento di cui all'art. 96 c.p.c. …”.
Conclusioni dell' “… 1) Dichiarare la cessata materia del contendere, essendo stato CP_1
l'importo di cui alla cartella opposta annullato per effetto della Lg 19/2022; 2) Dichiarare,
in subordine, nulla ed inammissibile l'avversa opposizione ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 414 c.p.c. e/o perché tardiva;
… 4) Rigettare ciascuna e tutte le avverse eccezioni e
richieste perché pretestuose ed infondate … 7) Tenere comunque indenne l' da ogni CP_1
onere dell'odierno giudizio … Spese come per legge …”.
Conclusioni di “… rigettare il ricorso perché Controparte_2
improponibile, improcedibile, inammissibile nonché infondato sia in fatto che in diritto e ciò
per i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Voglia condannare il ricorrente al
pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre accessori con attribuzione al sottoscritto
procuratore che dichiara di averne fatto anticipo …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229007483341000, in relazione alla cartella di pagamento n. 03420110050527687000
afferente a credito assumendo fondamentalmente la mancata notifica della cartella di CP_1
pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. L' ha affermato anche la nullità della domanda e che la materia del CP_1
2 contendere era cessata per avvenuto annullamento ex lege del credito. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 3.6.2024 l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine alla cessazione della materia del contendere, occorre rilevare che
[...]
non ha svolto argomentazioni specifiche in merito, sicché la questione Controparte_2
deve affrontarsi nel merito, anche per le ragioni della decisione.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica dell'avviso di addebito sicché, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale
della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione"
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, deve dirsi che
3 il credito oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 13.12.2011.
, in merito, non ha dato dimostrazione della valida Controparte_2
notificazione di atti interruttivi, atteso che non ha allegato documentazione afferente alla notifica del preavviso di fermo allegato.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' non poteva essere ammessa per CP_1
l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di giudizio.
CP_ Le spese di lite (ritenendosi errore materiale la richiesta di condanna della resistente formulata da parte ricorrente), liquidate come da dispositivo, sono poste interamente a carico di in ragione del principio di causalità, trattandosi della Controparte_2
parte che, con la notifica dell'intimazione di pagamento afferente anche a credito prescritto,
ha dato origine all'odierno procedimento (si evidenzia che, anche in caso di cessata materia del contendere, vi sarebbe la responsabilità di per la Controparte_2
notifica dell'intimazione di pagamento anche in riferimento a credito comunque inesistente).
Per la stessa ragione le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti dell' estraneo alle vicende relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento. CP_1
La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente è infondata e va rigettata, non sussistendo ipotesi di responsabilità aggravata delle resistenti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420110050527687000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
3. condanna al pagamento, in favore della parte Controparte_2
ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell' CP_1
5. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
Si comunichi
Cosenza, 31.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4138/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano, Via Metaponto snc, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe R. Candreva e Fabio De Lorenzo che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino, Corso Vittorio Emanuele n. 194, presso lo studio dell'Avv. Domenico Simone che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Dichiarare, per le motivazioni di cui in ricorso,
prescritto il credito portato e richiesto dalla cartella esattoriale 03420110050527687000, e
1 che, pertanto, nulla è dovuto dal sig. all' per le causali di cui Parte_1 Controparte_3
CP_ al ricorso. Condannare la resistente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi
in favore degli antistatari procuratori ed al risarcimento di cui all'art. 96 c.p.c. …”.
Conclusioni dell' “… 1) Dichiarare la cessata materia del contendere, essendo stato CP_1
l'importo di cui alla cartella opposta annullato per effetto della Lg 19/2022; 2) Dichiarare,
in subordine, nulla ed inammissibile l'avversa opposizione ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 414 c.p.c. e/o perché tardiva;
… 4) Rigettare ciascuna e tutte le avverse eccezioni e
richieste perché pretestuose ed infondate … 7) Tenere comunque indenne l' da ogni CP_1
onere dell'odierno giudizio … Spese come per legge …”.
Conclusioni di “… rigettare il ricorso perché Controparte_2
improponibile, improcedibile, inammissibile nonché infondato sia in fatto che in diritto e ciò
per i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Voglia condannare il ricorrente al
pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre accessori con attribuzione al sottoscritto
procuratore che dichiara di averne fatto anticipo …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229007483341000, in relazione alla cartella di pagamento n. 03420110050527687000
afferente a credito assumendo fondamentalmente la mancata notifica della cartella di CP_1
pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. L' ha affermato anche la nullità della domanda e che la materia del CP_1
2 contendere era cessata per avvenuto annullamento ex lege del credito. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 3.6.2024 l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine alla cessazione della materia del contendere, occorre rilevare che
[...]
non ha svolto argomentazioni specifiche in merito, sicché la questione Controparte_2
deve affrontarsi nel merito, anche per le ragioni della decisione.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica dell'avviso di addebito sicché, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La
scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale
della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione"
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, deve dirsi che
3 il credito oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 13.12.2011.
, in merito, non ha dato dimostrazione della valida Controparte_2
notificazione di atti interruttivi, atteso che non ha allegato documentazione afferente alla notifica del preavviso di fermo allegato.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' non poteva essere ammessa per CP_1
l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di giudizio.
CP_ Le spese di lite (ritenendosi errore materiale la richiesta di condanna della resistente formulata da parte ricorrente), liquidate come da dispositivo, sono poste interamente a carico di in ragione del principio di causalità, trattandosi della Controparte_2
parte che, con la notifica dell'intimazione di pagamento afferente anche a credito prescritto,
ha dato origine all'odierno procedimento (si evidenzia che, anche in caso di cessata materia del contendere, vi sarebbe la responsabilità di per la Controparte_2
notifica dell'intimazione di pagamento anche in riferimento a credito comunque inesistente).
Per la stessa ragione le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti dell' estraneo alle vicende relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento. CP_1
La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente è infondata e va rigettata, non sussistendo ipotesi di responsabilità aggravata delle resistenti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420110050527687000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
3. condanna al pagamento, in favore della parte Controparte_2
ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell' CP_1
5. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
Si comunichi
Cosenza, 31.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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